F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE ANGELI DANIELA (Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA – (nota n. 13930/1095 pf18-19 GP/GC/blp del 5.6.2019).

 DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  DE  ANGELI  DANIELA

(Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 13930/1095 pf18-19 GP/GC/blp del 5.6.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.6.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- la sig.ra Daniela De Angeli, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver corrisposto l’importo di euro 330.000 oltre gli interessi e spese legali, contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba, come stabilito dal lodo reso in data 14.9.2016 dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna nella controversia tra la società Sport Cover s.a.r.l. e la Unione Sportiva Città di Palermo, dichiarato efficace nella Repubblica italiana dalla Corte di Appello di Palermo con decreto n.1436 del 10.4.2018, notificato alla società sportiva US Città Di Palermo Spa in data 9.10.2018;

- la società US Città Di Palermo Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 8, comma 15, CGS per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver corrisposto l’importo di euro 330.000 oltre gli interessi e spese legali, contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba, come stabilito dal lodo reso in data 14.9.2016 dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna nella controversia tra la società Sport Cover s.a.r.l. e la Unione Sportiva Città di Palermo, dichiarato efficace nella Repubblica italiana dalla Corte di Appello di Palermo con decreto n. 1436 del 10.4.2018, notificato alla società sportiva US Città Di Palermo Spa in data 9.10.2018.

Nei termini prescritti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del deferimento; nel merito rilevavano comunque l’infondatezza dell’azione disciplinare, concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per il contenimento della sanzione nei minimi edittali.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Daniela De Angeli, inibizione di mesi 6 (sei);

- US Città Di Palermo Spa, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC – s.s. 2019-20.

I difensori hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nelle memorie, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Vanno preliminarmente disattese tutte le questioni preliminari sollevate nelle memorie in atti. Palesemente infondata si rivela anzitutto l’eccezione di inammissibilità del deferimento per asserita omessa indicazione delle fonti di prova.

Dall’esame letterale dell’atto con cui è stata esercitata l’azione disciplinare emerge infatti come lo stesso si fondi e richiami l’integralità degli atti acquisiti e letteralmente - per quel che qui rileva - la decisione di condanna del Tribunale Arbitrale dello Sport (e il relativo decreto ex art. 839 c.p.c.), rimasta inadempiuta. Tanto basta per ritenere correttamente esposta l’ipotesi accusatoria e indicate le prove dalle quali essa deriva e per ritenere che gli incolpati siano stati posti in grado di conoscere in maniera completa da quali fatti sono chiamati a difendersi nel presente procedimento.

Del resto, a fronte di una contestazione afferente il mancato adempimento di una decisione arbitrale dichiarata efficace nello Stato, non si vede quali altri elementi oltre a questa avrebbero dovuto essere indicati nel deferimento che pure richiama, correttamente, tutti gli atti acquisiti al fascicolo.

Del pari palesemente infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del deferimento derivante, si sostiene, dall’omessa allegazione agli atti della proposta del sostituto procuratore incaricato.

Anche a voler ammettere che la formulazione della proposta debba essere necessariamente documentata per iscritto e inserita nel fascicolo processuale, adempimento che - come rilevato in udienza dal rappresentante della Procura - non risulta affatto prescritto dal codice, in ogni caso l’inosservanza di questa formalità non è in alcun modo sanzionata, con la conseguenza che nessun vizio deriva al successivo deferimento. Né peraltro si vede quale vulnus possa essere derivato ai deferiti dalla lamentata mancanza, considerato che l’accusa nei loro confronti risulta dettagliatamente descritta nella comunicazione di conclusione delle indagini prima e nel deferimento poi.

Anche l’ulteriore eccezione preliminare proposta dalla sola difesa della società Palermo non merita accoglimento atteso che la lamentata discrasia tra la comunicazione di conclusione delle indagini e l’incolpazione contenuta nel deferimento non è idonea ad inficiare la validità di quest’ultimo  atto.

Ed infatti, posta la sostanziale identità della condotta fattuale contestata alla società, sempre ed unicamente attinente al mancato adempimento della decisione sopra ricordata, diversa essendo unicamente la valutazione di sussumibilità nelle diverse norme indicate nel deferimento, l’esercizio del diritto di difesa non risulta in alcun modo menomato.

Quanto al merito, rileva il Tribunale come risulti pacifico e incontestato in atti che con lodo emesso in data 14.9.2016, decidendo nella controversia tra le società Sport Cover e US Città di Palermo Spa, ivi ritualmente costituita, il Tribunale Arbitrale dello Sport abbia condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 330.000,00 in favore della prima,  oltre interessi e spese, ritenendo l’importo dovuto in ragione del contratto validamente stipulato tra le parti.

Risulta inoltre che in data 10.4.2018 la decisione è stata dichiarata efficace dalla Corte d’appello di Roma ai sensi dell’art. 839 c.p.c., con provvedimento notificato alla società deferita. Anche a seguito della notifica, è pacifico ed incontestato anche che la società non abbia adempiuto a quanto disposto dalla decisione arbitrale.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dalla società deferita e dal suo Presidente, di persistente inadempienza della decisione del TAS sopra ricordata sia contraria ai principi sanciti dall’art. 1 bis, CGS che devono ispirare l’agire dei soggetti dell’ordinamento sportivo e rilevi sul piano disciplinare ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 8, comma 15, CGS.

Da un lato, infatti è innegabile che fin dal 14.9.2016 la US Città di Palermo e il suo Presidente avessero piena contezza dell’obbligo di corrispondere la somma indicata discendente dalla decisione arbitrale e che nulla abbia fatto per adempiervi, neppure dopo che il lodo è stato munito dell’exequatur dalla competente Autorità Giudiziaria Italiana, regolarmente notificato. Con ciò sottraendosi volontariamente ad un provvedimento reso nei propri confronti.

Dall’altro, l’organismo che ha pronunciato la decisione oggetto del deferimento rientra appieno tra quelli la cui giurisdizione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett.  d)  dello  Statuto  Federale,  il soggetto  dell’ordinamento  sportivo  di  impegna  a  riconoscere.

Non hanno dunque fondamento le argomentazioni spese nelle memorie in atti, per questa parte in toto sovrapponibili, laddove si contesta la riconducibilità della decisione oggetto di incolpazione alla fattispecie di cui all’art. 8, comma 15, CGS: la decisione è stata pronunciata da un organismo indicato dallo Statuto Federale e riconosciuto dall’ordinamento sportivo e, nell’occasione, dalla stessa società deferita che si è regolarmente costituita nel procedimento e ha spiegato dinanzi all’arbitro tutte le proprie difese.

Quanto agli ulteriori argomenti, tutti relativi alla pretesa improcedibilità del ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto dalla controparte della società deferita per il riconoscimento della efficacia della decisione arbitrale in Italia, l’asserita irregolarità/nullità del decreto emesso e l’invocata contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento, osserva il Tribunale che essi mirano, nella sostanza, ad ottenere una sostanziale disapplicazione, ove non una vera e propria revoca, di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, atto questo certamente non consentito da alcuna norma agli organi della giustizia sportiva.

Ciò che rileva in questa sede è che una decisione arbitrale, emessa a seguito di regolare procedimento in contraddittorio da parte di un organismo la cui giurisdizione è riconosciuta dall’ordinamento sportivo è stata riconosciuta dalla competente Autorità statale e che essa, nonostante regolare comunicazione, non abbia avuto adempimento.

Non rileva, peraltro, anche l’ultima considerazione dei deferiti relativamente alla invocata non esecutività della decisione arbitrale più volte ricordata: la possibilità di proporre o meno l’azione esecutiva da parte del creditore, infatti, non fa venir meno l’obbligo di adempiere a quanto stabilito dal TAS, obbligo come detto rilevante per l’ordinamento sportivo.

In conclusione, va affermata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti per i titoli di cui al deferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale eque le sanzioni di cui al dispositivo, precisando che per la sola US Città Di Palermo la sanzione dovrà essere scontata nella stagione 2019/2020 non risultando, altrimenti, in alcun modo afflittiva.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- mesi 4 (quattro) di inibizione per la sig.ra Daniela De Angeli;

- punti 1 (uno) di penalizzazione per la US Città di Palermo Spa, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza.

 

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