Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.107/CSA del 29 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 708 del 3.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. META C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO/META C5 DELL’11.2.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto di omologare la gara per non aver inciso gli episodi di violenza sul regolare svolgimento della stessa. La gara era stata sospesa per circa 20 minuti intorno al 17mo minuto del secondo tempo per poi concludersi regolarmente perché un sostenitore della squadra locale aveva spinto con forza la panchina in plexiglass, dove erano seduti i componenti della società ospitata, facendo sobbalzare questi ultimi e in particolar modo l’allenatore in seconda, che per il violento impatto subìto cadeva a terra lamentando un forte dolore al capo. Mentre l’allenatore veniva medicato a terra dal pronto intervento del medico sociale della società ospitata, il medesimo sostenitore entrava in campo, scavalcando la recinzione, e cercava di colpire con un pugno alcuni calciatori della società ospitata senza riuscirci, dopodiché lo stesso veniva braccato è allontanato con la forza all’esterno del rettangolo di gioco. Contestualmente, altro sostenitore, anch’esso penetrato indebitamente sul terreno di gioco, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della società ospitata, lo colpiva con un violento pugno al viso. In seguito poi l’allenatore veniva portato in ospedale per controlli clinici del caso. Nel frattempo, su iniziativa del commissario di campo, veniva richiesto l’intervento della forza pubblica, la quale sopraggiungeva al palazzetto dopo circa 10-15 minuti dall’accaduto. Rispristinato l’ordine pubblico, e risistemata la panchina, la gara veniva ripresa fino al termine senza ulteriori incidenti. Secondo la Corte federale, ad esempio, finanche l’esplosione – provocata dai sostenitori della squadra ospitantedi un petardo di notevole potenza all’altezza del terreno di gioco che colpiva il portiere della squadra avversaria, costringendolo ad abbandonare la gara per essere visitato in ospedale, rientra nella previsione della seconda parte del comma 1 dell’art. 17 C.G.S., in quanto il danno causato dalla suddetta esplosione comportava unicamente l’alterazione del potenziale atletico della squadra ospite, senza influire sul regolare svolgimento della gara. A tal proposito, la Corte osserva che «[è] palese, infatti, che ogni episodio alterante il potenziale atletico di una squadra, obbligando ad effettuare una o piú sostituzioni di calciatori infortunati, è sempre idoneo ad incidere sugli equilibri tecnici e agonistici della competizione». Questo effetto, tuttavia, non può inquadrarsi nella nozione di influenza sul «regolare svolgimento della gara», posto che «dagli atti ufficiali è emerso con chiarezza che l’episodio in oggetto ha impedito al portiere del M. di concludere la gara, incidendo unicamente sul solo potenziale atletico della squadra, inteso nel suo complesso, senza ostacolare, in altro modo, il regolare svolgimento della partita, la quale è proseguita sino al termine» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 17 luglio 2012, n. 009/CGF).

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