F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 2/FTN del 11 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

DISPOSITIVO DI DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

- letto il Ricorso promosso in data 11/01/2019 dalla Società Juventus FC Spa ex art. 43 bis CGS FIGC e 31 CGS CONI, tendente a ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC, in data 18/07/2011 n. 219/CF, pubblicata il 19/07/2011, di revoca in autotutela del Provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC Avv. Guido Rossi del 26/07/2006, di assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006, al FC Internazionale Milano Spa; nonché la revoca dell’atto del predetto Commissario Straordinario della FIGC di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al FC Internazionale Milano Spa per il campionato di calcio degli anni 2005/2006, pubblicato in data 19/07/2011;

- visti gli atti, i documenti processuali e le memorie depositate in atti;

- rilevato che, in parallelo, risultava depositato altro ricorso aventi medesimi oggetto e ratio dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, e che detto Collegio, con provvedimento del 06/05/2019, pronunciava la inammissibilità del Ricorso in virtù delle motivazioni rassegnate in data   27/05/2019;

- constatato che in precedenza, questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nel C.U. n. 54 del 01/04/2019 disponeva il rinvio della trattazione del procedimento di sua pertinenza, in attesa della pronuncia a cura del Collegio di Garanzia, onerando la ricorrente a formulare la istanza per la fissazione della nuova udienza entro 30 giorni dalla Pronuncia resa dal Collegio di Garanzia;

- preso atto che la Società Juventus FC Spa, in data 21/06/2019, conferiva nuovo impulso all’odierno procedimento in esame, mediante il deposito della istanza di prelievo e del citato Provvedimento di inammissibilità reso a cura del Collegio di Garanzia del CONI;

- preso altresì atto che in  epoca successiva, cioè in data 10/07/2019, la stessa Società Juventus FC Spa ha chiesto la sospensione di questo giudizio per la pregiudizialità processuale derivante dalla pendenza di un nuovo Ricorso avente medesimo oggetto dinanzi al TAR per il Lazio, introdotto in data 10/07/2019, n. 8897/2019, tendente a ottenere l’annullamento della menzionata decisione del Collegio di Garanzia del CONI del 27/05/2019;

- considerata la opposizione alla richiesta di sospensione svolta alla odierna udienza dai contraddittòri  processuali;

- verificata la sostanziale identità tra i due procedimenti promossi parallelamente dinanzi al TFN-SD e al Collegio di Garanzia del CONI;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta la istanza di sospensione promossa dalla Società Juventus FC Spa e dichiara inammissibile il Ricorso promosso dalla medesima Società.

 

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