F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSA SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 1446/1062 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSA SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 1454/1065 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:    ROSA    SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1446/1062 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

 

DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:    ROSA    SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1454/1065 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, datati entrambi 29 Luglio  2019, ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Rosa Scavo, amministratrice unica e legale rappresentante della FC Lupa Roma Srl, per aver violato l’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, posto in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed agli artt. 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore del calciatore Antonio Esposito delle somme che gli erano state riconosciute dalla CAE della LND con decisione pubblicata sul CU n. 104 del 18.09.2018, confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo stesso Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e CU n. 15 del 63.2019 (motivazione), nonché dell’ulteriore mancato pagamento in favore dei calciatori Matteo Prandelli e Flavio Santarelli delle somme che erano state loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 215 del 1°.02.2019, il tutto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette statuizioni.

È stata altresì deferita la FC Lupa Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione contestata alla Scavo.

Ai due deferimenti risultano allegati il testo delle richiamate decisioni, le notifiche di tali decisioni avvenute all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società e da quest’ultima ricevute, le note - segnalazioni della Segreteria LND - Dipartimento Interregionale, concernenti la mancata ottemperanza della Società a siffatte decisioni nei termini previsti dalla normativa federale.

Il dibattimento

Alla riunione fissata da questo Tribunale e ritualmente comunicata alle parti, è comparsa per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto la riunione; ha insistito per il loro accoglimento, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: Scavo Rosa inibizione di mesi 8 (otto), FC Lupa Roma Srl penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento).

Nessuno è comparso per le deferite, le quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I due deferimenti vanno riuniti in un solo procedimento, stanti le evidenze connessioni tra loro esistenti; nel merito essi vanno accolti, risultando documentalmente provate le violazioni ascritte alla Scavo e, conseguentemente, alla Società dalla medesima legalmente rappresentata; infatti non vi è prova che la Società e per essa la propria amministratrice unica abbia corrisposto ai tre calciatori nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni) gli importi dovuti; peraltro, la mancata costituzione delle deferite impedisce a questo Tribunale di valutare l’eventuale sussistenza dell’adempimento tardivo e delle cause che lo avevano potuto provocare, che, ove fossero state ritenute sussistenti, non avrebbero eliminato la violazione, ma avrebbero potuto incidere sulle sanzioni in termini di minore entità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti proposti, riuniti i procedimenti n. 25/TFN e n. 26/TFN, infligge alla sig.ra Scavo Rosa, nella qualità, mesi 8 (otto) di inibizione;

alla società Lupa Roma FC Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

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