F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 4/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SCAMACCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato la società US Sassuolo Calcio Srl) – (nota n. 14553/443 pf18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SCAMACCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato la società US Sassuolo Calcio Srl) - (nota n. 14553/443 pf18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019).
Il deferimento
Con nota prot. 14553/4437 pf 18-19/GC/GP/ma del 17.6.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Gianluca Scamacca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Sassuolo Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C.:
a) per essersi avvalso dell’opera di procuratori sportivi sigg.ri Paolillo Gaetano e Paolillo Dario in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva con la Società US Sassuolo Calcio Srl datato 31.1.2017, senza conferire agli stessi alcun contratto di rappresentanza;
b) per essersi avvalso dell’opera dei procuratori sportivi sigg.ri Carmine Raiola e Vincenzo Raiola, quantomeno dal 22.6.2016 e fino al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese Pec Zwolle, senza aver stipulato con gli stessi alcun contratto di rappresentanza e senza aver revocato, quantomeno fino al 14.8.208, il contratto di rappresentanza in essere con il sig. Gaetano Paolillo, datato 14.11.2017, ed avente validità fino al 14.11.2019.
La fase predibattimentale
La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento, risultano ritualmente e rispettivamente notificate in data 29.3.2019 ed in data 17.6.2019.
Fissato il dibattimento per l’udienza dell’11.7.2019, il deferito, già sentito nella fase istruttoria, con tempestiva memoria difensiva, preliminarmente eccepite l’improcedibilità del deferimento e la parziale incompetenza dell’adito tribunale, nel merito, contestato ogni addebito, ha concluso per il proprio proscioglimento.
Il dibattimento
All’odierna udienza il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a carico del calciatore Gianluca Scamacca.
Il difensore del deferito ha concluso come da memoria in atti.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni in rito formulate dalla difesa dell’incolpato.
É priva di pregio e va rigettata l’eccezione riferita alla presunta decadenza dell’azione disciplinare per violazione del termine di cui all’art. 125, II co., del CGS.
La norma richiamata è quella rinveniente dal Nuovo CGS-FIGC approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019, entrato in vigore il giorno successivo alla sua approvazione (art. 140 CGS cit.) e pubblicato il 17.6.2019 (C.U. n. 139/A del 17.6.2019).
Tanto comporterebbe, a dire della difesa, l’improcedibilità del deferimento e l’estinzione del procedimento.
Vi è però, che la stessa difesa, pur richiamato il principio di ordine generale del tempus regit actum, vorrebbe assoggettare l’azione disciplinare de qua ad un termine non ancora esistente al momento della chiusura delle indagini (29.3.2019) ed alla scadenza del termine concesso alle parti per richiedere di essere ascoltate o di inviare una memoria sostitutiva, nella specie cadente il 18.4.2019.
Di talché, secondo la tesi difensiva, applicato anche alla fase istruttoria il CGS entrato in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta del CONI o, al più, il giorno della sua pubblicazione (C.U. n. 139/A del 17.6.2019), l’azione avrebbe dovuto essere promossa entro il 18.5.2019 e, dunque, prima ancora dell’entrata in vigore dello stesso codice.
La tesi è palesemente contraria ad ogni principio di logica giuridica, né vale ad avvalorarla la deduzione che, trattandosi di norma più favorevole all’incolpato, dovrebbe prevalere sulla precedente. Il principio del favor rei impropriamente richiamato, infatti, si applica alle norme di natura sostanziale, non già a quelle di natura processuale come la norma richiamata che, in quanto tale, non incide sulla posizione del soggetto incolpato e non ne lede il diritto di difesa. Si osserva, da ultimo, che il termine non risulta disatteso nemmeno alla luce del precedente Codice, da applicarsi alla fase istruttoria e predibattimentale del presente procedimento, che pure prevedeva il termine di trenta giorni, in quanto termine, quello di cui all’art. 32 ter, co. 4, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e dalla Corte Federale, di natura meramente ordinatoria, come del resto ricordato anche dalla difesa dell’incolpato.
2. Del pari priva di pregio è l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale per i fatti ascritti al calciatore riconducibili “al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese”.
Ed invero, il capo di incolpazione si riferisce all’opera dei procuratori sportivi Carmine Raiola e Vincenzo Raiola di cui il calciatore si sarebbe avvalso quanto meno dal 22.6.2018 “e fino al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese”, vigente ancora il contratto di rappresentanza del 14.11.2017 con il sig. Paolillo Gaetano, pacificamente revocato solo il 14.8.2018.
3. Nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Quanto al capo di incolpazione sub lett. a), per il quale va disposto il proscioglimento dell’incolpato, manca la prova che questi, in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva con la Soc. US Sassuolo Calcio Srl del 31.1.2017, al di là delle sue convinzioni (v. verbale di audizione 3.1.2019), si sia avvalso dell’opera, quali procuratori sportivi, dei sigg.ri Dario e Gaetano Paolillo senza avere conferito agli stessi alcun contratto di rappresentanza.
É ben vero che i ridetti procuratori hanno presenziato alla stipula del contratto di prestazione sportiva intervenuto con la Soc. US Sassuolo Calcio Srl del 31.1.2017, quando era già scaduto il contratto di rappresentanza del 16.11.2014 con il sig. Dario Paolillo e quando non era stato ancora sottoscritto quello con il sig. Gaetano Paolillo, intervenuto solo il successivo 14.11.2017.
É anche vero, però, quanto meno con riferimento al sig. Paolillo Gaetano ed in mancanza di prova contraria, che la sua presenza debba attribuirsi al contratto di rappresentanza intervenuto con la società calcistica in data 25.1.2017, circostanza che ne legittimava sicuramente la presenza, ferma l’estraneità al presente procedimento del mancato deposito di tale contratto presso la Commissione Procuratori Sportivi.
Così come, ancora in disparte le convinzioni dello Scamacca, non possono non attribuirsi al contratto in essere con la società i rapporti tra il calciatore ed il procuratore nella fase delle trattative che ha preceduto la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva.
Anche con riferimento al sig. Dario Paolillo, poi, manca la prova certa che la sua presenza possa attribuirsi ad un rapporto di rappresentanza di fatto con l’incolpato, non potendosi comunque escludere che la sua presenza fosse da collegare all’attività paterna, dato che in quella occasione erano presenti anche la madre e la sorella dello Scamacca, come dallo stesso dichiarato in sede di audizione.
4. Quanto ai fatti di cui al capo b) di incolpazione, premessa l’irrilevanza ai fini del presente procedimento della pronuncia della Corte Federale d’Appello di cui al C.U. n. 4/CFA – 2019/2010, avente ad oggetto il comportamento dei signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, qui discutendosi, invece, dei comportamenti ascritti allo Scamacca, risulta invece provata, a parere di questo Tribunale, la circostanza che, deterioratisi i rapporti con il Sig. Gaetano Paolillo, cui era legato dal contratto di rappresentanza del 14.11.2017 (debitamente depositato), lo Scamacca, formalmente inibito al procuratore il compimento di qualunque attività (v. lettere Scamacca/Paolillo in atti), si sia nel medesimo periodo di fatto rivolto ad altri soggetti.
Tanto rinviene, invero, dalla considerazione che nel detto periodo altri soggetti abbiano in più occasioni interloquito dell’eventuale trasferimento del calciatore ad altre società italiane (Spezia, Livorno e Pescara) o estere (l’olandese Pec Zwoll), se pure non in termini dettagliati, con lo stesso Vincenzo Raiola che, in tali circostanze, dimostrava di essere ben a conoscenza della particolare situazione dello Scamacca (che non poteva che essergli stata riportata da questi) e lasciava intendere di curarne gli interessi unitamente al cugino Carmine Raiola.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese in sede di indagini dai sigg.ri Guido Angelozzi (DG Spezia), Luca Leone (DS Pescara) e Mauro Facci (DS Livorno) e dallo stesso AD dell’US. Sassuolo, sig. Giovanni Carnevali.
Altro indizio a supporto dell’impianto accusatorio rinviene dall’individuazione del soggetto che avrebbe, quanto meno visionato e/o corretto le lettere inviate dallo Scamacca al Gaetano Paolillo, risultato casualmente essere, per ammissione del primo, l’avvocato dei Raiola, a sua volta inutilmente e vanamente interpellato dal secondo.
In disparte la valutazione della legittimità dell’attività concretamente posta in essere dai signori Raiola, come detto già oggetto di scrutinio da parte della CFA, infine, la stessa circostanza, che i rapporti con le società italiane non si siano concretizzati e che il calciatore sia stato successivamente tesserato per il Pez Zwolle, questa volta certamente per il tramite di uno dei Raiola, costituisce altro serio ed univoco indizio sull’esistenza di un mandato informale già precedentemente conferito a Vincenzo Raiola, avendo quest’ultimo già riferito ad Angelo Angelozzi (DG Spezia), presso la sede del calciomercato 2018, essere Pescara o Pec Zwolle le probabili destinazioni dello Scamacca, al pari dell’altro suo assistito Tripaldelli.
Alla luce delle considerazioni che precedono e della copiosa documentazione in atti, omessa, perché irrilevante ai fini del presente procedimento, ogni considerazione sulle motivazioni che avrebbero asseritamente e strumentalmente indotto il sig. Gaetano Paolillo a denunciare i fatti scrutinati, ed attesa l’irrilevanza della mancata apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, dallo Scamacca pur sollecitata con formale esposto, la responsabilità di quest’ultimo per i fatti descritti nel capo sub lett. b) dell’atto di deferimento può e deve ritenersi sufficientemente provata.
Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, proscioglie il sig. Gianluca Scamacca dal capo di incolpazione sub a) del deferimento e irroga nei confronti dello stesso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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