F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO TROMBETTA (all’epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti) – (nota n. 13952/385 pf18-19 GP/MS/blp del 5.6.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO TROMBETTA (all’epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 13952/385 pf18-19 GP/MS/blp del 5.6.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale visti gli atti del procedimento disciplinare n. 385pf18-19, avente a oggetto: “Comportamento del Dr. Angelo Trombetta, già Delegato Provinciale di Caserta e Consigliere del Comitato Regionale Campania, il quale in occasione del Consiglio Direttivo del 03/07/2018, avrebbe rivolto minacce al Dr. Carmine Zigarelli, Vice Presidente del suddetto Comitato per il tramite del Consigliere Antonio Tarantino”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09/01/2019 trasmessa alla Procura Generale dello Sport del CONI; letto il verbale di audizione del sig. Gerardo Trombetta del 06/02/2019 e acquisiti i documenti espletati in corso di indagine elencati in deferimento;
ritenuto che i fatti contestati costituivano violazione della normativa federale;
deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
il sig. Gerardo Trombetta, all’epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 28/06/2018, proferito al sig. Antonio Tarantino, consigliere del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti della LND, la seguente frase minacciosa rivolta nei confronti del sig. Carmine Zigarelli, vice Presidente dello stesso Organo: “Come ben sai ci verranno ad ispezionare ed oltretutto li accompagnerà il tuo amico Zigarelli. Se venisse a Caserta gli romperei la testa”.
Le memorie
Il Difensore del deferito depositava una memoria chiedendo il proscioglimento e sostenendo di non essersi comportato in contrasto con i principi normativi della lealtà, correttezza e probità, adducendo a discolpa tre motivi scriminanti. 1 - La proferita frase non avrebbe esposto contenuti minatori essendo stata pronunciata in una struttura federale non ufficiale, peraltro in occasione di un dialogo amichevole. 2 - La locuzione esponeva i contenuti di un mero sfogo personale susseguente a vicende federali riguardanti il CR Campania della LND 3 - Il successivo deposito dell’esposto contro esso stesso prevenuto (avvenuto dopo circa tre mesi), avrebbe confermato i presupposti di una ritorsione nei propri confronti. Contestando infine l’effettivo valore ermeneutico della frase, che in onore alle menzionate ragioni non poteva contenere intenzionalità, concludeva per la tesi scriminante motivata dalla insussistenza della violazione.
Il dibattimento
Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di mesi 6 (sei).
Il deferito rendeva dichiarazioni spontanee tendenti a minimizzare gli eventi anche alla luce di una pregressa condotta morale irreprensibile e scevra da contrasti con il sistema e con i Dirigenti, ribadendo di non aver mai avuto l’intenzione di ledere i principi sportivi della lealtà correttezza e probità. La difesa insisteva per la declaratoria di proscioglimento, richiamando sostanzialmente le motivazioni addotte in seno alla memoria.
I motivi della decisione
La opportuna premessa metodologica sottesa al giudizio del caso in esame, risiede nell’analisi lessicale dei contenuti della seconda frase proferita dal sig. Gerardo Trombetta: “…se venisse a Caserta gli romperei la testa”. Tale assunto costituisce il focus della contestata condotta, il cui tenore non consente incertezze sotto il profilo della interpretazione oggettiva, e nessuna giustificazione sotto quello soggettivo. Appaiono infatti palesi i contenuti giuridicamente colpevolisti della locuzione in presenza di una affermazione indubbiamente minatoria, quantomeno violenta, riferita a un soggetto terzo peraltro non presente al consesso; mentre il ruolo dirigenziale assunto all’interno della FIGC dal deferito, avrebbe dovuto imporre la perfetta conoscenza delle regole che lo sorreggono non consentendo la perpetrazione di un simile atteggiamento esplicito avverso un altro Dirigente. Il giudizio testé rassegnato travalica quindi le teorie difensive a discolpa poiché connesse a un improbabile processo alle intenzioni del sig. Gerardo Trombetta, nonché a presumibili diatribe personali intervenute tra i protagonisti, teorie queste che si rivelano completamente esterne rispetto alla portata testuale della frase incriminata. In sintesi: la locuzione è stata indubbiamente pronunciata, oltre tutto mai smentita dall’interessato, per cui resta agli atti quale prova inconfutabile della colpevolezza. Sotto il profilo della comparazione con la contestata norma, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità risiede nella sola esplicazione lessicale della infelice espressione, non già nel suo contorno, per cui il deferimento ex art. 1 bis, co. 1 del CGS permane in ogni sua componente ai fini del giudizio di sostanziale condanna a carico del prevenuto. Ciò nonostante appare altrettanto indubitabile che ruotano intorno all’evento una serie di circostanze esimenti in grado di lenire la evidente portata antigiuridica della frase. La difesa e il deferito stesso hanno infatti sottolineato come si fosse trattato di uno sfogo proferito in un contesto amicale e senza alcuna volontà di porre in atto la minaccia, descrivendo il comportamento alla stregua di una concepibile, quanto momentanea alterazione caratteriale.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene violato l’art 1 bis, comma 1 del CGS applicando la temperata sanzione trascritta in dispositivo.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Gerardo Trombetta la inibizione di mesi 3 (tre).
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