F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – (nota n. 13204/1096 pf18-19 GP/GM/sds del 22.5.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 13204/1096 pf18-19 GP/GM/sds del 22.5.2019).

Il deferimento

Con atto del 22/05/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Pantaleo Corvino, all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa e la Società ACF Fiorentina Spa per rispondere:

- Pantaleo Corvino, Direttore Generale con  potere  di  rappresentanza  della  società  ACF  Fiorentina Spa, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 4, del CGS;

- la Società ACF Fiorentina Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Direttore Generale sig. Pantaleo Corvino con potere di rappresentanza della stessa.

La Procura Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1096pf18-19 avente ad oggetto “Comportamento del Direttore Generale Area Tecnica della ACF Fiorentina Spa Sig. Pantaleo Corvino, il quale nonostante inibito per 2 mesi e 20 giorni dal TFN - Sez. Disciplinare, come da C.U. n. 47 del 22.2.2019, continuerebbe a svolgere attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.”, contestava agli odierni deferiti le seguenti condotte ritenute violative della normativa federale: la partecipazione del sig. Pantaleo Corvino in data 10/04/2019, quale Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica della società ACF Fiorentina Spa, alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina sig. Vincenzo Montella, nel corso della quale interveniva sia per presentare il nuovo tecnico sia per rispondere in nome della società ad alcune domande poste allo stesso dagli organi di stampa. Lo stesso allenatore, sig. Vincenzo Montella, nel corso della richiamata presentazione alla stampa affermava: "Mi hanno convinto i Della Valle e il direttore Corvino, non facciamo parallelismi con la mia precedente esperienza, ora nuovo ciclo" e poi “Sono arrivato alla Fiorentina perché ho parlato tre ore con Corvino di calcio. .." confermando che la trattativa per il suo ingaggio sarebbe stata condotta e definita dal Direttore Generale della ACF Fiorentina Spa sig. Corvino Pantaleo, seppur inibito, e pertanto non autorizzato a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o rappresentare la società ACF Fiorentina Spa in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, quale nella fattispecie la definizione e contrattualizzazione di un nuovo allenatore per la società da lui rappresentata.

Le memorie difensive

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società ACF Fiorentina Spa.

Lo scritto difensivo nel confermare la ricostruzione in punto di fatto posta alla base del deferimento ne contesta tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.

La partecipazione alla conferenza stampa del Direttore Generale inibito sarebbe disciplinarmente irrilevante in quanto tale attività non rientrerebbe più tra le condotte espressamente precluse ai soggetti che versano in stato di inibizione ai sensi del vigente art. 19 co. 2 CGS. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla difesa, infatti, mentre il testo della norma pubblicato in data 31.03.2007 con CU n. 093 espressamente disponeva per gli inibiti  “…d)  il  divieto  di  rilasciare  dichiarazioni  alla  stampa  o  a  mezzi  di  comunicazione concernenti l’attività sportiva”, nel testo attualmente vigente tale riferimento ai mezzi di comunicazione non è presente.

La modifica normativa, pertanto, deve essere interpretata nel senso di escludere tale condotta da quelle vietate ai soggetti temporaneamente inibiti essendo a questi consentito (o meglio, non vietato) partecipare a conferenze stampa ed avere rapporti con i media.

In ogni caso, la predetta partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rientrerebbe nelle funzioni proprie di dipendente del Sig. Corvino, funzioni di natura amministrativa come tali irrilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e che pertanto, in applicazione dell’art. 19 comma 8 CGS, gli inibiti possono svolgere.

Per quanto concerne, invece, la contestata partecipazione del Sig. Corvino alle trattative per l’ingaggio del tecnico Vincenzo Montella, la difesa sottolinea come il Direttore Generale non abbia svolto alcun ruolo. In tal senso, si rinvia alle dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Montella il quale ha confermato come i primi contatti siano intercorsi con la proprietà e, successivamente, con il Consigliere Delegato Area Sport Sandro Mencucci e con l’Avv. Elena Covelli per quanto concerne i profili contrattuali. Sottolinea il tecnico come il Sig. Corvino non partecipò neanche alla riunione tenutasi presso la sede della società. D’altro canto, la lunga telefonata intercorsa con il Sig. Corvino e richiamata dall’allenatore in sede di conferenza stampa, secondo quanto riferito dallo stesso Montella, non ebbe alcun ruolo nella trattativa negoziale, avendo parlato i due vecchi conoscenti con toni amicali di calcio giocato e dell’andamento del movimento calcistico italiano.

Si tratterebbe, dunque, di un colloquio informale come tale irrilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 28 giugno 2019 la Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società ACF Fiorentina Spa un’ammenda pari a € 30.000,00 (trentamila/00); per il Signor Pantaleo Corvino chiede mesi 6 (sei) di inibizione e un’ammenda pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

Le difese di entrambi i deferiti hanno insistito nel chiedere il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi agli scritti difensivi depositati.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere pacificamente acquisite le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Il Collegio, nondimeno, ritiene che lo stato di inibizione in cui versava il sig. Corvino il 10/04/2019 allorquando, non solo prendeva parte alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina Spa, ma introduceva lo stesso e l’intera operazione ai giornalisti, rispondendo alle domande poste in quella sede alla società per illustrarne al meglio i contorni contrattuali e sportivi, orbene, lo stato di inibito lo poneva in una condizione di incompatibilità con l’esercizio di tali funzioni.

Sebbene, l’art. 19 comma 2 nell’attuale formulazione non contempli espressamente il divieto per il soggetto inibito di rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazione, tuttavia non si può non rilevare come l’elencazione di cui al comma due debba ritenersi aperta e non esaustiva delle condotte vietate, facendosi riferimento a ciò che comporta la sanzione dell’inibizione temporanea “in ogni caso” e lasciando, in tal modo, all’interprete la facoltà di individuare volta per volta le ulteriori condotte violative ai sensi della lettera h) del comma 1 art. 19 CGS. (“inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro”).

Ad avviso di questo Tribunale, il Sig. Corvino nella giornata del 10 aprile 2019 ha agito nella veste di Direttore Generale, introducendo il nuovo allenatore della prima squadra e rappresentando alla stampa nazionale i dettagli e le ragioni di tale rilevantissima operazione societaria, in piena estrinsecazione di un ruolo che per effetto della sanzione disciplinare irrogatagli doveva considerarsi momentaneamente sospeso.

Certamente si deve escludere la riconducibilità della menzionata condotta nell’alveo del comma 8 dell’art. 19 laddove prevede che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”. La disposizione, infatti, fa riferimento a quegli adempimenti di natura prettamente burocratica, gestionale interna necessari per la prosecuzione della ordinaria amministrazione societaria.

Per quanto qui ci occupa, infine, non si ritiene di attribuire alcuna rilevanza alla telefonata intercorsa tra il tecnico Sig. Vincenzo Montella ed il Sig. Corvino ai fini della dimostrazione di un intervento di quest’ultimo nella fase delle trattative per la conclusione dell’accordo contrattuale tra il primo e la ACF Fiorentina spa.

Non vi è prova in atti di quanto si siano detti i soggetti nel corso della chiamata e non vi è motivo di dubitare di quanto asserito dal Sig. Montella, ossia che si è trattato di una conversazione informale, amicale tra due vecchi conoscenti sul calcio giocato e sull’andamento del movimento calcistico italiano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento parziale del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pantaleo Corvino: inibizione di mesi 3 (tre), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);

- per la società ACF Fiorentina Spa: ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

 

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