F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIOLINI TOMMASO (calciatore), FERRETTI MAURO (Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017), MATTEOLI MARCO (Presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017), GHEZZI EMANUELE (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), DRAGONI ANDREA (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), SOCIETÀ SS AREZZO SRL – (nota n. 942/1049 pf18-19 GP/jg del 18.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIOLINI TOMMASO (calciatore), FERRETTI MAURO (Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017), MATTEOLI MARCO (Presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017), GHEZZI EMANUELE (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), DRAGONI ANDREA (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), SOCIETÀ SS AREZZO SRL - (nota n. 942/1049 pf18-19 GP/jg del 18.7.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, all’esito della propria attività d’indagine, aveva accertato che in quattro gare disputate dalla SS Arezzo Srl alle date del 5 e 19 novembre, 3 dicembre 2017 e 25 marzo 2018, tutte nell’ambito del Campionato Nazionale Under 15 Serie C stagione sportiva 2017/2018 (nell’ordine: SS Arezzo - Racing Club Fondi; SS Arezzo - Robur Siena; SS Arezzo - Fidelis Andria; Robur Siena - SS Arezzo), aveva preso parte il calciatore Tommaso Occhiolini in posizione irregolare perché sprovvisto di tesseramento, nonchè privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e della specifica copertura assicurativa.

A tale accertamento è conseguito il deferimento a questo Tribunale delle persone coinvolte nei fatti; più precisamente:

- Occhiolini Tommaso, calciatore, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39 e 43 commi 1, 6 e 45 NOIF, per aver egli disputato le gare del 05/11/17, 19/11/17, 03/12/17 e 25/03/18 nella fila della SS Arezzo Srl valevoli per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Mauro Ferretti, Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1, 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Occhiolini Tommaso e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle suelencate gare del 05/11/2017, 19/11/2017 e 03/12/17;

- Marco Matteoli, presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 del CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Occhiolini Tommaso e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della suindicata gara del 25/03/2018;

- Emanuele Ghezzi, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suddette gare del 19/11/2017 e 03/12/2017 in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Andrea Dragoni, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS-FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1, 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Robur Siena - SS Arezzo Srl del 25/03/2018 valevole per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Christian Otelli, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39 , 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara SS Arezzo Srl – Racing Fondi del 5/11/2017 valevole per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

È stata altresì deferita la Società Ss Arezzo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 CGS - FIGC testo previgente, per il comportamento posto in essere dai predetti incolpati.

La memoria difensiva

Si è costituita la SS Arezzo Srl a mezzo di memoria difensiva, redatta dai difensori muniti di delega, avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ed ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti e/o il proprio proscioglimento.

Ha motivato la richiesta, deducendo che le violazioni poste a base del deferimento erano state commesse dalla US Arezzo Srl, società totalmente diversa dalla odierna incolpata, di guisa che quest’ultima non poteva essere chiamata a rispondere di fatti che non le erano propri, in quanto riconducibili alla società estinta; ha precisato che detta US Arezzo Srl, ancorché dichiarata fallita il 15 marzo 2018, aveva ultimato in virtù di esercizio provvisorio la stagione sportiva nella quale erano state disputate le gare irregolari e, da ultimo, aveva subìto la revoca della affiliazione con provvedimento del Commissario Straordinario FIGC pubblicata sul CU n. 85 del 29 giugno 2018; ha aggiunto che, con lo stesso provvedimento, era stata disposta l’affiliazione di essa SS Arezzo Srl, alla quale era stato trasferito il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Società US Arezzo Srl e confermati i diritti nascenti dall’anzianità e dall’affiliazione già appartenenti alla stessa.

Ha eccepito che alcuna norma prevedeva che la società nuova dovesse farsi carico delle violazioni commesse dalla precedente società non più esistente e che l’art. 52 comma 3 NOIF, richiamato nel provvedimento di cui sopra, non contemplava il subentro della nuova società nelle dette violazioni.

Ha allegato la copia di precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale, che avevano confortato le proprie attuali ragioni difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, il quale ha dedotto l’infondatezza delle tesi della deferita; ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento in una alle seguenti sanzioni: Occhiolini Tommaso squalifica di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; Ferretti Mauro inibizione di mesi 6 (sei); Matteoli Marco inibizione di mesi 3 (tre); Ghezzi Emanuele inibizione di mesi 6 (sei); Dragoni Andrea inibizione di mesi 6 (sei); Otelli Christian inibizione di mesi 6 (sei); SS Arezzo Srl penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Under 15 Serie C Lega Pro stagione sportiva in corso, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).  Per la Società SS Arezzo Srl sono comparsi gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica   Fiorillo,   i   quali   si   sono   riportati   alla   memoria   difensiva   ed   hanno   insistito nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Hanno aggiunto che nessuna persona deferita risulta  tesserata  per  la  deducente;  hanno  depositato  copia  di  altra  decisione  di  questo Tribunale, che, al pari della precedente, è di conforto delle proprie ragioni.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Sussiste l’assoluta estraneità dell’odierna deferita rispetto ai fatti di cui si è resa responsabile la US Arezzo Srl.

Risulta dal provvedimento del Commissario Straordinario FIGC 29 giugno 2018, pubblicato sul CU n. 85 di pari data, che la SS Arezzo Srl aveva acquisito il complesso aziendale della fallita US Arezzo Srl, comprensivo del parco tesserati e che, su parere favorevole della Co.Vi.So.C., aveva ottenuto il trasferimento del titolo sportivo, il tutto in applicazione dell’art. 52 comma 3 NOIF, escludendosi così che essa dovesse rispondere di fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente Società (cfr. in analoga fattispecie, CDN decisione 9.10.2008 CU n. 24). La norma richiamata prevede infatti che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione può essere attribuito ad altra società a condizione che quest’ultima dimostri di aver acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza, di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società revocata dell’affiliazione, di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; ma non prevede che la nuova società debba rispondere delle violazioni commesse dalla precedente società, fallita e non più affiliata.

Ed è in quest’ottica che deve essere respinto il deferimento della SS Arezzo Srl.

Nel contempo è suscettibile di totale accoglimento il deferimento a carico delle restanti parti. Le violazioni ascritte a costoro risultano documentalmente provate e non sono state smentite né dagli stessi, né da elementi di altra provenienza, tali da escluderne o limitarne la esistenza; sicché possono essere accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che appaiono congrue e comunque adeguate ai fatti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Occhiolini Tommaso squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- Ferretti Mauro, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);

- Matteoli Marco, nella qualità, inibizione mesi 3 (tre);

- Ghezzi Emanuele, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);

- Dragoni Andrea, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);

- Otelli Christian, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei).

Rigetta il deferimento nei confronti della società SS Arezzo Srl.

 

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