F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018) – (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO
(all'epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018) - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).
Il deferimento
Con provvedimento n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare, i signori Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa; Morosi Anastasio, all'epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società US Città di Palermo Spa; Giammarva Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa e la società US Città Di Palermo Spa per i fatti di seguito descritti.
Zamparini Maurizio e Morosi Anastasio, il secondo quale autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell'azienda, conferita nella società MEPAL Srl, per rispondere:
1) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, compiuto i seguenti fatti materiali rilevanti:
- riportato, nella voce dello stato patrimoniale "Partecipazioni in imprese controllate", un valore della partecipazione in MEPAL Srl di 18.053.664,00 euro (incrementato rispetto all'anno prima di 17.000.000,00 euro, in virtù del conferimento di azienda del 26.6.14, come da apposita relazione di stima del M.A.), a fronte di un valore effettivo di 12.509.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 5.544.644,00 euro;
- iscritto nello stato patrimoniale una "riserva straordinaria" da conferimento pari a 25.150.190,71 euro, sopravvalutata per 5.544.644,00 euro; così riportando un patrimonio netto della società pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 5.544.644,00 rispetto a quello reale;
1B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede;
2) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c, esposto nel bilancio al 30.6.2015, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, compiuto i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) riportato nella voce dello stato patrimoniale "Partecipazioni in imprese controllate", un valore della partecipazione nella MEPAL Srl pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore effettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;
b) iscritto nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che "la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. (...) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all'iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate". Così riportando un patrimonio netto pari a euro 10.966.847,00 superiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro;
2B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede;
3) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non tesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella MEPAL Srl, in favore della ALYSSA s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ALYSSA s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) ricompreso, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della ALYSSA s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società MEPAL Srl, come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;
b) iscritto nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che "le attività per imposte anticipate sono state comunque mantenute perché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile";
c) iscritto nello stato patrimoniale "crediti tributari" per un valore pari a 3.063.115,00 euro, inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro;
3B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede;
4) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, in concorso con B.A., quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella MEPAL Srl, in favore della ALYSSA s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ALYSSA s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) ricompreso, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese ALYSSA s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società MEPAL Srl, come da contratto di cessione del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;
b) dichiarato nella Nota Integrativa al bilancio che il credito di Euro 40.000.000 verso Alyssa SA per la cessione della controllata Mepal Srl, avvenuta in dota 30/06/2016 il cui incasso, inizialmente previsto in 3 rate, è stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro il 31/05/2018 e la seconda entro il 30/06/2019. A fronte di tale credito, la società GASDA Spa, che detiene una partecipazione nella società US Città di Palermo Spa e in Alyssa SA, ha rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima richiesta per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa SA;
c) iscritto nello stato patrimoniale crediti per "imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo per 35.527.849,00 euro;
4B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio e B.A., quest'ultimo soggetto non tesserato, condotte tutte descritte nel capo che precede.
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Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa, per rispondere:
5) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all'art.8, comma 4 CGS e all'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:
a) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2015/2016, nel periodo dal 18.11.2014 al 25.6.2015, inviava il bilancio al 30.6.2014 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;
b) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2016/2017, nel periodo dal 16.11.2015 al 28.6.2016, inviava il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;
c) al fine di ottenere la ammissione al campionato di Serie B 2017/2018, nel periodo dal 18.11.2016 al 23.6.2017, inviava il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti (tra cui un prospetto in cui indicava un rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e Attivo Patrimoniale pari a 0,134, a fronte di un valore effettivo di – 0,46), documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altresì occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio).
5B) la società US Città Di Palermo, Ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio, condotte tutte descritte nel capo che precede.
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Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U. S. Città di Palermo Spa e Morosi Anastasio, all'epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società U. S. Città di Palermo Spa e, quale consulente contabile autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell'azienda, conferita nella MEPAL Srl, per rispondere:
6) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, Maurizio Zamparini nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e Morosi Anastasio, quale Presidente del Collegio Sindacale della società US Città di Palermo e consulente contabile nonché autore del contenuto delle missive inviate, comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare:
a) in risposta alle richieste della Co.Vi.So.C. in ordine all'effettiva consistenza del credito della US Città di Palermo Spa verso ALYSSA s.a., riportato nei bilanci al 30.6.2016 e 30.6.2017 e alle tempistiche dell'incasso dello stesso:
- con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la ALYSSA s.a. faceva parte di un gruppo finanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare che tale società è controllata da Zamparini Maurizio;
- con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il credito di 40.000.000,00 venisse riscosso;
- con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo per ritenere che il credito non venisse realizzato per intero, che sarebbe stato comunque pagato al 31.10.2017 come da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle quote della società calcistica che della MEPAL Srl;
- con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata la prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il 30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita fra le parti;
- con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della MEPAL Srl a fronte dell'inadempimento della ALYSSA s.a. non era stato eseguito in quanto era stata ottenuta fideiussione da parte della GASDA Spa;
b) con riguardo alla voce "imposte anticipate" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poiché esisteva la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell'assenza di preoccupazioni circa la continuità aziendale;
c) con riguardo alla voce "crediti tributari" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero presentato istanza di cosiddetta "rottamazione";
altresì occultavano la sussistenza di una situazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito 1'iscrizione al campionato di serie B 2017/2018) e occultavano il bilancio al 30.6.2017 ritardandone appositamente l'approvazione per sottrarlo alla ispezione della Co.Vi.So.C. del 24.10.2017;
6B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS,
per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede.
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Giammarva Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa e Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa, per rispondere:
7) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c, per avere, in concorso fra loro e, più precisamente, Giammarva Giovanni in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e Zamparini Maurizio quale componente dello stesso Consiglio, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:
a) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione di uno Stato Patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante alla voce "attività immobilizzate", il credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo Spa nei confronti della ALYSSA s.a.;
b) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione della Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 31.12.2017, riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante:
nello "stato patrimoniale attivo": un credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo Spa nei confronti della ALYSSA s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perché appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;
c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla CO.VI.SO.C. la documentazione di cui ai punti precedenti insieme a un prospetto sull'indicatore di liquidità e a un altro prospetto sul rapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro.
E, altresì, occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio);
7B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti da Giammarva Giovanni e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio, condotte tutte descritte nel capo che precede.
La fase predibattimentale
All’esito della trattazione del 10.5.2019, il Collegio assumeva nei confronti dei signori Antonio Morosi e Giovanni Giammarva, nonché nei confronti della Società US Città di Palermo i provvedimenti di cui al CU n. 63/TFN (2018/2019), mentre, per quanto ancora qui rileva, dichiarava inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Maurizio Zamparini.
Interposto gravame dalla Procura Federale avverso la pronuncia di inammissibilità, la CFA, all’esito della riunione del 29.5.2019 (C.U. n. 108/CFA), in parziale accoglimento dello stesso, rilevata l’insussistenza della inammissibilità del deferimento nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, visto l’art. 37, comma 4, CGS, restituiva gli atti a questo Tribunale per le motivazioni di cui al C.U. n. 122/CGA del 18.6.2019.
Il procedimento prosegue, dunque, nei confronti del solo Sig. Maurizio Zamparini.
La memoria difensiva
Nuovamente disposta la trattazione per la riunione dell’11.7.2019, come da convocazione ritualmente comunicata alle parti interessate, il sig. Maurizio Zamparini, a mezzo dei propri difensori, con memoria tempestivamente depositata, riproposte parte delle eccezioni preliminari già sottoposte al vaglio di questo Tribunale anche dagli altri originari deferiti, peraltro rigettate anche dalla menzionata pronuncia della CFA, nel merito ha concluso per il proprio proscioglimento.
In particolare, ha chiesto:
dichiararsi l’irritualità del deferimento per l’illegittima riapertura delle indagini, ex art. 32 ter, comma 5 CGS FIGC, per l’assenza di un elemento nuovo sopravvenuto alla prima archiviazione del procedimento;
sospendersi il procedimento disciplinare per la parallela pendenza del procedimento penale che lo vede nella veste di imputato;
rinviarsi il procedimento nell’attesa della definizione della vicenda penale, in ragione della pregiudizialità logica e giuridica dell’addebito penale rispetto all’illecito sportivo contestato.
Nel merito, invece, ribadita l’illegittimità degli elementi probatori acquisiti, ha chiesto di essere prosciolto e, ove a tal fine ritenuta necessaria, in via istruttoria ha chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio onde accertare la correttezza dei bilanci della US Città di Palermo.
Il dibattimento
Alla riunione dell’11.7.2019, il Procuratore Federale aggiunto, Dr. Giuseppe Chinè, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti del deferito la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3, CGS- FIGC.
I difensori del sig. Zamparini hanno concluso come da memoria in atti.
I motivi della decisione
1. Le eccezioni preliminari di cui alla memoria in atti ripropongono pedissequamente quanto già dedotto dinanzi alla Corte d’appello dalla difesa dello Zamparini e dalle altre parti.
In disparte la mancanza di diversi argomenti proposti dalla parte, non v’è ragione, né spazio processuale, per dissentire da quanto già statuito, essendosi la CFA già pronunciata sulle dette eccezioni, condividendo sul punto anche le motivazioni di questo Collegio.
2. Dell’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter, comma 5 del CGS.
Solo per completezza espositiva e, occorrendo, per consentire alla parte, ricorrendone le condizioni ed ove ritenuto, di esercitare il diritto di difesa anche nei successivi gradi di giudizio endo ed esofederali, può essere opportuno riportare le motivazioni, tuttora condivise, che hanno già indotto questo Collegio al rigetto della analoga e meno generica eccezione formulata dalla difesa dell’US Città di Palermo in sede di prima trattazione, in quanto assorbita dalla pronuncia di inammissibilità per violazione dei termini a difesa l’analoga eccezione formulata in quella sede dallo Zamparini:
<<La difesa della società deferita evidenzia che il presente procedimento, come indicato anche dalla Procura Federale, è stato aperto in data 11 febbraio 2019, a seguito di riapertura delle indagini del procedimento n.8/pg 18/19, iscritto in data 9 Luglio 2018 ed archiviato, giusta provvedimento della Procura Generale dello Sport del CONI, in data 21 dicembre 2018.
Lamenta, al riguardo, la violazione del disposto normativo che prevede che, a seguito del provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio, nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza, giacché i documenti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Palermo, a seguito della autorizzazione orale fornita dal Pubblico ministero, come da verbale di consegna del 31 Gennaio 2019, non avrebbero i requisiti di novità richiesti dall’art.32 ter comma 5 del CGS.
Sotto altro profilo ha evidenziato che, nonostante la Procura Federale abbia disposto la riapertura del procedimento in data 11 febbraio 2019, sulla scorta dei documenti ricevuti in data 31 Gennaio 2019, nelle more del periodo intercorrente fra la richiesta di archiviazione formulata alla Procura Generale del CONI del 30 ottobre 2018 e la sua condivisione da parte di questa del 21 dicembre 2018, sono pervenuti, con nota del 21 novembre 2018, alcuni atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palermo che, sebbene citati, sia nella relazione di indagine del 3 aprile 2019, sia nella comunicazione di conclusione indagine, non sono poi stati prodotti e riversati nel presente procedimento, all’infuori dell’ordinanza n.1208/2018 emessa dal Tribunale del Riesame nei confronti di Zamparini Maurizio, acquisita anche in data 31 Gennaio 2019.
Ha evidenziato, pertanto, come la Procura Federale, sin dal 21 novembre 2018 fosse a conoscenza degli elementi fondanti il deferimento e, pertanto, avrebbe dovuto procedere a revocare l’istanza di archiviazione piuttosto che insistere nel provvedimento di archiviazione, poi condiviso dalla Procura Generale dello Sport.
Il rappresentante della Procura federale ha evidenziato che l’indagine è stata riaperta solo a seguito dell’autorizzazione ottenuta dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 31 Gennaio 2019 all’acquisizione della documentazione e che gli atti pervenuti in data 17 dicembre 2018 sono stati citati nella documentazione per mero errore della Segreteria della Procura federale.
L’avv. Terracchio ha evidenziato l’incertezza che rileverebbe dalle diverse date indicate dalla stessa Procura Federale in ordine alla avvenuta ricezione degli atti insistendo, inoltre, nell’eccezione di inammissibilità.
Al riguardo il Collegio ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento. Dalla disamina del deferimento e degli atti ad esso propedeutici si evince che:
il procedimento in questione è stato aperto in data 31 Gennaio 2019, quale riapertura di un precedente procedimento, a seguito dell’avvenuta consegna degli atti di indagine svolti nell’ambito del proc. penale n.5310/2017 R.G.N.R. modello 21.
Nel verbale di consegna si dà contezza dell’avvenuta autorizzazione orale fornita dal PM in ragione della nota prot 1002/8pf 18-19/GP/GC/blp del 24 Luglio 2018 della Procura Federale. Con la predetta nota la Procura Federale aveva richiesto - alla Procura della Repubblica di Palermo - copia degli atti di indagine relativi al procedimento in oggetto a seguito di notizie apparse sulla stampa e per effetto delle quali, in data 9 Luglio 2018, era stato iscritto il procedimento disciplinare n.8 pf 18-19.
In data 7 Settembre 2018 veniva inoltrata alla Procura Generale dello Sport del CONI richiesta di concessione di proroga delle indagini in considerazione dell’assenza di riscontro da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Con nota prot.4641 del 12 Settembre 2018 il Procuratore Generale dello Sport del CONI concedeva, ai sensi dell'art.47, comma 3, CGS del CONI, il termine di proroga delle indagini a decorrere dalla data di scadenza del termine ordinario.
Permanendo l’assenza di riscontri da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ed in ragione del fatto che si attendeva la decisione della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso proposta da Zamparini avverso la misura degli arresti domiciliari, nonché del fatto che le indagini preliminari fossero, allo stato, coperte da segreto istruttorio e, pertanto, incompatibili con la durata delle indagini veniva comunicata, in data 30.10.2018, al Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., richiesta di intendimento di archiviazione del procedimento allo stato degli atti, come detto condivisa in data 21 dicembre 2018.
In data 31 Gennaio 2019, il cancelliere della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, in riscontro alla richiesta del 24 Luglio 2018, ottenuta l’autorizzazione orale del pubblico ministero, ha consegnato al rappresentante della Procura Federale copia degli atti di indagine. Il Procuratore Generale dello Sport condivideva l’intendimento della Procura Federale e, quindi, disponeva l’archiviazione del procedimento anzidetto.
A seguito dell’invio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo degli atti di indagine svolti dalla medesima Autorità giudiziaria nell’ambito del sopra citato procedimento penale, la Procura federale procedeva alla riapertura delle indagini e alla iscrizione del procedimento n.816 pf 18 – 19.
Orbene, nelle more della condivisione del procedimento di archiviazione, risultano pervenuti in data 21 novembre 2018, da parte della Procura della Repubblica di Palermo (in udienza il rappresentante della Procura Federale ha riferito che tali atti sono stati ricevuti in data 17 dicembre 2018), i provvedimenti (elencati nelle comunicazione di conclusione indagini del 15 e 19 aprile 2019) emanati dal Tribunale del Riesame del 5 ottobre 2018, nonché l’Appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale veniva rigettata la richiesta del PM di applicazione delle misure cautelari.
In tale contesto, secondo la difesa della società palermitana, la Procura Federale avrebbe dovuto procedere a revocare l’istanza di archiviazione già formulata.
L’assunto non può essere condiviso.
Come previsto dall’art. 32 ter comma 2 del Codice di Giustizia FIGC, “l’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore”
Conseguentemente, poi, l’art.32 quinques comma 4, prevede che “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata”.
In tale ottica, pertanto, in assenza di alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica, il Procuratore Federale, una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini, ha proceduto a disporre l’archiviazione ed è evidente che la condivisione dell’archiviazione da parte della Procura Generale dello Sport è avvenuta sulla scorta degli elementi indicati nella proposta di archiviazione, vale a dire, in attesa dell’esito della pronuncia della Suprema Corte, il mancato invio degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica e non certo di tutti gli altri elementi indicati nell’odierno atto di deferimento.
Solo in data 31 Gennaio 2019 la Procura della Repubblica di Palermo ha proceduto a consegnare un CD contenente gli atti di indagine in riscontro alla richiesta del Luglio 2018, unitamente, fra l’altro, al dispositivo della Suprema Corte del 24 Gennaio 2019 che rigettava il ricorso di Zamparini Maurizio.
Ad avviso del Collegio tale evento, vale a dire la trasmissione e la conseguente acquisizione degli atti di indagine formalmente richiesta - ivi compreso il fascicolo della procedura prefallimentare e l’intervenuta pronuncia della Suprema Corte - il cui mancato riscontro autorizzativo aveva di fatto reso impossibile l’espletamento delle indagini del precedente procedimento, rappresenta sicuramente una circostanza rilevante che legittima, ai sensi dell’art.32 ter, comma 5, la riapertura delle indagini.
Se così non fosse, si dovrebbe concludere che ogni qual volta venga aperta un’indagine sulla base di un procedimento penale, in carenza di trasmissione degli atti, ritualmente richiesti, una volta scaduti i termini ristretti per l’indagine preliminare, poiché è doveroso procedere ad un formale provvedimento di archiviazione, giusta quanto previsto dagli artt. 32 ter comma 2 e 32 quinques comma 4, sarebbe inevitabilmente precluso procedere a qualsivoglia azione disciplinare.
Ne deriva che non rileva, ai fini di una presunta doverosità di formulare un’istanza di revoca del procedimento di archiviazione, la circostanza che nella comunicazione della conclusione delle indagini inviata ai deferiti viene dato atto dell’acquisizione, in data 21.11.2018, di alcuni atti relativi al procedimento penale in corso.
L’ eccezione sollevata sul punto sollevata atti non può ritenersi fondata.
Ed infatti, avuto riguardo all’elenco contenuto nelle pagine 3 e segg. della comunicazione di conclusione indagini in atti (riportata nella relazione conclusiva ma non allegata agli atti), con la nota appena richiamata la Procura della Repubblica di Palermo, già interessata della richiesta di atti ex art. 116 c.p.p., avrebbe proceduto alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari nel frattempo intervenuti nei confronti degli indagati – il cui esito fra l’altro, era già noto alla Procura Federale - come si evince dal provvedimento di archiviazione, senza tuttavia allegare alcun atto delle indagini preliminari del procedimento penale che pure era stato richiesto dalla Procura federale.
Conseguentemente, se da un lato si deve ritenere che l’assenza di qualsivoglia indicazione documentale circa eventuali specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria procedente circa la segretezza di tali atti, è però evidente che i provvedimenti giudiziari così pervenuti, peraltro in un momento antecedente l’archiviazione del procedimento, correttamente potevano ritenersi non rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non potendo essi essere considerati, in quel momento, sostitutivi degli accertamenti svolti dall’A.G. ancora ignoti alla Procura Federale, né erano comprensivi degli esiti del procedimento innanzi alla Suprema Corte; tanto è vero che solo un provvedimento di quelli elencati è stato poi utilizzato ai fini del presente deferimento.
E ciò a maggior ragione se si considera che in quel momento i termini per poter svolgere ulteriori autonome indagini da parte della Procura Federale (eventuale acquisizione degli atti presso la COVISOC, audizioni dei soggetti coinvolti) erano ormai decorsi.
Si potrebbe, al più, discutere in ordine al fatto che la Procura federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della trasmissione di tale nota; sul punto, tuttavia, si ritiene che le valutazioni del Procuratore federale non siano sindacabili in tale sede, sia perché frutto di valutazioni meramente tecniche, atteso che nel caso di specie si è attesa la trasmissione degli atti di indagine relativi al procedimento penale, sia in ragione del fatto che l’ordinamento federale non prevede alcun obbligo in ordine ai tempi circa l’iscrizione delle notizie nell’apposito registro (CFA, C.U. 141/CFA del 12 giugno 2016); pertanto, l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 Gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di Zamparini Maurizio trasmesso anche in data 31 Gennaio 2019, non può avere alcuna rilevanza in ordine alle valutazioni oggetto del deferimento.
La valutazione effettuata circa la sussistenza di elementi di novità e di circostanze rilevanti dalla Procura Federale ed alla base del procedimento di riapertura delle indagini, in relazione al provvedimento di archiviazione nel quale, appunto, si evidenziava l’assenza di trasmissione degli atti di indagine e l’attesa del provvedimento della Suprema corte di Cassazione, appare, pertanto, ragionevole e immune da vizi.>>
Di uguale avviso la CFA (CU. N. 122/CFA del 18.6.2019 - pagg. 40-41-42) che, ripercorso l’iter cronologico dell’apertura del precedente procedimento e delle richieste di proroga, della ricezione degli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e, alfine, della riapertura delle indagini, scrutinato sul punto il gravame della US Città di Palermo ed il motivo dedotto al punto 4.2 delle Controdeduzioni del sig. Maurizio Zamparini, ne ha ugualmente ritenuto l'infondatezza:
<<Orbene, da quanto sopra risulta, anzitutto, che la difformità di data, oggetto di doglianza della US Città di Palermo Spa, tra la produzione del DVD e la presentazione della lista documenti all’interno del DVD medesimo è verosimilmente dovuta a quanto prima rappresentato e non importa alcun vizio del procedimento, né, tantomeno, alcuna inammissibilità del deferimento. Peraltro, il TFN ha giustamente ritenuto generiche le doglianze sul punto e, comunque, non idonee «a deporre per l’inammissibilità dell’odierno deferimento giacché non si comprende se la difesa - in assenza di formale querela di falso - ponga in dubbio la genuinità del verbale di consegna del 31 Gennaio 2019 e del conseguente provvedimento di riapertura delle indagini». Dallo stesso predetto elenco in atti emerge, poi, quali siano i nuovi elementi di provenienza dall’autorità giudiziaria ordinaria che la Procura Federale ha ricevuto con la nota del 31 Gennaio 2019 e posto a base del provvedimento di riapertura delle indagini ed anche, per sottrazione, quali siano le risultanze degli autonomi accertamenti effettuati dall’organo federale inquirente. Recita, a tal riguardo, l’art. 32 ter, comma 5, CGS: «Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione».
Occorre, allora, verificare se il provvedimento di riapertura delle indagini del 11 febbraio 2019 è o meno legittimo alla luce della disposizione prima ricordata.
Orbene, considerato che con la nota prima indicata la Procura Federale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica tutti gli atti del procedimento penale (v. lista dei relativi faldoni), non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, che vi fossero i presupposti richiesti dall’art. 32 ter, comma 5, CGS per disporre la riapertura delle indagini.
Con riferimento alla questione agitata dalla ricorrente società palermitana secondo cui la Procura Federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della ricezione della precedente nota della Procura della Repubblica è possibile, brevemente, osservare quanto segue.
Anzitutto, il TFN ha osservato come si tratti di valutazioni di natura prevalentemente tecnica, correttamente ritenendo, pertanto, che «l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 Gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di Zamparini Maurizio trasmesso anche in data 31 Gennaio 2019), non può avere alcuna» ricaduta, specie in termini di ammissibilità, del relativo deferimento.
In ogni caso, le deduzioni sul punto appaiono, comunque, superate dall’attestazione dd. 16 maggio 2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dalla quale si evince che «la prima nota di trasmissione alla Procura Federale risultante dagli atti, è quella datata 21.11.2018, a mezzo della quale sono state trasmesse solamente le ordinanze pronunciate (con appello del Pubblico Ministero) dal Tribunale di Palermo – sezione per il Riesame, senza i correlati atti di indagine».
Fermo restando quanto sopra detto, con riguardo al presunto vizio connesso alla prima richiesta di proroga delle indagini e/o del relativo procedimento di concessione della stessa, è possibile specificamente – e su un piano più generale – osservare quanto segue.
L’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, nel fissare un termine massimo di durata delle indagini, prevede sia l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti oltre il termine, sia la possibilità di deroga a tale principio, in virtù della concessione, da parte della Procura Generale dello sport, di massimo due proroghe consecutive, previa presentazione di istanza congruamente motivata. Tale fase preprocessuale non si svolge innanzi all’organo giudicante, né prevede il contraddittorio con le parti, per l’ovvio motivo che la richiesta di proroga si situa in un momento addirittura precedente quello in cui si potrebbe concretizzare l’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento (intenzione che, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, impone l’instaurazione del contraddittorio con l’incolpato) e, pertanto, precede la stessa concretizzazione dell’ipotesi accusatoria e la conseguente individuazione degli eventuali incolpati.
Ne consegue che l’atto di concessione della proroga non è ricorribile ex se, fermo restando il diritto della parte incolpata di dolersi nel successivo giudizio della sua eventuale assenza, laddove questa abbia reso inutilizzabili i documenti acquisiti oltre la scadenza del termine (originario o prorogato) delle indagini. Inoltre, il citato art. 32 quinquies, comma 3, CGS non prevede alcuna sanzione in caso di non corrispondenza tra i motivi posti alla base della richiesta di proroga e la successiva attività della Procura Federale>>.
2. Delle richieste di sospensione del procedimento per la contestuale pendenza del procedimento penale e di suo rinvio in attesa della definizione della vicenda penale, in ragione della pregiudizialità logica e giuridica dell’addebito penale rispetto all’illecito sportivo contestato.
Insiste, la difesa dell’incolpato, nelle richieste di sospensione del presente procedimento e di suo rinvio.
Le richieste, per quanto già ampiamente ed esaustivamente ritenuto con la pronuncia di cui al CU n. 63/TFN 2018-2019 non possono trovare accoglimento.
Sia quindi ancora una volta sufficiente richiamare quanto al riguardo sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti.
E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.).
Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato).
Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia <<endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di <<Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.)” (Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 Agosto 2017, n. 37).
Le considerazioni che precedono, del resto, sono state ampiamente condivise dalla CFA, sul punto così espressasi: << Deve, poi, essere disattesa l’eccezione svolta dal sig. Maurizio Zamparini in ordine alla «doverosità della sospensione del procedimento disciplinare, vista la pendenza del parallelo procedimento penale» (cf. Controdeduzioni, pag. 11). A tal riguardo, questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analoga vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice dispone testualmente che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza non rinvenibile nella fattispecie. Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non sempre le decisioni rese dall’Autorità giudiziaria, specie se – allo stato – solo in sede cautelare, possono utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.
Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, penali, disciplinari ecc.); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga – senza attendere l’esito di eventuali procedimenti penali pendenti – sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento>> (C.U. n.112/CFA 2018-2019, pagg. 42-43).
Attesa l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, va da sé che le anzidette considerazioni valgono anche con riferimento alla certamente non accoglibile richiesta di rinvio del presente procedimento, in ragione, peraltro, dell’assenza dell’invocata pregiudizialità tecnico-giuridica del procedimento penale rispetto al presente, diversi essendo i fini dell’uno e dell’altro.
3. Della utilizzabilità degli atti dell’indagine penale
Censura, la difesa dello Zamparini, la utilizzabilità in questo procedimento della documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Palermo.
Secondo la prospettazione difensiva, nell’atto di deferimento sono riportati numerosi stralci di intercettazioni difensive, trascritti dalla Polizia Giudiziaria, costituenti dei meri brogliacci non ancora vagliati dall’autorità Giudiziaria, di talché la loro utilizzazione si porrebbe “in aperto contrasto con i principi del giusto processo, determinando un’inammissibile compressione del diritto di difesa, nonché una frustrazione del principio del contraddittorio” (memoria difensiva, pag. 11, punto 5.1).
Aggiunge ancora, la difesa, che data la notorietà del soggetto indagato, ed essendo trapelate notizie sull’indagine in corso, il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato falsato dal tentativo dei soggetti con in quali sarebbe venuto in contatto di evitare di essere coinvolti nella stessa, così alterando i fatti, come del resto ritenuto anche dal G.i.p. nel decreto-ordinanza del 25.6.2018.
Anche in questo caso la censura non coglie nel segno ed è stata disattesa da questo Collegio con motivazione che, in mancanza di nuovi elementi rispetto a quelli già acquisiti, non può che essere confermata e che di seguito si riporta per intero sì da costituire un unicum con la presente decisione, anche in questo caso per non precludere alla parte, ricorrendone i presupposti e ove ritenuto, di adire i successivi gradi di giudizio:
<<Sotto il profilo dell’ammissibilità al presente procedimento delle prove acquisite mediante intercettazioni, che la difesa del US Città di Palermo espressamente contesta in quanto basate esclusivamente su brogliacci, perché indicate solo quelle favorevoli all’accusa e che si ritengono acquisite al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalle norme processuali, il Collegio non può che evidenziare che sul punto una valutazione è già stata effettuata dai giudici cautelari; in particolare il giudice del riesame ha espressamente affermato che “In assenza di specifiche contestazioni, il Collegio non può che rilevare, in generale, che l’attività di intercettazione risulta regolarmente autorizzata o convalidata con provvedimenti le cui motivazioni rispondono ai canoni prescritti in materia, tenuto anche conto dei dati e degli argomenti esposti per relationem negli atti richiamati.”
Anche in questa sede le osservazioni in ordine al contenuto delle intercettazioni di cui agli atti processuali appaiono generiche atteso che, fra l’altro, il giudice penale ha evidenziato il dubbio della genuinità delle intercettazioni ma solo dalla data del 12 maggio 2018 in poi, evitando di prendere in considerazione tali dati.>>
Di uguale avviso, peraltro, anche la CFA in termini conformi a Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703;Cassazione, sezioni unite, 29 maggio 2009, n. 12717 e TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472, nonché a CAF, C.U. n. 7/C del 2004 e CGF, 19 Agosto 2011, C.U. n. 48/CGF del 27 Settembre 2011, secondo cui “le risultanze delle captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili – in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire – nei procedimenti disciplinari di ambito sportivo, ferma restando e premessa la necessaria attenta lettura delle conversazioni intercettate e della loro meditata valutazione nell’ambito del contesto logico temporale nel quale le stesse si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio” (C.U. n.122/CFA 2018-2019, pag.45).
4. Delle violazioni contestate
1. Nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati, con la specificazione che esula, dal presente procedimento disciplinare, ogni eventuale rilevanza di natura civilistica o penalistica dei fatti contestati, in quanto devoluto ai competenti organi della giustizia ordinaria l’accertamento della sussistenza di eventuali reati o di violazioni connesse al diritto societario.
Il Collegio, invero, anche con riferimento al sig. Zamparini, non intende discostarsi dalle motivazioni e dalla consequenziale decisione di proscioglimento per i fatti di cui ai capi di incolpazione sub punti n.1) e 5a) dell’atto di deferimento, cui è pervenuto all’esito delle difese esperite anche dalle altre parti dell’originario procedimento e da quanto emerso nel corso dell’indagine penale che, nei casi in questione, ha escluso la sussistenza di ipotesi di reato. Intende inoltre aderire, questo Tribunale, melius re perpensa, alle conclusioni cui è pervenuta la CFA in ordine alla insufficienza di prova per i fatti di cui ai capi sub punti 5b) e 5c) che avrebbero consentito, pur mancandone i presupposti, l’iscrizione ai campionati di calcio degli anni 2016/2017 e 2017/2018.
Ed invero, pur emersa (v. dichiarazioni sig. Casamassima, segretario Co.Vi.So.C.; corrispondenza tra detto organo e la società US Città di Palermo) la circostanza riferita all’invio di informazioni “in parte errate e fuorvianti”’ (così la CFA), e la volontà di sottrarsi alle ispezioni disposte dalla Co.Vi.So.C. (v. intercettazione tra Zamparini e A.B. del 12.10.2017), come ritenuto anche dal GIP di Palermo nell’ordinanza 25.6.2018, resta confermata l’incolpazione di cui al successivo punto 6) del deferimento relativa alla comunicazione all’organo di controllo di fatti materiali non rispondenti al vero, ma non raggiunta, con ragionevole certezza, la prova del compimento dei fatti di cui agli anzidetti punti 5b) e 5c) ovvero, come richiesto dall’art. 8, comma 4, CGS della esatta quantificazione dell’importo illecitamente alterato, così da dimostrare che, in assenza di tale alterazione, sarebbe stata preclusa alla società autrice dell’illecito l’iscrizione al campionato (CFA, C.U. n.43 del 5.11.2018)
2. Risultano altresì provati con sufficiente certezza i fatti di cui ai capi di incolpazione sub punti 2), 3), 4) e 7) peraltro incidentalmente già accertati ai fini della dichiarazione di responsabilità degli altri originari deferiti.
Quanto alle annotazioni contabili descritte sub punti 2a) e 2b) la CFA ha sostanzialmente condiviso, estendendola anche al punto sub 2a), la ritenuta violazione del principio contabile OIC 25 e, ad ogni buon conto, la ritenuta violazione dei “canoni di prudenza che le società di calcio, per quanto riguarda il nostro ordinamento settoriale sono tenute ad osservare”, essendo emerso che:
“ - la Mepal Srl è una società amministrata dal sig. Diego Paolo Zamparini, figlio di Maurizio, partecipata al 100 dalla US Città di Palermo Spa;
- il 26 giugno 2014, prima della scadenza del contratto di leasing (6 novembre 2015) ed a soli quattro giorni dalla chiusura del bilancio annuale, la società US Città di Palermo Spa ha conferito nella Mepal Srl il ramo d’azienda costituito dall’attività di diffusione sviluppo e valorizzazione del marchio Palermo calcio e dell’attività di produzione e vendita dei prodotti del merchandising (comprensivo del marchio del contratto di locazione finanziaria stipulato con la Locat Unicredit leasing Spa nel 2006, del piano di merchandising dei contratti di licenza stipulati con le società Flash trading Group Srl e Swan Co Srl, dei computer, degli arredi e degli impianti);
- il marchio è stato valutato in 23.400.000,00 euro secondo una relazione di stima giurata redatta dal deferito Anastasio Morosi, nella sua veste “anomala” di consulente contabile della società, atteso che lo stesso, comunque, era già anche presidente del Collegio sindacale della società Palermo;
- il valore del ramo d’azienda è stato valutato dallo stesso Morosi in euro 17.000.000,00, considerata anche la presenza dei debiti per i canoni di leasing da pagare alla Locat Unicredit leasing Spa e siffatto valore è stato registrato nello stato patrimoniale alla voce “partecipazioni in imprese controllate”;
- a fronte della registrazione del costo storico della partecipazione nella Mepal Srl è stata rilevata in contropartita la chiusura di tutti i rapporti di credito e debito relativi al contratto di locazione finanziaria del marchio con la Locat Unicredit leasing Spa;
- nel conto denominato “riserva straordinaria” è stata iscritta la riserva da conferimento per complessivi euro 25.150.190,71 corrispondente alla differenza tra il valore attribuito al conferimento (17.000.000,00 euro) e il valore contabile dei rapporti di debito e credito direttamente collegati al contratto di leasing sopra indicato;
- nel bilancio è stato, dunque, riportato un valore delle quote della partecipata Mepal Srl pari ad euro 18.053.664,00.
Orbene, al di là di quanto è già sopra cenno con riferimento all’anomalia rappresentata dal fatto che una perizia di stima di una tale rilevanza venga richiesta dal Palermo al sig. Morosi, presidente del collegio sindacale della stessa medesima società, e da questi resa, ciò che rileva è che il dato appare sovrastimato, non tanto e non solo alla luce della contestata perizia del dott. Colaci, quanto alla perizia «scritta rinvenuta tra la documentazione acquisita nel corso delle perquisizioni redatta da tale dott. Jacobacci per Unicredit leasing s p a che riportava un valore compreso in una forbice tra 9,2 milioni di euro e 16,2 milioni di euro; è quindi stato calcolato che le quote della Mepal s r l alla data del 30.6.2014 valevano tra i 10,3 ed i 15,2 milioni di euro per un valore medio pari a 12.509.000,00 euro.
Di conseguenza l’appostazione nel bilancio al 30.6.2014 di un valore pari a 18.053. 664,00 euro superiore a quello reale di 5.544.644,00 euro, costituisce un fatto materiale non rispondente al vero.
Al 30.6.2014 il reale patrimonio netto della U S Citta di Palermo s p a è quindi pari a 5.422.182,00 euro così ricadendosi nella fattispecie di cui all’art 2446 c.c.
[…]
Rispetto al bilancio dell’esercizio precedente l’iscrizione della partecipazione in Mepal Srl nel bilancio al 30 6 15 è rimasta invariata (18 053 664 00 euro).
Il consulente tecnico del pubblico ministero ha comunque proceduto a un ricalcolo dell’effettivo valore della partecipazione alla data del 30 6 2015 quantificato in 14.156. 000,00 euro superiore rispetto a quello al 30 6 2014 e corrispondente come si vedrà a quello riportato nel bilancio al 30.6.2016 con una differenza dunque di 3.897.664,00 euro falsamente indicati in bilancio» (così Tribunale ordinario di Palermo, GIP, decreto di sequestro preventivo e contestuale ordinanza di rigetto della richiesta del Pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari personali per difetto di esigenze cautelari, 25 giugno 2018).
Ora, è evidente, per quanto concerne la prospettiva disciplinare-sportiva qui in esame ed a prescindere, dunque, dalla eventuale rilevanza in sede penale o contabile delle condotte e delle operazioni di bilancio sopra sintetizzate, che la sovrastima di cui trattasi ha comportato una alterazione dei reali valori di bilancio, con i conseguenti effetti per l’ordinamento sportivo e con violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 84 NOIF, che così dispone ai commi 1 e 3: «1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della F.I.G.C.; […] 3. Il bilancio d’esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili».
Conferma che le predette operazioni, stime ed appostazioni contabili violino il principio generale di lealtà, probità e correttezza e quelli connessi alla fedele rappresentazione dei dati di bilancio si ricava, in modo non equivoco, anche dalle risultanze delle captazioni investigative.
Così, ad esempio:
Progressivo n 9054 Data 01 07 2017 Ora 10 57 20 omissis
G. oggi ha mandato una mail (Zamparini ndr) abbastanza farneticante adesso lui rivende la Mepal al Palermo ma è una follia Ma va in galera per sta roba eh Va in galera perché fa bancarotta dopo
B. io non so neanche cosa vuol dire ma ti credo
G. cioè lui dice e questo caso qua tu prendi il peggior giocatore che c hai vai non lo so all’Inter e prendi lo stesso giocatore il più scarso che c hanno e dite tutte due che vale 40 milioni ve lo
scambiate per 40 milioni e quindi generi un utile no perché avevo un giocatore che valeva 1000 euro e lo hai venduto per 40 e l’Inter fa la stessa cosa questo questo è bancarotta un domani se succede qualcosa. E lui cosa ha fatto? Ha preso il marchio l’ha venduto per una cifra folle non lo ha mai pagato e adesso si ricompra la società. Di fatto ha fatto la stessa roba! … roba … ha dei consulenti veramente pericolosi
B. ah su questo non c’è alcun dubbio
G. perché queste non sono cose che si è inventato lui Oltretutto l’unica perizia che c’è l’ha fatta Morosi che è il tuo consulente il tuo presidente del collegio sindacale che si dichiara così indipendente da poter valutare il marchio. Cioè è una follia, ma proprio una follia omissis
G. e quel pazzo di Morosi che lo segue anzi che gli firma le perizie, probabilmente è uno vecchio che non ha più niente da perdere che ha preso una valanga di soldi da Zamparini gli dirà di sì su tutto
omissis
L’altra contestazione di cui al capo di incolpazione qui esaminato riguarda l’iscrizione, nel bilancio al 30 giugno 2015, di crediti per imposte anticipate per il valore di 5.500.000,00.
Si legge nella Nota integrativa al bilancio al 30 giugno 2015: «la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all’iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate».
Ora, come condivisibilmente già osservato dal GIP del Tribunale di Palermo nel suddetto provvedimento del 25 giugno 2018, «secondo il principio contabile OIC 25 per poter usufruire di tale beneficio la società deve dimostrare che esistano futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate iscritte. Nel caso di specie le imposte anticipate di 5.500.000,00 euro iscritte dalla società nel bilancio al 30 6 2015 dovrebbero corrispondere nell’ipotesi di aliquota fiscale IRES costante ad un imponibile fiscale futuro di almeno 20.000.000,00 euro. Posto che come sancito dal TUIR tale ultimo importo può essere dedotto nella misura dell’80 %, per recuperare interamente tali crediti la società avrebbe dovuto prevedere di poter genere redditi fiscali imponibili per 25.000.000,00 (20.000.000,00 euro / 80 %). La società calcistica dunque avrebbe dovuto presentare un piano attendibile che dimostrasse l’effettiva recuperabilità delle perdite pregresse per effetto di una gestione in grado di generare imponibili fiscali futuri tali da assorbire le perdite riportate. Tuttavia secondo il consulente tecnico l’analisi dei risultati storici della società evidenzia risultati economici negativi o lievemente positivi insufficienti ad ipotizzare futuri imponibili fiscali in grado di coprire le perdite pregresse in quanto generati da operazioni straordinarie non collegate alla gestione operativa della società». Segnatamente, difetta «la pianificazione fiscale che costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per procedere all’iscrizione» (così Cassazione, III sez. penale, n. 23151 del 2019, depositata il 27 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Procuratore della Repubblica di Palermo e dal sig. Zamparini avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 ottobre 2018, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello
del pubblico ministero avverso il decreto di misure cautelari personali nei confronti di Maurizio Zamparini emesso il 25 giugno 2018 dal GIP dello stesso Tribunale di Palermo).
Ora, sul punto le difese – peraltro, formulate in modo non specifico – non colgono nel segno, quantomeno per quanto concerne il presente giudizio disciplinare. Del pari, gli assunti difensivi non trovano soccorso nelle risultanze del procedimento prefallimentare (che ha, peraltro, altre ragioni e differenti finalità). Infatti, la circostanza, seppur accertata, che nelle ultime stagioni la società ha chiuso il bilancio in utile non giustifica, comunque, che, alla data del 30 giugno 2015, quelle valutazioni e quelle appostazioni contabili non erano corrette o, quantomeno, prudenti, anche considerato che, come detto, non risultavano concrete prospettive di realizzare utili per recuperare le imposte tenuto conto delle perdite degli anni precedenti.”
3. Con riferimenti ai capi di incolpazione sub punti 3) e 4), fermo quanto già ritenuto per i capi sub punti 3b) e 4c), resta accertata la violazione contestata sub 3c) relativa al bilancio al 30.6.2016, per la incauta appostazione, alla voce “altri crediti verso l’erario” di circa tre milioni di euro come “imposte iscritte a ruolo relative a contenziosi pendenti in commissione tributaria regionale”.
Sul punto, la CFA ha rilevato, facendone conseguire la responsabilità anche degli altri soggetti coinvolti, che “si tratta di alcune cartelle esattoriali relative ad oneri fiscali, in relazione alle quali, la società, anziché iscrivere tra i costi del conto economico il carico fiscale, ha imputato, «tale partita tra i crediti nella considerazione che si trattava di iscrizioni a ruolo provvisorie a fronte di contenzioni pendenti e con sentenze "parzialmente favorevoli" relative alle medesime controversie, contravvenendo in tal modo ai principi contabili in materia ed alle stesse disposizioni del codice civile, che impongono che i crediti vengano iscritti in bilancio solo quando certi, liquidi ed esigibili».
Prova ne sia, che nella redazione del bilancio al 30 giugno 2017, la società ha, di fatto, azzerato siffatta voce, giustificando (nella nota integrativa) tale “cambio di rotta” con il consistente decremento della voce crediti tributari determinato dalla decisione della società di rivedere le modalità di contabilizzazione per imposte iscritte a ruolo sui contenziosi pendenti in Commissione tributaria regionale, anche a seguito della parziale definizione delle liti fiscali pendenti nei primi mesi dell’esercizio successivo.”
Si osserva, altresì, che le considerazioni che precedono attengono alla “condotta materiale tenuta nel particolare momento storico, volta a neutralizzare in bilancio gli effetti del debito”, a nulla rilevando la sorte del contenzioso, comunque conclusosi non con esito favorevole per la società, bensì con conciliazioni e pagamenti.
4. Restano altresì accertati i fatti descritti nei capi sub punti 3a), 4a) e 4b), riferiti alla vicenda cd. Alyssa s.a., che è risultata essere controllata, indirettamente, dalla stessa famiglia di Zamparini, cui in data 30.6.2016 la US Città di Palermo ha ceduto la partecipazione totalitaria nella Mepal.
Ha invero già accertato e ritenuto, questo Collegio, con motivazione che qui si riprende e che forma parte integrante della presente decisione, che “il compendio delle indagini effettuate ha avuto modo di evidenziare la fittizietà dell’operazione in questione, che ha comportato per la società deferita una plusvalenza da alienazione ad 21,956 milioni di euro circa, originata dalla differenza di valore tra il ramo di azienda avente ad oggetto marchio ed accessori, ceduto nel 2014 in Mepal (per un valore di circa 18 milioni di euro) ed il prezzo di vendita delle quote della Mepal ad Alyssa, fissato in 40 milioni di euro da pagare in diverse tranche scaglionate nel tempo.
La totale convergenza di numerosissimi elementi, ben evidenziati nell’atto di deferimento e nei documenti allegati, hanno condotto i giudici penali a ritenere tale operazione un mero artifizio contabile - predisposto dallo Zamparini con la fattiva complicità del Morosi - per far quadrare i conti della società e dissimulare il grave deficit patrimoniale e sottrarsi, in tal modo, agli obblighi previsti dal codice civile e dalla normativa Federale in materia di società professionistiche.
Tale intento traspare chiaramente dalle numerosissime conversazioni intercettate nel corso del il quale lo Zamparini ha chiaramente confessato il vero scopo dell’operazione in contrasto con quanto risultava dagli atti ufficiali (vedasi anche quanto riportato a pag.93 del decreto del GIP del 25 giugno 2018).
Dagli atti emerge anche la preoccupazione volta ad evitare operazioni infragruppo che avrebbero, poi, comportato l’obbligo di redigere un bilancio consolidato facendo emergere la realtà anche di fronte alla Co.Vi.So.C..
È stata evidenziata, inoltre, la palese anomalia dell’operazione in ragione anche della prevista modulazione del pagamento del corrispettivo in diverse tranche, dilazionate nel tempo (fino al 30 giugno 2019), salvo eventuali proroghe da concordare fra le parti senza alcuna garanzia.
Il tutto è ampiamente corroborato anche da ulteriori anomalie rilevata dall’U.I.F. della Banca di Italia in ordine al soggetto stipulante per conto della Alyssa, al corrispettivo pattuito ed alla tempistica dell’operazione.
Le evidenti anomalie hanno portato il giudice della cautela a ritenere che “’impianto accusatorio, fondato su elementi dotati di solidissima e convergente forza probante di matrice eterogenea, ben al di là del parametro richiesto a fini cautelari, non può affatto ritenersi infirmato od anche solo minimamente scalfito dalle iniziative poste in essere dallo Zamparini, mal supportato ed assecondato dal Morosi dopo la scoperta dell’indagine penale e l’apertura della procedura fallimentare”.
È emerso, infatti, che successivamente a tali eventi lo Zamparini abbia proceduto a postergare i tempi di pagamento del debito, a predisporre garanzie pignoratizie e fideiussorie di dubbia esperibilità (basti pensare che la garanzia fideiussoria viene rilasciata dalla società Gasda, società anch’essa riconducibile allo Zamparini, che risultava in stato di indebitamento per €.202.000.000,00), nonché a disporre il pagamento di una tranche del debito della Alyssa, pari a 4.000.000,00 in data 24 Gennaio 2018 al dichiarato fine di cercare di smontare il cartello accusatorio.
Appare ulteriormente anomalo che lo stesso Zamparini provveda al pagamento della predetta somma, mediante un articolato sistema di movimentazione finanziaria con il quale lo stesso procede a bonificare la somma in favore della società KALIKA s.a., amministrata da Luc Braun, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in pari data tra Maurizio Zamparini e la stessa Kalika s.a., avente ad oggetto un prestito di € 4.000.000,00.
Come evidenziato nell’ordinanza del GIP e come ripercorso anche nell’atto di deferimento, in data 19.1.2018, la KALIKA s.a. trasferisce alla Alyssa s.a. la stessa somma, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in pari data tra le due società e, in particolare, nell'occasione la KALIKA s.a. è rappresentata da Maurizio Zamparini e la Alyssa s.a. invece da Luc Braun il quale, come detto, è in realtà amministratore della prima.
Il 22.1.2018 la Alyssa s.a. dispone il bonifico di 4.000.000,00 euro in favore della US Città di Palermo Spa.
Unitamente al bonifico sopra descritto, Maurizio Zamparini ha effettuato una compensazione di crediti, al medesimo fine di estinguere parzialmente il debito di Alyssa s.a. nei confronti della US Città di Palermo Spa.
In particolare, la STD s.a. ha ceduto un proprio credito pari a 7.500.000,00 euro, credito vantato dalla stessa nei confronti della US Città di Palermo Spa, alla Alyssa s.a..
La STD s.a. aveva acquistato tale credito dalla Pencill Hill Limited la quale, a sua volta, aveva concluso un accordo transattivo sottoscritto in data 26.1.2017 tra la società calcistica e la Pencil Hill Limited, con riguardo ai diritti spettanti per la intermediazione nella vicenda del trasferimento del calciatore Paolo Dybala.
Al riguardo il PM penale rileva che non è chiaro a quale titolo la STD ceda tale credito.
Le difese hanno sostenuto la piena validità della pattuizione contrattuale, ritenuta pienamente legittima anche dal Tribunale Fallimentare ed hanno evidenziato che è frequente la prassi di procedere a tali operazioni, non essendo rilevante la riconducibilità dell’Alyssa s.a. allo stesso gruppo.
Tale operazione, la cessione di beni aziendali, si porrebbe quale alternativa alla ricapitalizzazione da parte dei soci.
Ha contestato la circostanza dell’avvenuta sovrastima del valore della Mepal e ha evidenziato che, ad oggi, gran parte del debito è stato onorato e la restante parte, pari ad €. 20.000.000,00 dovrebbe essere pagata dalla società acquirente Sporting Network Srl.
Va rilevato, fra l’altro, che dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che altri € 5.700.000,00 sarebbero stati pagati dalla Alyssa mediante compensazione di un credito che lo stesso Zamparini – ma non si comprende a quale titolo – vantava nei confronti della US Città di Palermo Spa.
Tali suggestive considerazioni non incidono sulla piena censurabilità dell’operazione effettuata che al momento della sua realizzazione non produceva alcun effettivo incremento economico della società deferita, ma era esclusivamente posta in essere per evitare di dover ricapitalizzare la stessa compromettendo, in caso di impossibilità, l’iscrizione al campionato.
D’altronde le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale Fallimentare che ha ritenuto, ai fini della dichiarazione di fallimento, che il debito della Alyssa dovesse considerarsi liquido ed esigibile sono state attentamente tenute in considerazione dai giudici penali, che hanno comunque confermato il giudizio di disvalore relativamente alle condotte tenute nella vicenda in questione, partendo dal presupposto che le valutazioni del Tribunale fallimentare sono state fatte sulla mera scorta della documentazione ufficiale, senza tener conto dell’enorme serie di elementi a disposizione nel giudizio penale; ciò nonostante i giudice fallimentare, sulla scorta della consulenza tecnica ha comunque evidenziato elementi di criticità in ordine alle due garanzie rilasciate dalla società Gasda e dalla stessa Mepal.
Anche la successiva operazione architettata dallo Zamparini ed avallata dal Morosi, volta all’acquisto della Alyssa da parte della società US Palermo Calcio, senza alcun esborso di danaro volta ad evitare di dover procedere alla svalutazione del credito verso Alyssa, è indice sintomatico della gravità degli illeciti perpetrati.
D’altronde, pur a voler ammettere la legittimità dell’operazione, ma così non è, appare del tutto abnorme il valore pari ad €. 40.000.000,00 di acquisto della società Mepal a fronte di un valore contabilizzato pari ad €. 18.000.000,00 circa.
Nel caso di specie era stato proprio Morosi, nel 2014, a redigere la perizia di stima del valore della partecipazione di Mepal e, pertanto lo stesso risulta pienamente consapevole, nonché concorrente, nelle condotte perpetrate dallo Zamparini.
Lo Zamparini, fra l’altro, come riferito anche da soggetti escussi a sommarie informazioni, non avrebbe mai fatto mistero del fatto che l’operazione Alyssa servisse per ottimizzare il bilancio e che si trattava di espedienti per “mandare avanti la baracca”.
É appena il caso di evidenziare che, a seguito del gravame proposto dai deferiti già ritenuti responsabili avverso la pronuncia di questo Tribunale (C.U. n. 63/TFN 2018-2019), la CFA, con la pronuncia che ha rimesso gli atti per la posizione dello Zamperini, ha del tutto confermato l’impianto accusatorio e, con esso, la pronuncia adottata (C.U. cit., pagg. 50 -51-52-53 e 54), di talché la responsabilità dell’incolpato resta sufficientemente accertata anche per i fatti sopra descritti.
5. Quanto, infine, ai fatti di cui al capo 7), che vedono lo Zamparini, quale componente del Consiglio di Amministrazione della società, incolpato unitamente a Giammarva Giovanni, la cui posizione è stata già decisa anche in appello, valgano qui le considerazioni già svolte con riferimento ai fatti di cui al capo sub punto 6).
Ed invero, ritenuta la fittizietà dell’operazione Alyssa, peraltro fortemente voluta dallo Zamparini, ne discende che l’invio alla Co.Vi.So.C., in data 29 e 31 marzo 2018, dello Stato Patrimoniale e della Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 31.12.2017, riportanti dati non rispondenti al vero, aveva l’unico fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza demandate a tale ente, con conseguente violazione del precetto normativo contestato.
Sul punto vedasi, per quanto possa occorrere, anche la più volte richiamata decisione della CFA (C.U., n. 122/CFA 2018-2019).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la gravità ed il disvalore dei fatti ascritti al deferito, vero ideatore degli artifizi contestati, posti in essere con il compiacente ausilio degli altri soggetti coinvolti nell’intera vicenda, sanzione congrua è quella richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare irroga nei confronti del sig. Maurizio Zamparini la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC vigente ratione temporis.
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