F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl – (nota n. 830/1468 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl – (nota n. 833/1469 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl – (nota n. 838/1470 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 830/1468 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 833/1469 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 838/1470 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).
Il deferimento
La Procura Federale, con tre distinti atti, tutti datati 16 Luglio 2019, ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Oscar Becchio e Roberto Lamanna, nella loro rispettiva qualità il primo di amministratore unico, il secondo di procuratore speciale, della Società AC Cuneo 1905 Srl, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC vigente in relazione all’art. 85 NOIF per non aver depositato entro il 31 maggio 2019 la seguente documentazione:
1) l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.03.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato (lettera C prg. VI art. 85 NOIF);
2) l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C par. VII art. 85 NOIF);
3) la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C prg. III art. 85 NOIF).
É stata altresì deferita la Società AC Cuneo 1905 Srl in relazione all’art. 4 comma 1 CGS - FIGC vigente a titolo di responsabilità diretta per le violazione ascritte ai suoi legali rappresentanti.
Il dibattimento
Alla odierna riunione è comparso per la Procura Federale il Dr. Luca Scarpa, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, previa riunione in un unico procedimento dei tre separati deferimenti; ha chiesto inoltre l’applicazione delle seguenti sanzioni, così quantificate anche per l’applicazione della recidiva, nella quale è incorsa la Società deferita (art. 18 comma 2 CGS - FIGC vigente): Becchio Oscar e Lamanna Roberto, nella qualità, inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; Società AC Cuneo 1905 Srl ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato né comunicato scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Va preliminarmente disposta la riunione dei tre deferimenti perché sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva (tra le tre parti deferite) ed oggettiva (tra le tre incolpazioni).
Nel merito i deferimenti sono fondati.
Risulta infatti dagli atti allegati ai deferimenti che la Società AC Cuneo 1905 Srl non ha depositato alla Co.Vi.So.C. la documentazione dettagliatamente descritta nelle parti motive dei deferimenti, che doveva essere trasmessa entro il termine del 31 maggio 2019, avente natura perentoria.
Il silenzio dei deferiti e la loro omessa difesa non consentono a questo Tribunale di verificare l'esistenza di eventuali cause impeditive al rispetto di detto termine, sicché appaiono suscettibili di accoglimento le sanzioni richieste dalla Procura Federale anche in relazione alle precedenti condanne della Società per violazioni identiche alle attuali, rientranti nella sfera gestionale ed economica, che danno sostanza all’istituto della recidiva di cui all’art. 18 comma 2 CGS - FIGC vigente.
I sigg.ri Oscar Becchio e Roberto Lamanna, avendo assunto all’epoca del fatto la rappresentanza della Società, rispondono personalmente delle violazioni commesse in forza del consolidato principio di immedesimazione esistente tra società e colui che la rappresenta.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone la riunione dei procedimenti; accoglie i deferimenti e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
- Becchio Oscar e Lamanna Roberto, nelle loro rispettive qualità, l’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno;
- società AC Cuneo 1905 Srl, l’ammenda di € 13.500.00 (tredicimilacinquecento/00).
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