Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: AMM. € 5.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2017 ALLA SOCIETÀ; INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. I.M.; INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. M.F.; INIB. FINO AL 31.12.2017 AL SIG. C.F.; INIB. FINO AL 31.10.2017 AL SIG. I.D.; INIB. FINO AL 31.7.2017 AL SIG. T.M.; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 AL CALC. B.A.C.; SQUALIFICA FINO AL 30.11.2017 AL CALC. F.R.C.; INFLITTE SEGUITO GARA ASD PESCARA/LUPARENSE C5 DEL 4.6.2017

Massima: La sanzione della penalizzazione è incompatibile con quella dell’ammenda, nei casi indicati dagli artt. 17 e 18 C.G.S.. Quest’ultima è in realtà “alternativa” alla penalizzazione, solamente per i casi di particolare tenuità. Cristallino sul punto è l’art. 17, comma 1, C.G.S., ove si legge che «La società ritenuta responsabile [di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione] è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lett. d), e), f) dell’art. 18, comma 1. 2». La sanzione dell’ammenda, dunque, fu annullata in virtù della penalizzazione comminata, la quale è incompatibile con la prima.

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