Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 141 del 26.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODIS LIDO DI OSTIA/POL. D. SAMMICHELE DEL 21.10.2017
Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara per essere stata sospesa al minuto 14 e 54” a causa della rottura di una delle due porte nonostante l’impegno profuso dalla società ospitante che si era adoperata per eliminare detto inconveniente, come dichiarato dal Direttore di Gara nel proprio rapporto. L’episodio che ha decretato la sospensione della gara al minuto 14,54 del secondo tempo a seguito della rottura di una delle due porte della società ospitata, è scaturito unicamente per un caso fortuito come del resto è desumibile dalla lettura del referto arbitrale, nel quale, in particolare, si legge che “la squadra di casa si è adoperata per sistemare la porta smontandola dagli ancoraggi così da poter cercare di raddrizzare il ferro con un martello. Il tentativo non è stato sufficiente a ripristinare la regolarità della porta dato che, rimessa in piedi e ancorata a terra, si presentava con il palo non perpendicolare al terreno ma spostato verso l’esterno di circa 10 cm e appena il palo veniva solo toccato si apriva maggiormente con la possibilità che in un contatto si rompesse del tutto il ferro danneggiato che teneva fissato il palo alla traversa rischiando in questo caso l’incolumità degli stessi giocatori. Appurato che la porta non poteva essere riparata, è stato chiesto alla società di casa se c’era la possibilità di reperire un’altra porta, anche da un altro impianto, ma la risposta che ciò non era possibile poiché quello non era il loro campo e non avevano modo di reperirla. A questo punto, vista la irregolarità e pericolosità della porta la gara è stata sospesa”. Pertanto, risultando incontestabilmente acclarato che la società ha posto in essere tutto quanto possibile al fine di riparare la porta danneggiata e non rinvenendosi alcuna norma di settore che imponga la presenza di una porta di riserva, la decisione impugnata appare immune da censure e va, conseguentemente, confermata.