Decisione C.S.A. – Sezione III:- DECISIONE N. 0042/CSA del 4 Novembre  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo, pubblicata nel comunicato ufficiale n° 19 del 14/10/2025 LND, Campionato Nazionale Juniores Under 19, relativo alla gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO

Impugnazione – istanza: - società Calcio Desenzano S.S.D. a R.L./società A.S.D. Calcio Brusaporto

Massima: Annullata la sanzione della perdita della gara inflitta alla società per non aver ottemperato all'obbligo di assistenza medica durante la gara, non mettendo a disposizione né l'ambulanza né un medico in panchina"…La sanzione risulta infatti comminata in conformità a quanto previsto dal CU n.101 dell'8/8/2024 della LND, ai sensi del quale nell’ambito delle gare, tra le altre, del Campionato Nazionale Juniores Under 19, “le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”. Ebbene, fermo restando il principio di cui all’art. 61, co. 1, del CGS nel senso che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e quindi pur considerato che l’arbitro ha registrato nel referto di gara l’assenza dell’ambulanza (essendo incontestata l’assenza del medico), non può non prendersi atto che, se così fosse, da un lato l’arbitro avrebbe commesso un gravissimo errore nel consentire lo svolgimento della gara, dall’altro non sembrerebbe applicabile la sanzione della perdita della gara, la quale, conseguendo all’equiparazione della fattispecie a quella della rinuncia (cfr. suddetto CU n.101 dell'8/8/2024 della LND), presuppone in quanto tale la mancata disputa della gara. In realtà, diversi elementi militano a favore di una svista in cui, probabilmente per disattenzione, sarebbe incorso il direttore di gara. Innanzi tutto, non si riesce a comprendere il motivo per cui quest’ultimo, se veramente convinto dell’assenza dell’ambulanza, non solo non abbia contestato la circostanza alla società ospitante, ma addirittura abbia dato inizio alla gara. Sta di fatto che la reclamante ha prodotto una dichiarazione proveniente da una fonte terza e autorevole quale la Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato di particolare rilievo etico e sociale, oltre che pubblicistico, attestante la presenza a bordo campo dell’ambulanza, con autista e due soccorritori nell’occasione della gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO: dichiarazione certamente ammissibile quanto alla fonte da cui proviene e dirimente rispetto ai fatti in esame (così, tra gli altri, in termini, decisione n. 123/CSA/2021-2022 di questa stessa Sezione). La Corte, inoltre, pur consapevole del limitato rilievo probatorio di riprese televisive o filmati, nei sensi di cui all’art. 61 C.G.S., appare comunque confortata nella propria decisione di ritenere l’arbitro effettivamente incorso in una svista, dalle fotografie e dai video prodotti dalla reclamante, dai quali è agevole riscontrare la presenza dell’ambulanza a bordo campo e dei soccorritori che ne costituivano l’equipaggio.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 0024/CSA del 15 Ottobre  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 pubblicato in data 25 settembre 2025

Impugnazione – istanza: -  società A.S.D. Flaminia Civita Castellana

Massima: Alla luce dei chiarimenti assunti dall’Arbitro, annullata l’ammenda di 200,00 inflitta alla società “Per avere omesso di presentare all’Arbitro la richiesta della forza pubblica”.

Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili tuttavia di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Nel caso di specie, ove si controverte non già sulla presenza o meno della Forza Pubblica, ma sulla consegna della relativa richiesta all’Arbitro, si osserva che il referto di gara allegato agli atti ufficiali, compilato dall’Arbitro e dal medesimo sottoscritto unitamente ai dirigenti delle due squadre, alla voce “richiesta di forza pubblica, è stata consegnata all’arbitro dalla società ospitante?”, risultano spuntate la casella “sì”, con sopra una cancellatura, e la casella “no”, cerchiata. Di seguito, è allegato un supplemento di rapporto inviato con e-mail datata 26 settembre al Giudice sportivo, nel quale si legge: “Confermo quanto indicato nel referto scritto in oggetto, che la richiesta di forza pubblica da parte della società locale (Flaminia) non è stata presentata”. La sanzione irrogata dal Giudice sportivo si basa dunque su questo compendio documentale, che risulta tuttavia contraddetto per tabulas dalla copia del medesimo rapporto di gara, identica all’originale allegato al referto di gara, con le firme dell’Arbitro e dei dirigenti delle due squadre, ma senza la cancellatura della spunta sul “sì” e privo della spunta sul “no”: il che denota una (abusiva) correzione “postuma” da parte dell’Arbitro, ad insaputa delle due società. Lo stesso Direttore di gara, audito ai sensi dell’art. 50, 4° comma, C.G.S., ha chiarito di avere effettivamente ricevuto la comunicazione effettuata dalla società Flaminia Civita Castellana con pec del 21.9.2025 alla Questura di Viterbo (così confermando quanto asserito dalla reclamante), ma di non averla ritenuta idonea ad integrare gli estremi della formale richiesta della forza pubblica, dal momento che riportava unicamente il programma della giornata senza la formulazione di una esplicita richiesta in quel senso. Così ricostruita la ragione delle discrepanze documentali innanzi evidenziate, ragione che comunque non giustifica la correzione operata dall’Arbitro di sua impropria iniziativa, il Collegio rileva che la comunicazione inviata dalla società all’Amministrazione competente per l’ordine pubblico, pur non contenendo la formulazione specifica e letterale di una richiesta di intervento della forza pubblica, sia comunque inequivocabilmente e ragionevolmente interpretabile come tale, non potendo rivestire altra e diversa finalità, considerato il soggetto destinatario (ossia l’Amministrazione competente per l’ordine pubblico). Risulta pertanto dimostrato che, contrariamente a quanto risultante dal referto arbitrale e dalla successiva integrazione, la società reclamante ha adempiuto all’onere dell’inoltro della richiesta della Forza Pubblica e consegnato all’Arbitro il relativo documento.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0046/CSA del 12 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15.10.2024

Impugnazione – istanza: - Calcio Atletico Ascoli SSDRL

Massima: Annullata l’ammenda di € 500,00 alla società “Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina"...Nel caso di specie, infatti, i chiarimenti resi dall'ufficiale di gara  a questa Corte  tolgono qualsiasi dubbio in ordine alla inesistenza della condotta sanzionata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0045/CSA del 12 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 101 del 16.10.2024

Impugnazione – istanza: - MestreFenice C5 S.S.D. a R.L.

Massima: Annullata l’ammenda di € 500,00 alla società “Per non aver ottemperato all'obbligo di far presenziare l'ambulanza a bordo campo. CU 1/24 e 101/24 LND."…La Corte ritiene che, nel caso di specie, il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non possa trovare  applicazione in presenza degli elementi probatori certi allegati dalla società reclamante. Infatti, le dichiarazioni prodotte, per la terzietà che le caratterizza, provenendo da soggetti qualificati, anche in veste di pubblici ufficiali, rende evidente che l'ambulanza era effettivamente presente nella palestra ove si svolgeva la gare e che la terna arbitrale è incorsa in errore.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0098/CSA del 28 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 51/DAF del 29.11.2023

Impugnazione – istanza: - U.C. Sampdoria S.p.A./San Marino Academy

Massima: Confermata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore e la penalizzazione di un punto in classifica” in ragione dell’assenza della prescritta autoambulanza presso l’impianto, il tutto in relazione alla gara del 26 novembre 2023 del Campionato di Primavera 1 Femminile DCF…In tale contesto, va osservato come il C.U. n. 239/A pubblicato il 28 giugno 2023 (recante "disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie  A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024") preveda alla lett. E), punto 7: “Alle società ospitanti è fatto […] obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso, espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. L’ambulanza deve essere posizionata in un’area che permetta un veloce accesso al campo e/o all’area spogliatoi e deve essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. È fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”. La disposizione è chiara nel sancire un obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza” per tutta la durata della gara (e, anzi, da “almeno 60 muniti prima dell’inizio della gara” e “fino a 60 minuti dopo il fischio finale”), così come è chiara nell’individuare le conseguenze dell’inadempimento di tale obbligo, consistenti nel fatto che “la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”. Quest’ultima disposizione prevede a sua volta, al comma 2, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Il che è sufficiente ai fini della conferma della sanzione a carico della reclamante: la fattispecie all’esame è infatti ben riconducibile al citato punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, sostanziandosi nell’assenza dell’autoambulanza per l’intera durata della gara; altrettanto pertinente è l’irrogazione della sanzione della perdita della gara con inflizione di un punto di penalizzazione, come direttamente prevista dall’art. 53, comma 2, N.O.I.F. per la società “che rinuncia alla disputa di una gara di campionato”, quale è considerata appunto dal suddetto punto 7, lett. E) la società ospitante che violi l’obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco” un’ambulanza, nei termini suesposti. Non rileva, in senso contrario, il fatto che la società avesse nella specie, anteriormente alla gara, inoltrato all’Anpas Liguria la richiesta dell’ambulanza e che quest’ultima fosse in origine presente presso l’impianto, salvo doversi allontanare successivamente per ragioni inerenti allo svolgimento del servizio di assistenza per “emergenza 118”: da un lato, infatti, il contenuto dell’obbligo a carico della società ospitante, come sancito dal C.U. n. 239/A, si sostanzia nell’“avere” l’autoambulanza ai bordi del campo; dall’altro, la stessa disposizione prevede che “È fatto […] obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco”, con la precisazione che “In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”. Per tali ragioni, le circostanze addotte dalla reclamante non valgono a mandarla esente da responsabilità ai sensi del suddetto punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, in combinato disposto con l’art. 53 N.O.I.F., trattandosi di evenienze che non fanno venir meno gli obblighi (e le relative conseguenze, in caso di inadempimento) in capo alla società ospitante, la quale non si è nella specie in alcun modo adoperata per ripristinare l’assistenza prescritta, di guisa che l’intera gara s’è svolta in assenza di autoambulanza.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 169/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Ridotta da €  400,00 ad € 200,00 l’ammenda alla societàPer inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale”….La reclamante ha prodotto la fattura per corrispettivo di euro 60,00, rilasciata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Troina, in data 5.2.2023, per “Assistenza sanitaria con ambulanza per gara calcistica Acireale / Sancataldese del giorno 05/02/2023, presso il campo sportivo S. Proto di Troina (EN)”. Inoltre, ha allegato al reclamo tre fotografie effettuate durante la partita, nelle quali si scorge con certezza la presenza dell’ambulanza parcheggiata al lato del terreno di gioco. Per tale infrazione, pertanto, il referto dell’arbitro è efficacemente contraddetto dalle prove documentali portate all’esame della Corte ed il reclamo è fondato. Viceversa, quanto al mancato funzionamento delle docce con acqua calda nello spogliatoio degli arbitri, il reclamo non può esser accolto. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il campo di gioco risulti privo dei requisiti di praticabilità ed agibilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109 del 2023).  Pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco e degli spogliatoi.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 213 CSA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 92 del 04.02.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. U.P. Tavagnacco/Fiorentina Women's F.C.

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed annullate le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda segnatamente per assenza della ambulanza ai bordi del campo di gioco…Durante il secondo tempo, l’ambulanza arrivava al 30 minuto e rimaneva “in loco” fino al termine della gara. Il caso che ci occupa è regolato dal combinato disposto del Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile (C.U. della FIGC n. 159° del 28/06/2019), il quale prevede al Titolo I), lett. a), punto n. 8), che “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” e da quest’ultimo che, al comma 2, prevede che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il principio della “rinuncia doverosa in corso di gara”, con la conseguenza della perdita della gara “a tavolino” per 0-3, ma non possono non considerarsi le numerose peculiarità ed attenuanti generiche per il Tavagnacco, alcune delle quali ricadenti anche sulla terna arbitrale. Trova, quindi, attuazione il principio delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, CGS, rubricato “Circostanze attenuanti”, secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Ulteriori è da intendersi in relazione alle attenuanti specifiche di cui al primo comma del medesimo art. 13. In particolare, l’attenuante, nel caso di specie, si fonda sull’anticipo alle ore 12.00 dell’orario di inizio della partita, originariamente fissato alle ore 14.30 (prova ne è che l’ambulanza è arrivata all’orario originariamente previsto, cioè intorno 14.30 circa); sull’indisponibilità di ambulanze all’orario anticipato di inizio della gara; sulla presenza comunque di medico, personale specializzato e defibrillatore a bordo campo; sulla decisione dell’arbitro di dare avvio comunque alla gara sia all’inizio che dopo l’intervallo, ancorché l’ambulanza ancora non fosse sopraggiunta in loco. L’arbitro, infatti, non si era avveduto del fatto che nei primi 45 minuti l’ambulanza mancasse, ma cosa più sorprendente è che ha dato inizio al secondo tempo, ancora senza ambulanza, fondandosi sul fatto che la stessa fosse in arrivo. La società andava dichiarata rinunciataria, quindi, nel momento in cui si era avveduto del fatto che l’ambulanza non c’era. D’altronde va anche detto che l’ambulanza, anche se per uno scorcio della partita, c’è stata e ciò mitiga quindi l’applicazione del combinato disposto sopra menzionato, per cui va considerata rinunciataria “a fine partita” (anche per le responsabilità legate alle incerte comunicazioni con il 118), ma, alla luce di quanto sopra detto, non può subire anche la penalizzazione del punto in classifica e l’inflizione dell’ammenda, in quanto la presenza delle circostanze attenuanti ha creato un’aspettativa al fatto che quella partita si potesse giocare.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0187/CSA del 24 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019

Impugnazione – istanza: ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L.

Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo ed annullata la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto la perdita della gara con punteggio di 0-3; - penalizzazione di 1 punto in classifica ammenda di € 1.000,00 alla società per  assenza a bordo campo, come da referto in atti del direttore di gara, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6” poiché è in atti la relazione in cui è esitata l’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), dalle quale si traggono essenzialmente tre elementi. Per un verso, il direttore di gara ha dichiarato di ignorare, al momento dell’inizio della gara di che trattasi, che ai fini del campionato primavera femminile il quadro regolatorio vigente rendesse indispensabile la presenza dell’ambulanza con defibrillatore e di personale sanitario qualificato al suo uso. Per altro verso, e nel presupposto della prima circostanza, il direttore di gara ha ammesso di non aver verificato la presenza di ambulanza e sanitari all’inizio della gara. Infine, tanto le fatture rilasciate dall’Associazione P. Soccorso (alla quale la società ospitante è solita ricorrere per presidiare la gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 delle NOIF e del regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”), quanto i riscontri fotografici acquisiti nel corso dell’istruttoria hanno consentito alla Procura federale di concludere nel senso della verosimile presenza dell’ambulanza e dei sanitari all’inizio dell’incontro.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0186/CSA del 24 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. PINK SPORT TIME

Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo ed annullata la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto la perdita della gara con punteggio di 0-3; - penalizzazione di 1 punto in classifica ammenda di € 1.000,00 alla società  per assenza a bordo campo, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6” poiché è in atti, all’esito dell’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), la completa ritrattazione del direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente asserito - per non essersi accorto della loro presenza - che ambulanza e sanitari, previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”, erano assenti.

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