F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE CIACCIA (all’epoca dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), MATEUS STEFAN KOLENDA (Calciatore all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO – (nota n. 12621/542 pf18-19 GC/GP/ma del 9.5.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE CIACCIA (all’epoca

dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), MATEUS STEFAN KOLENDA (Calciatore all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 12621/542 pf18-19 GC/GP/ma del 9.5.2019).

Il deferimento

Con nota prot. 12621//542pf18-19/GC/GP/ma del 9.5.2019, la Procura federale ha deferito  al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Davide Ciaccia, all’epoca dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico; il Sig. Mateus Stefan Kolenda, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS; la società ASD SFF Atletico, per rispondere:

il primo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Mateus Stefan Kolenda, che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;

il secondo, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la società ASD SFF Atletico, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

la terza, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti al suo Presidente, Sig. Davide Ciaccia, e al Sig. Mateus Stefan Kolenda.

La fase predibattimentale

All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini datata 8.3.2019, il sig. Davide Ciaccia faceva pervenire una memoria difensiva.

Alla riunione del 28.6.2019 fissata per il dibattimento, presente il rappresentante della Procura ed il difensore del sig. Davide Ciaccia e della società, nell’assenza del sig. Mateus Stefan Kolenda, in mancanza della prova del perfezionamento della notifica del deferimento e della comunicazione prevista dall’art. 30, comma 10 CGS - FIGC nei confronti di quest’ultimo e su richiesta del rappresentante della Procura, sospesi i termini ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS – FIGC all’epoca vigente, la trattazione veniva rinviata al giorno 11.7.2019, salvi i diritti di prima udienza.

Il  patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore dei deferiti Davide Ciaccia e ASD SFF Atletico, al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC vigente ratione temporis l’applicazione di sanzione concordata. Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: Davide Ciaccia, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), ridotta di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); ASD SFF Atletico, sanzione base ammenda di € 300,00 (trecento/00), ridotta di 1/3 - € 100,00 (cento/00), sanzione finale ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultata ritualmente formulata la proposta e ritenute congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento gli anzidetti deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, vigente ratione temporis, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ed adotta la relativa entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate  alla  Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083, adotta il provvedimento di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

Il dibattimento prosegue nei confronti di Mateus Stefan Kolenda.

Alla  stessa riunione  dell’11  Luglio   2019,  il  rappresentante  della  Procura  Federale,  riportatasi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Mateus Stefan Kolenda la sanzione di una giornata di squalifica da scontarsi all’atto del primo tesseramento, in gare ufficiali. Nessuno è  comparso per  Mateus Stefan  Kolenda.

Motivi della decisione

Il deferimento è improcedibile.

Pur rinviata all’odierna riunione la trattazione del procedimento, onde consentire l’acquisizione della prova del perfezionamento della notifica all’incolpato dell’atto di deferimento e della comunicazione prevista dall’art. 30, comma 10 CGS – FIGC, di cui era stata precedentemente constatata la mancanza (C.U. N. 1/TFN – Sezione Disciplinare - 2019/2020), il Tribunale rileva che la prova non è stata acquisita, essendo invece emerso che le comunicazioni non sono pervenute a destinazione per irreperibilità del soggetto, risultato sconosciuto.

Il mancato perfezionamento delle suddette notifiche non consente l’utile trattazione del procedimento, la cui eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutiliter data, e ne va pertanto dichiarata l’improcedibilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle  seguenti  sanzioni:

- per Davide Ciaccia, inibizione di giorni 20 (venti).

- per la società ASD SFF Atletico, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Per il resto, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Mateus Stefan Kolenda.

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