Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 148/CFA del 24 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania – Com. Uff. n. 100 del 14.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIANO/VIRTUS BAIA DEL 13.3.2016, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA,
Massima: Su ricorso del Presidente Federale, la CFA sanziona la società con la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. perché in occasione della gara provvedeva al pagamento parziale dell’esposizione debitoria che aveva nei confronti del Comitato Regionale per cui l’incontro non veniva disputato. L’affermazione del Giudice Sportivo Territoriale secondo la quale il pagamento contanti fino ad €. 12.500,00 non potrebbe venir rifiutato, non trova applicazione nell’ordinamento sportivo nel quale le disposizioni di settore, liberamente accettate con il tesseramento e/o l’affiliazione, prevalgono su quelle dello Stato, salvo il caso - nella fattispecie non ricorrente – di disposizioni inderogabili. In particolare, la legittimità del pagamento per contanti, elevata ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208 fino alla soglia di €. 3.000,00 e, quindi, astrattamente comprendendo l’importo dovuto dalla Società, non trova applicazione nella presente vicenda, dal momento che, secondo il citato art. 30 Regolamento L.N.D. – norma prevalente per i motivi già precisati su quella dello Stato - il versamento deve obbligatoriamente venir effettuato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico, esclusa ogni altra e diversa forma, con particolare riferimento a quella per contanti che potrebbe dar luogo ad irregolarità ed inconvenienti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; - PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE; - AMMENDA DI € 2.000,00, QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE/A.S. CAIRA DEL 13.4.2014
Massima: Corretta è la decisione del GS che ha inflitto alla società resasi insolvente, in occasione dell'incontro, rispetto ad un provvedimento di prelievo coattivo, ritualmente e tempestivamente comunicatole, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 2.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 21 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 30.4.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. CAIRA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; - AMMENDA DI € 4.000,00 QUALE SECONDA RINUNCIA; - ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 BIS, N.O.I.F., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAIRA FEMMINILE/FEMMINILE CHIETI DEL 27.4.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società, resasi, per la seconda volta, in occasione dell'incontro del Campionato di Serie B, insolvente rispetto ad un provvedimento di prelievo coattivo, ritualmente e tempestivamente comunicatole, la punizione sportiva della perdita della gara, l'ammenda di € 4.000,00 nonchè, ex art. 53, comma 5 bis N.O.I.F., l'esclusione dal Campionato di competenza (Com. Uff. n. 77 del 30.4.2014).