Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 52/2019 del 24 giugno 2019

Decisione impugnata: Provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla U.S. Povigliese ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND (di cui al Comunicato n. 32 del 20 febbraio 2019), è stata inflitta alla Società A.C. Ravarino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17 del CGS FIGC.

Parti: Associazione Calcio Ravarino/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia avverso la decisione della CSA che ha sanzionato la società con la perdita della gara perché a causa di un black out elettrico la stessa non si è potuta disputare…Questo Collegio ha, in più occasioni, avuto modo di affermare come la propria funzione sia di natura nomofilattica, tesa ad una corretta interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo e, quindi, di mera legittimità e non di merito. La ricorrente, per contro, con l’unico motivo di gravame, tenta di portare all’attenzione del Collegio una (ri)valutazione delle circostanze di fatto già delibate dalla Corte Sportiva Territoriale d’Appello sulle quali, peraltro, alcuna censura può essere mossa in termini di carente o insufficiente motivazione. V’è, sul punto, da evidenziare come la ricorrente, nel riportare alcuni passaggi della motivazione della sentenza gravata, oblia totalmente di richiamarne altri che dimostrano come le censure oggi riproposte siano state dal giudice a quo debitamente confutate. Invero, la Corte Territoriale, nell’affermare che il documento prodotto dalla A.C. Ravarino non era idoneo a recidere il nesso causale che, per responsabilità oggettiva, le addebita la colpa presunta in merito ai fatti denunciati, precisa, altresì, che la odierna ricorrente non ha minimamente confutato le argomentazioni proposte dalla resistente Povigliese, scegliendo la via della non audizione - comparizione senza neppure controdedurre al reclamo proposto dalla Povigliese medesima. Ed era esattamente quella la sede ove richiamare gli allegati oggidì prodotti che, oltre ad essere inammissibili in forza del principio della “assorbibilità” dei documenti rispetto alla inammissibilità del ricorso, sono altresì tardivi nella loro redazione - produzione, essendo intervenuti ben oltre i termini previsti per il doppio grado di giudizio. Ma non solo. La Corte Sportiva ha fatto corretta applicazione del principio di responsabilità oggettiva che, si badi, può essere bypassato unicamente laddove il soggetto su cui grava la colpa presunta, dimostri, in applicazione del principio di astrazione processuale dalla causa, di aver adottato tutte le misure minime idonee per evitare il danno, rectius, il fatto oppure invocando le cause di esonero dalla presunzione di colpa, rinvenibili nel caso fortuito o nella forza maggiore. Orbene, pur ritenendo inammissibile il ricorso perché alcuna violazione di norme di diritto è rinvenibile nella decisione gravata, questo Collegio non può, ad abundantiam, non rilevare come la odierna ricorrente non può invocare le dedotte clausole di esonero da responsabilità, atteso che un black out elettrico non è un evento imprevedibile, per la qual cosa, per le partite in notturna, l’unica via diligente per andare esonerati da responsabilità sarebbe stata quella di dotarsi di un gruppo elettrogeno che fornisca energia elettrica laddove intervengano problematiche come quelle del caso in esame o, comunque, altre soluzioni idonee a fronteggiare un evento che può sovente accadere come la comune esperienza dimostra.

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