F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COPPOLA GENNARO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano), la società REAL OTTAVIANO (oggi ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO) – (nota n. 859/207 pf18-19 GP/blp del 16.7.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COPPOLA GENNARO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano), la società REAL OTTAVIANO (oggi ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO) - (nota n. 859/207 pf18-19 GP/blp del 16.7.2019).
Con provvedimento del 16 Luglio 2019 il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Coppola Gennaro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti ai punti 4/B e 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante il versamento per euro 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione ed il versamento quota fidejussione per euro 2.500,00, così come prescritto dal C.U. n. 1066/2017;
- la società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il deferimento
Il procedimento trae origine dai seguenti fatti.
Perveniva in data 28.05.2018 alla Procura Federale la segnalazione della Co.Vi.So.D. con la quale veniva rappresentato che la società Real Ottaviano non aveva adempiuto al deposito, entro il termine del 15/07/2017, della documentazione attestante il versamento per euro 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione ed il versamento della quota fidejussione per euro 2.500,00, così come previsto dai punti 4/B e 5 del C.U. n. 1066, pubblicato in Roma il 22.06.2017.
Dall’attività istruttoria svolta e dall’esame degli atti acquisiti risultava che all’epoca dei fatti, il Sig. Gennaro Coppola era il Presidente ed il legale rappresentante della società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano).
L’istruttoria
Il C.U. n. 1066 del 22/06/2017 prevedeva che per l’iscrizione al Campionato Serie B – Calcio a 5 stagione sportiva 17-18 fosse necessario il deposito di documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione ed il versamento della quota per fidejussione. Tali adempimenti non risultavano compiuti entro il termine del 15/07/2017 dalla società Real Ottaviano. Si arrivava all’identificazione del Presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, nella persona del Sig. Gennaro Coppola.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni nei confronti dei soggetti deferiti:
- l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) nei confronti del Sig. Gennaro Coppola;
- l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) nei confronti della società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano).
Per i deferiti nessuno è comparso.
I motivi della decisione
Per l’iscrizione al Campionato Serie B – Calcio a 5 nella stagione sportiva 2017-2018 era espressamente prevista la necessità del deposito di documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione ed il versamento della quota per fidejussione, come indicato nel C.U. n. 1066 del 22.06.2017. Questo adempimento doveva essere posto in essere entro il termine perentorio del 15.07.2018.
Lo stesso C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, prevedeva che l’inosservanza del suddetto termine del 15 Luglio 2017, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda d’iscrizione, secondo le modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisse illecito disciplinare e che fosse sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 200,00 per ciascun inadempimento.
Si può, pertanto, ritenere che fossero conosciuti sia gli adempimenti da compiere, sia la necessità di provvedere ai detti incombenti per il perfezionamento dell’iscrizione entro il termine indicato.
Era anche evidente che l’inosservanza dei detti incombenti fosse da considerarsi illecito disciplinare.
È stato, inoltre, dimostrato che, all’epoca dei fatti, il Sig. Gennaro Coppola, ricoprisse la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società.
In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria svolta, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Gennaro Coppola ed alla stessa società con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Gennaro Coppola giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per la società ASD Academy Futsal Marigliano (già Real Ottaviano) la sanzione dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
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