F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DI BARI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), ANTONIO SANNELLA (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS – vigente “ratione temporis” – svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della società Foggia Calcio Srl – (nota n. 981/641 pf18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DI BARI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), ANTONIO SANNELLA (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente “ratione temporis” - svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della società Foggia Calcio Srl - (nota n. 981/641 pf18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, deferivano il Direttore Sportivo del Foggia Calcio, Sig. Giuseppe Di Bari, ed il Sig. Antonio Sannella figlio del “patron” della Società, i quali tutti avrebbero subito pressioni da parte di soggetti appartenenti e/o vicini a clan malavitosi della mafia pugliese al fine di favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio 1920 dei calciatori Pompilio Luca e Bruno Antonio”.

All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società Foggia Calcio Srl avanzava richiesta di definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS (vigente “ratione temporis”).

Nel corso del procedimento sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa (oltre a tutto quanto contenuto e allegato nella/alla relazione finale rimessa dall’Organo inquirente): - la copia degli articoli di stampa del 1.12.18 “La Stampa”, dal titolo: “L’omertà più assoluta” Maxi blitz contro i clan nella Foggia criminale” e del 2.12.18 “Corriere della Sera”, dal titolo: “Mafia e calcio, De Zerbi: “Io non manovrabile.”; - la nota nr. 7267/641 pf 18-19 del 21 Gennaio 2019 relativa alla richiesta della copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - Direzione Distrettuale Antimafia - di Bari e PEC dell’8 febbraio 2019 di autorizzazione all’acquisizione degli atti inerente il procedimento penale nr. 5557/17 – 21 DDA con allegato DVD contenente il file inerente alla Richiesta e l’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell’ambito del procedimento penale nr. 6922/2018 R.G. GIP; - l’estratto dello storico del calciatore “Luca Umberto Pompilio”; - l’estratto dello storico del calciatore “Antonio Bruno”; - il verbale dell’audizione resa, in data 19.03.2019, dal Sig. Roberto De Zerbi innanzi all’Organo inquirente; - il verbale dell’audizione resa, in data 22.03.2019, dal Sig. Luca Umberto Pompilio innanzi all’Organo inquirente; - il verbale dell’audizione rese, in data 22.03.2019, dal Sig. Giuseppe Di Bari innanzi all’Organo inquirente; - il verbale dell’audizione resa, in data 10.04.2019, dal Sig. Lucio Adolfo Fares innanzi all’organo inquirente; -la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016 afferente alla società Foggia Calcio Srl; - la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 afferente alla società Foggia Calcio Srl; la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 afferente alla società  Foggia  Calcio  Srl;  -  la  copia  di  notizie  stampa  relative  all’Operazione  di  Polizia denominata “Chorus”; - la copia del provvedimento di concessione proroga indagini del 14.03.19. Sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso delle indagini, è emerso che nel corso delle stagioni sportive 2015/16 e 2016/17 taluni soggetti a diverso titolo tesserati e/o operanti nell’interesse e conto della soc. Foggia Calcio Srl ebbero ad intrattenere rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque legati e/o conniventi con ambienti criminali, ovvero, per meglio dire, furono contattati da questi ultimi onde favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio Srl dei calciatori Luca Pompilio e Antonio Bruno.

Conseguentemente,  sono  stati  deferiti  innanzi  al  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Di Bari (detto “Beppe”) all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl ed il Sig. Antonio Sannella, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS (vigente “ratione temporis”) svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della società Foggia Calcio Srl.

Il Sig. Giuseppe Di Bari (detto “Beppe”) all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl, è stato chiamato a rispondere della violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della F.I.G.C. di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS (vigente “ratione temporis”), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente: i) per essere stato, nel corso della stagione sportiva 2015/16 contattato, attraverso l’intermediazione di terze persone, dal Sig. Rodolfo Bruno (personaggio malavitoso ritenuto vicino al clan “Moretti” e morto ucciso nel mese di novembre 2018) onde “favorire” il figlio di questi, Antonio Bruno, calciatore all’epoca tesserato quale “giovane di serie” con il Foggia Calcio Srl e fare in modo che a questi fosse fatto sottoscrivere un contratto che lo legasse anche per le stagioni successive con la Società; ii) per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/17 contattato da tale Francesco Pesante, soggetto anch’esso pregiudicato, onde “favorire” il tesseramento (circostanza quest’ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore Luca Umberto Pompilio (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante).

Il Sig. Antonio Sannella, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS (vigente “ratione temporis”) svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della società Foggia Calcio Srl (quale soggetto “vicino” e presente alla/nella società in quanto figlio del “patron” della stessa Sig. Fedele Sannella), è stato chiamato a rispondere della violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della F.I.G.C. di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS (vigente “ratione temporis”), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente, per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/17 contattato da tale Francesco Pesante, soggetto pregiudicato, onde “favorire” il tesseramento (circostanza quest’ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore Luca Umberto Pompilio (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante). La memoria difensiva

A seguito della regolare notificazione dell'atto di deferimento e della comunicazione della convocazione all'udienza odierna, il difensore del signor Giuseppe Di Bari ha fatto pervenire nei termini la memoria difensiva del 2.8.2019 con la quale chiede l'ammissione di prove testimoniali indicando a testimoni il signor Luigi di Biagio, già allenatore della Nazionale Under 21 ed il signor Devis Mangia, già allenatore della Società Varese Calcio nelle stagioni sportive dal 2004 al 2007, formulando per entrambi tre capitoli di prova.

Il signor Antonio Sannella non ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, l'avv. Matteo Murgo e personalmente il suo assistito signor Giuseppe Di Bari.

L'avv. Murgo ha dapprima insistito nelle istanze istruttorie che ha definito importanti  per valutare le qualità sportive dei due calciatori citati ed in particolare del signor Pompilio ed ha poi chiesto di depositare altra memoria difensiva, qualificata come deduzioni a verbale e la Procura Federale si è opposta alla prova non ritenendola rilevante e comunque vertente su circostanze non contestate ed invece non si è opposta all'acquisizione della memoria.

Il rappresentante della Procura Federale ha poi concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Giuseppe Di Bari, l'inibizione di un anno;

- al Sig. Antonio Sannella, l'inibizione di un anno.

Il difensore del signor Giuseppe Di Bari ha illustrato le difese, comprese quelle dell'ultima memoria, chiedendo il proscioglimento del suo assistito.

Nessuno è comparso per il signor Antonio Sannella.

I motivi della decisione

a) La sintesi dei fatti.

L'origine del presente procedimento ed il suo oggetto sono dettagliatamente descritti nell'atto di deferimento testualmente riportato, in unione a tutti i documenti in esso richiamati. Rammentato che la posizione della Società Foggia 1920 è stata stralciata per effetto dell'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00= ex art. 32 sexies previgente CGS (di cui all'odierno C.U. n. 44/AA ), va aggiunto che le posizioni dei signori Roberto De Zerbi, Luca Umberto Pompilio e Antonio Bruno sono state archiviate con formale comunicazione del 10.6.2019, previa condivisione della proposta ad opera del Procuratore Nazionale dello Sport "non essendo possibile affermare, alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, che gli stessi abbiano, in qualche modo, concorso a porre in essere le condotte  illecite ad altri ascrivibili".

Tornando ai fatti rilevanti ai fini della decisione deve rilevarsi che dagli atti di indagine chiesti ed ottenuti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, relativi al procedimento penale n. 5557/17- 21 DDA ed in particolare da un dvd contenente i files inerenti la richiesta e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, emerge un sodalizio mafioso foggiano in grado di esercitare sulla città "una pressante attività di condizionamento ambientale, facendo leva sulla fama criminale conseguita e sulla condizione di generalizzata omertà derivante dalla forza delle intimidazioni promanante dal vincolo associativo". In particolare, tra le forme di assoggettamento esterno, vengono indicati alcuni rapporti con i responsabili del Foggia Calcio Srl.

Il primo riferimento è ad una registrazione di un colloquio nella casa circondariale di Foggia, avvenuto in data 18.11.2016, tra il detenuto Rodolfo Bruno (poi assassinato con modalità mafiose in 15.11.2018) e la moglie I. C., nel quale si parla delle difficoltà economiche della famiglia a causa dello stato di detenzione e poi il primo, segnalando di esserselo meritato (per motivi rimasti ignoti), ordina alla consorte di mandare dal suo cellulare un sms al signor Di Bari, all'epoca direttore sportivo del sodalizio calcistico, al fine di chiedergli di fare un pre-contratto al figlio Antonio Bruno, che prevedesse un compenso per le prestazioni sportive.

A tal proposito, dalle varie schede di censimento acquisite si rileva che il signor Antonio Bruno è stato tesserato come giovane di serie per la Società Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/16, svincolato dal 15.7.2016, poi tesserato dal 4.2.2017 come dilettante dalla SSD a r.l. Potenza Calcio per la stagione sportiva 2016/17 e che mai risulta essere stato contrattualizzato dal sodalizio foggiano, dal quale non ha quindi mai percepito alcun compenso.

Il secondo riferimento è ad una serie di intercettazioni telefoniche intervenute dal 17.6.2016 al 18.7.2016 tra i signori Francesco Pesante, pregiudicato e poi tratto in arresto nell'autunno 2018 per tentato omicidio, tentata estorsione ed altro ai danni di un imprenditore nella citata ordinanza di custodia cautelare in carcere ed Antonio Sannella, figlio del patron del sodalizio sportivo. Nel corso della prima telefonata il signor Pesante invitava il Sannella ad accontentare un suo amico, individuato in tale signor C.S., detenuto in carcere dall'anno 2015 per tentato omicidio ed a quanto pare appartenente alla stessa batteria malavitosa, tesserando e contrattualizzando il calciatore Luca Umberto Pompilio ed entrambi, nel successivo scambio di numerose telefonate, si confidano che il signor Di Bari era stato portato a conoscenza di tale richiesta e si era detto disponibile ad assecondarla ed a renderla operativa. Per superare le perplessità manifestate dall'allenatore signor Roberto De Zerbi (che verrà poi esonerato in data 14.8.2016), i signori Pesante, Sannella e Di Bari avevano concordato di contrattualizzare il calciatore, poi di girarlo in prestito alla Società Melfi per sei mesi, farlo poi rientrare a Foggia per giuocare nella prima squadra, all'epoca disputante il campionato di Lega Pro.

Ebbene in questo caso, le ulteriori acquisizioni della Procura Federale, dimostrano che tale accordo ha trovato effettiva e concreta esecuzione. Il signor Luca Umberto Pompilio veniva tesserato dal sodalizio foggiano in data 27.7.2016 per un triennio e sino al 30.6.2019, verso un corrispettivo annuale lordo di circa Euro 27.000,00=, girato in prestito semestrale alla Società Melfi in data 12.8.2016 (non partecipando così al raduno estivo del Foggia Calcio Srl), rientrando dal prestito in data 10.1.2017, restando poi al Foggia Calcio Srl sino alla risoluzione consensuale del rapporto sportivo avvenuta in data 31.8.2017, senza alcun incentivo all'esodo e da allora risulta svincolato.

b) Le considerazioni in diritto.

- Il difensore dal deferito signor Di Bari ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, elencando i nominativi dei testimoni e deducendo specifici capitoli.

L'istanza risulta tempestiva e proposta ai sensi dell'art. 60 del CGS in vigore, ma inaccoglibile per carenza del suo presupposto. Infatti l'Organo decidente può ammettere tale prova "quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso". Senonché nel caso di specie non emerge alcuna necessità di conoscere né il tesseramento del signor Luca Umberto Pompilio per la Società Varese Calcio nel campionato primavera nella stagione sportiva 2010- 2011 e nel campionato di serie B nella successiva stagione né le sue presenze nelle Nazionali Italiane Under 16, 17, 19 e 20 negli anni dal 2006 al 2011, trattandosi di circostanze risalenti nel tempo ed irrilevanti rispetto all'oggetto del deferimento che riguarda fatti dell'estate 2016, non in grado di apportare alcun elemento di modifica del quadro probatorio già acquisito.

Va aggiunto che, a parte l'elemento della conoscenza personale con i due allenatori citati, entrambi indicati in modo irrituale (il primo tramite un cellulare ed il secondo senza alcun recapito), i dati dei tesseramenti del signor Luca Umberto Pompilio e dei campionati ove ha svolto l'attività sportiva, il numero di gare cui ha partecipato, le reti segnate (ed il suo stato di calciatore svincolato persistente dall'Agosto 2017 ad oggi), sono facilmente acquisibili su una pluralità di siti internet, al punto da ritenersi notori (non a caso nelle deduzioni di udienza l'avv. Murgo invita alla visione del sito web "Wikipedia", come utile a tracciare il profilo sportivo del calciatore).

Da ultimo, per quanto già superfluo, la Procura Federale neppure contrasta i contenuti dei capitoli di prova (tesi a comprovare le eventuali presenze nelle Nazionali Italiane del signor Pompilio e nel Varese Calcio, riferite ad anni prima).

- Passando al merito, il deferimento è solo parzialmente meritevole di accoglimento.

In particolare va rigettato nel primo capo di incolpazione sollevato a carico del deferito signor Di Bari laddove gli si addebita di essere stato contattato, attraverso l'intermediazione di terze persone, dal signor Rodolfo Bruno, onde favorire un contratto di prestazioni sportive per la stagione 2016/17 a favore del figlio signor Antonio Bruno, tesserato l'anno prima dal Foggia Calcio Srl come giovane di serie.

Agli atti difetta prova certa o anche solo verosimile, neppure tramite l'utilizzo di indizi e presunzioni, di tale condotta.

Le risultanze della registrazione di un colloquio nella casa circondariale di Foggia, avvenuto in data 18.11.2016, tra il detenuto Rodolfo Bruno e la moglie I. C., non hanno trovato conferma alcuna. Ed invero, nonostante il messaggio avrebbe dovuto essere inviato dal cellulare personale del signor Rodolfo, sottoposto ad intercettazione telefonica dalla Procura della Repubblica di Bari, dall'esame degli atti acquisiti non vengono registrati colloqui telefonici, sms, comunicazioni tramite app telefoniche tra tale cellulare ed utenze riferibili al signor Di Bari nel periodo di interesse.

Non solo, dall'esame delle schede di censimento emerge che il calciatore Antonio Bruno, dopo essere stato svincolato in data 17.7.2016 come giovane di serie dal Foggia Calcio Srl, è stato tesserato come dilettante a far data dal 4.2.2017 dalla Società SSD a r.l. Potenza Calcio per la stagione sportiva 2016/17 e che mai risulta essere stato contrattualizzato dal sodalizio foggiano, dal quale non ha mai percepito alcun compenso, neppure nelle stagioni sportive successive.

Non vi è quindi prova che il signor Di Bari abbia intrattenuto rapporti con tale pregiudicato, neppure per interposta persona, al fine di favorire la contrattualizzazione del figlio nella stagione sportiva 2016/17.

È invece meritevole di accoglimento il secondo capo di incolpazione a carico del signor Di Bari e l'unico ascritto a carico del signor Antonio Sannella con riferimento alla posizione del calciatore signor Luca Umberto Pompilio.

Nel corso di numerose telefonate intercettate, a decorrere da quella effettuata dal signor Pesante, pregiudicato appartenente ad una batteria del sodalizio mafioso descritto dal G.I.P., al signor Antonio Sannella, figlio del patron del Foggia Calcio Srl, del 17.6.2016, nella quale il primo segnala che era arrivato un loro amico con il quale doveva parlare per fargli un favore sino a quella ultima del 18.7.2016, nella quale il secondo avverte il signor Pesante della riuscita del favore richiesto inteso come contrattualizzazione, dietro compenso, del calciatore signor Pompilio, cognato di tale signor Ciro Spinelli, all'epoca detenuto ed appartenente alla stessa batteria malavitosa del signor Pesante, ad opera del Foggia Calcio Srl con contestuale prestito dello stesso alla Società Melfi per sei mesi (in quanto non avrebbe posseduto la condizione fisica per prendere parte a gare ad alto ritmo) sperando che decorso tale tempo e dimostrando di essere bravo, lo avrebbero riportato a Foggia per farlo giocare in prima squadra, si delineano  i contatti tra i due e l'oggetto della richiesta. Vi è poi la prova documentale che una decina di giorni dopo le assicurazioni telefoniche del signor Sannella vengono consacrate in uno specifico contratto triennale, verso corrispettivo, intercorso tra il Presidente del sodalizio ed il calciatore Pompilio, cui fa seguito il prestito semestrale alla Società Melfi ed il rientro dello stesso al Foggia Calcio Srl dal Gennaio 2017.

Se è vero che nelle intercettazioni non risulta alcuna telefonata diretta tra il pregiudicato malavitoso ed il signor Di Bari, è altrettanto vero che la descritta operazione si è potuta perfezionare solo grazie al concorso ed alla fattiva collaborazione del direttore sportivo al perfezionamento dell'accordo, emergente da una pluralità di riscontri obiettivi e concordanti. Ed invero nella telefonata del 6.7.2016, ore 17.23, intercorsa tra il chiamante signor Sannella ed il chiamato signor Pesante quest'ultimo, nel manifestare di essere a conoscenza delle difficoltà alla riuscita del favore che avrebbe potuto determinare "il gaggio", "il pazzo là", "il bresciano" (riferimento più che esplicito all'allenatore De Zerbi), riferisce testualmente: "Peppe non ci sono problemi perché già parlai io con Peppe..." (riferimento al signor Giuseppe De Bari, del quale Peppe è la contrazione del nome proprio) e nella telefonata del 18.7.2016, ore 21.37, intercorsa tra il chiamante Sannella ed il chiamato Pesante, il primo riferisce che "e niente che abbiamo parlato pure con Di Bari oggi e stiamo vedendo una soluzione insomma per integrarlo..." e che "invece lui lo prova per sei mesi dato che vuole fare (incomp) vuole fare lo vuole prendere sotto contratto nel Foggia e lo vuole girare in prestito tipo al Melfi..." e che poi "lo rientrano a Foggia". Da tali incisi entrambi gli interlocutori dichiarano di aver reso partecipe il signor Di Bari del favore richiesto  per  il  calciatore  Pompilio  ed  è  proprio  il  direttore  sportivo,  per  ovvie  ragioni  di competenza e professionalità che, per aggirare l'ostacolo rappresentato dall’allenatore, trova la soluzione del prestito semestrale alla Società Melfi, non appena avvenuta la contrattualizzazione del calciatore. Non si è pertanto in presenza di una mera ingiustificata spendita del suo nome ad opera dei signori Pesante e Sannella.

Il ruolo attivo del signor Di Bari, nel perfezionamento del favore, è poi manifesto anche dalle dichiarazioni del signor Pompilio del 22.3.2019 che riferisce di essere stato contattato dal direttore sportivo (non certo dai signori Pesante e Sannella), il quale ebbe a chiedergli la disponibilità a cominciare la nuova stagione con il Foggia Calcio, "però subito dopo la firma del contratto, fui destinato in prestito al Melfi". Ed è lo stesso Di Bari, nell'audizione del 22.3.2019, a riconoscere di essere stato lui a tesserare il signor Pompilio asserendo di averlo fatto per la notevole esperienza maturata dal calciatore, anche nel giro della nazionale, pur senza averlo fatto partecipare al raduno precampionato ed averlo dato subito in prestito per sei mesi.

Se ne deduce che anche l'addebito ascritto al signor Di Bari, pur in assenza di intercettazioni telefoniche dirette, deve ritenersi comunque provato.

A parere del difensore del signor Di Bari, che non può certo contrastare la pacifica circostanza che, nel caso di specie, le pressioni ricevute ed i contatti coltivati con un soggetto malavitoso, hanno stavolta raggiunto il loro scopo con la partecipazione del suo assistito, "la sottoscrizione del contratto triennale tra la società Foggia Calcio ed il calciatore Luca Umberto Pompilio", trarrebbe "esclusiva genesi nelle indiscusse qualità tecnico professionali di quest'ultimo" e che la scelta di concederlo poi in prestito ad altra società di categoria inferiore e non fargli disputare il ritiro precampionato risponderebbe "ad un'esigenza di crescita sportiva tesa alla valorizzazione del calciatore" e che la non conoscenza della contrattualizzazione in capo all'allenatore costituirebbe "evenienza ordinaria in ambito calcistico riconducibile all'esercizio di autonome prerogative societari, in ordine alle quali" non sussisterebbe "alcun obbligo informativo nei confronti del personale tecnico".

Tutte le suddette argomentazioni difensive risultano infondate.

Quanto alla prima va rilevato che il calciatore, nato il 16.3.1992, al momento della contrattualizzazione "imposta" alla Società Foggia Calcio Srl del 27.7.2016, risultava svincolato dalla Società Manfredonia dal 2.9.2015 (senza aver disputato neppure una gara nella stagione sportiva 2015/16) e nella stagione sportiva 2014/15 era stato svincolato dalla Società Savoia dal 20.11.2014 (avendo disputato 4 gare) e pertanto erano quasi decorsi due anni dall'ultimo impegno agonistico e aveva oggettivamente perso ogni valore economico.

Pertanto qualora il signor Di Bari, avvalendosi del suo ruolo di direttore sportivo e di sua autonoma iniziativa, avesse voluto cogliere l'occasione per contrattualizzarlo da svincolato, credendo nelle passate doti calcistiche del signor Pompilio, quando era ancora giovane di serie convocato nelle varie Nazionali giovanili, ben avrebbe potuto farlo addirittura nella stagione sportiva precedente (dal 2.9.2015), sempre senza costi, al posto di farlo in conseguenza dello scambio di telefonate sopra riferito tra i signori Pesante e Sannella. E l'ulteriore conferma che il signor Pompilio era ormai un ex calciatore la si ricava dalla pacifica circostanza, dallo stesso ammessa che, dopo lo svincolo dal Foggia Calcio Srl del 31.8.2017, in quanto ritenuto fuori dai piani dell'area tecnica (frase del Presidente Adolfo Fares in sede di audizione del 10.4.2019), come tutt'ora, non è più stato tesserato, avendo di fatto finito la sua carriera agonistica almeno a livello professionistico nonostante la ancor giovane età anagrafica.

In questo pacifico quadro documentale non risulta condivisibile la tesi per la quale alla data della contrattualizzazione con il Foggia Calcio Srl il signor Pompilio possedesse peculiari qualità calcistiche, anzi la sua carriera risultava da tempo ferma, con poche presenze in categoria minori e si è poi definitivamente interrotta con lo svincolo dalla Società Foggia Calcio Srl Non a caso per dare un attimo di credibilità alle c.d. qualità tecnico professionali serve ricorrere alla sua "genesi" sportiva (le partecipazioni alle Nazionali giovanili per sette gare complessive risalenti agli anni dal 2007 al 2012) ed al tesseramento per il Varese Calcio nelle stagioni 2011/2013 (inframezzate da due prestiti e la prima stagione nel campionato primavera). Per di più è sempre il Presidente Adolfo Fares, nella citata audizione, a dichiarare, dopo aver asserito che il calciatore era un potenziale talento, che il compenso pattuito nel contratto triennale intercorso con il signor Pompilio era "quasi irrilevante rispetto al costo degli altri tesserati...", circostanza poco coerente con le ritenute qualità del calciatore.

Del pari non appare logica l'affermazione con la quale si vuol giustificare la scelta fatta dal signor Di Bari, dopo la contrattualizzazione di siffatto calciatore per le asserite indiscusse qualità tecnico-professionali, di concederlo in prestito dal 12.8.2016 ad altro sodalizio sportivo per un semestre accampando l'esigenza di crescita sportiva tesa alla sua valorizzazione. All'epoca il signor Pompilio aveva già compiuto 24 anni di età e la sua contrattualizzazione fondata sulla fiducia nelle sue qualità tecniche professionali come può giustificarne l'immediato trasferimento in prestito, senza neppure aver preventivamente consentito all'allenatore di valutarlo nel corso del ritiro precampionato. Non a caso tornato al Foggia Calcio Srl in data 10.1.2017 il signor Pompilio sino al termine della stagione sportiva, nonostante l'intervenuto cambio di allenatore, ha poi disputato solo 3 partite, dimostrandosi la precedente asserita valorizzazione una mera tesi di comodo. L'operazione è stata architettata dal signor Di Bari, dietro disposizioni ricevute dai signori Pesante e Sannella, per poter escludere la possibilità all'allenatore De Zerbi di intervenire ed opporsi, in quanto soggetto non manovrabile ecc. La contrattualizzazione seguita dal contestuale prestito e la non presenza al raduno precampionato è stata organizzata per non consentire al citato tecnico di venirne a conoscenza.

Che poi la contrattualizzazione dei calciatori all'insaputa dell'allenatore per le società sportive professionistiche costituirebbe "evenienza ordinaria" riconducibile ad autonome prerogative societarie (di quale soggetto societario?) contrasta persino clamorosamente con quanto quotidianamente avviene durante tutte le campagne acquisti e vendite dei calciatori, oltre che con le risultanze probatorie in atti. Lo stesso signor De Zerbi, nell'audizione del 19.3.2019, ha asserito che nelle numerose squadre nelle quali ha militato (attualmente il Sassuolo Calcio, partecipante al  campionato  di  Serie  A)  le  scelte  tecniche per  le  campagne  acquisti  e  la formazione dell'organico le faceva lui al 90%, il restante 10% competeva al direttore sportivo. Qualche volta quest'ultimo e la proprietà proponevano nominativi che di volta in volta valutava a seconda delle esigenze e tante volte aveva scartato nominativi. Negava di essere stato messo a conoscenza della contrattualizzazione del calciatore Pompilio, di conoscerlo e di averlo portato in ritiro. Lo stesso direttore sportivo, nell'audizione del 22.3.2019, a precisa domanda sui soggetto cui era affidata le scelte tecniche per la campagna acquisti 2016/17, rispondeva a lui "d'intesa con il mister De Zerbi, successivamente con il nuovo mister Stroppa", attribuendo solo a sé la scelta dell'intero organico dei calciatori. Il Presidente del sodalizio, signor Adolfo Fares, nel corso dell'audizione citata, precisava invece che la scelta tecnica dell'intero organico dei calciatori del Foggia Calcio Srl (e quindi non solo per la campagna acquisti) era frutto dello scambio di opinioni tra il tecnico che dava indicazioni sulle caratteristiche dei calciatori di cui abbisognava ed il direttore sportivo che cercava di assecondarlo in base al budget ed alle opportunità presenti sul mercato (come usuale in tutte le società professionistiche). Ne consegue che la contrattualizzazione di nuovi calciatori all'insaputa dell'allenatore non può certo definirsi come operazione ordinaria, bensì esattamente il contrario. Nel caso in esame il silenzio con l'allenatore era stata una scelta consapevole realizzata dal sig. Di Bari per poter perfezionare, senza ostacoli, il favore richiestogli.

Le suddette argomentazioni difensive del signor Di Bari non sono affatto in grado di scalfire l'impianto accusatorio che lo vede corresponsabile, nell'ambito sportivo, con il signor Antonio Sannella, ciascuno per il ruolo ricoperto, della commissione delle condotte ascritte per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali al fine di favorire il tesseramento del signor Luca Umberto Pompilio.

- Tali condotte ledono pacificamente il disposto di cui all'art. 1 bis, c. 1°, previgente CGS in quanto contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e probità. L'obbligo di comportarsi secondo tali principi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in aggiunta a quello di osservare le norme e gli atti federali, costituisce una regola fondante del diritto sportivo, richiamata per nomenclatura già da altre fonti normative, oltre che norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che armonizza ed evita lacune di tutela per tutte le violazioni non tassativamente regolate. Si è in presenza, come autorevolmente sostenuto, di una clausola elastica prescrivendo un comando capace di adattarsi anche ai più radicali cambiamenti del contesto in cui si inserisce. In sostanza "gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva" (Collegio di Garanzia, Sezione consultiva, parere n. 5/2017). "L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi" (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 49/2016).

Nel caso di specie le condotte realizzate dai deferiti, sopra riferite  e  commentate,  consistite nell'aver intrattenuto rapporti con un esponente di primo piano di un'organizzazione malavitosa (definita dal G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere,  che  ha  riguardato  anche  il signor Pesante, come "sodalizio mafioso foggiano"), stabilmente dedita alla commissione di gravissimi reati contro le persone ed i patrimoni, alla violenza ed alla prevaricazione, subendone le pressioni e le intimidazioni, prestando adesione al favore richiesto con riguardo alla contrattualizzazione             del calciatore signor Pompilio, senza nulla denunciare, sono particolarmente odiose, compromettendo in via radicale quei principi morali ed etici cui si ispira il movimento calcistico, i suoi tesserati ad ogni livello, i  suoi  organi,  inaccettabili  a  maggior ragione nell'ambito dell'attività sportiva in quanto destinati  a  condizionarne  l'autonomia  e  la libera determinazione, in aperta violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS.

- Per quanto il signor Antonio Sannella abbia omesso ogni attività difensiva, nonostante le comunicazioni dell'avviso di conclusione delle indagini (cui il sodalizio, chiamato a rispondere in via oggettiva delle condotte dei due deferiti, ha reagito con la richiesta di patteggiamento ex art. 32 sexies previgente CGS), dell'atto di deferimento e della convocazione all'odierna riunione, va rilevato che lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione federale ai sensi dell'art. 1 bis, c. 5°, previgente CGS (ora art. 2, c. 2°, vigente CGS), essendo pacifico che era il figlio del patron del sodalizio, che frequentava abitualmente la sede sociale (all'interno dello stadio), che si

occupava di questioni legate alla gestione del sodalizio, svolgendo quindi attività in favore dello stesso, comunque rilevante per l'ordinamento federale.

- In ordine alle sanzioni da applicare, le richieste della Procura Federale si palesano eccessive. Tenendo conto della parziale fondatezza del deferimento e delle suesposte osservazioni, pare equo e proporzionale ridurre le sanzioni richieste a quelle dell'inibizione di mesi sei per ciascuno dei deferiti, comunque afflittive, non risultando giustificabile una differenza tra i due nella misura della sanzione alla luce dell'evidente concorso nella commissione dell'addebito.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  accoglie  per  quanto  di  ragione  il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Di Bari l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per il sig. Antonio Sannella l’inibizione di mesi 6 (sei).

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