F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ciappici ROBERTO (Presidente ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all’epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell’art. 1bis del CGS vigente ratione temporis) + ALTRI – (nota n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ciappici ROBERTO (Presidente ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all’epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell’art. 1bis del CGS vigente ratione temporis) + ALTRI - (nota n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 238/313pf18-19/GC/GP/ma del 4 Luglio  2019 la Procura Federale ha deferito:

  • Ciappici Roberto, Presidente della società ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all’epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell’art. 1bis del CGS vigente ratione temporis:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF, per aver consegnato al Sig. Marino Rosati, Presidente della SSD Virtus Campagnano, i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, DI Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, da lui sottoscritti – peraltro privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati – “nel 2018 e, dunque, in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all’interno della ASD Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società” (cfr. C.U. n. 6 TFN - Sezione Tesseramenti pubblicato il 16.10.2018), al fine specifico di realizzare il patto illecito di cui al capo 1.2 che segue;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, per aver ideato, realizzato ed attuato, all’inizio della stagione sportiva 2017-2018, un patto illecito con il Sig. Marino Rosati, quando questi rivestiva la carica di Legale Rappresentante della SSD Virtus Campagnano, che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento di quasi tutti i calciatori del settore giovanile della SSD Virtus Campagnano alla società ASD Calcio Flaminia con l’accordo che la gestione del settore “juniores” rimanesse in capo alla Società cedente, per la quale poi i calciatori sarebbero tornati a tesserarsi al termine della stagione in virtù dei modelli di svincolo ex art. 108 delle NOIF di cui la capo 1.1, e con lo specifico fine di consentire alla stessa società SSD Virtus Campagnano di chiedere alla società ASD Calcio Flaminia – una volta intervenuto il trasferimento della stessa al Sig. Francesco Bravini al quale il patto è stato tenuto nascosto - il pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento per la ASD Calcio Flaminia con vincolo pluriennale dei calciatori Amorosino Francesco, Bonimelli Marco, Ciarrocchi Andrea, Di Cesare Riccardo, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Lorenzetti Filippo, Lospennato Filippo, Mancini, Mattias, Marra Lorenzo, Minasi Davide, Morini Patrizio e Rosati Diego, già tesserati per la SSD Virtus Campagnano;

- Rosati Marino, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Virtus Campagnano:

2.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 2, del CGS vigente ratione temporis, per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell’ambito del presente procedimento, riferendo indebitamente il tema delle indagini, anche tramite l’uso di “social network”, ai Signori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, DI Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, calciatori tesserati – all’epoca dei fatti - per la società ASD Calcio Flaminia, prima delle loro audizioni programmate dalla Procura Federale, in particolare chiedendo agli stessi di rispondere alle domande dell’inquirente in modo contrario alla verità dei fatti;

2.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per essersi procurato, aver conservato ed utilizzato i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici e, peraltro, privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati, provvedendo alla consegna di detti moduli nel periodo aprile-maggio 2018 ai predetti calciatori tesserati per la società ASD Calcio Flaminia istigandoli al deposito presso il competente Comitato della LND pur nella piena consapevolezza della nullità dei moduli in questione la cui sottoscrizione era stata apposta ad un soggetto non più in grado di rappresentare legalmente la società svincolante;

2.3 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, per aver ideato, realizzato ed attuato, all’inizio della stagione sportiva 2017-2018, un patto illecito con il Sig. Roberto Ciappici, quando questi rivestiva la carica di Legale Rappresentante della ASD Calcio Flaminia, che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento di quasi tutti i calciatori del settore giovanile della SSD Virtus Campagnano alla società ASD Calcio Flaminia con l’accordo che la gestione del settore “juniores” rimanesse in capo alla Società cedente, per la quale poi i calciatori sarebbero tornati a tesserarsi al termine della stagione in virtù dei modelli di svincolo ex art. 108 delle NOIF di cui ai capi 1.1 e 2.2, e con lo specifico fine di consentire alla stessa società SSD Virtus Campagnano di chiedere alla società ASD Calcio Flaminia – una volta intervenuto il trasferimento della stessa al Sig. Francesco Bravini al quale il patto è stato tenuto nascosto - il pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento per la ASD Calcio Flaminia, con vincolo pluriennale, dei calciatori Amorosino Francesco, Bonimelli Marco, Ciarrocchi Andrea, Di Cesare Riccardo, DOS Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Lorenzetti Filippo, Lospennato Filippo, Mancini, Mattias, Marra Lorenzo, Minasi Davide, Morini Patrizio e Rosati Diego;

- Chirico Romano, Direttore Generale della Soc. Virtus Campagnano per la stagione sportiva 17/18:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver attivamente e fattivamente collaborato con il Sig. Marino Rosati, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Virtus Campagnano, al fine di procurare i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici e, peraltro, privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati, provvedendo alla consegna di detti moduli nel periodo aprile-maggio 2018 ai predetti calciatori tesserati per la società ASD Calcio Flaminia istigandoli anch’egli al deposito presso il competente Comitato della LND pur nella piena consapevolezza della nullità dei moduli in questione la cui sottoscrizione era stata apposta ad un soggetto non più in grado di rappresentare legalmente la società svincolante;

- Amendola Gordon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l’invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Amorosino Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Antonini Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Bonimelli Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Britelli Federico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Bruzzichesi Mirco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Callegari Matteo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Ciarrocchi Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza

e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Di Cesare Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Donati Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Dos Santos Gomes Aleandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Gabrielli Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Gabrielli Christian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente ratione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;

- Graziosi Graziano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND

un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente ratione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;

- Laurenti Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l’invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Lospennato Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Lorenzetti Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Mancini Mattias, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Marra Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Mecozzi Kevin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Minasi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l’invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Morini Patrizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Nardelli Manuel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Rosati Cesare all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Rosati Diego, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia,

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l’invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Saliu Nderim, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Salvi Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l’invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Santi Valerio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Sica Gian Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Sperduti Valerio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Stangoni Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Sugoni Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente ratione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;

- Tricerri Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Visentin Matteo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- la società SSD Virtus Campagnano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS vigente ratione temporis, per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo Presidente, munito di poteri di rappresentanza, Sig. Marino Rosati ed al suo tesserato, all’epoca dei fatti, Sig. Romano Chirico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati sono state prodotte le memorie difensive a firma dell’Avv. Matteo Sperduti per i sigg.ri Matteo Rosati, Cesare Rosati e Diego Rosati, nonché a firma dell’Avv. Claudio Ciarrocchi per i Sigg.ri Amendola Gordon, Bonimelli Marco, Di Cesare Riccardo, Ciarrocchi Andrea, Lo Spennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Marra Lorenzo, Miasi Davide e Morini Patrizio.

Il dibattimento

All’udienza del 2 Agosto 2019, oltre agli Avv.ti Sperduti e Ciarrocchi per i deferiti sopra indicati, ha presenziato l’Avv. Di Stefano per il Sig. Donati Francesco, nonché i deferiti Marino Rosati, Chirico Romano, Britelli Federico, Mecozzi Kevin e Visentin Matteo.

La Procura Federale ha insistito ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Ciappici Roberto, inibizione per 21 mesi

- Rosati Marino, inibizione per 24 mesi;

- Chirico Romano, inibizione per 12 mesi;

- Amendola Gordon, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Antonini Alessio, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Bonimelli Marco, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Britelli Federico, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Bruzzichesi Mirco, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Ciarrocchi Andrea, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Di Cesare Riccardo, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Donati Francesco, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Dos Santos Gomes Aleandro, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Lospennato Filippo, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Lorenzetti Filippo, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Mancini Mattias, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Marra Lorenzo, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Mecozzi Kevin, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Minasi Davide, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Morini Patrizio, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Nardelli Manuel, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Rosati Cesare, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Rosati Diego, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Salvi Leonardo, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Santi Valerio, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Sperduti Valerio, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Stangoni Alessandro, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Tricerri Lorenzo, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Visentin Matteo, squalifica per 6 gare ufficiali;

- Amorosino Francesco, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Callegari Matteo, squalifica per 4 gare ufficiali;

- Gabrielli Alessio squalifica per 4 gare ufficiali;

- Gabrielli Christian squalifica per 4 gare ufficiali;

- Graziosi Graziano squalifica per 5 gare ufficiali;

- Laurenti Andrea squalifica per 6 gare ufficiali;

- Saliu Nderi squalifica per 4 gare ufficiali;

- Sica Gian Marco squalifica per 4 gare ufficiali;

- Sugoni Andrea squalifica per 5 gare ufficiali;

- SSD Virtus Campagnano, ammenda pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Gli avvocati Sperduti, Ciarrocchi e Di Stefano hanno insistito nel richiedere il proscioglimento dei propri assistiti.

Ha preso la parola anche il sig. Chirico Romano sostenendo la totale estraneità ai fatti contestati.

I motivi della decisione

Preliminarmente il collegio deve evidenziare che per alcuni dei deferiti non vi è prova dell’avvenuta regolare ricezione dell’avviso di convocazione dell’odierna udienza, né, in alcuni casi, del deferimento, non risultando depositata in atti la cartolina che, nei casi di notifica, è l’unico mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuto regolare ricevimento della raccomandata a.r. inviata (cfr. corte di Cassazione, Sez. Trib. Civ. ord.16 marzo 2018, n.6524; Corte di Cassaz. Sez. Trib. Civ. 17 marzo 2017, n. 6918).

Con riferimento, poi, alla posizione del Sig. Sica il collegio rileva che dal momento di ricezione della comunicazione alla data dell’udienza non sono trascorsi quindici giorni liberi così come previsto dall’art.93, comma 2 del Codice di giustizia sportiva FIGC.

Al riguardo, pertanto, il collegio ritiene che, liddove tali carenze non siano state sanate dalla presenza delle parti all’udienza di trattazione e non siano state in tale sede eccepite, si debba procedere a disporre il rinvio della discussione.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, pertanto di stralciare la posizione dei Sigg.ri Amorosino Francesco, Callegari Matteo, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Laurenti Andrea, Saliu Nderi, Sica Gian Marco squalifica, Sugoni Andrea, SSD Virtus Campagnano, rinviando per i predetti soggetti, la trattazione del deferimento al giorno 27 Settembre 2019. Con riferimento alle restanti posizioni, il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato come di seguito si esporrà.

Si ritiene preliminarmente di rigettare l’eccezione di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp formulata dalla difesa del Rosati sia perché gli stessi sono stati regolarmente acquisiti, dietro consenso espresso dei deferiti e, inoltre, lo stesso Rosati non ha mai disconosciuto l’invio ed il contenuto di tali messaggi.

Al di là di una generica doglianza in ordine all’acquisizione impropria della predetta prova, alcuna reale contestazione, in ordine alla paternità dei messaggi whatsapp inviati, viene effettuata dalla difesa del deferito.

Nel merito ritiene il collegio che la approfondita attività di indagine effettuata dalla Procura Federale ha avuto modo di rilevare la piena consapevolezza in ordine alla circostanza che, al momento in cui i modelli di svincolo sono stati consegnati ai giocatori, il Ciappici non rivestisse alcuna carica all’interno della società ASD Flaminia e, pertanto, non poteva, in alcun modo rappresentare la società.

Ma la gravità dell’operato del Ciappici e del Rosati appare di tutta evidenza dalle stesse dichiarazioni rese dai predetti, giacché, a prescindere dalla data in cui il modello è stato firmato, entrambi erano consapevoli che lo stesso non potesse più spiegare alcuna validità.

Va ricordato, infatti, che, ex art.108 delle NOIF il modulo va depositato, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione; pertanto l’aver firmato i modelli – a voler ritenere plausibile la tesi sostenuta dai deferiti – nel Luglio  2017 e l’aver, poi, consigliato e suggerito ai giocatori di firmare gli stessi fra l’aprile e il maggio 2018, appare elemento che, di per se solo, è idoneo a sorreggere  il  quadro  delineato  nell’atto  di  deferimento  liddove,  fra  l’altro,  l’effetto consequenziale è stato quello di tentare di far conseguire all’ASD Campagnaro un indubbio vantaggio patrimoniale.

Nel caso di specie, poi, appare ancor più evidente il comportamento illecito tenuto dai deferiti se si pone in evidenza che:

- il Ciappici ha dichiarato di non aver mai comunicato al neopresidente dell’ASD Flaminia di aver firmato i modelli in questione;

- il Ciappici ha dichiarato di aver consegnato tali modelli, non firmati dai giocatori, al Rosati pur non avendo il predetto alcun ruolo nella società in questione;

- non è dato comprendere come sia possibile che il Ciappici abbia firmato nel 2017 i modelli di svincolo relativi ad alcuni giocatori tesserati per l’ASD Flaminia solo a Gennaio 2018;

- Non è dato comprendere per quale motivo il Ciappici non abbia proceduto a consegnare i modelli ai calciatori per la loro stipula e per il loro tempestivo deposito ex ar.108 NOIF, ma abbia consegnato gli stessi al Sig. Rosati;

- Non è dato comprendere come mai il Rosati abbia conservato i modelli e non li abbia consegnati ai giocatori salvo, poi, chiedere ai giocatori, nel maggio 2018, di firmare gli stessi e di inviarli, pur nella piena consapevolezza che gli stessi non avessero più alcuna validità.

Sul punto non può essere accolta la tesi della difesa del Rosati giacché in tale sede non è in discussione la liceità, in astratto, di porre in essere simili accordi, bensì le modalità con le quali, nel caso di specie, gli odierni deferiti hanno concretamente operato.

Appare, pertanto, verosimile che il Ciappici, così come già evidenziato dalla pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramenti pubblicata con C.U. 6/TFN del 16 ottobre 2018, abbia firmato nel 2018 i modelli di svincolo (altrimenti non si spiegherebbe come mai abbia firmato modelli di svincolo anche di ragazzi che sono stati tesserati nel Gennaio 2018); pur tuttavia la questione non muta anche qualora il Ciappici avesse firmato i modelli al momento in cui rivestiva la carica di Presidente.

Al riguardo la tesi sostenuta dalla difesa del Rosati non può trovare accoglimento.

Le dimissioni dalla carica di Presidente, fanno venir meno ogni potere di rappresentanza in capo al soggetto dimissionario, a nulla rilevando che sul foglio censimento della società ASD Flaminia vi sia una presunta “autorizzazione alla firma” asseritamente conservata in capo al Ciappici.   La stessa pronuncia della Corte di Giustizia Federale citata dalla difesa per avvalorare la validità dei documenti di svincolo, di fatto, prevede espressamente che il momento fondamentale per verificare la validità della procedura di svincolo è quello del suo deposito, previsto, come già detto, a pena di nullità entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del modello.

Non v’è chi non veda che sia il Ciappici che il Rosati erano ben a conoscenza che, nel momento in cui ai ragazzi veniva consegnato il modello e veniva data disposizione di trasmetterlo, lo stesso non avesse alcuna validità al momento dell’eventuale deposito, giacché il Ciappici non era titolato a rappresentare la società e, quindi, a vincolare la stessa.

Anche con riferimento alla condotta posta dal Rosati, volta ad orientare le dichiarazioni dei calciatori da rendere alla Procura Federale, dal compendio delle dichiarazioni fornite dai giocatori, appare ampiamente dimostrata la condotta contestata.

Le condotte sopra evidenziate sono ascrivibili anche al De Chirico, in ragione del ruolo rivestito e dell’evidente presenza in ogni circostanza evidenziata nell’atto di deferimento, come anche più volte emerso dalle dichiarazioni rese dai calciatori.

Con riferimento alle condotte dei singoli calciatori, val la pena evidenziare che gran parte dei deferiti non ha contestato la ricostruzione effettuata dalla Procura Federale e, pertanto, per il principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c. che, per espresso rinvio dinamico trova attuazione anche nel processo sportivo, il collegio ritiene che le fonti di prova evidenziate dalla Procura siano idonee a ritenere sufficientemente provate le condotte contestate.

Con riferimento, invece, alle tesi sostenute dalle difese dei calciatori costituiti, il Collegio ritiene che, sebbene debba darsi rilevanza, ai fini di addivenire ad una consistente attenuazione della sanzione, alla giovane età dei deferiti ed alla inesperienza degli stessi, ritiene il Collegio quanto mai anomala la circostanza che gli stessi non fossero a conoscenza che il Ciappici non fosse più Presidente dell’ASD Calcio Flaminia al momento in cui il Rosati ha invitato i calciatori a firmare il modulo ed a inviarlo agli organi competenti; ad ogni buon conto anche la mancata sottoscrizione contestuale del modulo avrebbe dovuto portare gli stessi a prestare maggiore attenzione alle vicende in essere.

A conforto di quanto sopra indicato va evidenziato che uno dei giocatori deferiti, Nardelli Manuel, ha anche dichiarato di aver fatto presente al Rosati, al momento in cui ha ricevuto il modulo, che il Ciappici non fosse più Presidente della società.

Sotto altro profilo appare strana la circostanza che i giocatori, per i rapporti con la società ASD Calcio Flaminia si interfacciassero con il Rosati che non aveva alcun ruolo nella predetta società e ciò anche alla luce dei consigli che lo stesso dava ai ragazzi in ordine alla necessità di procedere all’invio del modulo onde evitare di trovarsi vincolati con la società Flaminia fino al compimento del venticinquesimo anno di età ed in ordine al fatto che molti di loro hanno dichiarato di aver ricevuto il modulo senza neanche averlo richiesto.

Anche la circostanza evidenziata dal neo presidente dell’ASD Calcio Flaminia che ha riferito che, nell’immediatezza degli eventi alcuni ragazzi gli avessero riferito di aver ricevuto il modulo dal De Chirico fa emergere alcuni aspetti contraddittori che inducono il Collegio a ritenere quantomeno superficiale la condotta tenuta dai giocatori deferiti.

Alcun dubbio, poi, sussiste in ordine alla responsabilità di coloro che non hanno inteso presentarsi alle audizioni disposte dalla Procura Federale.

Il quadro probatorio così delineato induce il Collegio a ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, con la precisazione, tuttavia, che debbano essere sanzionate in egual misura le condotte del Ciappici e del Rosati.

Con riferimento alle condotte dei singoli calciatori si ritiene che la giovane età e l’inesperienza mostrata nel caso concreto possano essere ritenute elementi idonei a riconoscere una congrua riduzione della sanzione richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Ciappici Roberto, inibizione per 21 (ventuno) mesi

- Rosati Marino, inibizione per 21 (ventuno) mesi;

- Chirico Romano, inibizione per 12 (dodici) mesi;

- Amendola Gordon, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;

- Antonini Alessio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Bonimelli Marco, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Britelli Federico, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Bruzzichesi  Mirco,  squalifica  per  1  (una)  gara  ufficiale;

- Ciarrocchi Andrea, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Di Cesare Riccardo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Donati Francesco, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Dos Santos Gomes Aleandro, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Lospennato  Filippo,  squalifica  per  1  (una)  gara  ufficiale;

- Lorenzetti Filippo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Mancini Mattias, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Marra Lorenzo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Mecozzi Kevin, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Minasi Davide, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;

- Morini Patrizio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Nardelli Manuel, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Rosati Cesare, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Rosati Diego, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;

- Salvi Leonardo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;

- Santi Valerio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Sperduti Valerio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Stangoni Alessandro, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;

- Tricerri Lorenzo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;

- Visentin Matteo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali

DISPONE

Il rinvio dell’udienza di trattazione del presente deferimento al 27 Settembre 2019, alle ore 11, con riferimento alle posizioni dei seguenti soggetti:

- Amorosino Francesco;

- Callegari Matteo;

- Gabrielli Alessio;

- Gabrielli Christian;

- Graziosi Graziano;

- Laurenti Andrea;

- Saliu Nderi;

- Sica Gian Marco;

- Sugoni Andrea;

- SSD Virtus Campagnano

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