F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SQUADRILLI PIERVINCENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SSD Viareggio 2014 a rl) SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 A RL – (nota n. 1704/1233 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SQUADRILLI PIERVINCENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SSD Viareggio 2014 a rl) SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 A RL - (nota n. 1704/1233 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
Il deferimento
La Procura Federale il 1° Agosto 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Piervincenzo Squadrilli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD Viareggio 2014 Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori Federico Andreani, Nicholas Guidi e Nicola Lamioni delle somme loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 114 del 1°.10.2018, che erano state confermate dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale con decisioni pubblicate sui CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e 15 del 6.3.2019 (motivazione), il tutto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.
È stata altresì deferita la SSD Viareggio 2014 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.
Al deferimento risultano allegati il testo delle decisioni sopra richiamate, le comunicazioni delle dette decisioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società e da quest’ultima ricevute, la nota - segnalazione della Segreteria della LND Dipartimento Interregionale afferente la mancanza ottemperanza della Società alle decisioni di cui sopra nel termine di giorni trenta dalle comunicazioni, nonché la PEC della SSD Viareggio 2014 Srl, datata 2 maggio 2019, di trasmissione alla Procura Federale della liberatoria 15.01.2019 a firma del calciatore Nicola Lamioni, accompagnata dal suo documento di identità.
Il dibattimento
Alla riunione fissata da questo Tribunale e ritualmente comunicata alle parti sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro e per la parte deferita il sig. Piervincenzo Squadrilli per sé e per la Società.
Lo Squadrilli ha chiesto un breve differimento per poter produrre la documentazione attestante il pagamento dei calciatori, che non è stato in grado sino a questo momento di depositare per fatti a lui non imputabili. Ha aggiunto di essere venuto a conoscenza della presente riunione solo due giorni fa a causa di alcune criticità organizzative della Società e di non saper dire se tutti i calciatori indicati nel deferimento fossero stati effettivamente pagati.
Ha dichiarato infine di non essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La Procura Federale, che non si è opposta all’eventuale differimento, ha tuttavia insistito per l’accoglimento del deferimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 8 (otto) a carico dello Squadrilli e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e dell’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento) a carico della Società.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Risulta dagli atti del procedimento che lo Squadrilli, al pari della Società da lui presieduta, aveva ricevuto il deferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa Società nei tempi utili per svolgere le proprie difese e, in particolare, per depositare la documentazione necessaria a provare l’avvenuto adempimento della obbligazione pecuniaria a favore dei tre calciatori; tale diritto non è stato esercitato, sicché l’istanza di differimento formulata dal deferito non è suscettibile di accoglimento, non potendosi pretendere che l’organo giudicante sia autorizzato a colmare, sanandole, le lacune procedimentali imputabili alle parti sottoposte a giudizio, in mancanza di cause ostative, oggettivamente comprovate.
Lo Squadrilli, infatti, non ha provato, ma solo genericamente affermato, l’effettiva sussistenza delle asserite criticità riferibili alla Società, che gli avrebbero impedito di conoscere in tempi di ragionevole tempestività l’esistenza del procedimento e che il dichiarato non possesso di un personale indirizzo di posta elettronica certificata, richiestogli da questo Tribunale nel corso del dibattimento, non avrebbe comunque consentito l’eventuale sanatoria di dette criticità attraverso il rinnovo della notifica degli atti.
Nel merito del deferimento, va evidenziato che la Società in data 2 maggio 2019, attraverso il suo indirizzo di posta elettronica certificata aveva trasmesso alla Procura Federale la dichiarazione liberatoria del solo calciatore Nicola Lamioni e non anche quelle degli altri due calciatori, a nome Nicholas Guidi e Federico Andriani, con conseguente concreta sussistenza in capo allo Squadrilli ed alla Società delle incolpazioni oggetto del deferimento.
Peraltro, la stessa dichiarazione del Lamioni risulta priva di data certa (nonché dell’importo liquidato), sicché non può costituire prova certa dell’effettivo seppur parziale adempimento.
Il deferimento va accolto in uno alla sanzioni richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Piervincenzo Squadrilli, nella qualità, l’inibizione di mesi 8 (otto);
alla società SSD Viareggio 2014 a rl, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e l’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).
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