Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 31 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale D’Appello – sezioni unite – n. 69/CFA/2023-2024 del 27/12/2023

Impugnazione – istanza: Sig. F.A. -FIGC

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 63, comma 1, lett. c) ed e), C.G.S. per la violazione delle regole sul contraddittorio e quindi per la lesione del diritto di difesa atteso che il reclamo del Presidente Federale ex art. 102 CGS, che ha portato alla decisione impugnata in questa sede, sarebbe stato notificato solo presso l’indirizzo PEC della società, per la quale l’….era tesserato, e non presso il domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio tenutosi dinanzi alla Corte sportiva di appello territoriale della Lombardia…Come noto, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e quello, eventuale e successivo, della rescindibilità. Sotto tale profilo, dunque, la questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso. Recita l’art. 63, comma 1, C.G.S.: “Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.

Come detto, il Giudice della revocazione deve, anzitutto, valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche d’ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 63 C.G.S.

Nel caso di specie, l’istante ritiene ricorrano entrambe le ipotesi descritte al comma 1, lettere c) ed e), della predetta norma. Il ricorrente lamenta sinteticamente la violazione delle regole sul contraddittorio e quindi la lesione del diritto di difesa atteso che il reclamo del Presidente Federale ex art. 102 CGS, che ha portato alla decisione impugnata in questa sede, sarebbe stato notificato solo presso l’indirizzo PEC della società US Bollatese, per la quale l’….era tesserato, e non presso il domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio tenutosi dinanzi alla Corte sportiva di appello territoriale della Lombardia. L’assunto non può essere condiviso. Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l’attitudine dimostrativa del “fatto altrui” ovvero del presunto “errore di fatto”, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione dello stesso. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Occorre, in breve, verificare se le dedotte nuove circostanze fattuali o documentali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Il ricorso non consente di superare il preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità – degli asseriti nuovi fatti/documenti posti a fondamento della richiesta revocazione – a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento definito con l’applicazione della sanzione della squalifica. La censura nella sua duplice prospettazione (lettera c) ed e) è inammissibile. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Diversamente da quanto previsto nel sistema delle giurisdizioni generali che ammettono anche casi di revocazione ordinaria, nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione (Cfr. Sez. Unite, decisione n. 0029/CFA/2023-2024). Per consolidata giurisprudenza sia statale che sportiva, costituisce principio ricorrente in materia di revocazione che l’errore di fatto attenga solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri in realtà gli estremi dell'errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (Cfr. CFA, Sezione I, decisione n. 6/CFA/2019-2020; n. 85/CFA/20212022; Sezione IV, decisione n. 36/CFA/2019-2020; Sezione I, decisione n. 85/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 93/CFA/2022-2023; Sez. I, decisione n. 0020/CFA/2023-2024; Sez. I, decisione n. 0064/CFA/2023-2024). Un simile principio, del resto, fa corretta eco al costante insegnamento della Corte di Cassazione a proposito di pretesi errores in iudicando o in procedendo che restano “estranei al perimetro del rimedio revocatorio” (così Cass. Sezioni Unite, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8984; anche Cassazione Sezione VI, ordinanza n. 11202 del 08/05/2017 a proposito di una mancata notifica ritenuta “questione di diritto” e non “errore percettivo di fatto). Come documentato dalla copiosa giurisprudenza, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS, non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse; errore che viene dedotto nella fattispecie in esame sotto il profilo della violazione della regola del contraddittorio e del diritto di difesa. Ne consegue l’inammissibilità della censura proposta ex art. 63, comma 1, lett. e), CGS. Anche il prospettato vizio revocatorio di violazione della lettera c) dell’art. 63 CGS non supera la fase rescindente dell’ammissibilità. L’invocata “forza maggiore o fatto altrui”, sul presupposto che la notifica del ricorso del Presidente Federale ex art. 102 CGS sia stata eseguita presso la società US Bollatese che non ha informato il tesserato … e non presso il domicilio eletto da quest’ultimo, si concretizza anch’essa in un errore di diritto….Il tutto non senza rilevare che il ricorso ex art. 102 CGS è un rimedio straordinario approntato dall’ordinamento, e non costituisce un mezzo ordinario di impugnazione in senso stretto da legittimare, quanto alla notifica, l’applicazione della sola regola sull’elezione di domicilio effettuata nelle pregresse fasi del giudizio, che tuttavia come detto, è comunque alternativo alle altre ipotesi di comunicazione indicate dall’art. 53 CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione divenuta irrevocabile del Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel C.U. n. 55 del 05.06.2024

Impugnazione – istanza: Sig. L.M.

Massima:…La revisione è un rimedio straordinario, a carattere eccezionale (CFA, Sez. I, n. 0064/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 85/ CFA-20212022) e a critica vincolata, i cui motivi sono di stretta interpretazione e richiamano in concreto la disciplina di cui all’art. 630 c.p.p., come più volte evidenziato dalla stessa giustizia sportiva (cfr. CFA, SS.UU., n. 0087/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 0021/CFA-20222023; SS.UU., n. 0051/CFA-2021-2022; SS.UU., n. 63/CFA-2018-2019). Nel caso in esame l’istanza di revisione è stata presentata ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S. FIGC. Esso prevede che «Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, e ̀ ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto». In via pregiudiziale questa Corte ritiene di dover esaminare, in quanto questione rilevabile d’ufficio, il tema della tempestività dell’istanza di revisione. L’art. 63 C.G.S. FIGC fissa il termine di trenta giorni (dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti) soltanto per la proposizione della domanda di revocazione (cfr. art. 63,1° co., C.G.S. FIGC); mentre nessun termine è previsto dal 4° comma dello stesso articolo, che si occupa della revisione. Sulla base del dato testuale appena descritto, le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU., n. 0051/CFA-2021-2022) hanno affermato che per proporre l’istanza di revisione non è previsto alcun termine. Inoltre, allo stesso risultato le Sezioni Unite sono pervenute attraverso il confronto con la disciplina-modello della revisione dettata dal codice di procedura penale (artt. 629 ss.), che non prevede un termine di decadenza (cfr. art. 629 c.p.p.: «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione […] anche se la pena è già stata eseguita»). L’esistenza di un termine, ma non quantificato nella durata, è presupposta soltanto dall’art. 63, 3° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI, nella parte in cui afferma che «Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento». Peraltro, nel caso di specie gli istanti, seppure in maniera apodittica, affermano di aver avuto conoscenza della confessione stragiudiziale del Sig. …. in data 30 agosto 2024, data che effettivamente coincide con quella indicata sul documento da cui risulta la confessione del Sig. …., che reca, con correzione a mano del mese originariamente dattiloscritto (“luglio”), proprio la data del 30 agosto 2024. Tale dies a quo sarebbe valso a rispettare l’eventuale termine di trenta giorni, se esso fosse stato ritenuto applicabile anche all’istanza di revisione. Per le ragioni già chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, si ribadisce che il termine di decadenza di trenta giorni si applica soltanto al ricorso per revocazione, mentre per l’istanza di revisione non vi è alcun termine di decadenza. Ne consegue la sicura tempestività dell’istanza di revisione in esame.

Massima: E’ ammissibile l’istanza di revisione ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a), C.G.S. FIGC. - basata su dichiarazione confessoria dell’autore del fatto  - proposta dai genitori del calciatore minore avverso la decisione irrevocabile del Giudice sportivo che ha sanzionato il calciatore con la squalifica di due anni per aver sputato all’arbitro ….Passando ora all’esame dell’istanza di revisione, bisogna ricordare che il giudizio di revisione ha una struttura bifasica eventuale, perché è articolato in una prima e necessaria fase preliminare (giudizio rescindente) e in una successiva ma eventuale fase rescissoria (giudizio rescissorio), che è eventuale in quanto subordinata all’esito positivo del giudizio rescindente. La prima fase, rescindente, ha ad oggetto l’accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione; la successiva fase, rescissoria, consiste nella riapertura della valutazione del merito, possibile soltanto in caso di esito positivo del giudizio rescindente, che abbia dunque condotto all’annullamento della precedente decisione divenuta irrevocabile (cfr. CFA, SS.UU., n. 0155/CFA-2023-2024; SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 0064/CFA-2023-2024; SS.UU, n. 0061/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 9/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 85/CFA-2021-2022; SS.UU., n. 57/CFA-2019-2020). Al giudizio rescindente attiene l’accertamento da parte della Corte della sussistenza di un motivo che rientri tra quelli tassativamente elencati dall’art. 63, 4° co., C.G.S. FIGC. Soltanto se esso sussiste può essere chiesta la revisione della decisione impugnata al fine di ottenerne, in primo luogo, l’annullamento (fase rescindente) e, soltanto di conseguenza, la rinnovazione del giudizio di merito (fase rescissoria). Attiene infatti all’eventuale giudizio rescissorio la valutazione dell’esistenza delle condizioni per adottare, alla luce dei tassativi motivi di revisione, una decisione differente da quella di condanna impugnata in via straordinaria. Nella prospettiva appena descritta il giudizio rescindente si atteggia come un filtro di ammissibilità rispetto alla celebrazione del giudizio in senso stretto di revisione, in cui viene rinnovato l’esame del merito con effetto rescissorio (cfr. per utili spunti in tal senso CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024, che richiama SS.UU., n. 13/CFA-2023-2024). Pertanto, questa Corte deve procedere, in primo luogo, all’accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione e, in caso di superamento della fase rescindente, potrà procedere anche alla successiva fase rescissoria consistente in una nuova decisione di merito. Nel caso in esame il motivo di revisione invocato consiste nella sopravvenienza di pretese nuove prove a discarico del Sig. … (art. 63, 4° co., lett. a, C.G.S. FIGC). Il riferimento è, in particolare, alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. … in data 30 agosto 2024, il cui contenuto è stato già testualmente riportato nella parte in fatto di questa decisione. Ad essa sono affiancate, nell’istanza di revisione, le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati, ma con un valore, a ben vedere già nella stessa prospettazione degli istanti, ancillare rispetto al contenuto della dichiarazione confessoria. Quando la domanda di revisione è fondata, come nel caso in esame, sul motivo di cui all’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S., è necessario che l’istante deduca una “nuova prova”. Del resto, la lett. a) recita testualmente: «sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto». Pertanto, in virtù del carattere straordinario del giudizio di revisione, che per esigenze di giustizia sostanziale consente di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, l’istanza di revisione è ammissibile soltanto se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o sia scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, «il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; SS.UU., n. 29/CFA-2023-2024). Inoltre, al fine di non tradire l’eccezionalità e la straordinarietà di tale strumento, «la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 39/CFA-2020-2021). Ne discende, sul piano probatorio, che l’istante deve «dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario”» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-20232024; SS.UU., n. 13/CFA-2023-2024; v. anche SS.UU., n. 0061/CFA-2022-2023).

5.2.2. Le caratteristiche appena indicate sussistono soltanto rispetto alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …. in data 30 agosto 2024, mentre non sussistono rispetto alle dichiarazioni testimoniali scritte rese dagli altri tesserati e anch’esse allegate all’istanza di revisione. Queste ultime sono prive del carattere della novità in quanto riproducono per iscritto una fonte di prova - la testimonianza -  già nota al tempo del reclamo (dichiarato inammissibile) dinanzi Corte Sportiva Territoriale d’Appello C.R. Toscana, come dimostra l’elenco dei testimoni richiesto dal reclamante in quel giudizio (v. il reclamo in atti a cui si rinvia). A ciò si aggiunga la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla quale si ritornerà in seguito nel valutare l’astratta idoneità della pretesa nuova fonte di prova a sovvertire la decisione di condanna impugnata, secondo cui «le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara» (CFA, Sez. I, n. 9/CFA-2022-23; Sez. I, n. 99/CFA-2019-2020). Al contrario, la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …. in data 30 agosto 2024 costituisce una nuova prova nel senso poco sopra descritto (§ 5.2.1), che non esisteva al tempo in cui è stato proposto il reclamo, per quanto inammissibile, dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale d’Appello. Né tale fonte di avrebbe potuto essere al tempo reperita, dal momento che non si tratta di una dichiarazione testimoniale, che richiede l’attivazione dell’istante al fine di individuare i possibili testimoni da ascoltare in giudizio o di ottenere dagli stessi una dichiarazione testimoniale scritta, ma di una prova spontanea, che proprio per essere genuina richiede che il confitente si determini ad essa motu proprio (mentre nettamente distinta e non rilevante nel giudizio in esame, costruito sulla falsariga degli artt. 629 ss. c.p.p., è la disciplina della confessione provocata mediante interrogatorio formale di cui all’art. 230 c.p.c., che richiede pur sempre che il confitente, per quanto provocato, si determini a dichiarare fatti a sé sfavorevoli). Così delimitato il concetto di “nuova prova” ed affermato che nel caso di specie ricorre soltanto nei limiti appena descritti, bisogna valutare, sempre ai fini del giudizio rescindente e della valutazione di ammissibilità dell’istanza di revisione, l’astratta idoneità della “nuova prova” - la dichiarazione confessionale stragiudiziale - a determinare la rimozione della precedente decisione e un sovvertimento della pronuncia di condanna (cfr. CFA, SS.UU., n. 0155/CFA/2023-2024; SS.UU., n. 0061/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 9/CFA/2022-2023). La valutazione in concreto della sua idoneità a determinare, da sola o insieme alle prove già esistenti nel precedente giudizio, una revisione della precedente decisione irrevocabile attiene invece al giudizio rescissorio. Le nuove prove devono avere l’astratta idoneità a dimostrare l’errore giudiziario invocato. Inoltre, si è puntualmente osservato che «la “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell’ammissibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione deve contenere l’accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un’ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna» (così CFA, Sez. I, n. 099/CFA-2019-2020). Quest’ultima osservazione spiega perché, tra le prove asseritamente nuove indicate nell’istanza di revisione (ma in realtà non tutte tali per le ragioni già descritte supra § 5.2.2), non abbiano la suddetta idoneità le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati. Queste ultime risultano prive, già in questa sede rescindente in cui si valutano soltanto in astratto le pretese “nuove prove”, anche della astratta idoneità ad inficiare l’efficacia della prova posta alla base della decisione di condanna del Sig. … da parte del Giudice Sportivo Territoriale, vale a dire il referto arbitrale. Si deve infatti fortemente ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU, n. 61/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 0020/CFA-2023-2024). Tale astratta idoneità deve essere invece riconosciuta alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …..  Essa, almeno in astratto, costituisce una prova in grado di scardinare la decisione di condanna emessa a carico del Sig. ….. Anche se la dichiarazione confessoria, in quanto resa per iscritto in via stragiudiziale, è provata nel presente giudizio attraverso l’allegazione del documento che la contiene, allo stesso modo in cui sono prodotte nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese dall’allenatore, da un collaboratore tecnico e da otto compagni di squadra, è evidente la intrinseca ed oggettiva differente natura di una dichiarazione confessoria stragiudiziale resa per iscritto rispetto ad una dichiarazione testimoniale scritta. Nel primo caso il confitente dichiara fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per il soggetto sanzionato, nella specie perché dichiara il compimento di un fatto incompatibile con quello attribuito al Sig. … e che ha motivato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale; nella dichiarazione testimoniale scritta, invece, un soggetto documenta per iscritto, come nel caso di specie, fatti di cui ha avuto diretta o indiretta notizia, secondo il meccanismo della testimonianza de visu o de auditu. Dal momento che il motivo di revisione di cui all’art. 63, 4° co., lett. a C.G.S. FIGC consiste nella sopravvenienza o nella scoperta di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto, non può negarsi tale astratta idoneità - da verificare poi in concreto nel merito del giudizio di revisione e dunque nella fase rescissoria - alla confessione da parte di un diverso soggetto del compimento, a prescindere dalla sua concreta qualificazione, della condotta invece erroneamente ascritta al soggetto sanzionato. Si tratta per il momento, lo si ribadisce, di una valutazione in astratto, cioè in termini di astratta idoneità della dichiarazione confessionale a determinare la rimozione della precedente decisione e un sovvertimento della pronuncia di condanna resa nei confronti di un soggetto diverso, mentre la valutazione in concreto attiene al successivo giudizio rescissorio. Per le complessive ragioni fin qui esposte si ritiene ammissibile la istanza di revisione fondata sulla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …. in data 30 agosto 2024 e, pertanto, superata la fase rescindente del giudizio di revisione.

Massima: La nuova prova, rappresentata dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …, è idonea, dopo l’esame in rapporto con le risultanze del referto arbitrale sopra indicate, ad accogliere il ricorso per revisione e per l’effetto prosciogliere il calciatore sanzionato…. Una volta ritenuta ammissibile la domanda di revisione si può procedere al riesame del merito della vicenda, vale a dire alla fase rescissoria del giudizio di revisione. Essa onera questa Corte del riesame del merito sia alla luce della nuova prova rappresentata dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …., sia alla luce delle prove già esaminate dal Giudice Sportivo Territoriale al fine di irrogare la sanzione, vale a dire del solo referto arbitrale. In primo luogo, bisogna ricordare la ratio del giudizio di revisione. Essa risiede nella realizzazione di esigenze di giustizia sostanziale e di razionalità dell’ordinamento. Tali esigenze consentono «di giustificare il sacrificio del giudicato (e dei canoni di certezza dei rapporti giuridici) nel perseguimento di un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e libertà della persona» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 0087/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 21/CFA-2022-2023; n. 0051/CFA-2021-2022; SS.UU. n. 63/CFA-2018-2019). Da qui la qualificazione della revisione come un rimedio eccezionale e straordinario, in quanto consente «di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024). Nel caso di specie il motivo di revisione si fonda su una nuova prova, secondo la previsione dell’art. 63, 4° co., lett. a), che dimostrerebbe che il sanzionato avrebbe dovuto essere prosciolto. La confessione stragiudiziale del Sig. … costituisce, infatti, una prova a discarico del sanzionato Sig. …. Non sono invece rilevanti ai fini della revisione, perché si è già chiarito che non costituiscono prove nuove né sono idonee, già in astratto, ad inficiare l’efficacia del referto arbitrale, le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati (nel caso di specie l’allenatore, un collaboratore tecnico e otto compagni di squadra). Si è infatti già distinto, ai fini del giudizio rescindente, tra le dichiarazioni testimoniali provenienti da altri tesserati e la dichiarazione confessoria proveniente da un diverso soggetto, per quanto tesserato, che sia incompatibile con l’affermazione della responsabilità del soggetto sanzionato (supra § 5.3.3). La nuova prova deve essere valutata in concreto e posta in rapporto con le prove già utilizzate nel giudizio in cui è stata resa la decisione di cui si chiede la revisione. Come si è detto, le prove utilizzate dal Giudice Sportivo Territoriale si riducono, nel caso di specie, al referto arbitrale, da cui emergono la espulsione e la relativa motivazione, come già descritti sopra nella ricostruzione del fatto. In questa fase rescissoria bisogna valutare se la nuova prova sia in concreto (e non più in astratto come nel giudizio rescindente) idonea a scardinare la precedente decisione, dimostrando che il soggetto sanzionato doveva essere prosciolto. Per quanto attiene al procedimento da seguire a tal fine e ai poteri istruttori di questa Corte nel giudizio di revisione, trovano applicazione le regole generali sul procedimento dinanzi alla Corte Federale d’Appello. L’art. 63, 5° co., C.G.S. FIGC afferma infatti: «Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello». Inoltre, l’art. 63, 3° co., Codice Giustizia Sportiva CONI prevede che il «giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello». Ne consegue l’applicazione dell’art. 50, 3° co., C.G.S. FIGC, secondo cui agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento; e soprattutto dell’art. 57, 1° co., C.G.S. FIGC, secondo cui «Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell’ordinamento statale». La dichiarazione confessoria del Sig. .., il cui apprezzamento è rimesso alla libera valutazione di questa Corte ai sensi del ricordato art. 57, 1° co., C.G.S., rappresenta in concreto una prova incompatibile con l’affermazione di colpevolezza del Sig. …, sanzionato dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale e dimostra, pertanto, che il sanzionato doveva essere prosciolto come richiesto dall’art. 63, 4° co., lett. a). In particolare, utilizzando alcuni parametri impiegati dalla giurisprudenza penale al fine di determinare il valore della confessione stragiudiziale (cfr. ad es. Cass., Sez. V Penale, 30 giugno-11settembre 2020, n. 25940; Cass., sez. V Penale, 18 giugno - 30 settembre 2019, n. 40017), anche nella presente sede è rilevante stabilire, sia pure nei limiti del sindacato consentito a questa Corte nella valutazione di una prova, se sussistano le condizioni di genuinità e spontaneità della dichiarazione confessoria in relazione al fatto accaduto che consentano a questa Corte di porre la dichiarazione confessoria a fonte del proprio libero convincimento. Nel caso di specie la dichiarazione confessoria stragiudiziale risulta scritta di proprio pugno dal confitente sia nella parte in cui afferma la propria responsabilità nella causazione dell’evento (descritto come non intenzionale e secondo una dinamica differente da quella indicata dal referto arbitrale), sia nella sottoscrizione, sia, infine, nella correzione della data della dichiarazione dattiloscritta (come già in dettaglio precisato nella descrizione del fatto). Alla stessa dichiarazione è allegata riproduzione fotografica di un valido documento di identità del confitente (carta di identità). La dichiarazione confessoria attesta il compimento da parte del Sig. … di atti, già riportati sopra nella descrizione del fatto, descritti con precisione e coerenza narrativa ed incompatibili con l’affermazione della responsabilità, per il medesimo accadimento fattuale, del Sig. Lion Malaj. Inoltre, a sostegno della genuinità e spontaneità della confessione depongono sia la considerazione dell’assenza di ogni plausibile motivo per il confitente di accollarsi una potenziale responsabilità per un fatto non realmente compiuto; sia la circostanza che, probabilmente, è stato necessario un periodo di riflessione affinché il Sig. …. maturasse spontaneamente la volontà di rendere la dichiarazione confessoria, senza che si possa ritenere intervenuta alcuna forma di costrizione nel lasso di tempo intercorso tra l’evento e la data della confessione. Soltanto al fine di valutarne la genuinità della confessione possono inoltre acquistare rilevanza, quali meri indizi, anche le dichiarazioni testimoniali scritte degli altri tesserati, che invece non hanno alcuna idoneità a fondare un giudizio di revisione e ad inficiare l’efficacia probatoria del referto di gara per le ragioni già chiarite. Le dichiarazioni testimoniali scritte degli altri tesserati, che, lo si ribadisce, non sono in alcun modo rilevanti al fine di fondare il giudizio di revisione e di inficiare l’efficacia probatoria del referto arbitrale, possono rappresentare una serie di indizi utili (e nella specie concordanti) per avvalorare la genuinità della dichiarazione confessoria del Sig…, impregiudicata la ricostruzione della dinamica dell’evento e la qualificazione concreta della condotta, che non competono a questo giudizio e a questa Corte. In particolare, indizi utili al fine indicato si possono trarre dalla circostanza che quattro compagni di squadra - Sigg. … - abbiamo nelle loro dichiarazioni scritte in atti affermato, pur non indicandone mai il nome, che nello spogliatoio (così la dichiarazione del Sig. .. e del Sig. ..) o sotto la doccia (così la dichiarazione del Sig. .. e del sig. .) hanno sentito un altro compagno, diverso dal Sig. .., vantarsi del gesto contro l’arbitro. Non rileva la circostanza che il Sig. … sia un altro tesserato, perché è il contenuto della dichiarazione, nella specie confessoria e non meramente testimoniale, a giustificare il differente trattamento della prova riconoscendone, come già chiarito, la rilevanza ai fini del giudizio di revisione. Nel caso di specie la dichiarazione confessoria attesta il compimento di una condotta che, al di là della diversa qualificazione e dinamica descritta nella dichiarazione confessoria, corrisponde all’attività materiale sulla cui base è stato sanzionato il Sig. … La lettura dell’avvenimento concreto nel senso dello sputo intenzionale o di un incidente non compete a questa Corte nel presente giudizio né rileva ai fini della revisione, ma attiene all’accertamento della eventuale responsabilità disciplinare del confitente, che non è né può essere oggetto del presente giudizio. Ai fini del presente giudizio rescissorio ciò che conta è, conformemente al dettato dell’art. 63, 4° co., lett. a), l’esistenza di una prova sopravvenuta che sia idonea a dimostrare da sola o unita a quelle già valutate che il sanzionato doveva essere prosciolto. Tale idoneità deve essere riconosciuta alla dichiarazione confessoria proveniente dal Sig. …A tale conclusione non osta l’efficacia di piena prova riconosciuta, dall’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC al referto arbitrale, che non può rappresentare un ostacolo alla possibilità di domandare la revisione, ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a), della decisione di condanna irrevocabile assunta in un giudizio che, come nel caso di specie, è stato fondato sulle risultanze del referto arbitrale. L’istituto della revisione risponde, come si è ricordato, ad esigenze di giustizia sostanziale che non possono essere disattese e rispetto alle quali non può costituire un ostacolo l’efficacia probatoria privilegiata attribuita ad una fonte di prova (nella specie il referto arbitrale). Un’efficacia probatoria privilegiata che, peraltro, non è l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale ma è un’efficacia rafforzata. Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che l’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC «non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (così CFA, Sez. I, n. 0083/CFA-2023-2024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 2/CFA-2022-2023; Sez. IV, n. 55/CFA-2020-2021; Sez. I, n. 76/CFA-2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell’ordinamento statale, che «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale»), afferma che «la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12, argomentando, in modo condivisibile, anche dall’art. 61, 1° co., 2° periodo, C.G.S. FIGC nella parte in cui afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»). Peraltro, nel caso di specie sussiste una circostanza oggettiva risultante dal referto arbitrale, in particolare la circostanza che lo sputo provenisse dalle spalle, che può, accompagnata al contesto generato dai tafferugli insorti (situazione di confusione, accalcamento), costituire un elemento oggettivo in grado di attenuare la efficacia di piena prova del verbale di gara di fronte all’esistenza di una dichiarazione confessoria che dimostra, per quanto qui rileva, un errore nell’identificazione della persona. Ciò senza che abbiano rilevanza ai fini del giudizio di revisione, in quanto prove non nuove e non idonee a fondare tale giudizio, le dichiarazioni testimoniali rese da altri tesserati (in quanto mere ricostruzioni differenti, rispetto alle risultanze del verbale di gara, degli eventi). Di fronte ad una sopravvenuta dichiarazione stragiudiziale confessoria che afferma la esclusiva imputabilità ad un soggetto di una determinata condotta, con l’effetto di escludere che la medesima condotta possa essere attribuita ad un soggetto diverso (e nel frattempo sanzionato), non sussiste, nonostante la presenza di un referto arbitrale che lo attesta, lo standard probatorio necessario (e sufficiente) nel giudizio disciplinare per poter affermare la responsabilità del Sig. … Come è noto, «il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 0077/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 24/CFA-2022-2023; Sez. IV, n. 18/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 87/CFA-2021-2022). Nel caso di specie di fronte alla sopravvenuta dichiarazione confessoria del Sig. … e dopo l’attenuazione, in ragione di essa e della circostanza oggettiva indicata nel precedente punto, dell’efficacia probatoria del referto arbitrale, questa Corte non soltanto non può ritenere che ricorra lo standard probatorio richiesto per poter affermare la responsabilità del Sig. …, ma deve affermare che in ragione del contenuto della dichiarazione confessoria il sanzionato doveva essere prosciolto, come richiede l’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S. FIGC nel descrivere il motivo di revisione. La posizione assunta così assunta non contrasta con quanto affermato, in un mero obiter dictum, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 0102/CFA-2023-2024. Nel caso affrontato allora dalle Sezioni Unite la revisione era stata ritenuta inammissibile perché il «presunto scambio di persona in cui, a detta dei ricorrenti, sarebbe incorso il direttore di gara era noto e difatti era stato evidenziato sin dal giorno in cui venne pubblicato il Comunicato Ufficiale con il quale era stata comminata la sanzione ritenuta ingiusta, quando ancora si era in termini per un ordinario reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale». Pertanto, in quel caso c’era stata inerzia dei ricorrenti che pur essendo «perfettamente a conoscenza, sin da subito, delle ragioni poi poste alla base della richiesta ex art. 63 C.G.S.», «non hanno proposto alcuna ordinaria impugnazione avverso la decisione del Giudice sportivo», determinando il passaggio in giudicato della decisione di cui in seguito hanno invocato, per quelle medesime e preesistenti ragioni, la revisione. Nel contesto appena descritto l’affermazione, da parte delle Sezioni Unite, della irrilevanza della dichiarazione confessoria di un diverso calciatore deve essere considerata un mero  obiter dictum, non costituente parte della motivazione, un enunciato incidentale che per le ragioni esposte non rientra nella ratio decidendi del caso concreto. Lo lascia chiaramente intendere l’incipit della decisione quando afferma, al punto 5, quanto segue: «Sotto differente profilo, inoltre, il ricorso proposto è da ritenersi comunque inammissibile, giacché la “nuova prova” posta a sostegno della richiesta di revisione è costituita sostanzialmente dalla dichiarazione di un altro tesserato della KL Pertusa, il calciatore Carlo Cerale, che si sarebbe attribuito la responsabilità del gesto discriminatorio rivolto nei confronti dei giocatori avversari» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024). Piuttosto, la decisione ha inteso ribadire, come anche in questa sede fortemente si ribadisce, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «nel giudizio di revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi appunto di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-23 e n. 99/2019-2020), il quale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (cfr. decisioni nn. 13 e 20/CFA/2023-2024)» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024). Nel caso in esame, invece, fermo il principio appena indicato, la nuova prova, rappresentata dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. …, è idonea, dopo l’esame in rapporto con le risultanze del referto arbitrale sopra indicate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0102/CFA del 27 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 434 del 14.12.2024

Impugnazione – istanza: –  Sig. S.B.

Massima: E’ inammissibile il reclamo per revisione  ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S. avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale cha ha sanzionato il calciatore con 10 giornate di squalifica - perché “A fine partita il Sig. ….rivolgeva all’indirizzo dei giocatori avversari -che già si trovavano nei locali loro assegnati, intenti a farsi la doccia- un insulto di chiara matrice discriminatoria, e contestualmente sputava sul pavimento dell’anticamera dello spogliatoio occupato dalla società …. Richiamato dall’arbitro, che si trovava alle sue spalle, il giocatore reiterava lo sputo. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore, indegna di uno sportivo, e di quanto previsto dall’art. 28 C.G.S.” - sul presupposto che, dopo la decisione di condanna del loro figlio minore …., sia emersa una nuova prova che dimostrerebbe che costui dovesse invece essere prosciolto dall’accusa di avere profferito un insulto discriminatorio nei confronti degli avversari.

Massima: …è opportuno ribadire che il giudizio di revisione ex art. 63 C.G.S., così come quello di revocazione, è articolato in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-2023; v. anche Sez. I, n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione può consentire all’organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente. Questa Corte federale ha già avuto modo di affermare che il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). Quello di revisione è, insomma, un rimedio di natura eccezionale e straordinario, poiché tende a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti. Ed è appunto per tale ragione che la giurisprudenza sportiva (per tutte, SS.UU. n. 29/2023-2024) è univoca nel ritenere che la richiesta di revisione sia ammissibile solo se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali. Ciò premesso, il ricorso è da ritenersi inammissibile. Il presunto scambio di persona in cui, a detta dei ricorrenti, sarebbe incorso il direttore di gara era noto e difatti era stato evidenziato sin dal giorno in cui venne pubblicato il Comunicato Ufficiale con il quale era stata comminata la sanzione ritenuta ingiusta, quando ancora si era in termini per un ordinario reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale. Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal contenuto della e-mail, trasmessa il 14.12.2023 dalla società KL Pertusa al Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta e prodotta in giudizio. Sostengono i ricorrenti, tuttavia, che il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta sia incorso in errore nel non considerare come un vero e proprio reclamo la successiva e-mail della società, inviata il 15.12.2023 dalla KL Pertusa per posta elettronica ordinaria, con la quale veniva formalmente comunicato: “… il calciatore CERALE CARLO (matricola 3217903) nato il 16/05/2008, ammette di essere colui il quale ha pronunciato l’infelice e censurabile espressione causa del provvedimento del G.S. […]; il calciatore BASTIANINI STEFANO si dichiara totalmente estraneo alle accuse […]”, e che tale errata interpretazione del contenuto della missiva, da parte del Comitato regionale, avrebbe determinato il mancato inoltro del presunto reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale, con conseguente irrevocabilità del provvedimento di squalifica. Di qui la necessità di adire la Corte federale d’appello per una richiesta di revisione della pronuncia. Tale tesi argomentativa non appare fondata, proprio alla luce degli elementi forniti a sostegno della richiesta di revisione. Si consideri infatti che, a mente di quanto disposto dall’art. 76 C.G.S., il reclamo avverso una decisione del Giudice sportivo territoriale deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale, da trasmettersi a cura dell’interessato alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo, poi, deve essere anch’esso depositato –sempre a mezzo di posta elettronica certificata - presso la segreteria della C.S.A. territoriale e notificato alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. Ebbene, nel caso in esame: a) la comunicazione che costituirebbe reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale non è stata preannunciata da alcuna comunicazione via posta elettronica certificata, con allegata la prova di avvenuto versamento del contributo; b) tale presunto preannuncio di reclamo non risulta essere stato depositato presso la segreteria della C.S.A. territoriale, né notificato via p.e.c. alla controparte; c) nessun successivo reclamo -debitamente motivato e contenente specifiche censure risulta essere stato poi depositato e trasmesso alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. Se così è, appare insostenibile la tesi secondo cui il provvedimento di cui oggi si chiede la revisione sarebbe divenuto irrevocabile a causa di un altrui inadempimento, così determinando la definitività della decisione del Giudice sportivo. Acclarato quindi che il calciatore … e la sua società di appartenenza non hanno proposto alcuna ordinaria impugnazione avverso la decisione del Giudice sportivo, rimane comprovato che costoro fossero perfettamente a conoscenza, sin da subito, delle ragioni poi poste alla base della richiesta ex art. 63 C.G.S. e che solo la loro inerzia ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di cui solo oggi viene invocata la revisione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Federale è chiara e univoca nell’affermare che la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/2020-2021). Il giudizio di revisione (così come quello di revocazione), è infatti configurato dall’ordinamento sportivo quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo (cfr. testualmente dec. 29/2023-2024). E sul piano della prova, chi intenda avanzare una richiesta di revisione ex art. 63 C.G.S. è tenuto a dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” (cfr. dec. n. 13/2023-2024). L’omesso esame di fatto decisivo, insomma, acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata, come appunto è accaduto nel caso in esame, in cui le ragioni della possibile ordinaria impugnazione erano note - al di là della loro effettiva fondatezza nel merito - sin dal momento in cui è stata emessa la decisione del Giudice sportivo e quindi in tempo per proporre regolare reclamo davanti alla Corte sportiva d’appello territoriale.

Massima: Sotto differente profilo, inoltre, il ricorso proposto è da ritenersi comunque inammissibile, giacché la “nuova prova” posta a sostegno della richiesta di revisione è costituita sostanzialmente dalla dichiarazione di un altro tesserato della KL Pertusa, il calciatore … che si sarebbe attribuito la responsabilità del gesto discriminatorio rivolto nei confronti dei giocatori avversari. Una simile dichiarazione evidentemente non può essere considerata alla stregua di un fatto nuovo e sopravvenuto, quanto piuttosto di una narrazione del fatto stesso in maniera diversa da quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto di gara, che invece con precisione ha individuato nel calciatore … colui che, in occasione della gara Sisport/KL Pertusa del 9.12.2023, ha profferito la frase offensiva e omofoba nei confronti degli avversari. E’ noto, ed è stato già ripetutamente affermato da questa Corte federale, che nel giudizio di revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi appunto di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-23 e n. 99/20192020), il quale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (cfr. decisioni nn. 13 e 20/CFA/2023-2024). La presunta “nuova prova” che è stata fornita a sostegno della richiesta, dunque, tale non può essere considerata ai fini di un eventuale giudizio di revisione, trattandosi piuttosto di una mera ricostruzione alternativa dei fatti tesa ad ottenere una differente e nuova valutazione di prove già apprezzate con la sentenza di condanna.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0085/CFA del 14 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Corte sportiva d’appello presso il Comitato regionale Lombardia del 9 novembre 2023, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 16 novembre 2023.

Impugnazione – istanza: –  ASD Santacristinese/USD Ceranova Football

Massima: Sussistendo il “fatto nuovo”, accolto il reclamo per revocazione avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, che aveva comminato la perdita della gara sulla base del supplemento del referto arbitrale e per l’effetto annullata la decisione e confermato il risultato conseguito sul campo. Il caso di specie: La società ASD Santacristinese ha proposto reclamo avverso la decisione sostenendo di aver disposto solo cinque sostituzioni. L’indicazione di sei nel referto arbitrale sarebbe dovuta a un errore di fatto del direttore di gara, dovuto a una banale sovrapposizione di moduli, per effetto della quale la prima sostituzione segnata riportata nello spazio dedicato alla squadra ospite viene stata indicata come ultima delle proprie sostituzioni. Con decisione del 9 novembre 2023, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del successivo 16 novembre, la Corte sportiva d’appello territoriale ha respinto il reclamo, sottolineando il carattere di fonte primaria e privilegiata di prova del referto arbitrale e ritenendo che la società reclamante non avrebbe apportato alcun elemento concreto per contraddirne il contenuto. Con reclamo del 17 gennaio 2024, la società ASD Santacristinese ha impugnato per revocazione la decisione della Corte sportiva d’appello. La società rileva che in data 18 dicembre 2023, quando ormai la decisione della Corte Sportiva d’appello non era più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, avrebbe ricevuto a mezzo PEC dal Comitato regionale Lombardia un ulteriore supplemento di rapporto, che conforterebbe pienamente la propria tesi difensiva. Richiamato l’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, la società ha dedotto il richiamato supplemento di rapporto come “fatto nuovo” e, assumendo che la conoscenza di questo avrebbe comportato una diversa pronuncia, ha chiesto la revocazione della decisione impugnata, con annullamento della sanzione ricevuta in primo grado e conseguente convalida del risultato conseguito sul campoQuesto particolare rimedio è previsto dal comma 1 (come pure dai commi 2, 3 e 5) dell’art. 63 CGS, il quale dispone che “[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione”. Si tratta di un mezzo non libero, ma a critica vincolata. Come nel processo civile e in quello amministrativo, il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. In buona sostanza, il giudizio di merito è preceduto da una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte fed. app., Sez. I, n. 85/2021-2022; Corte fed. app., n. 9/20222023; Corte fed. app., Sez. I, n. 99/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. Nel caso di specie, come detto, la ASD Santacristinese ha proposto reclamo per revocazione della decisione della Corte sportiva d’appello territoriale ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), seconda parte, CGS, assumendo cioè che “siano sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Il fatto nuovo sarebbe rappresentato da un supplemento di rapporto del direttore di gara, dal quale emergerebbe la piena correttezza della condotta tenuta dalla società, che avrebbe disposto sostituzioni dei propri giocatori nel limite consentito dalla vigente normativa di settore. Preliminare è la valutazione di ammissibilità del mezzo esperito dalla ASD Santacristinese. A questo proposito, in termini generali, la giurisprudenza endo-federale ha rilevato che nel novero dei “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, sono suscettibili di rientrare anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di “prova” o “documento”, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque idonei ad incidere sulla determinazione del giudice (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2015-2016; Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016). Alla luce del diverso tenore letterale e della finalità propria del processo sportivo, inteso a realizzare obiettivi di giustizia sostanziale, si deve concludere i presupposti della revocazione, quali disciplinati dall’art. 63, comma 1, CGS, non coincidono del tutto con quelli previsti, con terminologia tecnicamente rigorosa, dall’art. 395, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010). Tanto premesso, appare evidente che il nuovo supplemento di rapporto - indirizzato dal direttore di gara al Comitato regionale Lombardia e da questo trasmesso alla società reclamante in data 18 dicembre 2024 - rappresenta un fatto nuovo sopravvenuto idoneo a dare ingresso al giudizio rescissorio. Superato dunque il preliminare vaglio del giudizio rescindente, il reclamo può essere esaminato nel merito, all’esito del quale - se del caso - spetterà al Collegio emettere una nuova decisione destinata a sovrapporsi a quella revocata (Corte fed. app., SS.UU., n. 63/2022-2023, sulla scorta, da ultimo, di Cass. civ., sez. VI, 20 giugno 2016, n.12721). 7. Nel merito, il reclamo è fondato. Nel supplemento di rapporto, il direttore di gara precisa che «in relazione alle sostituzioni della società Santacristinese, osservo che, dopo aver consultato nuovamente il taccuino di gara, mi sono accorto che per un mio errore non è stata cancellata una sostituzione di una gara da me precedentemente arbitrata ed in particolare la sostituzione indicata nel rapportino di fine gara numero 6 uscito, numero 10 entrato al 30’ del secondo tempo. Confermo quindi che nella gara sopra indicata la società Santacristinese ha effettuato 5 sostituzioni di seguito indicate […]». Il supplemento di rapporto espone una ricostruzione di quanto avvenuto sul terreno di gioco di per sé incompatibile con il percorso logico seguito dalla decisione impugnata, che ha insistito sulla mancata efficace contestazione, da parte della società, del contenuto del referto arbitrale. È irrilevante la circostanza che il referto di gara faccia “piena prova circa i fatti accaduti” (art. 61, comma 1, CGS). La disposizione non impedisce una sia pur limitata prova contraria (Corte fed. app., sez. I, n. 76/2021-2022), nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte fed. app., Sez. I, n. 9/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 2/2022-2023; Corte fed. app., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Ciò si verifica appunto nel caso di specie, in cui il supplemento di rapporto in questione costituisce un contrarius actus perfettamente idoneo, nel suo contenuto, a rovesciare in parte qua le risultanze del rapporto di gara. Pertanto - come già detto - il reclamo della ASD Santacristinese è fondato e deve essere accolto con revocazione della impugnata decisione della Corte sportiva d’appello territoriale e, per l’effetto, con accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso la decisione di primo grado del Giudice sportivo, conseguente annullamento della sanzione da questo inflitta e conferma del risultato conseguito sul campo.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 18 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio n. 130 del 3.11.2023

Impugnazione – istanza: –  A.S.D. Città di Lenola/A.S.D. F.C. Montenero

Massima: E’ inammissibile per mancanza dei presupposti il  giudizio di revocazione avverso la decisione della CSA che ha sanzionato la società con la perdita della gara…Orbene, al riguardo, giova premettere che nella revisione e nella revocazione il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una rescissoria, successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Segue da ciò che la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022). Inoltre vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione. Pertanto non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia omesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020) Ne consegue che richiamare in un reclamo introdotto genericamente l’art. 98, che contempla diverse tipologie di giudizio, tra cui il giudizio di revocazione e revisione, senza indicare, neanche in rubrica, il collegamento di detta norma con le diverse ipotesi di giudizio speciale rientranti nell’art. 63 CGS, equivale a presentare un ricorso che non è né formalmente né sostanzialmente correttamente qualificato e in quanto tale è inammissibile. E non occorre certamente esplicitare ulteriormente questo concetto, perché non è compito né del giudice adito né delle controparti svolgere indagini per comprendere a quale, tra tutte le possibili tipologie di giudizio, ha inteso riferirsi il reclamante. In ogni caso, ammesso e non concesso che competa al giudice genericamente adito interpretare le intenzioni inesplicitate del reclamante, è del tutto evidente che il reclamo presentato dalla A.S.D. Città di Lenola, difetta di qualsivoglia elemento che consenta di riferirlo alla categoria dei ricorsi ex art. 63 CGS, trattandosi di un reclamo ordinario di legittimità incentrato su un supposto vizio di violazione ovvero di errata interpretazione e applicazione di norme sportive. Ad ogni modo, se anche il reclamante avesse voluto riferirsi all’art. 63, comma 1, lett. e), CGS, occorre rilevare che – com’è noto – non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022). Per queste ragioni l’eccezione di inammissibilità del reclamo va accolta e per l’effetto il reclamo va dichiarato inammissibile, non rientrando lo stesso, per tipologia, nella competenza di questa Corte federale d’appello. Il nuovo Codice di giustizia sportiva, difatti, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 10 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Revocazione della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale della Campania pubblicata con il Com Uff. n. 48/CSAT del 20.03.2023

Impugnazione – istanzasig. L.D.

Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione avverso la decisione della Corte Sportiva territoriale con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica fino al 23 febbraio 2024…Il reclamo in revocazione presentato di fronte a questa Corte è inammissibile, nei termini che seguono. Ai sensi dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa (primo comma). Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio (quarto comma). Orbene, deve essere preliminarmente rilevato che il ricorrente in revocazione nella gran parte del proprio atto si limita a riproporre le doglianze già svolte nel giudizio di prime cure. In merito, è appena il caso di rilevare che la revocazione, al pari della revisione, costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio che l’ordinamento non contempla (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022) L’unico elemento di novità è costituito dal fatto che in questa sede si deduce la presenza di un testimone, il quale sarebbe in grado di attestare l’estraneità del signor … alla rissa nel corso della quale egli avrebbe posto in essere la condotta imputatagli. Al riguardo, osserva il Collegio che nel reclamo il testimone in questione è citato senza indicarne il nome, che è stato rivelato solo nel corso dell’udienza di trattazione, nel corso della quale è stata anche richiesta la sua audizione. Tale testimonianza non può essere ammessa. Occorre in merito ribadire – anche nel caso di giudizio in revocazione, oltre che nel giudizio per revisione - che le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (Corte federale d’appello, SS.UU, n. 61/2022-2023). Il reclamante sostiene che, nel caso di specie, la prova testimoniale è deducibile in ragione della poca chiarezza del referto del direttore di gara, ma tale prospettazione è palesemente infondata. Invero, il direttore di gara ha univocamente attestato che il reclamante e un compagno di squadra, anch’egli sanzionato, “mi spingevano ripetutamente mettendomi anche le mani al collo facendomi indietreggiare”. Davvero non si comprende dove si troverebbe la poca chiarezza affermata dal reclamante, al quale il direttore di gara invece imputa una condotta ben circostanziata e – deve aggiungersi – tale da giustificare la sanzione irrogata.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 27 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo LND Comitato regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. della n. 83 del 4 maggio 2023

Impugnazione – istanza:  –  sig. E.D.A.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), del CGS, proposto alla Corte avverso la decisione del Giudice Sportivo assumendo la sopravvenienza, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, “di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. I “fatti nuovi” allegati a sostegno del reclamo consistono in un filmato della partita asseritamente riprodotto da un operatore ufficiale e nelle dichiarazioni e testimonianze di persone presenti sul luogo il giorno della partita, dai quali emergerebbe, in maniera inequivoca, l’assoluta estraneità dell’allenatore D’A. alle condotte a lui ascritte dal Giudice sportivo e lo scambio di persona che ha indotto in errore il Direttore di gara….Ai fini dell’esame del ricorso per revocazione si rende necessario il richiamo ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza federale. Sul piano processuale, il giudizio si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all’evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o inidonei, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario. Sul piano della prova, il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” suddetto. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata. Una diversa interpretazione in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Pertanto la revocazione ai sensi dell’art. 63 cit. deve dichiararsi inammissibile, allorché il “nuovo” documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi sia stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di “forza maggiore” o “fatto altrui” incontrollabili dall’interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021). Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020). Ne deriva che nel giudizio di revocazione (o di revisione) non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna. Resta fermo, infatti, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare sportive. La regola è espressamente ribadita dall’art. 61 CGS anche con riguardo ai mezzi di prova audiovisivi, dei quali il giudice può avvalersi qualora dalle riprese acquisite agli atti emergano elementi probatori chiari e attendibili, dai quali possa evincersi con assoluta certezza che i fatti controversi siano stati erroneamente percepiti e refertati dagli ufficiali di gara. Al riguardo il Collegio ritiene che lo strumento della prova televisiva – ancorché naturaliter destinato ad operare nell’ambito del giudizio sportivo in senso stretto – possa trovare applicazione anche nel giudizio di revocazione o di revisione, atteso che l’intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario a tutela dell’innocente. E ciò seppure – occorre ribadire in questa sede – le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova siano state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei referti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 24/2022-2023). Alla luce di questi incontroversi principi, la Corte giudica inammissibile il gravame in revocazione. Il reclamante dichiara di non aver mai tenuto la condotta che gli viene ascritta dal Giudice sportivo, di non aver mai spintonato e afferrato al collo il Sig. Vittorio e di non aver mai rivolto epiteti insultanti allo stesso. Su tali affermazioni fonda la richiesta di revocazione per l’errore di persona che avrebbe commesso l’arbitro nell’indicarlo nel proprio referto quale autore del comportamento violento e antisportivo. L’errore revocatorio sarebbe comprovato dai “nuovi fatti sopravvenuti” rappresentati dal filmato e dalle testimonianze. Senonché, il reclamante in revocazione non ha di certo acquisito dal filmato e dalle testimonianze la consapevolezza di non essere l’autore del comportamento violento e antisportivo, non essendo verosimile che non avesse coscienza della propria condotta sin dal momento in cui la stessa si è (o non si è) consumata. Difetta, quindi, il requisito della mancata conoscenza originaria del fatto, che integra il presupposto per la proponibilità del rimedio straordinario in presenza di fatti nuovi sopravvenuti al passaggio in giudicato della decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa. Non a caso il reclamo non può offrire alcun elemento volto a dimostrare l’inconsapevolezza del comportamento tenuto dall’esponente e neppure prospetta nuovi “fatti” la cui conoscenza sia sopravvenuta in un tempo successivo alla pronuncia, ma si basa sull’affermazione della condotta incolpevole tenuta dal reclamante anteriormente alla pronuncia e che ben poteva essere dedotta nel termine ordinario quale motivo di impugnazione della pronuncia medesima. Il che non è avvenuto. Ne consegue l’inconfigurabilità dell’ipotesi di revocazione prospettata dal reclamo, tenuto conto che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio a carattere eccezionale e a critica vincolata, nel senso che non è ammesso rimettere in discussione decisioni inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma. Riguardata sotto altro profilo, la domanda del reclamante può essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 63, comma 4, lett. a), CGS e riqualificata d’ufficio come più propriamente diretta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna per la scoperta o la sopravvenienza di “nuove prove” che dimostrano l’innocenza del sanzionato. A tale diversa prospettiva la Corte ritiene di dover pervenire nella considerazione che il filmato e le testimonianze non costituiscono propriamente “fatti”, ma fonti di una diversa rappresentazione di una verità fenomenica che, secondo l’assunto del reclamante, sarebbe stata resa manifesta solo da tali nuove emergenze. A ben vedere, questa è, del resto, l’impostazione difensiva del reclamante che affida al filmato e alle testimonianze la dimostrazione che l’autore della condotta sanzionata è un soggetto diverso da quello indicato nei documenti ufficiali le cui risultanze sono state recepite nella decisione impugnata. Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente al giudizio di revocazione - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, a rendere possibile la rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023). Inoltre, anche la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le finalità con l’interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e all’intangibilità delle pronunzie di condanna, che siano passate in giudicato. Tanto premesso, nel procedere alla verifica preliminare, giova richiamare quanto si è già osservato, ossia che il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi mezzi di prova posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione. Come già annotato, deve essere portata all’attenzione del giudicante l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico del soggetto sanzionato dalla decisione in contestazione, nel termine “ordinario” suddetto. La scoperta o la sopravvenienza delle nuove prove in un termine successivo a quello ordinario devono quindi essere determinate da ragioni oggettive e non già all’inerzia del soggetto sanzionato. Nel caso di specie, tali elementi oggettivi sono assenti. Il reclamante non ha allegato ragioni concrete idonee a dimostrare l’assoluta impossibilità di acquisire gli elementi di prova in termini utili alla presentazione dell’impugnazione ordinaria. Quanto al filmato, si afferma di averne avuto notizia solo a seguito della mail ricevuta dal Ciafrelli in data 18 giugno 2023, ma non vengono offerti elementi idonei a giustificare tale ritardo, tenuto conto che l’interessato era comunque l’allenatore della squadra presente il giorno della partita e quindi avrebbe ben potuto, esercitando l’ordinaria diligenza, acquisire il filmato e prenderne visione nell’immediatezza dell’evento sportivo, senza rimanere inerte in attesa di un ausilio esterno. Con riguardo alle dichiarazioni e alle testimonianze raccolte di persone presenti sul luogo il giorno della partita, il reclamante nulla deduce per giustificarne la tardiva produzione, fermo restando che l’esponente, alla luce della gravità dei comportamenti che gli sono addebitati, avrebbe avuto l’onere di contattare immediatamente i tesserati e gli altri soggetti presenti, per chiarire l’accaduto. Ciò vale a maggior ragione con riguardo al sig. Z., indicato come l’autore della condotta controversa, rivestendo questi la qualità di Presidente della squadra allenata dal D’A.e dunque in rapporto di costante interlocuzione con l’esponente, il quale si astiene anche dall’ipotizzare i motivi che avrebbero indotto lo Z. a rendere con tanto ritardo una dichiarazione innocua per sé (nel frappormi tra il sig. D’A.e il sig. V.…ho posto le braccia sul petto dei due e accidentalmente mi è scivolato il braccio sinistro all’altezza del collo del V.), ma potenzialmente idonea ad evitare l’irrogazione di sanzioni all’allenatore della propria squadra. Ai fini rescindenti l’esito delle nuove prove prospettate deve essere idoneo a scardinare la valenza degli elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato. Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della invocata revisione dello stesso. Nella specie gli elementi probatori dedotti in giudizio dal reclamante non hanno valore sufficiente a disarticolare il compendio posto a fondamento della pregressa condanna. In primo luogo, al di là del carattere eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, trattandosi oltretutto, nel caso di specie, di affermazioni rese in parte da tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021). Nella fattispecie in esame, i referti ufficiali del Direttore di gara e del Commissario di gara descrivono concordemente lo svolgimento degli eventi. Entrambi i documenti segnalano la reazione violenta e spropositata del D’A. al tentativo del Delegato regionale del Calcio a 5 di allontanare i tifosi festanti dal terreno di gioco, per procedere alla premiazione. Si attesta che il D’A. dapprima inveiva nei confronti del Delegato, con parole altamente offensive e che, ad un secondo invito di questi ad abbandonare il terreno, lo spintonava e poi lo afferrava per il collo, venendo poi fermato ed allontanato con forza dai collaboratori del Comitato regionale e dall’allenatore della Società Futsal Vasto che si adoperava attivamente per riportare la calma. Il quadro istruttorio sulla cui base è stata affermata la responsabilità disciplinare del reclamante non è inficiato nemmeno dal resoconto filmato degli eventi. A tale riguardo, in primo luogo non trova conferma agli atti del giudizio l’affermazione che il filmato prodotto sia stato eseguito da operatore autorizzato alla ritrasmissione dell’evento da parte della Lega nazionale dilettanti Comitato regionale Abruzzo. Nella mail il C.i dichiara trattarsi di un “filmato estrapolato dalla diretta della gara da parte del Futsal Vasto pubblicato sulla loro pagina facebook”. In effetti, il documento-video non presenta i caratteri propri di un filmato professionale, ma sembra piuttosto riprodurre una ripresa eseguita in modo amatoriale, apparentemente con la telecamera di un cellulare, da persona presente sugli spalti. Sembra quindi lecito dubitare che il filmato offra la “piena garanzia tecnica e documentale” postulata dall’art. 61, comma 2, CGS per ammetterne l’utilizzo in giudizio. Ma, anche a prescindere da ciò, il resoconto filmato in atti si palesa affatto irrilevante, attesa la perfetta compatibilità tra le risultanze delle riprese e la descrizione dei fatti emergente dai documenti ufficiali. Il filmato evidenzia la condotta violenta del D’A. che in preda ad una furia incontrollabile si dirige con fare convulso verso il Delegato regionale e, raggiuntolo alle spalle mentre questi a braccia aperte invita i tifosi ad allontanarsi, gli abbassa con violenza il braccio sinistro per poi affrontarlo con modi rudi spintonandolo, come dimostra il brusco arretramento del V., palesemente indotto da una violenta pressione sul petto. Il filmato prospetta l’immagine del D’A. con le braccia protese verso il V.o, ma non offre immagini nitide dell’ulteriore evolversi dell’alterco, in parte perché la scena è schermata da uno spettatore e in parte perché intorno ai contendenti sopraggiungono altre persone che ne ostacolano la visione. Esso quindi non conduce a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità in grado di mettere in discussione la decisione impugnata. Sta di fatto che esso offre chiara evidenza della condotta del D’A., tanto aggressiva da rendere necessario l’intervento vigoroso di tre persone per separarlo e allontanarlo dal Vittorio, e del tentativo del reclamante di resistere e sottrarsi all’azione degli intervenuti per continuare ad esercitare l’aggressione nei confronti del V.. Diversamente da quanto si afferma nel reclamo, dal filmato emerge invece con evidenza che l’arbitro è posizionato al centro del campo ed ha la visuale libera su quanto accade a pochi metri da lui. Deve quindi escludersi che il Direttore di gara non avesse chiara percezione dei fatti, fermo restando che i fatti stessi sono descritti nei medesimi termini anche dal Commissario di gara la cui vicinanza al luogo dell’alterco non è contestata. Insomma, il filmato non dimostra affatto l’innocenza del D’A., ma al contrario offre chiara evidenza del “comportamento antisportivo e violento” tenuto da questi. Il che rende manifesto come il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, costituisca proprio il punto decisivo sul quale il GS ha fondato la propria decisione. Difetta, quindi, la fondamentale condizione per l’ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, “che il sanzionato doveva essere prosciolto”. Il reclamo, quindi, non espone elementi probatori idonei ad attestare con assoluta certezza e affidabilità l’innocenza dell’esponente e che consentano di rescindere la decisione impugnata.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0093/CFA del 28 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il Com. Uff. n. 278 del 10.03.2023

Impugnazione – istanza:  –  ASD Atletico San Lorenzo-Sig. F.M.

Massima: Sono inammissibili, per mancanza dei presupposti, i reclami per revocazione della decisione della CSA territoriale che riformando in peius la sanzione ha irrogato al calciatore la squalifica fino al sino al 15 gennaio 2025 per condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, basati sul presupposto che il calciatore non abbia impugnato la decisione…..Affinché il ricorso per revocazione ex art. 63, comma 1, lett. e) C.G.S. possa essere ritenuto ammissibile occorre accertare che la Corte sportiva d’appello sia incorsa in un errore di fatto di immediata e oggettiva rilevabilità («un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa») e abbia deciso sulla base di tale errore. Secondo la tesi della società ricorrente la predetta Corte sarebbe incorsa nell’erronea percezione che anche il giocatore fosse parte in causa, in quanto reclamante insieme alla società, e quindi, esclusivamente in considerazione di tale abbaglio, avrebbe ritenuto di poter aumentare la sanzione della squalifica a carico del giocatore. Sarebbe altresì incorsa nell’erronea percezione dei documenti del giudizio fraintendendo il significato del certificato medico allegato e i fatti risultanti dal referto arbitrale. Nessuno dei requisiti di immediata e oggettiva percepibilità, oltre che del carattere decisivo, degli asseriti errori risulta accertabile. Difatti, non risulta che la Corte sportiva d’appello sia caduta nell’errore di ritenere che anche il giocatore avesse reclamato la decisione del giudice sportivo. Né del resto risulta da alcun dato oggettivo che la decisione sia stata assunta su tale presupposto anziché su interpretazioni e applicazioni di norme di legge e principi del processo sportivo che, infatti, i ricorrenti contraddittoriamente deducono ma sulle quali, a questa Corte, in assenza di un accertamento di un errore di fatto, è preclusa qualsivoglia considerazione. Sotto il primo profilo, dell’insussistenza di indici oggettivi ed evidenti dai quali si possa desumere che la Corte sportiva d’appello sia caduta nell’errore di considerare il giocatore alla stregua di reclamante o comunque parte in causa, va considerato che tutto il procedimento e in particolare l’audizione si è svolto con riferimento esclusivo come parte processuale alla società reclamante e giova altresì sottolineare i seguenti passaggi della decisione dai quali risulta che la Corte era ben consapevole che l’unica reclamante era la società A.S.D. “Atletico San Lorenzo”, a cominciare dall’epigrafe: «RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE F.M. FINO AL 31/10/2023 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE …Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico San Lorenzo ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.10.2023 a carico del calciatore M. F. e delle conseguenti sanzioni amministrative, sostenendo che il tesserato non avesse compiuto alcun atto violento nei confronti dell’arbitro, trattandosi al più di un comportamento gravemente irriguardoso e comunque involontario. … Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, a seguito di una decisione del direttore di gara, a gioco fermo, giungeva alle spalle dell’arbitro e lo colpiva… È evidente, quindi, che il comportamento del sig. F. vada inquadrato ... Deve, tuttavia essere applicata la sanzione edittale di cui al comma 4 del predetto articolo, avendo l’azione del calciatore provocato lesione personale attestata da referto medico di struttura sanitaria pubblica, con conseguente squalifica minima di due anni. Dovendo utilizzare, quindi, il potere concesso dall’art. 78 C.G.S che consente l’aggravamento delle sanzioni irrogate e tenuto conto sia del vincolo di continuazione che delle scuse recapitate all’arbitro, la Corte revisiona la decisione del Giudice Sportivo comminando la sanzione sino al 15 gennaio 2025, confermando altresì le accessorie sanzioni amministrative irrogate. …questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di riformare la sanzione impugnata, applicando al calciatore F. M. la squalifica fino al 15 gennaio 2025, confermando altresì l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 104/A della F.I.G.C..». Mentre infatti, con riferimento alla società sportiva, la Corte utilizza il termine «reclamante» tale termine non utilizza mai al plurale né tanto meno con riferimento al calciatore che viene indicato, per l’appunto, con il suo nome e cognome («il Sig. …») ovvero, assai significativamente come «il tesserato della reclamante» ovvero semplicemente come «il calciatore…». Sotto il secondo profilo - dell’incertezza, cioè, circa la circostanza che l’(asserito) errore di fatto sarebbe stato decisivo - giova notare che la Corte sportiva d’appello, nell’invocare l’art. 78 del C.G.S., reputa che la norma «consente l’aggravamento delle sanzioni irrogate» senza riportare il riferimento (che segue nel testo della norma) «ai reclamanti». In tal modo la Corte mostra di interpretare e applicare l’art. 78 del C.G.S. reputando compatibile con l’interpretazione e applicazione della stessa che l’aumento della sanzione possa riguardare anche un soggetto diverso dalla società sportiva reclamante se si tratta di un tesserato che milita presso di essa. Di ciò sono ben consapevoli gli odierni ricorrenti che hanno invocato, contestualmente all’ «error in iudicando per errore di fatto revocatorio» anche la «violazione dell’art. 78 del CGS», la «violazione del principio del contraddittorio» la «violazione degli artt. 3 e 24 Cost.». Così anche il referto dell’ospedale e quello dell’arbitro sono considerati dalla Corte sportiva in modo aderente alla loro oggettiva percepibilità e la lamentata valutazione degli stessi discenderebbe ancora una volta non già da un’erronea percezione del fatto ma da un eventuale (e comunque non accertabile in questa sede) errore di giudizio o di applicazione di norme con riferimento, in particolare, al principio seguito dai giudici per cui il referto dell’arbitro fa piena prova di quanto accaduto senza che ad esso possano essere contrapposte altri elementi indiziari o prove testimoniali. Nessuno dei lamentati errori di fatto è in alcun modo verificabile oggettivamente e la decisione verte per l’appunto sugli altri principi evocati dai ricorrenti la cui disamina, tuttavia, in difetto di ammissibilità della domanda di revocazione, è preclusa a questa Corte. La questione decisiva è, in realtà, di diritto e, in particolare se, in applicazione dell’art. 78 del CGS e dei principi sul giusto processo sportivo, in caso di reclamo della società sportiva per la riduzione della squalifica dell’atleta, il giudice federale si debba limitare ad accoglierla o respingerla ovvero possa anche provvedere ad aumentare la squalifica là dove risulti inferiore al minimo edittale nonostante l’assenza in giudizio del diretto interessato. È, anche in tal caso, una questione di interpretazione e applicazione di regole dell’ordinamento sportivo sulla quale è precluso a questo Collegio prendere posizione in questa sede e non risulta invece invocabile la revisione per mancata o erronea considerazione di un fatto decisivo secondo quanto prevede l’art. 63, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto affermato risulta essere in linea con i consolidati orientamenti di questa Corte in ordine alla distinzione tra errore di fatto revocatorio e errore di diritto e sull’azione di revocazione in genere, orientamenti a loro volta in linea con quelli della Cassazione e del Consiglio di Stato, di certo rilevanti considerato che i principi processuali del diritto sportivo vanno interpretati e integrati alla luce di quelli del processo civile e amministrativo. In particolare è stato affermato che la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione per l’errore di fatto (art. 63, comma 1, lett. e) deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato senza che l’errore di fatto possa coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività sicché non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o in una falsa percezione di norme, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto. E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Corte di giustizia federale, Sez. IV, n. 274/2009-2010; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 8/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 191/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 271/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 14/2011-2012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 197/2011-2012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 296/20112012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 38/2012-2013; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 52/2014-2015; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 6/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 8/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. I., n. 6/20192020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022). Giova anche richiamare il principio secondo il quale la revocazione è un rimedio di carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio che l’ordinamento non contempla (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022). Quanto alla giurisprudenza della Cassazione sul procedimento civile in genere, che com’è noto contribuisce a conformare il processo sportivo, ricordiamo come essa sia unanime nel definire l’errore di fatto revocatorio come falsa percezione di ciò che emerge dagli atti del giudizio, «svista materiale immediatamente rilevabile» (Cass., sez. un., 28.5.2013, n. 13181; Cass., 15.1.2009, n. 844; Cass., 25.5.2004, n. 10027,; nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 5.3.2013, n. 1316) che deve avere ad oggetto un fatto decisivo (Cass., 25.5.1992, n. 632). La giurisprudenza individua la distinzione tra l’errore di fatto revocatorio e l’errore di giudizio, denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel fatto che, pur essendo entrambi rilevabili ex actis, il secondo si qualifica rispetto al primo in quanto relativo all’attività ermeneutica e valutativa del giudice (Cass., 19.2.2009, n. 4056; Cass., 19.2.2009, n. 3365; Cass., sez. un., 2.4.2003, n. 5150; Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674; nel contesto della giurisprudenza amministrativa cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30.8.2013, n. 4319; Cons. Stato, ad. plen., 24.1.2015, n. 5). In particolare, il “ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” (così Consiglio di Stato Sezione V, 13/02/2019, n.1028; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251; Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0061/CFA del 13 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. - Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  USD Montecchio Precalcino/Sig. G.C.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per la revisione o revocazione ex art. 63 C.G.S. proposto dalla società avverso la decisione del giudice Sportivo che ha inflitto alla società l’ammenda di € 225,00 ed al dirigente l’inibizione fino al 31/01/2023…Queste Sezioni Unite devono osservare, preliminarmente, che la decisione impugnata ha comminato sanzioni non solo al sig. C., ma anche alla società U.S.D. Montecchio Precalcino e al sig. A. La decisione qui impugnata, infatti, esplicitamente riteneva che “ il comportamento della tifoseria della squadra ospitata comporti una responsabilità oggettiva in capo alla società stessa a norma dell'art. 6, comma 3, CGS, aggravata dal fatto che nessuno dei dirigenti è spontaneamente intervenuto per evitare l'accaduto, anzi lo stesso Presidente della società ne avrebbe rincarato la dose lesiva con un suo vieppiù vergognoso e grave contegno, protetto, poi, con inescusabile solidarietà, dal Dirigente responsabile della medesima squadra ospitata, A.L.”. Tale osservazione era corroborata dallo stesso supplemento di referto arbitrale, in cui era indicato che: “ Dal minuto 10° del 1°T e per tutta la successiva durata della gara, sostenitori della società Montecchio Precalcino mi rivolgevano gravi insulti…”, tutti testualmente riportati. Ebbene, nel ricorso ex art. 63 cit. non sono presenti argomentazioni idonee a scalfire la decisione del giudice sportivo riguardo la società e la sua responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 3, C.G.S. Tale giudice, infatti, aveva esplicitamente ritenuto che tale responsabilità oggettiva era legata proprio al “comportamento della tifoseria della squadra ospitata” e non solo dei dirigenti come identificati e diffidava la U.S.D. Montecchio Precalcino a richiamare i suoi tifosi, previa loro individuazione, invitandoli formalmente ad assumere un più consono, rispettoso ed educato contegno nelle gare di campionato cui volessero in futuro assistere. Nel caso di specie, nel gravame, non sono allegati fatti nuovi idonei a rimuovere la decisione impugnata, limitandosi questo a fornire deduzioni sulla sola parte di decisione riguardante il sig. C.. Analogamente deve concludersi per la parte di decisione del giudice sportivo riguardante il sig. L.A., il quale non ha neanche proposto il presente ricorso. Passando, dunque all’esame della sola posizione del sig. G.C., sul quale si incentrano tutte le censure proposte, queste Sezioni Unite osservano quanto segue. E’ nota la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello – per la quale parte ricorrente non fornisce elementi per discostarsene – secondo la quale sia in caso di revocazione che in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 cit. è articolato in due distinte fasi: una “rescindente”, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una “rescissoria” e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo “rescindente” si sia concluso in senso positivo (per tutte, da ultimo: Corte federale d’appello, Sez. I, dec. n. 0009/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di “revisione/revocazione”, disciplinati dall’art. 63 cit., sono mezzi non “liberi”, ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere “eccezionale” e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come “extraordinarium auxilium” previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023). Ebbene, nel caso in esame, la valutazione non supera la fase “rescindente” per le seguenti ragioni. In primo luogo, è necessario che il soggetto ricorrente ex art. 63 cit. debba dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisibili (e acquisiti) per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione (nella fattispecie due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende contestare, ai sensi dell’art. 76, comma 2, C.G.S.). In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” suddetto. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata….Nel caso di specie, tali elementi oggettivi sono assenti, in quanto è affermato nelle dichiarazioni del sig. G.F. che costui avrebbe conosciuto della decisione solo il 2 dicembre 2022, ma ciò non è corroborato da elementi idonei a giustificare tale ritardo, dato che l’interessato era comunque assistente della squadra ospitante il giorno della partita e quindi era tenuto a conoscere le decisioni del giudice sportivo su una gara al la quale aveva partecipato in veste formale. Né è indicato dai ricorrenti che tale soggetto aveva l’assoluta impossibilità di tale conoscenza per varie ragioni quali, a titolo ovviamente non esaustivo, il ricovero presso luoghi di cura per grave malattia improvvisa, un viaggio all’estero o altro, che gli rendeva estremamente difficoltoso, se non impossibile, apprendere della pubblicazione della decisione del giudice sportivo sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 novembre 2022, fermo restando che il sig. C., alla luce della gravità delle deduzioni nei suoi confronti, avrebbe avuto l’onere di contattare immediatamente il sig. F. per chiarire l’accaduto. Una diversa interpretazione di quanto finora dedotto in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Così pure, per quanto riguarda gli altri elementi di prova, fondati su mere dichiarazioni di tesserati della U.S.D. Montecchio Precalcino, queste Sezioni Unite rilevano che non è giustificata la loro formazione tardiva, essendo tutte datate 5 dicembre 2022, laddove proprio perché trattasi di tesserati, ben il Presidente della società poteva compulsarli immediatamente, sia pure con avvisi informali – di cui non è comunque fornita prova – per un immediata dichiarazione entro i due giorni, eventualmente differibili solo per ragioni simili a quelle sopra richiamate, nel caso uno o più atleti si fossero trovati in situazioni di “forza maggiore” come sopra descritte. Ne discende che deve applicarsi il principio già evidenziato da questa Corte Federale, secondo il quale è inammissibile la revisione/revocazione ai sensi dell’art. 63, cit., allorché il documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di “forza maggiore” o “fatto altrui” incontrollabili dall’interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021). A ciò deve aggiungersi – per completezza – che comunque la dichiarazione del sig. F., come riportata in atti, non aveva un’efficace causale diretta sul fatto sanzionato, in quanto ciò che lui avrebbe riferito all’arbitro sul riconoscimento del sig. C., poi invece da lui disconosciuto, aveva comportato un mero indizio, che aveva trovato conferma solo nella successiva azione di riconoscimento del sig. C. da parte dell’arbitro su canali internet, ponendosi solo quest’ultima come azione avente un efficacia causale diretta sul riconoscimento in questione. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei tesserati suddetti - che negano la condotta del sig. C. e/o il fatto che lui indossasse un capo di abbigliamento riconducibile alla squadra ospitata - e la stessa prova “per testi” richiesta in subordine da parte ricorrente, tali dichiarazioni, per costante giurisprudenza di questa Corte federale, non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, oltretutto nel caso di specie tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 55/CFA/20202021).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 039 CFA del 2 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera della Corte sportiva di appello territoriale della Calabria del 10 Febbraio 2020 (comunicato dell’11 Febbraio 2020), con la quale (tra l’altro) era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2022 al calciatore sig. T.C., nato a Crotone (KR) il 12.12.1997, riducendo la precedente squalifica comminata dal Giudice sportivo territoriale – L.N.D. – di Catanzaro con delibera pubblicata il 27.12.2019.

Impugnazione – istanza: F.C. Santa Severina

Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione/revisione avverso la decisione del TFT basato sull’allegazione della relazione di servizio esitata dalla Legione Carabinieri Calabria in data 26 agosto 2020 (richiesta dal patrocinatore della parte in data 4 Marzo  2020), dalla quale si evincerebbe che non vi sarebbe stato alcun intervento dei carabinieri a difesa dell’arbitro da una presunta aggressione, né alcuna scorta o accompagnamento del medesimo fino all’uscita del paese, smentendo quindi quanto riportato nel supplemento del rapporto del direttore di gara. Nella redazione dell’atto non viene sussunta la circostanza in modo puntuale e specifico alla fattispecie revocatoria di cui all’art. 63, comma 1, lett. c) e d) C.G.S. (richiamate letteralmente nel corpo dell’atto), né alla alternativa fattispecie della revisione di cui al comma 4 della medesima disposizione (la cui declinazione è pure letteralmente riproposta, sia pure con omissione dell’inciso finale della lett.b). La sostanziale delega al collegio giudicante della qualificazione del mezzo straordinario di impugnazione di decisione irrevocabile rende in sé la proposizione del reclamo inammissibile per genericità (cfr. Decisione v. 59/ 2019-2020 Corte Federale Appello SS.UU., par.II), essendo onere della parte specificare la domanda ed i suoi fondamenti ai sensi dell’art. 49, comma 4, ultima parte C.G.S., secondo il quale “…i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Detta circostanza appare ulteriormente rafforzata dall’anodina richiesta istruttoria formulata in limine all’udienza di trattazione (e dal collegio ritenuta con sommaria delibazione resa nel corso dell’udienza di trattazione, inammissibile), articolata in sede di impugnazione straordinaria peraltro a seguito di tentativi esperiti e non accolti dal giudice sportivo territoriale. In ogni caso il Collegio, seguendo le scarne indicazioni della difesa della reclamante, ritiene: che la dedotta circostanza non possa essere sussunta nella fattispecie di cui alla lett. c) dell’art.63, comma 1, C.G.S. (“se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”), in quando il documento di cui trattasi (e ciò in disparte rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte che richiede che il documento esista “prima” della celebrazione del rito e della sua conclusione), sebbene venuto ad esistenza solo in data 26 agosto 2020, è stato richiesto solo in data 4 Marzo  2020 e cioè dopo il deposito della decisione in questa sede impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza (ancora, cfr. decisione 59/2019-2020 cit.); ne deriva che non siano invocabili né la forza maggiore, né il fatto altrui; nè che possa essere utilmente invocato, per le ragioni già richiamate in precedenza, l’omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento (art. 63, comma   1,   lett.   d),   primo   periodo   C.G.S.)   proprio   perché   la   circostanza   fattuale (indipendentemente dalla sua oggettiva rilevanza) non è stata dedotta per ragioni non estranee alla volontà dell’attuale percipiente; né che sia invocabile il fatto sopravvenuto (art. 63, comma 1, lett. d), secondo periodo C.G.S.), dopo che la decisione sia divenuta inappellabile, perché le circostanze dedotte si riferiscono a fatti del passato coevi allo svolgimento della competizione di cui è causa (difettando quindi dei requisiti della novità e della sopravvenienza); né in ultimo che sia configurabile una delle ipotesi di revisione previste dal comma 4 dell’art. 63 C.G.S. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; acclarata falsità in atti o in giudizio): ciò in quanto la documentazione allegata all’istanza (ferma restando la sua inqualificabilità come “nuova prova”) non è idonea a dimostrare il completo proscioglimento del sanzionato (attestandosi per espressa deduzione della parte reclamante sulla non verosimiglianza del supplemento di rapporto arbitrale, restando quindi intonse le circostanze ivi riportate che riguardano accadimenti in corso di gara), né che sussista altra decisione irrevocabile, né che la documentazione sia idonea ad acclarare la falsità in atti o in giudizio (non restando incompatibile la relazione della Legione Carabinieri con la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di appello avanti il giudice territoriale competente, in sede di disposta audizione del direttore di gara).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 099 CFA del 31 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione di cui al C.U. n. 53 del 24/10/2018 del Comitato Regionale Marche – confermata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 70 del 21/11/2018)

Impugnazione Istanza: Calc. C.T.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione e/o revocazione della decisione della CSAT  - basato su nuovi documenti ovvero atti di indagine svolti nell’ambito del procedimento penale sorto a carico (anche) dell’odierno reclamante a seguito della denuncia-querela sporta dal direttore di gara per le ipotesi di reato di cui agli artt. 582, 585, 612 e 610 c.p., conclusosi con il provvedimento di archiviazione del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni - in quanto….ancorché nell’atto introduttivo risulti genericamente qualificata in termini di “ricorso ex art. 63 e ss. C.G.S. per la revisione e/o revocazione” della decisione di condanna divenuta irrevocabile sopra specificata, integra una richiesta di revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, lettera a) del C.G.S. secondo cui: “Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”. Tanto precisato, la struttura del procedimento di revisione, analogamente a quello di revocazione, contempla una doppia fase: la prima, rescindente, volta a verificare il profilo dell’ammissibilità dell’azione, la seconda, eventuale e successiva, concernente la rescindibilità e la possibile sostituzione della decisione di cui si chiede la correzione. Nel caso in esame, il Collegio rileva in via preliminare che l’azione proposta non supera il necessario vaglio di ammissibilità, giacché gli elementi posti a fondamento dell’azione in esame non possono essere qualificati alla stregua di “nuove prove” idonee, neanche sul piano formale, a dimostrare l’errore giudiziario invocato. Infatti, la “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell’ammissibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione deve contenere l’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un’ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna. Ebbene, il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.). Inoltre, nel caso in esame, la richiesta di archiviazione, così come il provvedimento del G.I.P., si fondano sulla nozione di infondatezza della notizia di reato “nell’ampio senso di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p.”, a tenore del quale “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio”. Ciò significa che dal corredo probatorio raccolto in sede di indagini preliminari non sono emersi “elementi sufficienti”, secondo una valutazione prognostica, per un esito favorevole dell’ipotesi accusatoria. Tuttavia, proprio la rilevata “impossibilità di definire con chiarezza i ruoli e le condotte dei soggetti all’incontro” posta a fondamento dell’archiviazione ha allo stesso tempo precluso al Giudice di “accedere alla richiesta” formulata dall’indagato, odierno reclamante, “di trasmissione degli atti al P.M. per l’ipotesi di calunnia a carico dello Schettino (e ai danni del Cecconi)”. Sicché i medesimi atti di indagine non sono stati ritenuti sufficienti nemmeno ad ipotizzare in astratto un fatto di calunnia ex art. 368 c.p.p. a carico del direttore di gara, ossia che costui avesse incolpato il Cecconi di un reato pur sapendolo innocente, ovvero avesse simulato ai suoi danni le tracce di un reato; il che, in ipotesi, avrebbe potuto portare all’accertamento di un fatto, questo sì, incompatibile e alternativo a quello posto a base delle sanzioni impugnate. Peraltro, questa stessa Corte ha già rilevato nell’ambito della propria precedente decisione di cui al C.U. n. 73 del 5 Febbraio  2019, che “le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara”. Né tale valutazione potrebbe mutare per la mera circostanza che le dichiarazioni in parola (aventi in concreto il medesimo contenuto) siano state recepite nell’ambito di verbali di sommarie informazioni testimoniali rese all’Autorità Giudiziaria.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 084CFA dell'1 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia di cui al C.U. n.74 del 13 febbraio 2020 - revisione, ex art. 63 CGS, del provvedimento di “Inammissibilità del reclamo della Toma Maglie” contenuto nel C.U. n. 74 del 13 febbraio 2020.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Toma Maglie

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione ex art. 63 CGS proposto dalla società avverso la decisione della CAST che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per il mancato invio del preannuncio del reclamo e del reclamo alla controparte….Occorre premettere che, come è noto, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente (CFA, Sez. I, n. 43-2019/2020). D’altro canto, anche in sede di giudizio di revisione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione. Ciò stante, il Collegio ritiene necessario stabilire, ai fini dell’ammissibilità del rimedio, a quali delle ipotesi contemplate dall’art. 63 del C.G.S. la domanda di revocazione e di revisione intende riferirsi, giacché, come si vedrà in appresso, il reclamo è, sotto questo profilo, generico. E’ vero, infatti, che nel presente reclamo, ai fini della revocazione, si fa riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 63, comma 4, lett. b), del CGS vale a dire all’ipotesi in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Tuttavia, tale essendo la fattispecie normativa cui si ascrive il reclamo, il reclamo stesso è inammissibile poiché nell’ipotesi di cui alla norma citata (art. 63, comma 4, lett. b) del CGS) il giudizio di revocazione deve riferirsi alla provata inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due sentenze irrevocabili che, all’evidenza, devono riguardare le stesse parti e non, come accade nella specie, due parti diverse e due fatti che attengono a due diverse fattispecie di merito, ancorché si tratti di reclami analoghi per tipologia, gestiti dal medesimo difensore. Inoltre, e il dato è dirimente, l’inconciliabilità dei due esiti giustiziali deve riguardare gli stessi fatti storici per come accertati nei due giudizi messi a confronto e il cui contenuto si assuma, e si dimostri essere, inconciliabile. Nella specie, per contro, oltre a difettare la sussistenza delle stesse parti e quindi anche la sussistenza del medesimo fatto storico inconciliabile, come esige la norma azionata, è del tutto evidente che non di fatti si tratta, quanto di una diversa e asseritamente inconciliabile applicazione di una norma di diritto. E ciò nel senso spiegato nel reclamo vale a dire che si tratta della opposta applicazione dell’art. 76 commi 2 e 3 del CGS in due casi ritenuti analoghi, in cui era mancato l’invio del preannuncio del reclamo e del reclamo alla controparte, e che sono stati decisi dallo stesso giudice sportivo con opposte statuizioni di ammissibilità del reclamo, nel primo caso, e di inammissibilità, nel secondo. Né ha efficacia dirimente la circostanza che la decisioni inconciliabili siano state emesse dallo stesso Collegio decidente, perché ciò che rileva, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione ex art. 63, comma 4, lett. b, del CGS, non è l’identità soggettiva del giudicante quanto l’elemento oggettivo (il fatto) difformemente deciso nei due giudizi asseritamente inconciliabili. Ed è altresì evidente che l’inconciliabilità del giudicato sul fatto deve attenere a due diversi giudizi di merito e non a due decisioni inconciliabili in punto di diritto, una delle quali costituisce il risultato dell’erronea applicazione dell’art. 76, comma 2 e 3, del CGS. Il che, si vera sunt exposita, se può destare gravi perplessità sotto il profilo della coerente applicazione da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Puglia della disposizione del Codice, tuttavia non integra una delle situazioni normativamente previste che consentono a questo Organo di riaprire il giudizio. Il reclamo, pertanto, è inammissibile. Fermo restando quanto sopra detto, questa Corte federale, pur non potendo intervenire con gli strumenti della revocazione e della revisione, ritiene, comunque di esaminare la questione interpretativa posta dal reclamante, anche in virtù della potestà nomofilattica attribuitale. Al riguardo, l’art. 49 del Codice di giustizia sportiva vigente, al comma 4, terzo periodo, prevede che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte …”. Tale disposizione, che ha la sua evidente ragione giustificatrice nell’esigenza di assicurare alla controparte il diritto costituzionalmente garantito di difesa in giudizio, deve essere interpretata nel senso che, a norma dell’art. 100 del codice di procedura civile, l’identificazione in capo ad un terzo della posizione di controparte (o controinteressato), con conseguente attribuzione della qualità giuridica di necessario contraddittore, va operata in concreto, e cioè avendo riguardo allo specifico e diretto interesse al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede invece la rimozione. Occorre, cioè, che il terzo abbia acquisito una posizione di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita a seguito dell’annullamento dell'atto contestato. Orbene, nel caso di reclamo di società avverso l’inflizione di un’ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato, è di tutta evidenza che, come ritiene l’odierno reclamante, non esiste alcun vantaggio diretto ed immediato - in capo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente - al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede la rimozione. Non sussiste, pertanto, in tal caso alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente. In merito alla questione oggi esaminata, valuterà il Presidente della Federazione se, nel caso in esame, ritenga di esperire il rimedio previsto dall’art. 102 del Codice di giustizia sportiva.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III :  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera   della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. Z.S.R.D.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING SALA CONSILINA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1 LETT. C) C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO ALL’1.7.2021 SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/REAL   PALOMONTE   –   CAMPIONATO   JUNIORES   REGIONALE   -  DEL   4.3.2019 

Massima: Osserva questa Corte Federale di Appello che il reclamo è del tutto destituito di fondamento se non addirittura inammissibile per le ragioni che seguono. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale della Campania. L’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di Appello Territoriale per aver ritenuto avvenuta la trasmissione degli atti processuali richiesti non può essere considerato alla stregua di un fatto nuovo e sopravvenuto trattandosi invece di un fatto eventualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. In altri termini, il reclamante cerca di ottenere un riesame del merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall’ordinamento sportivo. L’inammissibilità del ricorso per revocazione non consente che si passi all’esame del merito della vicenda che oltretutto non sarebbe ammissibile in quanto il reclamante si limita ad affermare che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal Direttore di gara. Non vi è, pertanto, alcuna valida ragione per accogliere, neanche parzialmente, il reclamo del calciatore …, il quale deve essere dichiarato inammissibile essendo inconcepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale, né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti.

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 059CFA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sez. III, n. 81/2020 pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 81/CSA del 30.12.2019

Impugnazione Istanza: L84 - SSDARL CITTA' DI SESTU CALCIO A 5

Massima: E’ inammissibile il reclamo revisione e revocazione della decisione della CSA che aveva rigettato il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore motivando che era necessario ricostruire con assoluta certezza il percorso del calciatore S. - e per fare ciò non era ancora utilizzabile, per i calciatori non professionisti, il c.d. “passaporto elettronico”, secondo quanto previsto dalla circolare n. 1679 della Fifa del 1 Luglio 2019, intitolata “Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players”, né vi era stato alcun impedimento ostativo del sistema informatico attualmente in funzione presso gli uffici della Lega di competenza al momento del tesseramento del S. – e in assenza di altri documenti ufficiali decisivi, concludeva che non era stato possibile accertare se il calciatore avesse preso parte o meno a competizioni con squadre straniere, come affermato dalla società reclamante. L’art. 63 – rubricato “Revocazione e revisione” – nella sua enunciazione distingue due fattispecie. Ai commi 1, 2 e 3, è regolato il giudizio di “revocazione”, ove è precisato che esso può azionarsi “…entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” (comma 1). Inoltre, “…La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione” (comma 2). “Non  può  essere  impugnata  per  revocazione  la  decisione  resa  in  esito  al  giudizio  di revocazione” (comma 3). Distinta ipotesi è quella della “revisione”, di cui ai commi 4 e 5, secondo i quali: “4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; venga acclarata falsità in atti o in giudizio. 5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.” Ebbene, il Collegio non può non rilevare che nel caso di specie l’atto introduttivo si palesa generico e non specifico nella qualificazione dell’azione, non essendo sufficiente fare un mero riferimento alla rubrica dell’art. 63 cit. (“Revocazione e revisione”), ma essendo onere della parte specificare la domanda e i suoi fondamenti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, ultima parte, C.G.S., secondo il quale “…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Per mero tuziorismo, rilevando che, quand’anche l’atto introduttivo fosse qualificabile, dallo stesso organo giudicante, quale ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d) – essendo da escludere ipotesi di “revisione”, azionabile solo su sentenze “di condanna” sul presupposto che sia “…stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”, il Collegio osserva che ne mancano comunque i presupposti. Come osservato dalla Sezione III di questa Corte nella stessa sentenza di cui si chiede la revisione, nel caso di specie è mancata la prova della dimostrazione del quadruplice tesseramento del calciatore suddetto. Tale prova, ad opinione del Collegio, non era necessariamente acquisibile tramite l’Ufficio Tesseramenti della Federazione, come avvenuto nel caso di specie all’esame della decisione richiamata da parte reclamante in questa sede, ma ben poteva essere acquisita a suo tempo dalla stessa SSD L84, anche in forma indiziaria, mediante il deposito di “tabellini” o documentazione simile attestante la partecipazione del calciatore al campionato francese di calcio a 5, rinvenibile sulla “rete web” o tramite organi di stampa. Correttamente, quindi, la Sezione III ha concluso nel senso di non essere in possesso di documentazione idonea ad accogliere il reclamo di cui era onere di parte reclamante il deposito in atti. In tal senso, pertanto, nel caso di specie non può essere invocata l’applicazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., in quanto non può considerarsi “fatto nuovo”, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, la pubblicazione di una decisione di altro organo giudicante, basata su principi di prova che la parte interessata avrebbe potuto acquisire, con ordinaria diligenza, a suo tempo in pendenza del giudizio concluso con la decisione di cui si chiede la revocazione. Alla luce di tutto quanto illustrato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, C.G.S., la Corte dichiara il reclamo inammissibile.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0046/CFA del 23 Gennaio  2020

Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale Puglia, adottata con il Comunicato ufficiale n. 56 del 19 Dicembre  2019

Impugnazione Istanza: (REAL GALATONE ASD) n. 77/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 63 C.G.S della decisione dalla CSAT che aveva a sua volta  dichiarato inammissibile il reclamo proposto dagli stessi soggetti avverso la decisione del giudice sportivo per la violazione dell’art. 76, comma 3, C.G.S., ovvero per la “mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”…Come riportato nella ricostruzione in fatto, i ricorrenti si limitano a proporre un’interpretazione dell'art 76, comma 3, del C.G.S. - nella parte in cui impone che il reclamo sia “trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione” - diversa da quella adottata dalla Corte sportiva d'appello territoriale; in particolare sostengono, senza nemmeno contestare la circostanza della mancata comunicazione del reclamo “alla controparte”, che non erano a ciò tenuti, non potendosi individuare nessun soggetto titolare di un interesse oppositivo rispetto alla domanda portata con il reclamo. Della revocazione, dunque, manca anche solo l'allegazione di un qualsivoglia fatto o documento nuovo o non considerato, come pure di un possibile errore di fatto; a tale ultimo riguardo (errore di fatto), del resto, non può di certo essere valorizzata la richiamata deduzione circa l'inesistenza, nel caso di specie, di una controparte cui notificare il reclamo, atteso che anch’essa espone solo un supposto errore di diritto (di recente, comunicato ufficiale n. sezione I – decisione N. 0006/CFA del 15.10.2019 – n. 47/2019-2020 Registro Reclami D'altro canto, nemmeno potrebbero ravvisarsi, nel ricorso in esame, i presupposti della revisione, non venendo, anche qui, nemmeno allegate nuove prove o prospettate falsità in giudizio o inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della decisione e quelli di altra pronuncia irrevocabile. Il ricorso, all’evidenza e come già accennato, è unicamente teso ad ottenere un mero riesame della questione, di stretto diritto, su cui si è pronunciata la Corte sportiva d'appello, la cui decisione, tuttavia, non può essere vagliata dalla Corte federale d’appello al di fuori dei casi tassativamente previsti dal più volte citato art. 63 C.G.S., qui non sussistenti.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0043/CFA del 16 Gennaio  2020

Decisione Impugnata: Decisione assunta dalla Corte d’Appello Territoriale del Veneto di cui al Com. Uff. n. 38 del 13 Novembre 2019 FIGC Veneto, con la quale è stato respinto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 23 Ottobre 2019 del Comitato regionale Veneto L.N.D. della F.I.G.C.

Impugnazione Istanza: (F.C. Union Pro 1928 ssdarl/ ASD VITTORIO FALMEC S.M. COLLE) n. 72/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la decisione della CSAT che confermava la decisione del Giudice sportivo che a sua volta aveva dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva, il reclamo «non essendo accompagnato dal versamento contestuale o richiesta di addebito in conto del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48 nuovo c.g.s., vizio di forma che assorbe ogni altra questione». Per l’effetto, «rilevata la irricevibilità del preannunciato reclamo»…quanto al rimedio della revocazione, l’art. 63, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede che: «1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Non c’è dubbio che anche nella giustizia sportiva la revocazione è un extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi (ordinari) di impugnazione. Orbene, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente. Quanto al giudizio rescindente, ritiene la ricorrente per revocazione che la suddetta decisione è erronea perché l’esame “di un documento che non è stato esaminato e di cui si è potuto avere copia solo in seguito ad esplicita richiesta inoltrata alla FIGC in data 25.11.2019”, ossia, l’estratto conto campionato FIGC della società FC Union Pro, rende evidente che “nonostante l’esplicita richiesta manifestamente inserita nel corpo del reclamo di addebito del contributo, lo stesso non sia stato poi addebitato dalla federazione”. D’altro canto – sempre secondo la ricorrente – il contributo deve essere versato entro il momento della trasmissione del ricorso, come accaduto nella fattispecie ove la società aveva utilizzato il canale dell’addebito in conto corrente; il comma 1 dell’art. 67 C.G.S. espone le modalità pratiche di versamento del contributo, ossia con deposito unitamente al pre- annuncio, senza però esplicitamente riferire tale adempimento come condizione di procedibilità. Proprio perché la condizione in questione è data dall’assolvimento dell’onere, che, nel caso in esame, non è stato effettuato per responsabilità e colpa della Federazione e non della società. Ciò premesso, la ricorrente in revocazione, in realtà, non precisa specificamente in quale delle ipotesi sopra indicate debba farsi rientrare la sua istanza; ed in particolare se nell’ipotesi prevista dalla lettera c) o d) o e). Ad ogni modo – a qualunque dei casi intenda riferirsi il reclamante – appare evidente che il rimedio revocatorio può essere utilizzato sempre che il documento o il fatto non attenga ad un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato. E’ noto, difatti, che – applicando all’ordinamento sportivo principi dell’ordinamento generale tale rimedio può essere configurato solo con riferimento all’attività, compiuta dal giudice, di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare l’attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non è esperibile, quindi, nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento. E che la richiesta della ricorrente riguardi l’attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti del giudizio pregresso, si evince chiaramente dalla motivazione della decisione di cui si chiede la revocazione: “rilevato che l'art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata "unitamente al contributo" nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall'art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami "anche se soltanto preannunciati," a pena di irricevibilità sono gravati del prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma "fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice ", tra i quali rientra l'evidenza proprio quello stabilito dall'art. 67, comma 1; rilevato che non vi è in atti evidenza dell'avvenuto versamento del contributo, né di specifica richiesta di addebito dello stesso nel termine di cui all'art. 67, comma 1.” D’altro canto – se pure il reclamante volesse riferirsi all’ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 63 (“se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”) gli esiti non sarebbero diversi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice della revocazione deve anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche sotto il profilo della verifica dell’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In sintesi, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria possa ritenersi attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza e, quindi, di verificare se le nuove (sopravvenute) circostanze documentali offerte si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Orbene, a tal riguardo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revocazione del giudizio, ritiene che il ricorso come proposto dalla società FC Union Pro sia inammissibile. In realtà, ciò che la reclamante richiede al giudice della revocazione si traduce, in sostanza, in una diversa interpretazione della disciplina codicistica in materia di contributo di accesso alla giustizia sportiva. Ritiene, infatti, la società, che il versamento del contributo correlato alla proposizione del ricorso possa essere utilmente effettuato fino “al momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”. In tal ottica, il preannuncio di reclamo, tempestivamente proposto dalla FC Union Pro il 13 Ottobre 2019, alle h. 18.12, è stato seguito dal reclamo che, pur datato 14 Ottobre 2019, risulta trasmesso – a quanto consta dall’esame degli atti acquisiti al giudizio – a mezzo posta certificata il giorno 16 Ottobre 2019, h. 16.25. E soltanto nell’atto contenente i motivi di reclamo (e non anche in sede di preannuncio) la società FC Union Pro ha autorizzato “l’addebito della tassa reclamo al conto società F.I.G.C.”, Ora, in effetti, la censura della ricorrente società potrebbe trovare un qualche fondamento nell’art. 48, comma 2, CGS, che così recita: «I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice». Tuttavia, l’art. 67 CGS (rubricato “Procedimento relativo al ricorso degli interessati”) così dispone, al comma 1: «Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce». Una interpretazione letterale e sistematica del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 67, comma 1 e 48, comma 2, ultimo periodo, conduce, comunque, a ritenere insussistente una antinomia normativa, potendo farsi rientrare, così come ritenuto dai Giudici di merito, l’ipotesi del preannuncio di reclamo nell’ambito di uno dei casi di «eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice», nei quali, dunque, l’ordinamento federale richiede il pagamento del contributo (o la richiesta del suo addebito sul conto federale della società) sin dal momento della dichiarazione di preannuncio. Per queste ragioni, il ricorso per revocazione non supera la fase rescindente, per cui il reclamo proposto dalla FC Union Pro 1928 SSDARL deve essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.T.PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. J.R. PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.M. PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE; AMMENDA DI € 800,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018

Massima: I reclamo sono inammissibili…non essendo concepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti…….tutti e tre i reclami, presentati tempestivamente, sono del tutto destituiti di fondamento giudicati se non addirittura inammissibili per le ragioni che seguono. In primo luogo, non vi è materia per una revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a rivedere e/o a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale. Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. In realtà, i tre reclamanti cercano di ottenere un riesame nel merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall’ordinamento sportivo. In altri termini, i tre reclamanti chiedono la revisione e/o la revocazione della decisione impugnata adducendo puramente e semplicemente che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. A parte la considerazione che il referto dell’arbitro fa piena prova di quanto accaduto in campo, le dichiarazioni dei testi sono prive di qualunque supporto probatorio e, in ogni caso, non possono indurre questa Corte a rivedere il merito del giudizio né a revocare la sentenza impugnata. Già da questo punto di vista i tre reclami sono inammissibili.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0020/CFA del 18 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Provvedimento della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 328 CSAT 23 del 26 Febbraio  2019, concernente la sanzione della squalifica a tutto il 31.08.2021 con l’obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri organizzati dalla sezione AIA di Siracusa inflitta a reclamante

Impugnazione Istanza: reclamo per revisione numero di registro 49/CFA del 2019, proposto dal sig. B.L.

Massima: Rigettato il reclamo basato sulla nuova testimonianza…Il reclamo oggetto del presente giudizio si ritiene essere stato proposto ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 63 C.G.S., in base al quale “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”. Nel caso, la prova decisiva sarebbe la testimonianza dell’allenatore della squadra del Megara (della quale … era capitano) il quale ha affermato, diversi mesi dopo la conclusione delle indagini e dei giudizi che hanno portato alla squalifica del minore (da ultimo, quello deciso dalla Corte d’Appello territoriale il 26/2/2019, con rideterminazione del periodo di squalifica e pena accessoria), di non aver avuto contezza della partecipazione del minore ai fatti contestati (rissa nello spogliatoio a fine partita; calcio sferrato al DDG) in quanto il calciatore sarebbe stato sempre accanto a lui al momento dell’uscita dal campo e non sarebbe stato protagonista dei fatti di violenza posti in essere anche da altri calciatori. Il Collegio ritiene la prova non “nuova” e, pertanto, non decisiva, in quanto in contrasto con altre dichiarazioni rilasciate dallo stesso soggetto durante la fase di indagine. Va evidenziato, infatti, che … non è un nuovo testimone, trattandosi di soggetto che aveva già riferito alla Procura Federale in data 4 Febbraio  2019, a seguito degli accertamenti richiesti dalla Corte Sportiva d’appello territoriale (proced. del 21 Febbraio  2019 n. 21 pf-of-18 19) nell’ambito del procedimento d’appello 60/A, di cui si è detto. Il … aveva infatti dichiarato che si era diretto verso lo spogliatoio insieme ai tesserati di entrambe le squadre e di non aver notato il B…. tra i giocatori coinvolti nell’acceso diverbio. E’ quindi del tutto inverosimile che, a distanza di otto mesi dalle prime dichiarazioni, il medesimo soggetto renda dichiarazioni diametralmente opposte, ricordandosi una dinamica dei fatti – soprattutto in relazione alla presenza del … – del tutto diversa da quella resa in fase di indagine. Infatti, nella deposizione resa in Procura federale, il … ricorda di essere uscito con giocatori di entrambe le squadre e non fa alcun cenno alla presenza del …. Improvvisamente, dopo moltissimo tempo, ricorda dettagliatamente un’altra dinamica dei medesimi fatti menzionando espressamente il calciatore Luca Battaglia come soggetto entrato nello spogliatoio lentamente e dopo di lui. E’ evidente che tali dichiarazioni, in mancanza di ulteriori e nuovi elementi a sostegno delle stesse, non possono costituire in alcun modo nuova prova, né possono intaccare le risultanze di fatto poste a fondamento di una decisione ormai irrevocabile e del tutto coerente con le altre testimonianze (anche dei dirigenti della squadra di Francofonte) acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dalla Procura federale. Le nuove prove rilevanti ai fini di una “ revisione” di una decisione ormai definitiva, infatti, non possono che essere quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quelle deducibili, ma, per qualsiasi motivo, non dedotte. La revisione, pertanto, è astrattamente ammissibile laddove venga prodotto un documento decisivo, successivamente formato o acquisito, ma non può riguardare la testimonianza di un soggetto noto e già sentito come testimone. Va peraltro evidenziato che il …. con il Comunicato di primo grado n. 33 del 31/12/2018, è stato inibito a svolgere attività fino al 15/01/2019 “per atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Tale sanzione, non impugnata, dimostra anche la non imparzialità del testimone nel riferire di episodi che riguardano il DDG.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0007/CFA del 16 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva territoriale del Lazio del31 maggio 2019, pubblicata sul Comunicato Ufficiale - solo dispositivo n. 443 del 31 maggio 2019 e motivazione n. 478 del 2 Luglio 2019 - della Lega Nazionale Dilettanti, Comitato regionale Lazio

Impugnazione Istanza: (ASD POLISPORTIVA TIRRENO) n. 36/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione, basato su un documento nuovo costituito dal referto dell’ASL, proposto dalla società avverso la decisione della CSA che ha sanzionato il calciatore "Perché al termine della gara colpiva con un pugno alla nuca un giocatore avversario procurandogli  dolore. Successivamente  colpiva l'arbitro  con un pugno  al  volto facendolo  indietreggiare  di qualche metro e vacillare sulle gambe. L'arbitro ricorreva a successive cure ospedaliere. Il comportamento del tesserato di cui sopra rientra tra quelli che determinano l'applicazione delle misure amministrative di cui al C. U. n. 104 del2014 "…Come noto, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento , quello dell'ammissibilità e quello, eventuale e successivo , della rescindibilità. Sotto tale profilo , dunque , la questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso. Recita l'art. 63, comma 1, C.G.S. : "Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili  o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti , dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; se nel precedente procedimento è stato commesso dall 'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa" . Come detto, il Giudice della revocazione deve , anzitutto, valutare l'ammissibilità della  domanda  revocatoria , anche d'ufficio ed a prescindere , quindi , da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 63 C.G.S. Nel caso di  specie,  l'istante  ritiene  ricorrano entrambe le ipotesi descritte  al comma 1, lettere c) e d), della predetta norma. L'assunto non può essere condiviso. Il Giudice della revocazione è tenuto ,  preliminam1ente,  a  verificare l'attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla  decisione  del  precedente  giudizio, rispetto al risultato finale della revisione dello stesso . In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Occorre, in breve, verificare se le dedotte nuove circostanze fattuali o documentali si palesino induttive di una possibile revisione critica della  precedente  pronuncia. Una prima ragione di inammissibilità del ricorso deriva dall'aver invocato contestualmente  sia la censura ex lettera c) che quella ex lettera d) dell'art. 63 CGS. Sul punto  l Collegio di garanzia dello Sport- sezioni unite- con decisione n.812018 pubblicata in data 8 Febbraio  2018, pronunciandosi sull'art. 39 vecchio CGS la cui formulazione è rimasta identica all'art. 63 CGS attualmente in vigore , ha statuito che: "La disposizione invocata dal ricorrente a base del ricorso è quella dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Tale norma consente l'impugnativa per argomenti ben diversi: da un lato,  "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento , oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile,  fatti nuovi la cui conoscenza  avrebbe  comportato  una diversa pronuncia " e, dall'altro,  "se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove ... Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte. Ne consegue che non può proporsi un ricorso richiedendo con il medesimo atto l'accoglimento , in alternativa, dell'una o dell 'altra ipotesi di impugnazione . Inevitabile, quindi, in questo caso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto" . Sotto altro profilo l'inammissibilità deriva dalla circostanza che il documento rilasciato dall'ASL di Viterbo a corredo della domanda di revocazione ex art. 63, comma 1, C.G.S., non rappresenta un'allegazione idonea a costituire "un documento influente al fine del decidere " che la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento ex lettera c) ; né tantomeno un "fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento " o "fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia soprawenuti dopo che la decisione è divenuta inappellabil e" ex lettera d). Il ricorso non consente di superare il preliminare giudizio volto a verificare l'astratta idoneità- degli asseriti nuovi fatti/documenti posti a fondamento della richiesta revocazione- a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento definito con l'applicazione della sanzione della squalifica . Infatti, ciò che viene in rilievo nella fattispecie in esame é rappresentato dall'evento dell'aggressione all'arbitro (preceduto da un comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria) che non risulta né contraddetto né smentito dalla produzione documentale del ricorrente (certificazione dell'ASL di Viterbo), che quindi non è idonea nel giudizio rescindente proprio della fase revocatoria a rientrare né nella lettera c) che nella lettera d) di cui all'art . 63 CGS.Tale comportamento violento è evincibile chiaramente sia dal supplemento di referto arbitrale redatto a conclusione della partita, che dal verbale di audizione dell'arbitro tenutosi dinanzi alla Corte sportiva di appello territoriale in data 30 maggio 2019. In altri termini appare ininfluente ai fini propri della revocazione la rilevanza  della  certificaz ione  dell'ASL  di Viterbo,  atteso che l'evento "aggressione"  all'arbitro  risulta del tutto integro . La circostanza che il pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo, fosse "inattivo" come sostiene l'arbitro, ovvero operante h 24 come invoca il ricorrente, non costituisce né un "fatto decisivo o nuovo " né un "documento influente" ai fini revocatori, in quanto è un elemento non in grado di mettere in dubbio l'aggressione all'arbitro da parte del giocatore sanzionato così come refertata dal direttore di gara . Giova al riguardo ricordare il principio dell'assoluta primazia, nella gerarchia delle fonti di prova degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS (analogamente all'art. 35 vecchio CGS), rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte sportiva di appello S.U. 15 aprile 2016 in CU 15/4/2016 n. 114/CSA) . Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza sportiva che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata , contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza che non si rinviene nel caso di specie e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (confermata anche dal Tribunale nazionale di arbitrato sport 29/9/2011 n. 1463/2011), ne deriva da un lato che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati", restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (Cfr. Corte giustizia federale 23/11/2012 in CU 23/11/2012 n. 102/CGF) ; dall'altro lato detti referti sono destinati ab initio alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte sportiva appello

S.U. 15/4/2016 cit.) .

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N.  0006/CFA del 15.10.2019

Decisione Impugnata: Dispositivo n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 adottato dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, I Sezione

Impugnazione Istanza: (Presidente Federale) n. 47/2019-2020 Registro Reclami

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 63 proposto dal Presidente Federale avverso la delibera  della Corte Sportiva di Appello Nazionale che ha ridotto la squalifica all’allenatore espulso dal campo in quanto sarebbe in violazione con il principio dell’automatismo ovvero della sospensione per la partita successiva in ragione di quanto prescritto dall'art. 62.3 del Disciplinary Code della FIFA (entrato in vigore il 15 Luglio 2019, e dunque successivamente alla adozione e all'entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.).  La seconda eccezione sollevata dalla difesa della Società Torino F.C. s.p.a. è fondata, e di conseguenza la revocazione è inammissibile per le ragioni di cui appresso: ragioni la cui articolazione consente peraltro a questo collegio di pronunciarsi sulla questione di diritto controversa al fine di assolvere al principio declinato nell’art. 2 comma 2 dei Principi di Giustizia sportiva CONI (del. 1616 del 26 Ottobre 2018), nonché dell’art.2 comma 1 del CGS CONI, richiamato dall’art. 3 comma 1 CGS, e cioè quello di garantire l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Costituisce principio ricorrente nella giurisdizione statale in materia di revocazione (cui il collegio ritiene di doversi uniformare) che l’errore di fatto attenga solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri in realtà gli estremi dell'errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.  Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA (cioè di un regolamento dell’organizzazione internazionale) è direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una disciplina di armonizzazione, i cui diretti destinatari non sono i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”). Ne deriva che in ogni caso la mancata considerazione della natura autoapplicativa della disposizione internazionale, ed eterointegrativa delle disposizioni nazionali, sia che derivi dalla erronea percezione della sua (in-)esistenza, sia che derivi dalla altrettanto erronea percezione della sua (in-)applicazione in assenza di un formale recepimento (non essendo date altre ipotesi sulla consistenza dell’errore della revocanda decisione), si risolve in un errore di diritto, non emendabile attraverso il rimedio revocatorio. Restando, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore costituisce un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., 14/04/2017, n. 9673), per effetto della inesatta considerazione degli effetti di una specifica riforma normativa (Cass., 03/06/2002, n. 8023), o dell'inapplicabilità dello jus superveniens (Cass., Sez.U., 23/01/2009, n. 1666), o ancora dell'applicazione di una normativa piuttosto che di un'altra (Cass., 29/03/2006, n. 7127), il reclamo proposto dalla Federazione deve essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VADO E L’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO – VADO DEL 23.9.2018

Massima: Accolto il ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 CGS avverso la decisione della CSAT  - che confermava la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore, atteso che successivamente il TFN-ST si pronunciava dichiarando la validità del tesseramento del calciatore a far data antecedente alla disputa della gara data persa  - e ripristinato il risultato conseguito sul campo…La norma sopra richiamata, di cui si chiede applicazione nella presente controversia, prevede testualmente che “La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili … in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione  irrevocabile”. Risulta dalla motivazione dell’impugnato ed irrevocabile provvedimento della Corte d’Appello Territoriale che quest’ultima ha ritenuto il calciatore … tesserato per la Ospedaletti Calcio a partire dal 26.9.2018, pertanto in posizione irregolare rispetto alla gara disputatasi il precedente giorno 23.  Contrariamente a tale risultanza, la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale – della cui esclusiva competenza in materia non è consentito dubitare - ha definitivamente stabilito che la data d’inizio del tesseramento del tanto spesso nominato giovane calciatore …. andasse fissata al 20.9.2019, rendendo in tal modo pienamente legittima la sua partecipazione alla gara contestata, disputatasi, come più volte ricordato, il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2018. La fattispecie integra, all’evidenza, la previsione regolamentare, sopra riprodotta, dell’art. 39 n. 2 C.G.S.: la data del tesseramento del calciatore F. definitivamente stabilita dal Tribunale Federale Nazionale è inconciliabile con quella considerata in precedenza dalla Corte d’Appello Territoriale, conseguentemente il ricorso va accolto e la Corte deve adottare le statuizioni di cui al dispositivo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III:  DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 del 17.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD OPITERGINA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’OMOLOGAZIONE  DEL  RISULTATO  DELLA  GARA  CON  IL  PUNTEGGIO  DI  0-3,  SEGUITO  GARA  USD OPITERGINA – PORTOGRUARO CALCIO DEL 16.9.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., della decisione della CSAT, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla regolarità della gara omologando il risultato maturato sul campo, basato a suo dire, da errore di fatto….La decisione oggi impugnata per revocazione ha confermato quella di primo grado, entrambe avendo giudicato prevalente l’aspetto sostanziale della sussistenza e validità del tesseramento al momento della disputa della gara su quello formale del mancato inserimento del  calciatore  nel suddetto elenco.  L’istanza formulata a questa Corte ai sensi dell’art. 39 C.G.S., oggetto dell’odierno giudizio, impinge chiaramente ed ulteriormente il merito dell’accertamento in fatto ed in diritto già svolto dai giudici dei precedenti gradi, senza introdurre alcun fatto revocatorio e, quindi, merita di essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 4 della norma citata. Infatti, la revocazione per  errore  di  fatto  è  ammissibile  quando,  ai  sensi  dell’art.  39,  comma  1, lett. e), C.G.S., “nel precedente  procedimento  è  stato  commesso  dall’organo  giudicante  un  errore  di fatto risultante dagli atti e documenti di causa”. L’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., a sua volta, chiarisce che “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Nel caso di specie, a be vedere, non è stato commesso dalla Corte Sportiva d’Appello alcun errore di fatto, in quanto: (i) con il primo motivo di ricorso la ricorrente invoca una diversa valutazione dei medesimi fatti già presi in considerazione dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza allegare alcun fatto nuovo che non abbia formato oggetto di valutazione da parte degli stessi, e quindi introducendo un inammissibile terzo grado di giudizio; (ii) con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ripropone una questione già sollevata in primo e secondo grado che, seppur non espressamente menzionata nella decisione impugnata, ha comunque costituito un fatto controverso oggetto di accertamento nel precedente grado di giudizio, in quanto il giudice dello stesso ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto prevalente l’aspetto sostanziale dell’intervenuto tesseramento del calciatore (confermato dai competenti uffici della F.I.G.C.) su quello formale del mancato inserimento del nominativo dello stesso nell’elenco dei calciatori dilettanti.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL  21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SILANUS PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD MACOMER – POLISPORTIVA SILANUS DEL 3.2.2019

Massima: Annullata la decisione impugnata per violazione del diritto alla difesa in quanto la gravata pronuncia era stata resa in base a documento irritualmente acquisito e rimessi gli atti alla CSAT  per il nuovo esame di merito…In effetti la statuizione impugnata si riferisce ad una Relazione tecnica presente nel fascicolo, ma mai prodotta nel rispetto delle vigenti disposizioni procedimentali, resa da tale … s.a.s., attestante la causa del guasto – da attribuirsi ad imprevedibili fattori climatici - e l’impegno profuso dalla società ospitante nel tentativo, non riuscito, di risolvere l’inconveniente. La presenza del documento nell’incarto processuale è indiscutibile, così come non può essere dubitato che nessuna risultanza processuale dia atto della sua acquisizione: sulla base di tale rilievo il ricorso merita accoglimento. È ben vero che l’impugnata pronuncia non è stata rassegnata soltanto in relazione al contestato documento, ma, come letteralmente motiva il giudice di seconde cure, sulla base “dei documenti (plurale) in atti e del referto arbitrale”, con particolare riferimento a quest’ultimo che attesta l’impraticabilità del campo anche a causa “delle forti precipitazioni”. È peraltro altrettanto vero che la decisione è stata emessa dal Collegio giudicante considerando una prova documentale sconosciuta ad una delle parti del processo: questa rilevanza induce il Collegio a rimettere parti e causa innanzi al giudice a quo al fine di consentire più ordinato svolgimento del contraddittorio.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL  21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD TRICESIMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA ASD TRICESIMO – ASD TARCENTINA DEL 12.1.2019

Massima: Il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla Società deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si fonda sulle ipotesi previste dal C.G.S. all’art. 39 comma 1 essendo fondato sulla riproposizione di fatti e documenti che avrebbero potuto essere versati nel procedimento dinnanzi la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia perché già conosciuti o conoscibili o che sono stati versati e valutati dalla medesima Corte. In altre parole non vi è alcun fatto nuovo che possa supportare la tesi che l’evento impeditivo della celebrazione della gara (sistema elettrico dell’impianto di gara fuori uso) sia da ricondurre a evento dovuto a causa di forza maggiore, una ragione tale da escludere l’applicazione dell’art. 17 comma 1 del C.G.S., laddove si legge che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 …” In conclusione dal combinato disposto dell’art1. 39 comma 1 cgs e art. 17 comma 1 cgs il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 103/CFA DEL  17/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 101/CFA DEL 10 MAGGIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 4.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS VILLACIDRESE CALCIO SRL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO GARA SS VILLACIDRESE CALCIO – SPD THARROS DEL 26.1.2019

Massima: Annullata la decisione per difetto di contraddittorio e rimessi gli atti alla CSAT...La resistente soc. Tharros, come innanzi ricordato, eccepisce che il reclamo di cui si discute da essa proposto alla Corte Federale Territoriale era stato inviato presso la sede sociale della Villacidrese per come individuata anche nella carta intestata della medesima società, ma tale risultanza appare irrilevante dal momento che gli atti del procedimento sportivo andavano indirizzati presso la sede federalmente risultante, non in diversa località ancorché avente sua specifica giustificazione. La dedotta situazione fattuale, ripetesi emergente dagli atti, non lascia dubbi sulla mancata evocazione in giudizio della società nel procedimento oggi impugnato per revocazione, realizzando ipotesi riconducibile sotto la previsione dell’art. 39, lett. c), dal momento che “per fatto altrui” la Villacidrese Calcio non ha potuto partecipare e contraddire nel procedimento intentato nei suoi confronti: conseguentemente il ricorso va ritenuto ammissibile ed accolto con restituzione degli atti al giudice a quo il quale vorrà tener conto di quanto pronunciato con la presente decisione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018

Massima: Accolto il ricorso per revocazione al fine di conseguire –in riforma della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l’annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell’incontro (1-1) atteso che la CFA aveva già accolto il ricorso della società dichiarando validi i tesseramenti dei calciatori…In ordine alla ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l’impugnazione nel caso sia stato (testualmente) “…omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso. Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della SSDRL Rapallo Ruentes 1914 a seguito della gara disputata il 21.1.2018, risulta assunta il 19 marzo 2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale, trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile. Nel merito,  poi, acclarata la piena regolarità  del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l’invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine dell’incontro, 3-1 per la ASD Valdivara 5 Terredi Beverino.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 54 del 22.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA USD RIVAROLESE 1919 – ASD VALDIVARA 5 TERRE DEL 3.12.2017

Massima: Accolto il ricorso per revocazione al fine di conseguire –in riforma della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l’annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell’incontro (1-1) atteso che la CFA aveva già accolto il ricorso della società dichiarando validi i tesseramenti dei calciatori…In ordine alla sua ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l’impugnazione nel caso sia stato (testualmente) “… omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso. Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della USD Rivarolese 1919 a seguito della gara disputata il 3.12.2017, risulta assunta il 19.3.2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale (in Com. Uff. n. 54 del 22.03.2018), trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile. Nel merito, poi, acclarata la piena regolarità del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l’invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine del citato incontro  del 3.12.2017 (punteggio: 1-1).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 047CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDDETTA

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione della delibera CSAT che disponeva la ripetizione della gara…Ed infatti, “l’errata ricostruzione dei fatti” così come “l’errata interpretazione dell’art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio” lamentate dalla ricorrente, non riconducono la fattispecie sotto alcuna delle previsioni dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina il ricorso per revocazione, in quanto, trascurando le ipotesi di dolo, false prove e nuovi documenti, la censura avanzata non individua né l’omesso esame di un fatto nuovo, né un errore di fatto, limitandosi a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali decisamente vietata in quanto integrante un terzo grado di giudizio non previsto, e tanto meno disciplinato, dall’ordinamento processuale federale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO

Massima: Il reclamo così avanzato non può essere accolto e deve venir dichiarato inammissibile. In effetti, parte ricorrente nemmeno si induce ad indicare quale delle varie previsioni individuate dall’art. 39 C.G.S. disciplinerebbe la fattispecie, limitandosi a chiedere alla Corte Federale d’Appello di riesaminare nel merito il ricorso non delibato dal Collegio territoriale, nuovamente sollevando il già ricordato profilo della buona fede osservata in occasione dell’errato invio della prima impugnazione. Volendo trascurare che la mancata introduzione di un atto - quale verificatasi nella fattispecie - impedisce a qualsiasi giudice di valutarlo e deciderlo, il difetto di una delle ipotesi previste dal richiamato art. 39 C.G.S. proposto dal presente reclamo ne determina l’inammissibilità senza alcuna possibilità di poterlo delibare nel merito. In effetti, il ricorso oggi sottomesso al Collegio costituisce soltanto un vero e proprio terzo grado di giudizio, decisamente escluso dalla vigente normativa.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 129/CFA 06 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CASAVATORE CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA € 150,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 AL SIG. DE FILIPPO LUCA; INFLITTE SEGUITO GARA SANTA MARIA LA CARITÀ/CASAVATORE CALCIO DEL 8.10.2017

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui sono state irrogate le sanzioni all’Associazione ed al dirigente, in quanto impinge il merito della valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie già effettuata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva di primo grado e d’appello, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivalutazione degli stessi fatti posti a fondamento delle suddette decisioni, senza che nel ricorso medesimo sia comprovata l’emergenza di alcuno dei fatti revocatori di cui all’art. 39, comma 1, C.G.S., ovvero di alcuna prova nuova ai fini della revisione di cui al secondo comma della citata norma.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 129/CFA 06 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Della Corte Sportiva D’appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. N. 171 Del 24.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARPINO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DECISIONI MERITO GARA ARPINO/ITRI CALCIO DEL 15.10.2017

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società avverso la decisione della CSA e finalizzato ad ottenere la sanzione della perdita della gara nei confronti dell’altra società ed in subordine la declaratoria di regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal primo comma, lett. e, dell’art. 39 C.G.S. per la revocazione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, che avrebbero dovuto indurre a comminare la sanzione della perdita della gara, o quantomeno a disporre la ripetizione della gara. Oltretutto, non può costituire nuova prova il supplemento di referto da parte del direttore di gara il quale è stato portato all’attenzione sia del giudice di primo grado, sia della Corte Sportiva di Appello. In ogni caso, non sussistono neanche gli estremi per la conferma del risultato acquisito sul campo escludendo la ripetizione della gara. Va soggiunto che la revisione è inammissibile anche per un altro profilo che è addirittura assorbente: il ricorso della società è diretto surrettiziamente a ottenere una diversa valutazione dei fatti di causa attraverso un terzo grado di merito non consentito dal Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale ha attentamente valutato tutti gli atti di causa giungendo alla conclusione che l’arbitro non aveva subito alcuna “violenza fisica” e che si trattava del gesto isolato di un calciatore che non giustificava né la comminatoria della sanzione della perdita della gara a carico della società, né a giustificare la tesi della regolarità della stessa.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 127/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ GC CASTELNUOVOSANDRA’ PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELNUOVOSANDRA/VIRTUS DEL 22.10.2017 

Massima: La Corte, accoglie il ricorso per revocazione, annulla la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale, nonché le relative sanzioni ivi inflitte, ripristinando ed omologando il risultato conseguito sul campo all’esito della gara valida per il campionato regionale “giovanissimi”.  L’aver la società utilizzato il calciatore come assistente dell'arbitro inserendo inoltre n. 7 (sette) calciatori di riserva, violando così le norme di cui all'art.8, comma 2 (norme relative agli assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro) e all'art. 8, comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile Scolastico, non incide sulla regolarità della gara. Infatti, nell’interpretazione pratica delle disposizioni in materia, operata dalla giustizia sportiva territoriale veneta nelle decisioni successive invocate dalla società odierna istante, qui da questa CFA condivisa, è stato evidenziato, in fatto, come i giocatori impiegati nella funzione di assistente non sono stati impiegati quali giocatori. Pertanto, visto l'art. 8.2 prima richiamato, il quale impone alla società che utilizzi un calciatore nel ruolo di Assistente all'Arbitro che intenda impiegarlo anche quale calciatore nella medesima gara di ridurre il numero dei giocatori in lista, in modo da non aumentare il numero dei giocatori di riserva e visto il successivo punto 8.3, il quale esclude la riduzione nel caso in cui il calciatore di riserva non possa ab origine essere utilizzato quale giocatore per impossibilità sia sotto il profilo formale (indicazione di giocatori di riserva in numero massimo oltre al giocatore indicato quale assistente all'Arbitro) sia sotto il profilo sostanziale (condizione soggettiva del giocatore che ne impedisca l'utilizzo), osservato, peraltro, «come sia poco coerente con la funzione educativa dell'esercizio sportivo nella categoria di appartenenza il tentativo di sovvertire il risultato conseguito sul campo ricorrendo a questioni formali non incidenti nella sostanza della competizione», non è stata ritenuta sussistere alcuna violazione delle disposizioni regolamentari di cui trattasi, con correlata omologa dei risultati come ottenuti sul campo. Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, i presupposti per accogliere l’istanza di revocazione. Infatti, anche alla luce della particolarità della fattispecie, può ritenersi integrato il presupposto della novità del fatto (mancata partecipazione alla gara da parte del calciatore di cui trattasi) la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Sotto tale profilo, del resto, come anche più volte evidenziato dalla giurisprudenza del giudice della revocazione, la ratio della scelta adottata dall’ordinamento federale è quella di dar prevalenza al principio di effettività al preminente scopo di giustizia consistente nella rimozione dall’Ordinamento stesso di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell’elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali. L’opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva è quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio.  Orbene, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello territoriale qui sottoposta ad esame revocatorio è affetta da palese erroneità ed ingiustizia. Peraltro, non può, questa Corte, non tenere in debita considerazione la categoria (Giovanissimi) di cui trattasi, nonché la necessaria funzione anche rieducativa che specie in questo ambito le decisioni della giustizia sportiva devono assumere. Per queste ragioni, attesa e sottolineata la particolarità della fattispecie; accertato che l’organo giudicante non ha tenuto conto del fatto che il giocatore designato quale assistente dell’arbitro non ha partecipato alla gara (poiché, infortunato); considerato il campionato (categoria Giovanissimi) di cui trattasi; ritenute anche sussistenti esigenze di rieducazione sportiva e, segnatamente, valutata come non coerente con la funzione educativa (assegnata dall’Ordinamento giuridico) dell’esercizio della pratica sportiva nella categoria di appartenenza, una modifica del risultato conseguito sul campo per il mero operare di questioni meramente formali che non incidono nella sostanza della competizione; tenute presenti esigenze di uniformità di valutazione dei casi analoghi; tenuto conto dell’esigenza di garantire la regolarità dei campionati e delle competizioni sportive organizzate dalla FIGC, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte sportiva d’appello territoriale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 56/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  725 del 8.3.2017 – Delibera della Corte Sportiva di Appello - Com. Uff. n. 107/CSA del 29.03.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO                          DELLA SOCIETA’ SSD              AVIS PLEIADE POLICORO ARL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S. AVVERSO  LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI    € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL/SALINIS DEL 4.3.2017

Massima: I tempi della pubblicazione della motivazione della decisione  non  condizionano  in  alcun  modo  l’esito  del  procedimento  di  secondo  grado.  La circostanza che, nella vicenda in esame siano stati superati i termini indicati dal codice di giustizia sportiva non incide sulla ritualità e sulla validità della pronuncia ora contestata. In ogni caso, poi, l’eventuale violazione delle regole procedurali riguardanti la formazione della decisione di appello non sarebbe censurabile attraverso lo strumento della revocazione, che è ammessa solo per tassative e limitate ipotesi.

Massima: Un’eventuale violazione della procedura svolta in appello, qualora sussistente, non si tradurrebbe, infatti, in un errore emendabile attraverso il ricorso per revocazione, ma consentirebbe, se del caso, la proposizione di altri strumenti di impugnazione. Nel merito, va comunque evidenziato che, secondo la previsione dell’art. 34, comma 5, C.G.S., “non è consentito il contraddittorio con l’ufficiale di gara”, ancorché il collegio giudicante abbia il potere di acquisire notizie, attraverso la sua audizione. La previsione sta ad indicare che l’audizione dell’arbitro non costituisce un mezzo di prova soggetto alle regole del contraddittorio. Nel caso concreto, inoltre, l’audizione dell’arbitro non ha avuto una portata determinante ai fini della decisione, poiché la pronuncia impugnata ha individuato autonome e fondamentali ragioni probatorie, poste alla base dell’esito di rigetto della decisione di appello. La menzione dei chiarimenti forniti dall’arbitro ha rafforzato un dato probatorio autonomamente basato sul referto menzionato nella motivazione della pronuncia.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017

Massima: E’ ammissibile e fondato il ricorso per revocazione avverso la delibera della Corte Sportiva che aveva dichiarato improcedibile il reclamo per il mancato versamento della tassa reclamo atteso che il ricorso era stato azionato dal sodalizio che, nel ricorso, aveva autorizzato l’addebito della tassa sul suo conto. Ed infatti ricorre, nella fattispecie in scrutinio, la previsione di cui alle lettera e) dell’art. 39 C.G.S., che legittima l’impugnazione nel caso sia stato commesso dal Giudice a quo un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. A ben vedere, in realtà, il preannuncio del reclamo fu formalizzato su carta intestata della ASD Azzurra e sottoscritto dal Presidente – omissis - e dal Segretario – omissis - e già in quella sede, ex art. 33, punto 8 C.G.S., sarebbe stato necessario far luogo alla prescritta tassa, per il cui addebito sul conto del sodalizio fu data dal – omissis -, nella sua qualità, espressa autorizzazione a pag. 4 del ricorso del 22.5.2017. Rileva, inoltre, che la lettera di convocazione per il 29.5.2017 fu indirizzata dalla Corte Sportiva di Appello proprio alla ASD Azzurra, e non già alle persone fisiche ricorrenti, così confermando il convincimento –ove mai fosse stato necessario- che il ricorso era da intendersi proposto dal sodalizio.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell’11.4.2017 procedimento 145/A

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. DAMIANO BALBOPER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2022 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMP. PROV. ALLIEVI DI CATANIA META C5/LA MERIDIANA DEL 15.3.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA – COM. UFF. N. 340 DEL 22.3.2017)

Massima: Il reclamo,  benché  presentato tempestivamente, è palesemente inammissibile in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal secondo comma dell’art. 39 C.G.S. per la revisione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il reclamante doveva essere prosciolto. Non vi è alcun dubbio che la dichiarazione di notorietà del 12.4.2017 non fa che richiamare  un certificato, quello del 14.3.2017, già preso in esame dai giudici di secondo grado che ne avevano rilevato “l’intrinseca inattendibilità”. Va soggiunto che questa inattendibilità trova una conferma nella circostanza che il secondo certificato porta addirittura la data del 15.7.2017 (“15-07-17”). Non si tratta pertanto di nuove prove ma di attestazioni meramente compiacenti. Del resto, proprio in riferimento a questi certificati, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ne aveva evidenziato l’illeggibilità delle firme del medico, oltre all’erroneità del cognome del preteso paziente (nel primo certificato), con conseguente nullità di entrambe le attestazioni, che non può essere sanata dall’atto di notorietà che non apporta al presente giudizio alcuna nuova prova.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO PONTINIA PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL SIG. MARCO PIRANI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE  DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO PONTINA; SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL CALCIATORE RAIMONDO ROSCIOLI;

Massima: Preliminarmente al fine di delimitare il petitum, sono necessarie alcune considerazioni sistematiche, derivanti dalla constatazione che l'Ordinamento federale, alla pari del diritto ordinario, prevede la possibilità che, in presenza di determinate e tassative condizioni di diritto e di fatto, decisioni  divenute  ormai  formalmente  irrevocabili  siano  suscettibili  di  un  estremo  gravame, ponendo, a tal fine, quale norma di chiusura, l’articolo 39 C.G.S. che disciplina i casi di revocazione (comma 1) e revisione (comma 2). I due istituti, chiaramente derivati dal codice di procedura civile il primo e dal codice di procedura penale il secondo, sono stati strutturati in modo diverso, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare federale. Il prima richiamato art. 39 C.G.S. stabilisce le ipotesi del giudizio di revocazione e del giudizio di revisione, elencandone, in maniera tassativa e distinta, i presupposti. Sulla scorta dei principi esposti, risulta evidente che il ricorso presentato debba essere ricondotto, non solo per l'espressa qualificazione della società ricorrente, ma anche e soprattutto per la natura del provvedimento oggetto del giudizio (decisione di condanna), al procedimento di revisione, con conseguente non valutazione dei presupposti del procedimento di revocazione, se pur invocati. Nel caso concreto, il giudizio deve procedere preliminarmente alla valutazione in ordine alla riconducibilità alle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 39 C.G.S., della “dichiarazione a seguito di intervento”, rilasciata dalla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Latina, che la società ricorrente porta quale nuovo elemento per la revisione della decisione di condanna. A parere di questa Corte, il documento presentato non può costituire valido presupposto per il giudizio di revisione, non soltanto perché esso avrebbe potuto essere  prodotto nei precedenti giudizi, qualora debitamente richiesto nei termini, ma soprattutto perché esso non integra alcuno dei casi, previsti dall'art. 39 C.G.S., che giustificano la revisione. Peraltro, per inciso, ad un sommario esame non emerge alcuna contraddizione, rilevante per l'Ordinamento federale, tra il documento presentato, che costituisce un sunto “de relato” di una verbalizzazione fatta nell'immediatezza dei fatti e con la comprensibile concitatezza del momento ed il dettagliato referto arbitrale.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 040/CFA del 06 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Com. Uff. n. 1 Collegio Arbitrale presso LND del 26.9.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PUTEOLANA 1909, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS, AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI6.565,00 AL SIG. D’ALESSIO MONTE GIOVANNI

Massima: Ai sensi dell'art. 39, 4 comma C.G.S. la C.F.A. è chiamata, a questo punto, a pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Ebbene, questa Corte ritiene che il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata, sia manifestamente inammissibile, coerentemente con il giudizio già espresso più volte dalla Corte di Giustizia Federale, organo competente in materia prima della nuova configurazione degli organi di giustizia sportiva, di cui in appresso si richiamano i principi generali espressi. E' da ritenersi, infatti, che il rimedio della revocazione non possa essere esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., in quanto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili." In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione esclusivamente, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, tra i quali, a norma dello Statuto Federale, non sono ricompresi i Collegi Arbitrali, i quali non possono neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali." Pertanto, nell'ordinamento federale non vi è alcuna norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale, né essa può essere affermata in via interpretativa, poiché dal sistema normativo federale emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso: esso è, infatti, un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali che vengono decise in via irrituale, con un giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico. Risulta chiaro, per quanto detto, che il lodo arbitrale in oggetto ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND - Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETA’  GSD  PREGNANESE  PER  REVISIONE  EX  ART.  39 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA ORATORIO LAINATE ROGAZZI/GSD PREGNANESE DEL 22.4.2017

Massima: L’istanza di revisione ex art. 39 CGS appare immediatamente inammissibile in quanto non si rintraccia nella stessa alcun presupposto per una sua valutazione da parte di codesta CFA. Infatti i presupposti per la revisione sono declinati dalla sopra richiamata disposizione codicistica sportiva che recita “ Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. Ora, da quanto espresso nell’istanza di revisione non emergono alcune delle ipotesi previste dalla norma sopra richiamata in quanto il verbale del commissario di campo che ha accertato il comportamento violento dei tifosi della Pregnanese non è stato confutato nelle sedi proprie avendo lo stesso valore fino a querela di falso. Non solo, non sono state versate nel procedimento nuove prove così come richiamate dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S..

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  094- 098/CFA del 03 Gennaio e del 03 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 35 dell’1.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO ASD BOGLIASCO CALCIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” BOGLIASCO/SAMPDORIA DEL 05.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. 28 del 10.11.2016) –

Massima: La Corte dichiara ammissibile il ricorso ex art. 39, comma 4 C.G.S., lo accoglie, revoca la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale e dispone la disputa dell’incontro per aver questa errato nell’aver comminato alla società la perdita della gara ritenendola responsabile della mancata disputata dell’incontro a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione per l’errata applicazione dell’art. 55 delle NOIF, va accolto in quanto tale norma disciplina esclusivamente il caso di mancata disputa di una gara in conseguenza della violazione dell’obbligo delle squadre di presentarsi in campo nel termine di cui al precedente art. 54, comma 2. Il punto 2 del richiamato art. 55 prevede che la sussistenza di una causa di forza maggiore, sempre e solo per la mancata disputa di una gara in conseguenza della non partecipazione di una o delle due squadre, compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare (rectius, Tribunale Federale) in seconda e ultima istanza. Consegue che la Corte Sportiva territoriale ha fatto una non corretta applicazione al caso che occupa della citata norma, deputata in via esclusiva a disciplinare -come indicato nello stesso titolo- la “mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”, il che esclude una sua applicazione in via analogica. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Cortetale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuale regolarmente depositati (cfrCass. n.11657 del 2006; Cass. n.76 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico- giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n.6881 del 2014; Cass., n.3935 del 2009; Cass. n.6367 del 1996) (così testualmente, Cass. n. 24283 del 29.11.2016).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione : Decisione n. 3 del 04/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d'Appello FIGC del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 082/CFA

Parti: Polisportiva Dilettantistica Sammichele/Real Team Matera C5/Partenope Napoli C5 Golden Eagle/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a cinque

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso promosso dalle società avverso la delibera della Corte Federale che aveva dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., proposto dalla società avversaria e lo aveva accolto infliggendo alla società ricorrente la punizione della perdita della gara, il tutto perché a seguito della revoca del tesseramento del calciatore da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C, lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in precedenza svoltasi. Infatti, le ragioni delle società ricorrenti hanno trovato fondamento non su un provvedimento proveniente dagli organi di giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma su un provvedimento amministrativo di revoca, proveniente direttamente dalla Divisione Calcio a 5 della LND.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 08 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Settembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Viterbo – Com. Uff. n. 86 del 14.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. L’A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL SIG. F.O. SEGUITO GARA RONCIGLIONE UNITED/CORNETO TARQUINIA DEL 9.4.2016

Massima: Ad avviso della Corte, anche il presente reclamo va dichiarato inammissibile, sia pure sotto diverso profilo. Va premesso che la parte non precisa sotto quale fattispecie, fra quelle previste dall’invocato art. 39 C.G.S., vada ricondotto il proposto ricorso, da ritenersi costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento. Peraltro, è lecito dubitare che tale fatto decisivo, costituito da filmato spontaneamente offerto alla reclamante dal padre di un suo tesserato, sia stato conosciuto soltanto il 10.6.2016, sia pure in occasione della festa di commiato per la chiusura della stagione sportiva: infatti, i comportamenti sanzionati si riferiscono ad una gara del 9.4.2016, il provvedimento di prime cure è stato pubblicato il 14 successivo, con ricorso alla Corte Territoriale tentato nei giorni ancora successivi e proposto il 29.4.2016. Non appare, dunque, verosimile che la squalifica dell’allenatore, oggetto di ben due provvedimenti giurisdizionali, sia rimasta sconosciuta nel ristretto ambito dell’Associazione ricorrente, inducendo la persona che deteneva il filmato a consegnarlo per il reclamo soltanto a distanza di circa due mesi dalla sanzione. Tuttavia, anche volendo prescindere dalla dubitata tempestività del reclamo, lo stesso non merita alcun accoglimento e va dichiarata inammissibile per violazione della tassativa disposizione di cui all’art. 35, comma 1, sub 2) C.G.S., laddove attribuisce agli organi di giustizia la “facoltà di utilizzare quale mezzo di prova…anche riprese televisive ed altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale”. In palese violazione della riprodotta normativa, il filmato di cui intenderebbe avvalersi la Corneto Tarquinia non propone alcuna delle richieste garanzie, conducendo inesorabilmente alla reiezione del ricorso per inammissibilità.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 59 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. NOVE STEFANI CONSULTING AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AC NOVE STEFANI CONSULTING/MUSSOLENTE DEL 17.1.2016

Massima: L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze, formulate dal ricorrente si riferiscono a fatti (procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. per il diniego del tesseramento del calciatore – omissis -) che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha preso espressamente in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380/CDT del 22.3.2011

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. S.G. TENDENTE AD OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 4381/1163 – 09/10 DEL 10.1.2011

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S. onde conseguire la revoca del “provvedimento di preclusione emesso in data 22.3.2011 dalla Commissione Disciplinare Territoriale incentrato sull’accertamento, da parte di sentenza definitiva dell’A.G.O., dell’inesistenza delle circostanze di fatto che determinarono l’applicazione, nei suoi confronti, della richiamata sanzione disciplinare. La Corte si è in primo luogo preoccupata di qualificare l’atto in questione, ritenendo che lo stesso debba venir considerato ricorso per revocazione, ricadente sotto la previsione dell’art. 39 C.G.S., in quanto logicamente riconducibile ad una delle ipotesi disciplinate dalla detta norma. Tanto premesso, l’istanza, come eccepito dalla Procura Federale, deve venir dichiarata inammissibile avendo superato il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto (sentenza della Corte d‘Appello di Palermo, Sez. I Penale, del 16.10.2014) che dovrebbe determinare il motivo della revoca. Peraltro, non può trascurarsi che lo – omissis - dichiara irrevocabile la decisione posta a base della sua domanda, e pertanto passata in giudicato, ancorchè nessuna certificazione attesti che avverso tale provvedimento non è stato proposto ricorso per Cassazione: siffatta emergenza processuale impedisce di ritenere definitiva la sentenza sulla quale il ricorrente fonda la propria istanza, e pertanto concorre alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso. La Corte, per completezza motivazionale, ritiene opportuno considerare anche il merito della vicenda, ed osserva che le circostanze di fatto poste a base della decisione 23.3.2011 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia risultano indiscutibilmente diverse da quelle valutate dal Giudice ordinario. Infatti, mentre la prima ha sanzionato il – omissis - per violazione dell’art. 1, punto 1 C.G.S., e dell’art. 72, comma 4 delle N.O.I.F. per avere apposto sulle magliette della soc. Akragas il proprio volto, la statuizione dell’appello palermitano riguarda i reati di istigazione a delinquere e di calunnia, determinando insanabile contrasto fra le materie trattate dai due Organi giurisdizionali. Ritiene infine il Giudicante di far salvo il diritto dell’istante di avanzare domanda di riabilitazione ex art. 26 C.G.S., nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla detta norma, con particolare riferimento al decorso di anni tre dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 282 dell’11.3.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GYMNASTIC STUDIO CA5/CITTÀ DI PALIANO CALCIO A 5 DEL 19.12.2015

Massima: L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2.9.2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, la doglianza, formulata dal ricorrente si riferisce ad un fatto, o meglio alla correttezza di un atto (autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Lazio allo svolgimento dell’attività agonistica da parte del calciatore, - omissis -) che la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha preso, espressamente, in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione. Peraltro, lo stesso ricorrente risulta cosciente della manifesta insussistenza, nel caso che ci occupa, del presupposto revocatorio di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che lo stesso ha chiesto, in via subordinata, l’applicazione di “una sanzione minima o comunque inferiore a quella massima della perdita della gara”, formulando, al proposito, ulteriori motivi di ricorso che nulla hanno a che fare con il rimedio straordinario della revocazione; una richiesta, quest’ultima, che rende palese come il ricorso in epigrafe risulti finalizzato ad ottenere da questa Corte un inammissibile terzo grado di giudizio.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29/10/2015 - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale – presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 12/11/2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CORNAREDO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5 LOMBARDIA CANNETO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 24/10/2015

Massima: La Corte osserva che la questione così prospettata non può ricondursi ad una ipotesi di revisione la quale, ai sensi della vigente disciplina (art. 39 C.G.S.), è ammissibile solo in presenza di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo che la decisione impugnata è divenuta irrevocabile. Nel caso in specie non si tratta, con evidenza, di scoperta o sopravvenienza di nuove prove bensì di un fatto (il tesseramento perfezionato) che è avvenuto in epoca successiva alla gara ed in epoca successiva alla decisione impugnata. Da qui l’evidente inammissibilità della richiesta di revisione

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Nazionale - Com. Uff. n. 083/CSA del 26.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.D. CITTA’ DI SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 ()

Massima: La Corte dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., proposto dalla società e lo accoglie annullando la decisione di secondo grado e rimettendo gli atti al Primo Giudice per l’esame del merito in quanto il ricorso di primo grado innanzi al giudice sportivo è stato tempestivamente inoltrato alla controparte. Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo, della rescindibilità. Recita l’art. 39, comma 1, CGS: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche e prima di tutto sotto il profilo della tempestività della medesima. Indagine, questa, che la CFA è chiamata, infatti, ad effettuare anche d’ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 39 C.G.S.. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente il fatto nuovo sarebbe rappresentato dall’avviso di ricevimento, pervenuto dalle Poste in data 10.03.2016 (pertanto, ben due mesi dopo la richiesta inoltrata allo stesso Ente dalla società) e, segnatamente, dal duplicato della raccomandata di invio, alla società Leonforte, del reclamo in prima istanza presentato dalla società Citta di Scordia. Dalla documentazione esibita dalla società ricorrente risulta chiaramente, inoltre, che la società Leonfortese ha ricevuto l’anzidetta raccomandata in data 28.09.2015. Ed allora, sotto il primo profilo, quello della tempestività del ricorso per revocazione, non vi è dubbio che risulta rispettato il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 39 CGS (duplicato ricevuto il 10.3.2016, ricorso presentato il 5.4.2016). Sotto il secondo profilo, il Giudice della revocazione deve verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Si chiede, in breve, di verificare se le nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Orbene, a tal riguardo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio, ritiene che il ricorso per revocazione come proposto dalla società SSD Città di Scordia sia ammissibile. L’avviso di ricevimento di cui trattasi, infatti, rappresenta un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Le circostanze addotte dalla ricorrente, quindi, consentono di compiere e, comunque, superare quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento di cui trattasi. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Il documento di cui la ricorrente è entrata in possesso soltanto dopo la conclusione del giudizio sportivo ordinario (pur avendone fatto diligente richiesta all’Ente Poste due mesi prima), se conosciuto nel corso del giudizio di secondo grado svoltosi innanzi la Corte sportiva d’appello, avrebbe condotto ad un esito diverso dello stesso. Infatti, dal duplicato dell’avviso di ricevimento pervenuto da Ente Poste si evince che il reclamo proposto in prima istanza dalla società Città di Scordia è stato inviato tempestivamente, seppur, per fatto non imputabile alla stessa predetta società, notificato alla destinataria solo il 28.9.2015. La società Città di Scordia ha, dunque, assolto al proprio onere di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S., non essendo alla stessa addebitabile il fatto della tardiva notificazione di cui si è detto. Ne consegue che se la Corte sportiva d’appello avesse avuto conoscenza del documento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, ult. periodo, C.G.S. avrebbe annullato la decisione impugnata e rinviato all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito. Soluzione, questa, che deve, quindi, essere adottata da questo giudice della revocazione, non potendo direttamente provvedere alla definizione del merito, atteso che la società Leonfortese, seppur, come detto, per fatto non imputabile alla società Città di Scordia, non ha potuto partecipare e difendersi nel giudizio di prime cure.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 16 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CFA del 04 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 189 del 6.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PARNENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GOLDEN EAGLE PARTENOPE/POL. SAMMICHELE DEL 10.10.2015

Massima: La Corte dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., proposto dalla società e lo accoglie infliggendo alla società controparte la punizione della perdita della gara, il tutto perché a seguito della revoca del tesseramento del calciatore da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C, lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in precedenza svoltasi. Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo della rescindibilità. Recita, a tal proposito, infatti, l’art. 39, comma 1, C.G.S.: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria. Orbene, sotto tale profilo, preso atto del complessivo materiale argomentativo e documentale offerto dalla ricorrente, questa Corte giudica ammissibile il ricorso. La società Partenope Golden Eagle C5 ha, infatti, tempestivamente proposto il ricorso per revocazione, nel perentorio termine di giorni trenta prescritto, a pena di inammissibilità, dalla norma di cui al sopra richiamato art. 39 C.G.S.. Qualche dubbio potrebbe sorgere in ordine alla riconducibilità, alla nozione di fatto sopravvenuto, della “notizia” consistente nella esistenza di un provvedimento di revoca del tesseramento di cui trattasi adottato «dai competenti uffici federali». Tuttavia, in tal ottica, occorre considerare, come ripetutamente affermato da questa Corte, che l’opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva della Figc è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Deve, qui, poi, ancora una volta ribadirsi come la norma federale non imponga affatto che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ritiene che alla categoria “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, siano iscrivibili anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di prova nuova, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque, idonei ad incidere sulla determinazione del Giudice. Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che, alla luce delle circostanze peculiari della fattispecie, il provvedimento di revoca del tesseramento di cui trattasi, esibito dalla società ricorrente nel corso del giudizio, alla luce della relativa documentazione già offerta all’atto del deposito del ricorso, permetta di superare il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente. Sotto tale profilo, del resto, occorre evidenziare come la società ricorrente abbia indicato il “fatto” (senza dubbio, nuovo, sopravvenuto e decisivo, ai fini propri di questo procedimento) nei limiti della sua cognizione, dando pronta ed adeguata dimostrazione di aver richiesto, senza esito, alla Federazione, certificazione ufficiale dello stesso. Successivamente, peraltro, ha integrato il quadro documentale, depositando il provvedimento ufficiale di revoca, del quale, nelle more, era entrata in possesso. Insomma, deve concludersi che vi è stato, nel caso di specie, un onere di diligenza prontamente assolto dalla società istante. Attesa la predetta valutazione in termini di ammissibilità del ricorso e passando, dunque, al merito dello stesso, la Corte ritiene fondata la domanda revocatoria. Il calciatore – omissis - è stato schierato dalla Pol. Sammichele in occasione, per quanto qui interessa, della gara del 10.10.2015 c/ Partenope Golden Eagle, gara il cui risultato acquisito sul campo è stato omologato dal Giudice Sportivo, per effetto della decisione del TFN - Sez. Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 5 del 5.11.2015, di cui si è sopra detto. Occorre valutare, dunque, in questa sede, se la predetta decisione del Giudice Sportivo sia ingiusta alla luce del sopravvenuto provvedimento di revoca del tesseramento. Deve rammentarsi, infatti, che la sola finalità di questo giudizio è quella di eventualmente rimuovere gli effetti di una decisione (quella del Giudice Sportivo) che, alla luce degli avvenimenti e provvedimenti successivi, sia da reputarsi errata. Orbene, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo e, segnatamente, il provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore – omissis - assunto dal Dipartimento Calcio a 5, conseguenza della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., questa Corte ritiene, come detto, meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla società Partenope Golden Eagle C 5. Infatti, a prescindere dalla formale denominazione (“revoca”) del provvedimento della Divisione Calcio a 5, non vi è dubbio alcuno che, essendo il calciatore di cui trattasi già tesserato all’estero, non sussistevano – sin dall’origine – i presupposti per il tesseramento del 30.9.2015 a favore della Pol. Sammichele. Nel suddetto provvedimento adottato dalla predetta Divisione per l’effetto della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Tesseramento si specifica che «a seguito di una verifica effettuata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., il calciatore – omissis - è risultato essere stato precedentemente tesserato per la Federazione Argentina di Calcio come attestato dalla stessa Federazione di cui si allega nota informativa». Se ne ricava, con ogni evidente chiarezza, che il calciatore di cui trattasi, in quanto già in precedenza tesserato presso altra Federazione, non poteva neppure alla data della richiesta di tesseramento (30.9.2015) e, comunque, alla data del 10.10.2015, giorno in cui è stata disputata la gara di cui trattasi, poi, omologata dal Giudice Sportivo nella decisione qui oggetto del ricorso per revocazione, essere considerato in regola sotto tale profilo, difettandone i relativi presupposti di cui alla disciplina federale in materia. Insomma, deve ritenersi che, quantomeno ai fini incidentali che qui rilevano, il sopra indicato provvedimento della Divisione abbia natura meramente dichiarativa, sostanziandosi in un provvedimento vero e proprio di annullamento ex tunc del tesseramento. Del resto, il difetto strutturale o funzionale connesso alla mancanza di taluno degli elementi essenziali rendono, nella sostanza, nullo il tesseramento di cui trattasi. Nullità che opera di diritto, con la inevitabile conseguenza dell’incapacità dello stesso di produrre gli effetti giuridici tipici riconosciuti dall’ordinamento federale. In tale prospettiva, questo Collegio presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui «la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione» (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007). In definitiva, non sussistendo, sin dall’origine del tesseramento, i presupposti giuridico federali per il tesseramento del calciatore – omissis -, lo stesso ha irregolarmente partecipato alla gara Pol. Sammichele – Partenope Golden Eagle del 10.10.2015. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni altra diversa considerazione, atteso il fatto oggettivo dell’insussistenza dei presupposti per il tesseramento, deve ritenersi che la decisione all’epoca assunta dal Giudice Sportivo. debba essere annullata e che, per l’effetto, debba infliggersi la sanzione della perdita della gara alla società che ha utilizzato il calciatore che, in realtà, non ne aveva titolo a parteciparvi.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 13 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 26 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Com. Uff. n. 124/CSA del 10.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S., DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015

Massima: Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo della rescindibilità. Recita l’art. 39, comma 1, C.G.S.: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche e prima di tutto sotto il profilo della tempestività della medesima. Indagine, questa, che la C.F.A. è chiamata, infatti, ad effettuare anche d’ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 39 C.G.S.. In tale prospettiva occorre muovere dal complessivo materiale argomentativo e probatorio offerto dalla ricorrente, alla luce della domanda proposta, domanda di revocazione «ex art. 39 c. 1 lett. d) ed e) C.G.S.». Orbene, a prescindere che dal corpo del ricorso non si ricava una specifica censura in ordine ad un presunto “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” commesso dall’organo giudicante, ma, semmai, si deduce in ordine alla ipotesi di cui alla lett. d) della norma prima richiamata, ossia la scoperta di fatti non conosciuti prima e/o sopravvenuti, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, tali “fatti” sono, ad ogni buon conto, riconducili: 1) all’articolo pubblicato in data 15 novembre 2015 sul quotidiano “Il Messaggero”, in ordine ad una verifica ispettiva, del giorno precedente, effettuata dalla ASL presso il Palacesaroni; 2) al verbale del consiglio comunale di Genzano del 27.5.2015. Questo essendo il quadro di rilievo ai fini del presente procedimento questa Corte deve procedere, come si diceva, al vaglio di ammissibilità della domanda. Ebbene, sotto tale profilo è evidente che se il fatto nuovo invocato dalla ricorrente ai fini dell’apertura del giudizio di revocazione è il verbale del consiglio comunale di Genzano, il ricorso è tardivo e, dunque, inammissibile. Infatti, la seduta del verbale del consiglio comunale cui fa riferimento la ricorrente ASD Augusta si è svolta in data 27.5.2015. Il ricorso per revocazione, invece, è stato proposto solo il 14.12.2015, quando già erano trascorsi i 30 giorni perentoriamente prescritti dalla norma di cui all’art. 39 C.G.S.. Detto termine, del pari, sarebbe, comunque, ugualmente trascorso anche a voler prendere a riferimento non già la data della seduta, bensì quello della pubblicazione all’albo pretorio (di prassi, qualche giorno dopo) o di inserimento della stessa sul sito del Comune. Né, peraltro e ad ogni buon conto, la società ricorrente ha fornito dimostrazione, come suo preciso onere, che, rispetto alla conoscibilità e/o “scoperta” del “fatto” o “documento” consistente nel verbale della predetta seduta del consiglio  comunale, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso è stato rispettato. Attesa, dunque, l’inammissibilità del ricorso per l’infruttuoso trascorrere del suddetto termine è solo per completezza di esposizione che si osserva come la domanda di revocazione sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile sotto altro profilo. Infatti, In tale prospettiva, il Giudice deve verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Si chiede, in breve, di verificare se le nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Sotto tale profilo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio, ritiene che il ricorso per revocazione come proposto dalla società ASD Augusta 1986 sia, comunque, inammissibile. Infatti, occorre tenere presente che il giudizio sportivo definito con la decisione assunta dalla Corte Sportiva di Appello di cui si chiede, in questa sede di giustizia sportiva federale, la revocazione non aveva ad oggetto, come forse erroneamente ritenuto dalla ricorrente, la questione dell’agibilità o meno dell’impianto sportivo di cui trattasi, bensì la possibilità o meno di addebitare alla Carlisport Cogianco la mancata disputa della gara del campionato nazionale Calcio a 5, serie, A2, stagione 2014/15, valevole quale ritorno della finale play off tra Carlisport Cogianco ed ASD Augusta 1986, in calendario per il giorno15.5.2015. In tal senso, infatti, essendo agli atti dichiarazione del Commissariato P.S. di Genzano dd. 5.6.2015 secondo cui la società Carlisport Cogianco è stata informata della mancata esibizione, da parte degli organi comunali, «dei documenti necessari ai fini della sicurezza pubblica inerenti la struttura denominata PalaCesaroni in Genzano, nel pomeriggio del giorno 15.5.2015», stesso giorno della gara, la C.S.A. ha ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta alla stessa predetta società e, per tale ragione, non ha accolto il ricorso della ASD Augusta volto ad ottenere l’attribuzione della vittoria per 0 – 6, osservando che “per poter affermare la responsabilità di una società per non aver assolto all’aspetto sopra enunciato, con la punizione della perdita sportiva della gara non disputatasi per inagibilità del campo di gioco, occorra verificare che la società sia stata posta in grado, in concreto, di assumere tutte le iniziative che, secondo i canoni della ordinaria diligenza, sarebbero state in grado di assicurare la disputa della gara”. Del resto, ai fini espositivi di cui si diceva, l’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti specifica, al punto 2, che è condizione inderogabile per l’iscrizione ai vari Campionati la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dal successivo art. 31, tra i quali quelli idonei a rispondere alle norme di sicurezza stabilite dalla normativa in materia e, dunque, la presentazione della relativa apposita dichiarazione; non sembra, invece, imposto, quantomeno per il campionato di calcio a 5 di cui trattasi, uno specifico obbligo di presentazione della licenza di agibilità dell’impianto medesimo. Orbene, agli atti risulta essere stata acquisita copia: 1) della dichiarazione di responsabilità, dd. 7.7.2014, del presidente della ASD, che dichiara «di assumersi ogni responsabilità in merito alle gare che saranno disputate presso l’impianto di gioco denominato Palacesaroni»; 2) della dichiarazione di disponibilità dell’impianto Stagione Sportiva 2014/2015, sottoscritta dal rappresentante comunale e dal presidente della Carlisport Cogianco, dalla quale risulta che il Comune di Genzano ha concesso la disponibilità del Palacesaroni all’ASD Carlisport Cogianco, e nella quale, peraltro, «si assicura l’idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi» e «si certifica, altresì, che l’impianto è in possesso delle autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità, anche ai fini del rispetto delle vigenti norme di sicurezza». Anche alla luce di siffatto quadro probatorio, atteso il predetto sintetizzato contesto normativo di riferimento, corretta appare la decisione della C.S.A. in ordine alla verifica non già della esistenza o meno dell’agibilità del Palacesaroni, quanto dell’addebitabilità o meno all’ASD Carlisport Cogianco della mancata disputa della gara in questione. Pertanto, anche se il “fatto” nuovo o sopravvenuto dedotto dalla ricorrente ASD Augusta fosse stato idoneo a supportare un convincimento dell’organo giudicante in ordine alla effettiva insussistenza, per la durata dell’intera stagione sportiva 2014/2015 o alla data del 15.5.2015, dei requisiti agibilità del Palacesaroni, lo stesso non sarebbe stato sufficiente ad ammettere un giudizio di revocazione, atteso, appunto, che il precedente giudizio sportivo ha avuto ad oggetto altra questione. La decisione oggetto della domanda di revocazione contempla, del resto, una pluralità di circostanze che, di per sé, sopravvivono all’asserito fatto nuovo. In definitiva, le circostanze addotte dalla ricorrente non consentono di compiere e, comunque, superare quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento di cui trattasi. Le stesse ragioni appena esposte fondano il giudizio di non ammissibilità del ricorso in ordine all’invocato articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero. Infatti, a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla possibilità di inquadrare detto articolo nell’ambito della categoria di “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio ed anche a voler prendere a base di riferimento della domanda di revocazione non l’articolo in sé, ma il “fatto” (ossia, l’ispezione della ASL presso il Palacesaroni ed il conseguente provvedimento di sicurezza e limitazione di agibilità adottato) di cui l’articolo medesimo riferisce, la Corte non ha alcuna esitazione nel dichiarare non congrui e non adeguati, ai fini dell’ammissibile proposizione del ricorso per revocazione, i nuovi elementi offerti dalla ricorrente. Anche a voler soprassedere da ogni considerazione in relazione alla circostanza che nell’articolo di cui trattasi si dà solo conto di una asserita ispezione ASL, senza offrire alcun altro valido elemento o riferimento ufficiale, dalla stessa predetta ispezione non è dato, comunque, ricavare alcun utile elemento probatorio idoneo a fondare una diversa decisione del giudizio della C.S.A.. A prescindere dal fatto che nell’articolo è dato leggere solo di una limitazione di agibilità dell’impianto sportivo (spogliatoi, infermeria, bagni) e non dell’intero impianto e che tali provvedimenti risulterebbero, comunque, assunti in data 14 novembre 2015, quindi, ben dopo la data nella quale doveva essere disputata la gara ASD Carlisport Cogianco/ASD Augusta, detto “fatto” sopravvenuto risulterebbe, altresì, e, in ogni caso, inconferente per le ragioni già sopra illustrate: la questione dell’agibilità dell’impianto sportivo di cui trattasi non costituiva il thema decidendum del giudizio definito dalla C.S.A. con la decisione di cui è qui chiesta la revocazione. In sintesi conclusiva, il ricorso per revocazione proposto dalla ASD Augusta è inammissibile, sia perché tardivamente proposto, sia, in ogni caso, perché i nuovi e/o sopravvenuti fatti e/o documenti non consentono di superare il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO – COM. UFF. N. 162 DEL 12.2.2015

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 229/LND del 17.4.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, LETT. D) ED E) C.G.S., S.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2017 INFLITTA AL CALC. M.A.IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPUS OLGIATA/S.FRANCESCA CABRINI DELL’8.2.2015

Massima: Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra tutti C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Così come più volte statuito (cfr. da ultimo C. di S., A.P. n. 5/2014) “…La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione, invero, hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche dell'errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 81 n. 4 del R.D.17 agosto 1907, n. 642, ora dell'art. 106 c.p.a., e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza, e ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento. E' stato, infatti, più volte ribadito che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo ciò ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, r ottobre 2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez. febbraio 2009, n, 708; 17 dicembre 2048, n. 6279; GG.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235) L'errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385). Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e dì valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, Cons. St., sez. ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488). Inoltre, l'articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede che sussiste errore di fatto se "il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"…”. Nel caso di specie si osserva che il – omissis - è stato sanzionato per due diverse condotte violente: - Spinta all’arbitro che cagionava la sua espulsione; - Calcio all’arbitro. Si osserva poi che a questa Corte di Giustizia Federale sono stati offerti nella sostanza gli stessi elementi difensivi forniti dal – omissis - (rectius dalla Soc. O. Olgiata) alla Corte Sportiva di Appello Territoriale. Al riguardo quindi in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, si osserva che ragioni di contestazione del merito del giudizio non possono costituire fondamento per la revocazione. Ed infatti -se una più accorta valutazione da parte del Giudice di Appello avrebbe sicuramente consigliato comunque non la sola audizione dell’arbitro, ma anche una più compiuta attività istruttoria da delegare alla competente Procura, specialmente in presenza di circostanze contraddittorie e delle affermazioni dello stesso arbitro che dichiarava che tra lui ed il – omissis - si era frapposto il portiere dell’Olimpia (così dovendosi arguire che quanto mento l’arbitro non godeva di una visuale piena e completa) - si rileva questa Corte che con la qui invocata revocazione si cercano di reintrodurre tutti gli elementi difensivi in precedenza offerti apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto, che come tale al più porterebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito, in realtà, si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A

Impugnazione – istanza: RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. D.S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014)

Impugnazione – istanza: RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. GREGORIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014)

Massima: L’art. 39, comma 2, C.G.S. stabilisce che «la Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio». Aderendo a quanto affermato in precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale, questo Collegio ritiene che, in sede di ricorso per revisione del processo ex art. 39, comma 2, C.G.S. la questione che in via logicamente preliminare deve essere affrontata riguardi la verifica in termini di ammissibilità del ricorso. Infatti, anche il procedimento di revisione, come quello per revocazione disciplinato dalla norma di cui al comma 1 del predetto articolo 39, contempla il doppio momento: quello dell’ammissibilità e, quello ulteriore, successivo ed eventuale, della rescindibilità, nella prospettiva della rimozione della decisione oggetto del ricorso per revisione. Le sezioni unite della Corte di Giustizia Federale hanno, in particolare, affermato che «la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio» (Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). Ora, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 c.p.p. descrivono le medesime ipotesi recepite dall’art. 39, comma 2, C.G.S., riferendosi rispettivamente: al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale; al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive; all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. Orbene, questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai suddetti orientamenti e, dunque, sulla base dell’applicazione dei prima in sintesi riferiti criteri ermeneutici, ritiene che i ricorsi di cui trattasi non riescano a superare il vaglio di ammissibilità di cui si è detto. Infatti, la fattispecie non rientra nell’ipotesi della «inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile», né in quella della «acclarata falsità in atti o in giudizio». Occorre, allora, verificare se possa farsi rientrare nel caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive. In tal ottica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento rileva, occorre verificare se la nota della Polizia municipale posta a base del ricorso per revisione, sola o alla luce degli ulteriori elementi probatori già esaminati nel corso del processo sportivo di primo e secondo grado, rappresenti una prova tale da dimostrare «che il sanzionato doveva essere prosciolto». Insomma, il giudice della revisione deve preliminarmente verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Ebbene, un’attenta lettura dell’anzidetta nota, anche alla luce delle ulteriori considerazioni riferite nel ricorso proposto dai sigg.ri – omissis - e – omissis -, conduce a ritenere che il contenuto della stessa non sia tale da poter condurre, in un eventuale processo di revisione, al proscioglimento degli stessi. Infatti, a prescindere dal fatto che la nota di cui trattasi risulta datata 5.2.015, ossia oltre 2 mesi dopo i fatti in ordine ai quali i ricorrenti sono stati sanzionati, la stessa non può essere ritenuta una prova “risolutiva”. Del resto, il personale della polizia municipale è intervenuto successivamente ai fatti segnalati dal direttore di gara nel proprio referto e, dunque, non ha potuto assistere direttamente e personalmente ai fatti medesimi, potendo, invece, soltanto riportare la situazione trovata al momento dell’intervento e riferire di alcune dichiarazioni del medesimo arbitro. In altri termini, il contenuto della nota municipale non si pone in inconciliabile contrasto con quanto affermato nel referto del direttore di gara, non disvelando così la sua asserita capacità dimostrativa necessaria per dare ingresso alla fase rescindente del giudizio di revisione. Alla luce della nota di cui trattasi sarebbero stati, probabilmente, utili ulteriori accertamenti istruttori, ammissibili, però, soltanto nell’ambito dei due gradi ordinari del giudizio sportivo, essendo, invece, preclusi nel processo di revisione e, comunque, nella fase della preliminare valutazione in termini di ammissibilità dello stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014

Impugnazione – istanza:3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S DELLA POLISPORTIVA TRIEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/VECCHIO BORGO S. ELIA DEL 02.11.2014

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 C.G.S. in quanto risulta dagli atti che il ricorso venne regolarmente notificato con raccomandata A.R. alla società ricorrente.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 12 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009) – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. L.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.

Massima: Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra tutti C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) “la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Così come più volte statuito (cfr. da ultimo C. di S., A.P. n. 5/2014) “…La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione, invero, hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche dell'err L'errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385). Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e dì valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, Cons. St., sez. ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488). Inoltre, l'articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede che sussiste errore di fatto se "il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"…”. Nel caso di specie si osserva che il – omissis - è stato sanzionato per due diverse condotte: - comportamenti nei confronti della terna arbitrale; - comportamenti nei confronti del Presidente dell’AIA di Gorizia, come al medesimo puntualmente noto (si veda al riguardo il punto 3. dei motivi in data 11.5.2009). Si osserva poi che alla Commissione Disciplinare erano stati offerti nella sostanza gli stessi elementi difensivi che hanno portato il – omissis - ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Al riguardo quindi in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, si osserva che il giudizio civile e la conseguente conciliazione non possono costituire ragione di revocazione in quanto la sanzione inflitta non riguardava solo l’elemento costituito dalla diatriba con il Simon, ma anche il comportamento offensivo tenuto nei confronti della terna ed i Giudici Sportivi hanno già pronunciato sulla circostanza di fatto dedotta secondo cui il – omissis - fosse il reale responsabile delle offese. Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto, che come tale al più porterebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. GRIMALDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIMALDI/COTRONEI DEL 22.12.2013

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara  - perché ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore che ha impedito alla società avversaria di giungere sul campo atteso il guasto tecnico occorso all’automezzo sul quale viaggiavano i giocatori della stessa, evento documentato attraverso la nota della Legione Carabinieri Calabria – ed incentrato su una lettera dell’ANAS S.p.A. nella quale si comunica che “da un’analisi effettuata sui registri della sala operativa compartimentale e sui rapporti giornalieri, non è emerso alcun intervento eseguito dalle squadre di manutenzione ANAS lungo il tratto di S.S. 107 Silana – Crotonese di suo interesse”. Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto, a giudizio della Corte, non costituisce “fatto nuovo” legittimante il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. il richiamato documento inviato dall’ANAS, il cui contenuto è da considerarsi irrilevante ai fini del decidere.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma - Com. Uff. n. 31 del 12.12.2013 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Delegazione Provinciale Roma – Com. Uff. n. 35 del 9.1.2014

Impugnazione – istanza:  3.RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. HERMES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL CALC. N.A. SEGUITO GARA JUNIORES UNDER 19, CASTELVERDE CALCIO ARL/HERMES ROMA C.S. DEL 7.12.2013

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società nell’interesse del calciatore e basato su un documento nuovo ovvero su una missiva del compagno di squadra che si assume ogni responsabilità in ordine allo sputo all’indirizzo dell’arbitro. In primo luogo si evidenzia che la tesi degli impugnanti non trova alcun fondamento in alcun fatto nuovo suscettibile di apprezzamento, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., in quanto il primo ed il secondo Giudice hanno correttamente valutato le attestazioni dell’Ufficiale di gara nella loro chiara e puntuale identificazione del responsabile del gesto, non potendo trovare ingresso nel sistema dichiarazioni di parte che siano idonee a smentire l’attestazione dell’arbitro. Anche logicamente del resto vi è in atti la prova della insussistenza di qualsivoglia fatto nuovo, risultando anzi palesemente il contrario. Al riguardo basta leggere le motivazioni del reclamo datato 13.12.2013 in cui viene dato atto che sono stati sentiti sia il – omissis - che tutti gli altri compagni, e che il – omissis - ha solamente negato di aver sputato all’arbitro nemmeno formulandosi in quella sede una opzione, nonostante appunto fossero stati interpellati tutti i giocatori , che qualcun altro poteva essere responsabile del gesto. La ricostruzione di quanto attribuito al – omissis -, non collide, poi, nemmeno con gli accadimenti in quanto il – omissis - è stato si espulso, ma solo al 46° del secondo tempo, a partita quindi sostanzialmente finita, ben potendosi trovare ancora fuori degli spogliatoi, ed al momento dell’espulsione aveva minacciato l’arbitro di aspettarlo, appunto, fuori degli spogliatoi essendo quindi coerente proprio in un quadro logico di sviluppo della fattispecie che sia stato proprio il – omissis - il responsabile dello sputo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CITTÀ DI  GIULIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA/A.S.D.  ATLETICO CORLEONE DEL 27.10.2013

Massima: L’istituto della revocazione infatti, non soggiace alla tempistica delle ordinarie  impugnazioni, regolate del resto, le medesime, da altro diverso articolo, avendo la revocazione  connotati e requisiti affatto peculiari.

Massima: La Corte accoglie il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S. annulla la decisione impugnata e  rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale per questa ha errato nel non comunicare la data di udienza alla società che aveva fatto richiesta di essere ascoltata e ciò in spregio del  combinato disposto degli artt. 34 e 36 C.G.S. ed in violazione del principio del contraddittorio e  della difesa.  Al riguardo la richiesta di essere ascoltato personalmente era evidente, non potendo, il Giudice o la parte, sostituirsi alla volontà del richiedente, il quale deve comunque essere messo nelle condizioni di fornire ogni possibile difesa.  Soccorre, a questo proposito, il precedente specifico della Sezione, richiamato su fattispecie  assolutamente analoga dai ricorrenti per revocazione (cfr Com. Uff. n. 295/CGF del 10.6.2013) in  cui sono stati dettati principi sulla configurabilità dell’errore revocatorio risultando anche nella  presente fattispecie, prova della omessa comunicazione a fronte della specifica richiesta con ciò  essendo il Giudice incorso in un errore revocatorio, nella specie omesso apprezzamento di una  espressa istanza di parte. Ancora corre l’obbligo di sottolineare che la questione non ha costituito punto controverso della precedente decisione.  Consequenzialmente gli atti debbono essere rimessi al Giudice competente, affinché nel  rispetto del principio del contraddittorio riesamini la controversia sanando il vizio fatto valere con il  ricorso per revocazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 43 del 15.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.SCALCIO MARCON A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SACCAFISOLA/CALCIO MARCON DEL 14.12.2013

Massima: Il ricorso per revocazione, come qualificato dalla stessa società Marcon, non può trovare accoglimento. Recita la norma di cui all’art. 39, comma 1, alla lett. C: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;  b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; […]». L’opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. La norma non impone, cioè, che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). Ciò premesso, il ricorso revocatorio di cui trattasi appare essenzialmente fondato sugli allegati n. 4 (nota ACTV dd. 15.1.2014 di risposta a richiesta di informazioni) e n. 5 (estratto del quotidiano “La Nuova Venezia” del 15 dicembre 2013). Orbene, ritiene questo Collegio che, quanto al documento all. n. 4, non è dimostrato che la società ricorrente non abbia potuto presentare lo stesso nel corso del giudizio di merito a «causa di forza maggiore», così come invece richiesto, in modo vincolante, dalla disposizione prima citata. Peraltro, per completezza di esposizione, deve osservarsi come il contenuto della nota ACTV invocata dalla società ricorrente sia, per un verso, in parziale contrasto con quanto riportato nella  c.d. cronaca giornaliera Bus ACTV, già agli atti del procedimento e, per altro verso, comunque sfornito della “natura” di «documento influente» (tantomeno, decisivo) «ai fini del decidere». Sotto siffatto profilo, del resto, risulta assente un’analitica illustrazione della “novità” del documento reperito, così come difetta la dimostrazione della sua potenziale idoneità modificativa della decisione impugnata. Con riferimento al doc. all. n. 5, premessa la radicale insufficienza, ai fini del presente procedimento, di semplici e non qualificate notizie di stampa, deve rilevarsi come si tratti di un mero resoconto giornalistico, che va, peraltro, ad aggiungersi a quelli già presenti agli atti sin dalla fase del procedimento svoltosi innanzi al G.S. Inoltre, il predetto estratto del quotidiano reca la data del 15 dicembre 2013: si tratta, dunque, di “documento” certamente nella disponibilità dell’interessata anche prima della seduta della C.D.T.. In definitiva, ciascuno dei “documenti” introdotti in questo giudizio per revocazione, individualmente considerati nonché valutati in forma aggregata agli altri, se consentono in astratto, sul piano dell’ammissibilità, di rifondare il giudizio precedentemente espresso dalla Commissione Disciplinare Territoriale, non appaiono idonei e, comunque, sufficienti a superare l’eventuale ambiguità interpretativa dei fatti dedotti in giudizio. Né è possibile, in questa sede, un mero riesame del materiale di cui trattasi da parte di questa Corte, che, in difetto delle condizioni sopra ricordate, si tradurrebbe in un inammissibile terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.017/CGF del 18 Luglio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 4 del  6.4.2013

Impugnazione – istanza: 2 RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.SSIG. L.A.AVVERSO LODO ARBITRALE N. 94/12 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN  ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E LA SOCIETÀ U.S.D.  NOTO

Massima: Ai sensi dell’art. 39, comma 4, C.G.S., l’organo investito della revocazione deve  pregiudizialmente pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso.  Ebbene, la C.G.F. ritiene che il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere  la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata (sebbene denominato Istanza  di revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S.), sia manifestamente inammissibile coerentemente con  il giudizio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. decisioni pubblicate rispettivamente  sul Com. Uff. n. 156/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008 e sul Com. Uff. n. 104/CGF, Stagione  Sportiva 2009/2010). Ritiene infatti la C.G.F. che il rimedio della revocazione non possa essere  esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. Ai sensi dell’art. 39  C.G.S. "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute  irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia  Federale...".In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le  decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale,  sono "la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi  Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati  previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”. Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra  gli organi di giustizia sportiva specificamente indicati dalla norma sopra riportata; nè può neppure  farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali";questi  infatti sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la  Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale,  inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. La revocabilità delle decisioni arbitrali non può neppure essere affermata in via  interpretativa. Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per  revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva  previsti dall'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che  costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della FIGC. Il Collegio  Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso; esso è, infatti, un organo  collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione  di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali che vengono decise in via irrituale. Per la definizione di  tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli accordi collettivi e varie norme  regolamentari - che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società -  attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati e scelti in  appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi ordinari  della giustizia sportiva della F.I.G.C., per un giudizio che si svolge su un piano tipicamente  privatistico (cfr., in tale senso, le decisioni di questa Corte, Sezione III, pubblicate rispettivamente  sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011 e sul Com. Uff. n. 116/CGF, Stagione  Sportiva 2011/2012).  Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo  arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il  rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 125 del 21.3.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. R.F., SEGUITO GARA ASD PIANOPOLI/POL. LAUREANESE DEL 10.2.2013

Massima: Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed in particolare quella della lettera e) atteso che il riferimento alle lettere c) e d) della predetta disposizione risulta del tutto inconferente. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze formulate dalla società ricorrente si riferiscono, all’evidenza, a valutazioni operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configura, pertanto, ipotesi di (peraltro meramente supposto) errore di diritto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna  – Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. SAVIGNANESE AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. M.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAVIGNANESE/ROMAGNA DEL 28.3.2013

Massima: In via pregiudiziale la Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale  debba essere respinto.  La revocazione di cui all’art. 39 C.G.S. è strumento di impugnazione straordinario che può  essere invocato solo in presenza di specifici e determinati presupposti espressamente stabiliti dalla  norma richiamata. Tuttavia nel proprio ricorso la società Savignanese, pur indicando in rubrica  l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 39 lettera c) (mancata presentazione per forza maggiore o  fatto altrui di documenti influenti ai fini del decidere) e lettera d) (omesso esame di un fatto decisivo  che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento o il sopravvenire di fatti nuovi la cui  conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia), si limita a reintrodurre argomenti tutti già  oggetto di valutazione di merito da parte della Commissione disciplinare territoriale, invocando  sostanzialmente la erronea ricostruzione dei fatti come riportati dal direttore di gara nel proprio  rapporto, l’incompletezza degli elementi acquisiti da parte della Commissione disciplinare e  comunque la erronea interpretazione dei medesimi dal parte della stessa Commissione. Da ciò  discende l’evidente inammissibilità del ricorso dal momento che la riedizione della valutazione delle  circostanze di fatto richiesta alla Corte con il ricorso in oggetto integrerebbe il momento rescissorio  del procedimento al quale è possibile dare ingresso solo in presenza di uno o più specifici motivi  rescindenti. Nell’esposizione dei motivi del ricorso, infatti, non vi è traccia di alcun elemento idoneo a  consentire l’individuazione dei presupposti rescindenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 39 pur  astrattamente invocati dalla ricorrente. Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per  i soli motivi tassativamente indicati dall’art. 39 C.G.S., comporta l'inammissibilità di ogni censura non  compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di presunti vizi  e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni,  se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. Quindi, poiché le questioni riproposte nel  presente giudizio di revocazione sono state già esaminate dall’Organo di giustizia sportiva di secondo  grado (nel caso di specie, la Commissione Disciplinare Territoriale), e quindi la ricorrente ha esaurito  i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il rimedio invocato si palesa del tutto  inammissibile come pure tutte le richieste con esso formulate anche in via istruttoria.  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione  Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA  CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. ALL BLACKS SAN  MICHELE/BASSOTTO SCALIGERA CALCIO DEL 10.3.2013

Massima: Sia la revocazione che la revisione di cui all’art. 39 C.G.S. sono mezzi di impugnazione  straordinari che possono essere invocati ciascuno in presenza di specifici e determinati presupposti  espressamente stabiliti dalla norma richiamata. Tuttavia, con il ricorso in esame, la società …… intende reintrodurre davanti alla Corte tutti gli elementi già oggetto di valutazione del Giudice sportivo prima e della Commissione Disciplinare Territoriale dopo, lamentando  sostanzialmente la erronea interpretazione in diritto da parte della Commissione territoriale delle  circostanze controverse. Da ciò discende l’evidente inammissibilità del ricorso dal momento che, da  una parte, l’eventuale errore di diritto non sarebbe comunque più censurabile, essendosi pronunciato  l’Organo di giustizia sportiva di secondo grado, e, dall’altra, non è riconducibile ad alcuno dei  presupposti rescindenti espressamente stabiliti a proposito degli strumenti straordinari di  impugnazione di cui all’art. 39 C.G.S..  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL  23.12.2012

Massima: Deve, in primo luogo, evidenziarsi come l’art. 39, comma 2, C.G.S. preveda che la Corte di  Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili di condanna; ipotesi  che non ricorre, all’evidenza, nel caso di specie atteso che il presente giudizio di revisione non ha ad  oggetto una pronuncia di condanna.  Ma ove anche si potesse prescindere dal predetto aspetto, la conclusione cui si dovrebbe  pervenire sarebbe, comunque, quella della inammissibilità del ricorso per le seguenti ulteriori  considerazioni.  Parte ricorrente ritiene che, nel caso di specie, ricorrerebbe un’ipotesi di revisione della  decisione di questa Corte, più sopra indicata, in quanto, successivamente alla pronuncia della stessa,  sarebbe stato accertato che essa è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.  Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e  pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5. 2009, ha evidenziato che “la struttura letterale e la  stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano  quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma  processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non  ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle  condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio”.  L’art. 630 c.p.p. prevede che la revisione possa essere richiesta, tra le altre ipotesi, se è  dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un  altro fatto previsto dalla legge come reato.  Secondo la dottrina e la pacifica giurisprudenza, per potersi fare luogo alla revisione di una  decisione irrevocabile di condanna è necessario che il c.d. “reato condizionante” sia stato accertato  con una sentenza irrevocabile.  Ebbene, nel caso di specie non ricorre, all’evidenza, la predetta ipotesi atteso che l’atto, cui si  riferisce la Società ricorrente, ovvero l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata - contenente il  reclamo, proposto dalla A.C.D. Torconca avverso la omologazione del risultato della gara  Torconca/Meldola del 23.12.2012 e recante, nella parte relativa alla sottoscrizione del soggetto  ricevente, la firma della sig.ra Licia Ghetti – non risulta essere stato dichiarato falso con sentenza  irrevocabile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso la  Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. TICINIA  ROBECCHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTANESE/TICINIA  ROBECCHETTO DEL 7.4.2013

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2,  C.G.S. proposto dalla società avverso la delibera della CDT che aveva confermato la decisione del G.S. e rigettato il reclamo della società tendente ad ottenere la vittoria della gara a tavolino per posizione irregolare del calciatore. In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva -  il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di  rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece,  non viene allegato alcun “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a  legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S..  Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente  tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva.  Essendo pertanto la questione oggetto del presente giudizio già stata esaminata, il rimedio si  appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.  Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi  difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un  apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la  prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione  delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale  errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.  A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di  giudizio inammissibile nell’ordinamento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 03 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 04 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato  Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 522/C.D.T. 39 del 28.5.2013

Impugnazione – istanza: 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. JUNIOR CALCIO  ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2016  INFLITTA AL SIG. R.F., IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF,  CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, JUNIOR CALCIO ACIREALE/TRECASTAGNI  DEL 20.4.2013

Massima: In buona sostanza, la società ricorrente deduce, al di là dell’inesatta indicazione della lettera  dell’art. 39 C.G.S. invocata nella fattispecie, l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante,  laddove nella decisione il fatto viene descritto “al termine della gara raggiungeva l’arbitro nel  sottopassaggio e lo bloccava spingendolo così da fargli sbattere la spalla nel muro, mentre questi  cercava di divincolarsi e di rientrare nello spogliatoio, persisteva nel suo comportamento aggressivo  colpendola l’arbitro con un violento calcio al fondo schiena”; mentre invece nel referto arbitrale il  medesimo fatto veniva descritto “mentre provavo ad entrare nello spogliatoio, il signor – omissis - mi  colpiva con un calcio violento al fondoschiena, per fortuna senza alcun danno alla mia persona”.  La società ricorrente, valorizzando l’espressione “divincolarsi”, vuole far discendere da  questa diversa modalità rispetto a quella del referto arbitrale, dove la medesima espressione non  compare, la conseguenza che a colpire l’arbitro possa essere stato una persona diversa dal – omissis -.  La sezione osserva che il ricorso per revocazione è palesemente infondato, in quanto viene  dedotto un motivo di impugnativa che impinge nel merito della controversia e che è stato oggetto di  valutazione del giudice con decisione definitiva. Quindi esso nella sostanza si risolverebbe in un  semplice motivo d’appello che lascerebbe supporre l’esistenza di un terzo grado del giudizio, che  invece non è previsto nell’ordinamento sportivo.  Tuttavia, osserva la sezione che, quand’anche dovesse riscontrarsi una divergenza nella  descrizione dei fatti, rimane ferma in entrambe le descrizioni l’unica circostanza veramente  rilevante, ossia che il calcio sia stato sferrato proprio dal soggetto sanzionato e che nessuna  importanza assume nell’economia generale della circostanza fattuale quella dedotta nel ricorso per revocazione. Anzi il fatto che l’arbitro si sia divincolato per prendere riparo negli spogliatoi  avvalora ancora di più l’idea che il calcio sia stato sferrato proprio quando si era girato per correre.  In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 27.02.2009

Impugnazione – istanza: 9. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calc. M.E. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 inflittagli seguito gara A.S.D. Pol. Colbucchio/A.S.D. San Claudio del 7.2.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal calciatore alla CGF avverso la decisione della CDT che lo ha sanzionato con la squalifica fino al 31/12/11 - nel quale si sostiene che la condotta violenta nei confronti dell’arbitro è stata posta in essere da altri e, precisamente, da un suo compagno di squadra, producendo a sostegno di tale affermazione anche copia autentica delle deposizioni testimoniali rese davanti al Giudice di Pace, dinanzi al quale il ricorrente ha introdotto una causa civile nei confronti dell’arbitro (iniziativa che è stata sanzionata dalla F.I.G.C. con la squalifica di ulteriori 6 mesi per la violazione della clausola compromissoria) – atteso che non ricorrono i presupposti ex art. 39 CGS non essendoci alcun fatto nuovo successivo alle precedenti pronunce. Per altro verso infatti non hanno alcun rilievo le risultanze provenienti da un altro giudizio, per di più non definito, incardinato di fronte al Giudice ordinario in violazione della clausola compromissoria. Come è noto vi è una netta separazione dell’ordinamento sportivo rispetto agli altri ordinamenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010

Impugnazione – istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. della Polisportiva Celleno avverso decisioni merito gara Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione inoltrato alla CGF dalla società avverso la decisione della CDT che aveva irrogato la perdita della gara per aver fatto partecipare un calciatore in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica. L’art. 22, comma 4, C.G.S. così dispone: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. La norma, sopra riportata, deve essere interpretata nel seguente modo: 1) se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); 2) se, invece, la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata. Nel caso di cui è giudizio, la gara dell’8.12.2010, a seguito del provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0); dal che consegue che il calciatore, deve ritenersi avere scontato la giornata di squalifica, in precedenza irrogatagli, in occasione della predetta gara di campionato. Alla luce di quanto sopra, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo, venendo in rilievo, nel caso di specie, il presupposto revocatorio di cui alla lettera d), seconda parte, del comma 1 dell’art. 39 C.G.S., attesa la evidente sopravvenienza, dopo che la predetta decisione è divenuta inappellabile, di un fatto nuovo (costituito dal conseguimento, da parte della gara dell’8.12.2010, di un risultato influente agli effetti della classifica, a seguito del provvedimento definitivo, adottato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011), la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte del Giudice Sportivo in ordine alla gara del 12.12.2010.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. nn. 45bis e 46 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 48 del 17.6.2010

Impugnazione – istanza:  4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del G.S.D. Luisiana avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.5.2012, inflitta al sig. R.G. seguito gara di play-out Campionato Regionale Juniores Luisiana/Casalmaiocco del 29.5.2010

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva irrogato la sanzione della inibizione fino al 31/05/12 al dirigente della società perché al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, aveva colpito con uno sputo in pieno volto l’arbitro, allorquando la decisione è basata sulle risultanze del referto arbitrale, sul fondamento dall’efficacia primaria e privilegiata di prova attribuita ai rapporti del direttore di gara dall’art. 35.1.1 C.G.S., oltre che da una ulteriore conforme dichiarazione sottoscritta dal direttore di gara in data 8 giugno dello stesso anno. Infatti, lo stesso arbitro successivamente alla decisione impugnata, dopo aver visionato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non aveva difficoltà – in data 30 giugno – a riconoscere per iscritto, l’erroneità della sua precedente denuncia, ammettendo di aver invertito il nominativo del calciatore incolpato con quello di altra persona, che nella circostanza aveva sullo stesso terreno di giuoco assolto il compito di assistente della medesima società sportiva e svolto nell’occasione la mansione di segnalinee. Nello stesso senso, del resto, esiste agli atti anche una inequivoca dichiarazione scritta, emessa in data 30 maggio da parte di quest’ultima persona, che conferma la propria responsabilità per l’inqualificabile gesto compiuto. Ed è appena il caso rilevare che non osta all’accoglimento della richiesta di revoca quanto in precedenza ricordato in merito alla efficacia probatoria stabilita dalla disposizione del citato art. 39, sopra ricordata. Consegue l’annullamento della decisione e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata:

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 20/CS del 30.6.2010

Impugnazione – istanza:  6) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S.D. Suseganese avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2014 inflitta al calc. C.L..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale relativa alla squalifica comminata al calciatore in quanto i motivi posti a fondamento dello stesso sono carenti del requisito della novità e sopravvenienza, sostanziandosi in una diversa interpretazione di fatti già correttamente valutati e sanzionati dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calc. C.V., avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2012 seguito gara “Torneo Amatori” Calcio Medma/Centro Tim Rosarno del 24.5.2010  2) ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Centro Tim Rosarno, avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2012 seguito gara “Torneo Amatori” Calcio Medma/Centro Tim Rosarno del 24.5.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dei reclami, proposti dalla predette società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva inflitto ad entrambe le società: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3; 2) l’esclusione dal Torneo Amatori 2009/2010; 3) la squalifica dei capitani delle due squadre, fino al 30.6.2012. I ricorsi in epigrafe si appalesano manifestamente inammissibili, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dai ricorrenti. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, entrambe le doglianze, formulate dai soggetti ricorrenti (la seconda, peraltro, di per sé inammissibile, in quanto proposta solo con la memoria integrativa e, pertanto, in violazione della previsione di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S. che, come noto, vieta la proposizione di domande nuove) – l’avere, la Corte Disciplinare Territoriale, ritenuto erroneamente applicabile l’abbreviazione dei termini procedurali, disposta dal Presidente Federale con il Com. Uff. n. 76/A del 19.1.2010, al reclamo, proposto dalle società, nella parte relativa alla squalifica dei rispettivi capitani ovvero l’avere, la Corte Disciplinare Territoriale, ritenuto erroneamente applicabile la predetta abbreviazione dei termini ad una decisione avente ad oggetto un incontro di calcio di un campionato amatoriale – si riferiscono a valutazioni, operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configurano, pertanto, ipotesi di errori di diritto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia – Com. Uff. n. 60 del 21.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. A.C. Comerconi 2005 avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore C.B. fino al 21.12.2010 seguito gara Real Spilinga/Comerconi 2005 del 18.4.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo.. Premesso in fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla società avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale con la quale il calciatore era stato squalificato fino al 21.12.2010. Preso atto che con la istanza oggi in esame si chiede la revisione della su indicata declaratoria di inammissibilità deducendo che autore del comportamento addebitato al calciatore era stato in realtà posto in essere da altro calciatore, del quale si produce una dichiarazione di assunzione di responsabilità al riguardo. Osserva il Collegio che la decisione della Commissione Territoriale impugnata concerne l’inammissibilità del reclamo proposto davanti a detta Commissione e quindi i motivi di revocazione addotti devono, a prescindere dalla loro fondatezza, riguardare l’inammissibilità dichiarata. Invece l’istanza adduce, come motivo di revocazione, questione che attiene al merito del procedimento, sostenendo che il comportamento sanzionato sarebbe stato commesso da calciatore diverso da quello punito. In definitiva si tratta di impugnazione per revocazione che non riguarda la pronuncia di inammissibilità della Commissione Disciplinare Territoriale e quindi inammissibile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 59 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. S.L.avverso la sanzione della squalifica fino al 15.12.2010 seguito gara Fratres Perignano/Sporting Club Capanne dell’11.4.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale relativa alla squalifica comminata al dirigente. In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva - il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece, non viene allegato alcun “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 n. 1 e su www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010

Impugnazione – istanza: 1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. V.F. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 22.9.2013 seguito gara Sporting Terranova/Crucolese del 19.9.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dall’allenatore alla CGF avverso la decisione della CDT con la quale era stato squalificato fino al 22.9.2015. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze, formulate dal ricorrente si riferiscono a fatti (spinta all’arbitro e calcio all’anca sinistra dello stesso) che la Commissione Disciplinare Territoriale ha preso espressamente in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione. Peraltro, lo stesso ricorrente risulta cosciente della manifesta insussistenza, nel caso che ci occupa, del presupposto revocatorio di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che lo stesso ha chiesto, in via subordinata, “una ulteriore e sensibile riduzione della squalifica”; una richiesta, quest’ultima, che rende palese come il ricorso in epigrafe risulti finalizzato ad ottenere da questa Corte un inammissibile terzo grado di giudizio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com Uff. n. 61 del 20.5.2010

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S.D. Martano avverso la sanzione della perdita per 0-3 delle gare: 1) A.S.D. San Donato/U.S.D. Martano del 17.1.2010; 2) U.S.D. Martano/A.S.D. Carmiano del 15.11.2009;

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale per mancanza dei presupposti ex art. 39 CGF allorquando la ricorrente deduce che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare è afflitta da errore revocatorio consistente “nella mancata valutazione della eccezione che la società aveva spiegato nelle proprie controdeduzioni e che attenevano all’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello tecnico proprio della Commissione Tesseramenti; sicché alla dichiarazione di nullità del tesseramento di cui alle decisioni pubblicate sul Com. Uff. non poteva ricollegarsi quale effetto automatico l’invalidazione dei risultati sportivi di cui in quella sede si verteva”. Nella fattispecie la ricorrente ha invocato la lettera e) dell’art. 39 che prevede l’esperibilità del ricorso per revocazione “se nel precedente provvedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Il ricorso è inammissibile poiché la Commissione Disciplinare Territorialmente, considerato il pronunciamento della Corte di Giustizia Federale circa la nullità del tesseramento, risulta aver tenuto conto nella sostanza di tutte le eccezioni formulate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF del 2.7.2009 Impugnazione - istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. A. G. avverso la conferma della squalifica fino al 28.2.2010, sanzione inflittagli seguito gara Coppa Allievi Professionisti – fase eliminatoria Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avanzato dall’allenatore quando risulta che la CGF su autonomo reclamo presentato dall’allenatore aveva ridotto la squalifica inflittagli dal giudice sportivo, mentre l’aveva confermata sul reclamo proposto dalla sua società

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 6.5.2010

Impugnazione – istanza:  2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Atletico Morlupo avverso le sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 alla società ammenda di € 800,00 con l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’arbitro se richiesti e documentati; - inibizione fino al 31.12.2010 al sig. C.G.; - squalifica per 3 gare effettive all’allenatore M.V.; - squalifica per 6 gare effettive al calciatore F.S.; - squalifica fino al 31.12.2010 al calciatore O.E., - squalifica fino al 31-12-2010 al calciatore I.E., - squalifica per 3 gare effettive al calciatore A.A., - squalifica per 3 gare effettive al calciatore F.J., - squalifica per 3 gare effettive al calciatore C.A., - squalifica fino al 30.6.2013 al calciatore C.G., - squalifica 2 gare effettive al calciatore P.R. inflitte merito gara Atletico Morlupo/Sporting Salaria dell’11.4.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale per mancanza dei presupposti ex art. 39 CGF allorquando la società produce una relazione di servizio dei Carabinieri da cui emergerebbe che quanto riferito, nel proprio referto e nei relativi allegati, dall’arbitro della gara (svoltasi nel medesimo giorno) non corrisponde al vero; così che le decisioni dei giudici sportivi si sarebbero formate su elementi probatori esprimenti una falsa rappresentazione della realtà dei fatti. Pertanto la fattispecie può rientrare unicamente nell’ipotesi di cui al citato art. 39, comma 1, lett. c), il quale ammette la revocazione allorquando, “a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”; - la suddetta ipotesi non si verifica nella specie in quanto il rapporto dei Carabinieri, esibito dalla ricorrente, risulta rilasciato il 3 maggio 2010; con la conseguenza che la ricorrente avrebbe potuto presentarlo nel precedente procedimento che si è svolto il 5 maggio 2010 innanzi alla Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso ex art. 39 C.G.S. del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2010 inflittagli seguito gara Pro Sesto/Fulgor dell’8.11.2009

Massima: E’ inammissibile alla CGF il ricorso per revocazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale per mancanza dei presupposti ex art. 39 CGS. La “nuova prova” che dovrebbe portare secondo gli intendimenti dell’istante alla revoca della decisione impugnata, è, infatti, costituita da un documento, sicuramente tardivo, che non offre la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la sua utilizzabilità, dall’art. 35.1.1 C.G.S., e grazie al quale si vorrebbe addirittura sconfessare un referto arbitrale che, preciso e circostanziato, integralmente confermato dal Giudice di seconda istanza, ed immune da contraddizioni e palesi illogicità, presenta tutti i requisiti per assurgere a quel rango di prova privilegiata riconosciutogli dalla disposizione normativa surrichiamata. L’istante, invero, secondo quanto si evince dal rapporto arbitrale, è inequivocabilmente indicato come l’autore dell’atto violento nei confronti del Direttore di gara che colpiva alla gamba con un calcio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 16.12.2009

Impugnazione – istanza: 2) Reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Zola Predona avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2010 inflitta al calciatore G.R. seguito gara Campionato Juniores Provinciale Vadese Calcio A.S.D./Zola Predosa del 21.11.2009

Massima: La revocazione non può essere utilizzata per sanare vizi procedurali del ricorso proposto avverso la decisione che si intende revocare, dichiarato inammissibile perché proposto oltre i termini previsti dall’art. 46. comma 4 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 dell’8.4.2010

Impugnazione – istanza:3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Sanstinocorbolone avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Sanstinocorbolone/Jesolo del 7.3.2010

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 CGS avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale con il quale non è stata presa in esame l’opposizione presentata dalla società avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale che ha dichiarato inammissibile avendo “appurato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia dell’opposizione alla società controparte, come disposto dall’art. 33 comma 5 C.G.S.”. A sostegno della impugnativa la ricorrente ha prodotto la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata tempestivamente spedita alla società controparte con la quale è stato trasmesso il ricorso alla stessa nonché ha dedotto la circostanza che all’udienza della Commissione Disciplinare Territoriale non sono stati sentiti il Presidente e il Segretario della stessa ricorrente nonostante ne avessero fatto richiesta e conseguentemente non hanno potuto produrre copia di detta documentazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 Giugno 2010  e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. A.A. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2013, inflittagli seguito gara Tor Bella Monaca/Valle Martella dell’11.4.2010

Massima: E’ inammissibile alla CGF il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale con la quale era stato disatteso il reclamo proposto avverso la statuizione del Giudice Sportivo che, a sua volta, lo aveva inibito il ricorrente per aver aggredito e colpito l’arbitro quando a sostegno dell’interposto gravame il ricorrente deduce, peraltro ripetendo quanto già osservato nei precedenti gradi di giudizio, l’errore di persona nell’individuazione dell’autore della condotta sanzionata, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese da taluni tesserati allegate agli atti di causa e confermate in sede di audizione innanzi la Corte. La previsione dell’art. 39, lett. c) C.G.S., infatti, dispone che “tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinnovamento dei documenti….. c) se a causa di forza maggiore o per fatto altrui la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”. Orbene, le dichiarazioni relative al preteso scambio di persona, come sopra precisato poste a base del ricorso per revocazione, sono state tutte rilasciate tra l’11 ed il 16 aprile 2010, mentre la decisione della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010, è stata adottata con istruttoria svolta il 28 aprile dello stesso anno. E’ dunque indubitabile che la parte avrebbe potuto produrre la documentazione su cui fonda le proprie doglianze nel corso del procedimento ordinario, conseguentemente va escluso che nella fattispecie possa trattarsi di prove nuove, delle quali non si era potuto disporre per forza maggiore o fatto altrui. Il ricorso per revocazione, fondato su elementi probatori privi della caratteristica di novità, non può che conseguire declaratoria di inammissibilità.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 20 Luglio 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 16 Giugno 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2010

Impugnazione – istanza:1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. U.M. avverso la sanzione della inibizione fino al 10.1.2011 inflitta al reclamante seguito gara torneo Allievi “Santa Cristina” Atletica del Po/Casalpusterlengo Juv. del 15.5.2010

Massima: E’ inammissibile alla CGF il ricorso per revocazione avverso la decisione della Giudice Sportivo Territoriale non rappresentando alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. che ne legittimano la proposizione. Il ricorrente, infatti, con affermazioni apodittiche ed argomentazioni opinabili si è limitato a contestare la versione arbitrale, che peraltro notoriamente costituisce fonte probatoria privilegiata, senza null’altro aggiungere.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S. del calciatore T.M.avverso la sanzione della squalifica fino al 15.11.2011 inflittagli seguito gara torneo “Innocenti – Pollastri Supercoppa Magnolfi” Virtus Comeana – Barberino Mugello del 28.4.2008

Massima: Non è ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF quando si lamenta una violazione del suo diritto alla difesa causata dalla mancata ricezione del telegramma di convocazione per l’udienza davanti al giudice “a quo”. L’art. 39 C.G.S., prevede tassativamente, quali cause di revocazione legittimanti la modifica del giudicato attraverso il mezzo straordinario di impugnazione azionato, soltanto vizi che abbiano falsato o resa incompleta la valutazione del merito della vicenda. Nella specie, invece, la doglianza, non solo si limita ad investire un aspetto del rito del precedente percorso processuale, ma, a ben guardare, si palesa altresì del tutto non fondata. Ed invero il diritto al contraddittorio sussiste e può essere invocato solo quando la parte ne abbia fatto “esplicita richiesta” nel reclamo (art. 37 n. 2 C.G.S.) condizione, questa, che difetta nella fattispecie in quanto il telegramma di convocazione, mai recapitato all’odierno ricorrente, fu inviato per scrupolosa ed autonoma iniziativa del mittente, in totale assenza di alcuna “esplicita richiesta” in tal senso.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27  Maggio 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.3.2010 Impugnazione – istanza: 4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.C.S. A.C.V. Scandicci avverso decisioni merito gara Monteriggioni/Scandicci del 14.3.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale poiché, atteso i fatti contestati contestate erano conoscibili dalla parte ricorrente sin dalla conclusione della gara e non certo quattro giorni dopo in sede di riesame dei documenti della partita per cui la ricorrente avrebbe dovuto agire in via ordinaria nei termini prescritti; non avendolo fatto, non le può essere consentito di agire successivamente con un ricorso per revocazione, il quale presuppone l’esperimento di una previa fase decisoria, che nella specie è mancata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27  Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 51 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore L.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2010, inflittagli seguito gara Real San Massimo 2000/A.C. Mozzecane del 16.1.2010

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che ha sanzionato il calciatore con la squalifica fino al 31.12.2010 quando a dimostrare l’errore di fatto in cui è incorsa la commissione vengono prodotte le dichiarazioni di alcuni dei calciatori, suoi compagni di squadra, i quali hanno sostenuto che non era stato lui l’autore dello sputo all’indirizzo del Direttore di Gara. Infatti, il “quid novi” che dovrebbe portare secondo l’istante alla revoca della decisione impugnata è, costituito da documenti che, non offrendo la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la loro utilizzabilità, dall’art. 35 1.1. C.G.S., non possono trovare ingresso nel presente procedimento, tenuto conto che il contenuto del referto (dove il calciatore è inequivocabilmente indicato come l’autore dello sputo) è stato per di più confermato dall’arbitro innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale. In relazione, infine, a quanto dedotto circa la credibilità di soggetti tesserati derivante in maniera automatica, a detta del ricorrente, dall’art. 1 C.G.S. così da creare una divergenza insanabile con quanto refertato dall’Arbitro, è bene rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva riserva espressamente ed esclusivamente ai rapporti degli Ufficiali di Gara specifica rilevanza probatoria privilegiata, attesa la imparzialità connaturata alla funzione espletata dagli stessi, rispetto alle dichiarazioni di chi, per quanto soggetto ai doveri sacralizzati nell’art. 1 C.G.S., tale imparzialità non condivide.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 45 del 12.1.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dal BRN Fantasia avverso decisioni merito gara calcio a 5 Palmanova/BRN Fantasia del 7.11.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, che deliberava la ripetizione della gara, non disputatasi per causa di forza maggiore poichè l’istituto della revocazione (il cui giudice nell’ordinamento federale è costituito unicamente da questa Corte) è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale. Parte ricorrente invoca il motivo contemplato all’art. 39 lett. e) C.G.S. (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), ipotesi questa che si concretizza in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l’errore deve necessariamente risultare dagli atti e dai documenti di causa e deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull’apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Inoltre, l’errore deve essere decisivo e cioè deve costituire il motivo essenziale, se non unico, della sentenza impugnata per revocazione. Nella fattispecie, la Commissione Disciplinare Territoriale - lungi dall’essere incorsa in una svista o in un’omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a giudicare con una falsa percezione della realtà - si è invero indotta alla decisione ritenendo assorbente, come detto, la sussistenza di una causa di forza maggiore che impedì l’effettuazione della gara e non occupandosi quindi dei motivi ora indicati dalla ricorrente, ma in quella sede non specificamente eccepiti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 dell’8.1.2010

Impugnazione – istanza: 3) Reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. treviso 2009 avverso decisioni merito gara Vigontina Calcio/Treviso 2009 del 20.9.2009

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avverso la decisione della CDT la quale si pronunciò, senza attendere l’esito del giudizio presupposto relativo al tesseramento del calciatore pendente innanzi alla CGF a seguito di appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 28 del 4.2.2010 Impugnazione – istanza: 4) Reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Giulianello Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2012 inflitta al calciatore P.A. seguito gara Campionato Juniores Provinciale Nuovo Latina Isonzo/Giulianello Calcio del 30.1.2010

Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. rivolto alla CGF, allorquando con lo stesso viene addotto – solo in tale sede - un errore di persona e allegando quindi una dichiarazione autografa con cui un calciatore si assume le responsabilità dell’accaduto, indicandosi come autore dei fatti addebitati invece ad altro calciatore. Si tratta palesemente di un elemento non idoneo a integrare le fattispecie nelle quali l’art. 39, comma 2, C.G.S. consente la revisione di precedenti decisioni.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 7.1.2010

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso ex art. 39 C.G.S. dell’Atletico Sessano avverso le sanzioni: ammonizione con diffida e inibizione per anni 2 al sig. M. M., all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Sessano; ammenda di € 1.000,00 con diffida alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 2128/2pf09-10/gt/dl del 26.10.2009 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt.1, comma 1, e 12, comma 5; 4, comma 1 e 14, comma 1 C.G.S. Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CGF, ex art. 39 C.G.S, - che prevede le ipotesi in cui è ammessa, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva (comma 1), nonché, da parte della Corte medesima, la revisione nei confronti delle dette decisioni (comma 2) – allorquando con lo stesso si impugna nel merito la decisione della CDT.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 10 Agosto 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 05 Febbraio 2010 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 LND del 22.10.2009

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. A.S.D. Nuova Casette avverso le sanzioni: perdita della gara con il punteggio 0-3; ammenda di € 150,00 alla reclamante; inibizione fino al 30.10.2009 al sig. E.M.; squalifica di una gara al sig. M.L. seguito gara Pescorocchiano/Nuova Casette del 4.10.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 CGS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale non rappresentando lo stesso alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. che ne legittimano la proposizione. La società reatina, infatti, con affermazioni apodittiche ed argomentazioni opinabili si è limitata a contestare la motivazione del Giudice che avrebbe errato nella interpretazione delle norme di diritto applicate al caso di specie.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del  23 dicembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. F. M. avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività inflittagli fino al 10.3.2012 seguito gara Porto S. Elpidio/Calcio Corridonia dell’8.3.2008 Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF allorquando il ricorrente produce a sostegno del ricorso il decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica di Fermo e gli atti sui quali esso si fonda, nel quale il ricorrente è parte offesa, poiché gli elementi fattuali e documentali posti a sostegno della domanda mancano del requisito della novità e della sopravvenienza in quanto, strumentalizzando la formazione del decreto di citazione in epoca successiva alla definitività della decisione revocanda, il ricorrente tenta di introdurre nuovamente, con il mezzo di impugnazione straordinario, fatti dei quali è stata già valutata la inammissibilità dalla Commissione Disciplinare Territoriale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale del 28.1.2009 – Com. Uff. n. 101/CGF del 28.1.2009

Impugnazione - istanza: 7) Ricorso per revocazione ex art. 39 CGS. dell’A.S.D. Petrarca Padova C5 avverso decisioni merito gara Petrarca Padova C5/Futsal Carmenta del 6.12.2008

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. alla CGF allorquando la società deduce l'emersione di fatto nuovo, rappresentato dal riconoscimento di responsabilità e di irregolarità relativamente al tesseramento del calciatore della squadra avversaria, e chiedendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a) del medesimo Codice. (Il caso di specie:La società nel giudizio di primo grado aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della società avversaria per avere schierato nella gara, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque 2008/2009, Girone B, il calciatore in posizione irregolare di tesseramento, oltre che in carenza del Certificato di trasferimento internazionale. Il Giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, in quanto dai riscontri effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti era emerso che il calciatore in narrativa risulta tesserato. Proposto appello la Corte di Giustizia Federale, rigettava il reclamo ritenendo che la decisione del Giudice di prime cure fosse fondata sulle risultanze dei riscontri effettuati presso il competente ufficio tesseramenti in base alle quali il calciatore era tesserato in Italia presso la società appellata e che siffatta attestazione, fino a prova contraria, fosse destinata a fare fede e ad avere effetti vincolanti. Tuttavia, la sezione, ritenendo che nel vigente sistema l'attestazione dell'ufficio tesseramenti si fonda unicamente sulla dichiarazione della parte interessata di trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento e in presenza di ragionevoli dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dalla parte medesima, ha inviato gli atti alla Procura Federale, affinché esperisse le indagini del caso. Esperite le indagini, la Procura federale ha deferito la società e il calciatore alla Commissione Disciplinare Nazionale. Quest'ultima, dopo aver riscontrato il comportamento antiregolamentare del tesserato, in quanto lo stesso non avrebbe mai riferito di essere stato tesserato presso la federazione brasiliana e solo dopo l'indagine della Procura Federale avrebbe ammesso di essere già stato tesserato per una società appartenente ad una federazione estera, ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sei e alla società quella della ammonizione, per responsabilità oggettiva). L'irregolare tesseramento del calciatore, così come accertato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare, può essere ricondotto a più di una delle ipotesi previste dall'art. 39 C.G.S., a seconda che si consideri la decisione della Commissione Disciplinare come un documento che la parte non ha potuto produrre nel precedente procedimento, oppure si consideri l'irregolare tesseramento come un fatto di cui non si è potuto conoscere sempre nel precedente procedimento, oppure si consideri la dichiarazione del calciatore e della conseguente attestazione dell'ufficio tesseramento quali prove riconosciute false dopo la decisione. Tuttavia la sezione ritiene di dover qualificare la fattispecie come un fatto di cui non si è potuto conoscere nel giudizio precedente, in quanto l'attestazione dell'ufficio tesseramento poteva essere superata solamente attraverso la prova della falsità della dichiarazione del calciatore; prova che non era nella disponibilità della società ricorrente e che doveva essere accertata in un apposito procedimento, così come è poi avvenuto. Il fatto, dunque, dell’irregolare tesseramento non può che essere posto a carico della società che ha utilizzato il calciatore, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a). Infatti, le norme indicate prevedono la responsabilità oggettiva della società per fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, con la conseguente perdita della partita in cui si è verificata l'irregolarità per il punteggio di 0-6. In conclusione il ricorso per revocazione va accolto, la sentenza va cassata, con la conseguente irrogazione della sanzione della perdita della partita in oggetto con il punteggio di 0-6. Massima: A seguito di ricorso per revocazione la società può essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara allorquando da altra decisione emerge l’irregolarità del tesseramento del calciatore non evidenziata nel primo giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 23 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 45/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 112 dell’8.5.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. del calciatore C. L. avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2010 inflittagli seguito gara Ellera Calcio/Montecorona dell’1.2.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S proposto alla CGF con il quale il calciatore chiede la revisione del giudizio esibendo a sostegno della propria tesi  una ‘’nuova prova’’ che dovrebbe portare secondo gli intendimenti dell’istante alla revoca della decisione impugnata, che è costituita da un documento, sicuramente tardivo, all’apparenza sottoscritto dal calciatore che sarebbe stato aggredito, da un ‘’quid novum’’ cioè che non offre la ’’piena garanzia tecnica e documentale’’ richiesta, per la sua utilizzabilità, dall’art. 35, primo comma C.G.S. e grazie al quale si vorrebbe addirittura sconfessare un referto arbitrale che, preciso e circostanziato, integralmente confermato al giudice di seconda istanza, ed immune da contraddizioni e palesi illogicità, presenta tutti i requisiti per assurgere a quel rango di prova privilegiata riconosciutogli dalla disposizione normativa surrichiamata.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 07 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009

– Delibera C.G.F. – Com. Uff. n. 168/CGF del 16.4.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Città di Pescara C5 avverso decisioni merito gara A.S.D. Città di Pescara C5/Femminile Preci del 28.3.2009

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione proposto alla CGF avverso la decisione del Giudice sportivo che aveva respinto il reclamo relativo alla regolarità della gara sul presupposto che alla stessa avevano partecipato le calciatrici regolarmente tesserate, quando successivamente alla decisione ed a sostegno della propria istanza di revocazione la società ha prodotto la nota della Divisione Calcio a 5 con cui le veniva comunicato che la F.I.G.C., dopo aver assunto informazioni presso la Federazione Argentina, aveva provveduto a revocare il tesseramento di due delle tre calciatrici utilizzate nell’incontro di cui sopra, circostanza, questa, del tutto nuova ed idonea a concretare le ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del 1° comma dell’art. 39 C.G.S. L’intervento federale posto in essere dall’Ufficio Tesseramenti (come precisato nella nota in risposta ai chiarimenti chiesti da questa Corte), da un organo, cioè, sovraordinato rispetto all’omologo ufficio regionale che aveva ratificato il tesseramento delle atlete argentine, non comporta infatti la revoca del provvedimento, revoca che può essere disposta, ex art. 42 N.O.I.F., solo dallo “stesso ufficio che l’ha effettuato” e che non ha, salvo in casi particolari estranei alla fattispecie, efficacia retroattiva, ma realizza, in virtù del generico ed indiscutibile potere di vigilanza che compete agli organi centrali federali, un’ipotesi di vero e proprio annullamento dell’errato tesseramento con efficacia “ex tunc”. Ci si trova, pertanto, di fronte a quel “fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa” di cui all’art. 39 C.G.S. e, per altre considerazioni, visto che le due atlete sudamericane avevano falsamente dichiarato (con l’eventuale connivenza dei dirigenti interessati), ex art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., di non essere mai state tesserate per federazioni estere, si rientra anche nell’alveo dell’ipotesi normativa prevista dalla lett. b) 1° comma dell’art. 39 C.G.S. surrichiamato. Quest’ultimo rilievo consiglia la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per gli incombenti, ex art.10 comma 6° C.G.S .di sua competenza. Nel merito, va da sé, che, una volta acclarata l’avvenuta utilizzazione nell’incontro specificato in narrativa, da parte della società, di due calciatrici prive di tesseramento, a detta società, di ciò responsabile dev’essere inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, siccome previsto dall’art. 17, 5° comma C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 07 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 711 del 20.5.2009 – Delibera C.G.F. – Com. Uff. n. 217/CGF del 28.5.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Città Di Pescara C5 avverso decisioni merito gara ASD Città di Pescara/Femminile Preci del 16.5.2009

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione proposto alla CGF avverso la decisione del Giudice sportivo che aveva respinto il reclamo relativo alla regolarità della gara sul presupposto che alla stessa avevano partecipato le calciatrici regolarmente tesserate, quando successivamente alla decisione ed a sostegno della propria istanza di revocazione la società ha prodotto la nota della Divisione Calcio a 5 con cui le veniva comunicato che la F.I.G.C., dopo aver assunto informazioni presso la Federazione Argentina, aveva provveduto a revocare il tesseramento di due delle tre calciatrici utilizzate nell’incontro di cui sopra, circostanza, questa, del tutto nuova ed idonea a concretare le ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del 1° comma dell’art. 39 C.G.S. L’intervento federale posto in essere dall’Ufficio Tesseramenti (come precisato nella nota in risposta ai chiarimenti chiesti da questa Corte), da un organo, cioè, sovraordinato rispetto all’omologo ufficio regionale che aveva ratificato il tesseramento delle atlete argentine, non comporta infatti la revoca del provvedimento, revoca che può essere disposta, ex art. 42 N.O.I.F., solo dallo “stesso ufficio che l’ha effettuato” e che non ha, salvo in casi particolari estranei alla fattispecie, efficacia retroattiva, ma realizza, in virtù del generico ed indiscutibile potere di vigilanza che compete agli organi centrali federali, un’ipotesi di vero e proprio annullamento dell’errato tesseramento con efficacia “ex tunc”. Ci si trova, pertanto, di fronte a quel “fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa” di cui all’art. 39 C.G.S. e, per altre considerazioni, visto che le due atlete sudamericane avevano falsamente dichiarato (con l’eventuale connivenza dei dirigenti interessati), ex art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., di non essere mai state tesserate per federazioni estere, si rientra anche nell’alveo dell’ipotesi normativa prevista dalla lett. b) 1° comma dell’art. 39 C.G.S. surrichiamato. Quest’ultimo rilievo consiglia la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per gli incombenti, ex art.10 comma 6° C.G.S .di sua competenza. Nel merito, va da sé, che, una volta acclarata l’avvenuta utilizzazione nell’incontro specificato in narrativa, da parte della società, di due calciatrici prive di tesseramento, a detta società, di ciò responsabile dev’essere inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, siccome previsto dall’art. 17, 5° comma C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto .- Com. Uff. 85 del 30.6.2008

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. M. M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 inflittagli seguito gara Campionato Juniores Provinciale Intrepida/Primomaggio del 28.3.2009 Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto alla CGF avverso la decisione del Giudice Sportivo allorquando il provvedimento punitivo è stato adottato per la prima volta dal Giudice di secondo grado senza che il reclamante avesse mai partecipato al procedimento d’appello e senza che gli fosse stata comunicata la pendenza dello stesso in modo da consentirgliene la partecipazione a scopo difensivo. Nel caso di specie il Giudice di secondo grado erroneamente ha ritenuto sussistente un fatto presupposto (comunicazione al ricorrente dell’esistenza di un procedimento a suo carico nonché informazione sulla data di svolgimento dello stesso in modo da consentirgli la necessaria attività di difensiva) che in effetti è con certezza insussistente. In omaggio alla giurisprudenza di questa Corte, pertanto, l’insanabile contrasto tra realtà erroneamente presunta dal primo giudice e realtà effettuale, candida il ricorso per revocazione al giudizio di ammissibilità.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009  n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla Pol. Citta’ di Canicattini avverso decisioni merito gara Pol. Città di Canicattini/Fly Vittoria del 19.4.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S, quando la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa da utilizzare per la revocazione. Infatti la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell’errata  valutazione fatta dagli organi decidenti circa la mancata allegazione della ricevuta in questione.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Pozzuolo Del Friuli avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica e ammenda di € 150,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pozzuolo/Pro Fagagna del 24.1.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF quando la reclamante non indica elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. Nel caso di specie la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell’errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa i fatti da valere come “rinuncia” alla gara; la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del 15.11.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 CGS della S.S. Preturo avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 con l’obbligo del risarcimento dei danni in favore del direttore di gara, inflitta alla reclamante seguito gara Preturo/San Vittorino del 14.10.2007

Massima: Ai fini della revocazione (o anche della revisione) gli elementi sopravvenuti capaci di dar luogo alla rescissione del precedente giudizio devono possedere carattere, oltre che di decisività, anche di inconfutabile certezza, sì da costituire prova antagonista e prevalente rispetto a quelle considerate ai fini della decisione revocanda. Ora, nel caso di specie è evidente che il carattere in questione manca nella dichiarazione dell’arbitro che, senza una plausibile ragione, ribalta la propria precedente versione dei fatti sì da creare un insuperabile dubbio circa la veridicità dell’ultima dichiarazione. A questa stregua, è evidente che difettano le condizioni per l’accoglimento del reclamo, che va, pertanto, dichiarato inammissibile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.2008 Impugnazione – istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. Del Royal Fin Calcio a 5 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la squalifica dei calciatori: T.L.G. fino al 31.12.2010; V.F.fino al 31.12.2009

Massima: Come noto, l’istituto della revocazione è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale. A differenza dell’ordinamento civile, nel quale il ricorso per revocazione è rivolto allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, nell’ordinamento federale l’unico Giudice della revocazione è la Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamente elencati, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell’ammissibilità del ricorso stesso. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente invoca due motivi di revocazione, descritti nella parte in fatto. Al riguardo, il Collegio rileva che il primo di essi (violazione dell’art. 33 comma 5 C.G.S., in combinazione col successivo art. 38) non è compreso nell’elenco dei motivi di revocazione di cui al citato art. 39. Inoltre i menzionati artt. 33 e 38 (che indicano i termini ordinari dei reclami) non sono invocabili nel caso di specie, essendo invece applicabile il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. che indica i termini abbreviati per le ultime 4 giornate di Campionato di Calcio a 5. Quanto al secondo dei motivi (errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A dellaF.I.G.C.) il Collegio constata che anch’esso non rientra tra i casi di revocazione, atteso che la lamentata errata applicazione attiene propriamente ad un giudizio emesso dal giudice nel procedimento logico giuridico da lui seguito. Sotto quest’ultimo profilo, il motivo di ricorso non potrebbe essere ricondotto all’ipotesi contemplata alla lett. e) del citato art. 39 (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), posto che siffatta ipotesi si concretizza in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l’errore deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull’apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Nella specie, la Commissione Disciplinare, lungi dall’essere incorsa in una svista o in un’omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a decidere con una falsa percezione della realtà, ha ritenuto applicabile nella fattispecie (vertendosi nelle ultime 4 giornate di campionato) il suddetto Com. Uff. 67/A e non gli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 24 del 5.2.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31

del 19.2.2009

Impugnazione - istanza: 6) Ricorso per revocazione ex art. 39 CGS del sig. E. G. avverso la sanzione della squalifica fino all’1.2.2014 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflittagli seguito gara Campionato Giovanissimi Provinciale Senago Calcio/Brioschese dell’1.2.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. alla CGF allorquando viene dedotto che la pronuncia impugnata sarebbe stata affetta dal dolo dell’arbitro nella redazione del proprio referto e dall’omesso esame di un fatto decisivo poiché sotto tale aspetto è carente il profilo della insussistenza delle condizioni legittimanti la sua proposizione che, lungi dal risolversi nella prospettazione di fatti accertatamene sussistenti in contrasto con quelli sui quali si era basata la decisione impugnata, si pongono soltanto come motivi o profili di riesame, in questa sede preclusi

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Marzo 2009  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 8 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo – Com.Uff. n. 22 del 24.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S.D. Ceciliano avverso decisioni merito gara S. Marco La Sella/Ceciliano del 30.11.2008

Massima: Non sono rilevanti come elementi nuovi e successivi alla decisione in esame, da utilizzare per la revocazione la notizia telefonica circa il tesseramento, avendo il Giudice Sportivo, in sede di decisione, accertato, con la comunicazione da parte della Sezione A.I.A., che il calciatore era tesserato come arbitro alla data della gara.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Marzo 2009  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 8 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.45 del 15.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del F.C. Carapellese A.S.D. avverso decisioni merito gara A.S.D. Carapellese/Vitobello Stornara del 21.12.2008

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 CGS quando la società dimostra, attraverso le distinti di gara, che il giudicato contestato sarebbe viziato da “errore di fatto” indotto da un caso di omonimia in quanto il calciatore schierato nella gara e nato il 22.5.1983, sarebbe persona diversa dall’omonimo calciatore squalificato, nato il 22.8.1980.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Marzo 2009  n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 8 Giugno 2009. n.6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 12.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dall’A.S.D. Centro Schuster avverso decisioni merito gara A.S.D. Centro Schuster/Garibaldina del 24.1.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 C.G.S. quando si censura la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. In sostanza la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore Ruggirei Antonio avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflittagli seguito gara F.C.D. Calcio Team Sannicandro/Pol. D. Marconi del 9.3.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF sulla base di una dichiarazione rilasciata da due dirigenti della società ospitata che avvalorerebbe la versione della ricorrente, in quanto tale documentazione non  assurgere al rango di nuova prova idonea a contrastare la competenza delle emergenze ufficiali, poiché non rientra in alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 39 C.G.S. e non supera quindi la soglia della fase rescindente

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 8 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 142 del 13.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Cuprense 1933 avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e l’esclusione dal campionato di competenza inflitta seguito gara Campionato Regionale Juniores  Cuprense/Atletico Piceno del 7.2.2009

Massima: L’errore vulnerante la decisione impugnata, consistente in un’inesatta applicazione della normativa regolante la materia, si inquadra, all’evidenza, nella categoria degli “errori di diritto” e non è quindi compreso fra le cause di revocazione tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. Uff. n. 48 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.C. Legnago Salus avverso decisioni merito gara calcio Monselice 1926 Sweden/Legnago Salus del 21.12.2009

Massima: Perché possa farsi luogo a revocazione è, infatti, necessario che la parte ricorrente fornisca una prova piena in ordine alla sussistenza di una o più delle cause invalidanti il giudicato, tassativamente indicate dall’art. 39 C.G.S.. Nella fattispecie, invece, viene formulata soltanto un’ipotesi accusatoria, tutta ancora da accertare – come peraltro espressamente richiesto dalla stessa istante -, allo stato fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste “de relato”, non confermate, sfornite di riscontri oggettivi e contrastate dalla produzione documentale in atti. Tutto ciò priva il gravame di ognipossibilità di accesso. La gravità dell’accusa tuttavia consiglia di  interessare alla vicenda la Procura Federale cui, all’uopo, va rimessa copia degli atti.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 108 del 13.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Peonia Riposto avverso decisioni merito gara Fiumefreddese/Peonia Riposto del 27.9.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 C.G.S. quando non ricorrono nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad e) dell’art. 39 C.G.S. che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta. Nel caso di specie, la reclamante – oltre a non aver offerto nuovi elementi di fatto idonei a consentire la riapertura del caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irritale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado” – ha preteso addirittura di censurare il ragionamento del Giudice Sportivo nel tentativo di eludere la portata delle norme federali.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore R.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflittagli seguito gara F.C.D. Calcio Team Sannicandro/Pol. D. Marconi del 9.3.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF sulla base di una dichiarazione rilasciata da due dirigenti della società ospitata che avvalorerebbe la versione della ricorrente, in quanto tale documentazione non  assurgere al rango di nuova prova idonea a contrastare la competenza delle emergenze ufficiali, poiché non rientra in alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 39 C.G.S. e non supera quindi la soglia della fase rescindente

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Pozzuolo Del Friuli avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica e ammenda di € 150,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pozzuolo/Pro Fagagna del 24.1.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF quando la reclamante non indica elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. Nel caso di specie la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell’errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa i fatti da valere come “rinuncia” alla gara; la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 11 Dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 22 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 55 dell’11.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G.D.N. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2011 inflittagli seguito gara Mole/S. Vito Calcio dell’8.6.2008

Massima: Non è ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi delle lettere da a) a d e) dell’art. 39 CGS che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta, quando il reclamante non ha offerto elemento alcuno idoneo a consentire la riapertura del caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irregolare tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado di giudizio”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 marzo 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 26 marzo 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 26.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Unione Calcistica Cairate avverso decisioni merito gara Cinisellese A.S.D./Unione Calcistica Cairate del 18.1.2009

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 CGS allorquando la Commissione ha omesso di convocare il ricorrente che ne ha fatto richiesta in sede di reclamo. La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131/CGF, ha invero ritenuto di inquadrare nell’ipotesi di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. la violazione della norma diretta a garantire il principio del contraddittorio, che dispone l’obbligatorietà della convocazione, per essere ascoltata, della parte che ne abbia fatto richiesta. Ha ritenuto la ricordata decisione che la mancata convocazione non costituisca violazione della norma posta a garanzia del contraddittorio, ma integri uno specifico errore sul fatto, costituito dalla mancata percezione, da parte dell’Organo giudicante, del fatto costituito dalla richiesta, presentata in forma documentale, dell’istanza di audizione.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso ex art 39 C.G.S. dell’ U.S.A.S. Caterina avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara S. Caterina/Polisportiva U. Mandolesi del 22.12.2007 Massima: In materia di revisione del giudicato le nuove risultanze ricavabili dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dal ridimensionamento delle violazioni contestate prospettato dall’arbitro con l’atto di remissione della querela e dalla conseguente richiesta di archiviazione, non scagionano del tutto i soggetti già perseguiti e non sono quindi idonee a realizzare la condizione imposta dall’art. 39, comma 2 C.G.S. per il quale si può pervenire alla revisione di un giudicato solo quando il nuovo materiale probatorio, da solo, o eventualmente integrato dalle acquisizioni già note, dimostri inequivocabilmente la totale estraneità degli incolpati a quanto ad essi addebitato. Tale evenienza difetta nella fattispecie, che al più, può solo rappresentare una diversa qualificazione disciplinare delle condotte poste in essere. Massima: La natura stessa della revisione che incide sul merito del caso da riesaminare impedisce ogni possibilità di intervento quando il giudizio contestato si sia arrestato agli aspetti procedurali della vicenda

 

Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 112 del 9.4.2008 - delibera della Corte di Giustizia Federale – III Sezione Giudicante – com. uff. n. 163/cgf del 18.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore G.D.A. avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflittagli seguito gara Castrovillari/Libertas Acate del 6.4.2008

Massima:E’ ricorribile per revocazione, per errore di fatto, la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva il calciatore in quanto capitano della squadra, nonostante lo stesso sia stato espulso durante il primo tempo di gara ed i fatti si siano verificati al termine della stessa. Il caso di specie: il calciatore era stato espulso al 45° del primo tempo per proteste, mentre il fatto incriminato, causato da compagno di squadra non individuato, era accaduto al termine della gara, come riferisce l’arbitro nel proprio referto. Pertanto, va da se che il ricorrente non poteva essere destinatario della sanzione irrogatagli, neppure a titolo di responsabilità oggettiva, non rivestendo al momento del fatto la qualifica di capitano della squadra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 112 del 9.4.2008 - delibera della Corte di Giustizia Federale – III Sezione Giudicante – com. uff. n. 163/cgf del 18.4.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore G.D.A. avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflittagli seguito gara Castrovillari/Libertas Acate del 6.4.2008 Massima: Il ricorso proposto va correttamente qualificato come ricorso di revocazione e non di revisione, stante che esso si fonda su due motivi tipici di quel tipo di gravame, ossia il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre e l’errore di fatto risultante dagli atti de causa. Tant’è che l’art. 39 comma 1 lett. c) ed e) C.G.S. contempla proprio tali ipotesi, mutuate dall’art. 395 del Codice di Procedura Civile.

 

Decisione C.G.F.  – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 27 febbraio 2009 n. 5 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato  Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.08

Impugnazione - istanza: Ricorso S.S. Formia Calcio per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso decisioni merito gara Formia/Colleferro del 7.9.08

Massima: Atteso che gli articoli 34, comma 6, e 44, comma 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva stabiliscono che la parte deve essere ascoltata ove ne faccia espressamente richiesta, non vi è dubbio che la mancata convocazione costituisce una grave violazione della norma diretta a garantire il principio del contraddittorio, che costituisce uno dei principi fondanti di ogni procedimento giustiziale. Pertanto, il collegio deve valutare se tale palese violazione possa essere inquadrata o meno nell'ipotesi di cui all'articolo 39, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva. La disposizione, dopo aver stabilito che tutte le decisioni possono essere impugnate per revocazione di casi espressamente previsti, così recita: <<se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa>>. Il collegio osserva che nel caso di specie non viene in rilievo la violazione della norma posta a garanzia del contraddittorio, che farebbe indubbiamente transitare la fattispecie nell'errore di diritto, bensì uno specifico errore sul fatto, costituito dalla mancata percezione, da parte dell'organo giudicante, del fatto costituito dalla richiesta, presentata in forma documentale, della odierna ricorrente. La prova di ciò è data dalla significativa circostanza che nella decisione, ora impugnata, nessuna osservazione viene effettuata sulla questione del mancato contraddittorio. Pertanto è ragionevole ritenere che la Commissione ha completamente ignorato la presenza della richiesta agli atti. Tanto più che essa riguardava una facoltà fondamentale della parte processuale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/CGF Riunione del 24 luglio 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 9 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 191/CGF del 30.5.2008 Impugnazione - istanza:  Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore C.M. avverso la sanzione della squalifica per 8 gare inflittagli seguito gara Nocerina/Siracusa dell’11.5.2008

Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione alla CGF, quando la parte ricorrente chiede la revocazione (impropriamente dei provvedimenti disciplinari anziché della decisione) alla luce di “nuovi documenti a discolpa – dichiarazione Vice Questore del Commissariato P.S. ed un video dvd da ritenersi elemento di prova a discarico”. Al riguardo, trattasi di documenti che, invero, non sono riconducibili a sopravvenuti elementi di novità, nè ad errori di fatto commessi dal giudice a quo, atteso che questi, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico insindacabile in questa sede, ha dato credito alla descrizione del referto arbitrale (che è fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. e nel quale viene chiaramente individuato il calciatore), dopo aver già ritenuto la sussistenza sia della preclusione del ricorso alla prova televisiva richiesta dal reclamante, sia dell’ininfluenza dell’utilizzo della dichiarazione del Vice Questore.

 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 202/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 248/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del G.S.D. Sacro Cuore Milazzo avverso decisioni merito gara Tiger Brolo/Sacro Cuore Milazzo del 4.5.2008

Massima: La CGF dichiara inammissibile il ricorso per revocazione promosso dalla società quando mancano i presupposti di cui all’art. 39 CGF il quale testualmente dispone: “1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Massima: Non rientra tra le ipotesi di revocazione di cui all’art. 39 C.G.S. l’errore tecnico dell’arbitro che ha dato logo ad un irregolare svolgimento dei tiri dei di rgore per determinare la squadra vincente.Non sussiste l’ipotesi di “omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento” di cui all’art. 39 lett. d) C.G.S. perché l’assunto di un erroneo svolgimento della procedura dei tiri di calci di rigore è stato ampiamente dibattuto innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e trattato nella decisione gravata. Non sussiste l’ipotesi di “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” di cui all’art. 39 lett. e) C.G.S. perché anche a voler considerare che l’arbitro non abbia correttamente disciplinato la fase di esecuzione dei calci di rigore, non si può certo sostenere che si verta in un caso di “errore di fatto”, ma – a voler tutto concedere – di un’erronea interpretazione di una norma del regolamento dettato per le “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. Neppure la censura proposta dalla società alla decisione gravata per avere “disposto la ripetizione della gara, relativamente ad un fatto, quello della <> sottratto al suo potere decisionale” può essere ritenuto elemento idoneo a legittimare la revocazione della decisione, giacché non investe certo un errore di fatto. (Il caso di specie. Veniva effettuata gara di Prima Categoria – valida per lo spareggio promozione che terminava in parità anche dopo i tempi supplementari. Si procedeva ai tiri di rigore per determinare la squadra vincente. La squadra perdente proponeva ricorso al Giudice Sportivo sostenendo che l’arbitro fosse incorso in un errore tecnico perché in considerazione di alcuni calciatori espulsi non aveva adeguato il numero dei calciatori delle due squadre e poiché si era proceduto ai rigore ad oltranza avevano fatto calciare i rigori a giocatori che non potevano tirare. Il giudice Sportivo respingeva il ricorso, metro l’accoglieva successivamente la Commissione Disciplinare Territoriale che disponeva la ripetizione della gara. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per revocazione per errore di fatto alla CGF).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 177/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 240/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Com. Uff. 38 del 3.4.2008 e Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 47/CDN del 18.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 del C.G.S. Azzate Calcio Mornago avverso decisioni merito gara Fulgor Cardano / Azzate C. Mornago del 9.3.2008

Massima: La CGF dichiara inammissibile il ricorso per revocazione quando non sussiste un errore di fatto ex art. 39 lett. e) C.G.S. Il “vulnus” all’intangibilità del giudicato è consentito da già mentovato art. 39 C.G.S. solo in alcuni casi specificamente e tassativamente elencati, tra i quali quello, l’essere incorso, l’organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata, in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Ovviamente, quando il legislatore federale parla di “atti e documenti di causa”, si riferisce a quelli costituenti il pacchetto probatorio del procedimento già concluso con la decisione impugnata. Nella specie, posto che l’errore segnalato consisteva nel non aver rilevato come il calciatore non avesse ancora espiato una delle tre giornate di squalifica inflittegli, è incontestabile che tale circostanza poteva essere inequivocabilmente provata solo attraverso una specifica documentazione (produzione delle distinte dei calciatori utilizzati dalla società in tutte le partite del Campionato di Promozione 2007/2008) che nel giudizio precedente mancava vuoi per negligenza della ricorrente (che vi ha in qualche modo ovviato solo tardivamente in questa sede di revocazione), vuoi per inerzia dello stesso giudicante che avrebbe potuto assumere iniziative disponendo apposite indagini. Mancava, quindi, perché ne difettavano i presupposti, la possibilità di quell’errore di fatto posto a base dell’istanza di revocazione che va, di conseguenza e come già detto, dichiarata inammissibile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 177/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 240/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Atletico Fumone avverso decisioni merito gara Sport Village Guarcino/Atletico Fumone del 10.02.2008

Massima: Non è invocabile il caso dell’errore di fatto contemplato dall’art. 1 lett. e) del citato art. 39 CGS quando dagli atti risulta chiaramente che i precedenti giudici territoriali hanno esaminato tutti i fatti che si sono verificati durante lo svolgimento della gara e li hanno valutati, secondo il loro apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di inammissibilità (da parte del Giudice Sportivo Territoriale) e di rigetto (da parte della Commissione Disciplinare Territoriale) del ricorso. Non è dunque rinvenibile un errore di fatto, il quale si sostanzia in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto. L’errore tecnico dell’Arbitro, lamentato dalla società ricorrente, non potrebbe comunque essere ricondotto al concetto di errore di fatto censurabile, anzitutto perché è un errore dell’Ufficiale di gara e non del giudice e, poi, perché si ricollega a decisioni adottate appunto dall’arbitro sul campo, nella sue esclusive discrezionalità tecnica e competenza.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 156/CGF Riunione del 9 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 186/CGF Riunione del 23 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S. dell’ A.S.D. Football Club Sant’Agnello, avverso decisioni merito gara Eden Verde/F.C. Sant’agnello del 5.1.2008

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avverso la decisione della CDT quando quest’ultima è incorsa in un errore di fatto. Nella nozione di errore di fatto quale è normativamente prevista dall’art. 39, comma 1, lett.e) C.G.S. rientrano quelle ipotesi, sostanzialmente corrispondenti alla previsione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in cui il capo della decisione revocato si fonda o non si fonda su un presupposto o una circostanza di fatto che, rispettivamente, sia incontrovertibilmente escluso o altrettanto incontrovertibilmente accertato alla stregua degli atti e documenti della causa. E questa situazione di frattura tra la realtà fenomenicamente sussistente e sperimentalmente verificabile e la percezione – più esattamente, la mancata percezione – di essa da parte dell’organo giudicante, ricorre pienamente nella fattispecie. (Il caso di specie: Il Giudice sportivo ha sanzionato entrambe le società con la perdita della gara a causa dei gravi incidenti verificati nel corso della gara. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso alla CDT che non esamina il ricorso relativamente alla perdita della gara, ma solo relativamente alla sanzione inflitta a i tesserati in quanto ha ritenuto che la reclamante non aveva impugnato la sanzione della perdita della gara disposta anche a suo carico, così esonerandosi da qualsiasi pronuncia sul punto in omaggio al principio della necessaria corrispondenza tra la decisione resa nella fase di impugnazione e le questioni devolute al giudice del gravame. Avverso tale pronuncia la reclamante ha proposto riscorso per revocazione alla CGF per errore di fatto in quanto l’intero corpo del reclamo, tanto nella parte dedicata all’illustrazione dei motivi posti a suo sostegno quanto nelle richieste conclusive, ruota attorno all’erroneità ed illogicità della sanzione della perdita della gara inflitta anche alla reclamante).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 156/CGF Riunione del 9 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 186/CGF Riunione del 23 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S. dell’ A.S.D. Football Club Sant’Agnello, avverso decisioni merito gara Eden Verde/F.C. Sant’agnello del 5.1.2008

Massima: Quando la CGF, chiamata a pronunciarsi sulla revocazione, ritiene che vi siano i presupposti per l’ammissibilità provvede ad esaminare la causa nel merito.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 148/CGF Riunione del 26 marzo 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 154/CGF Riunione del 08 aprile 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore A.C. del 24.1.2008 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro relativa alla squalifica fino al 20.11.2008

Massima: L’organo investito della revocazione deve pronunciarsi, ex art. 39, comma 4, C.G.S., pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 007/C Riunione del 16 Agosto 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. nn. 332 del 10.5.2005; 359 del 31.5.2005; 63 del 14.9.2004; 72 del 27.9.2004; 76 del 23.9.2004; 80 del 28.9.2004; 94 del 12.10.2004; 108 del 19.10.2004; 115 del 25.10.2004; 123 del 29.10.2004; 126 del 3.11.2004; 144 del 12.11.2004; 156 del 23.11.2004; 164 del 30.11.2004; 167 del 6.12.2004; 176 del 14.12.2004; 181 del 21.112.2004; 194 del 7.1.2005; 196 dell’11.1.2005; 210 del 18.1.2005; 219 del 25.1.2005; 224 del 31.1.2005; 239 del 15.2.2005; 246 del 22.2.2005; 254 dell’1.3.2005; 261 dell’8.3.2005; 271 del 15.3.2005; 285 del 29.3.2005; 300 del 12.4.2005; 308 del 18.4.2005; 318 del 26.4.2005; 326 del 3.5.2005; 332 del 10.5.2005; 343 del 17.5.2005; 352 del 24.5.2005; 359 del 31.5.2005 Impugnazione - istanza: RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2004/2005 Chievo Verona/Fiorentina; Lecce/Parma; Brescia/Juventus; Juventus/Atalanta; Sampdoria/Juventus; Juventus/Palermo; Udiense/Juventus; Juventus/Messina; Siena/Juventus; Juventus/Roma; Juventus/Chievo; Juventus/Fiorentina; Lecce/Juventus; Inter/Juventus; Juventus/Lazio; Bologna/Juventus; Juventus/Milan; Parma/Juventus; Juventus/Livorno; Cagliari/Juventus; Juventus/Brescia; Atalanta/Juventus; Juventus/Udinese; Messina/Juventus; Juventus/Siena; Roma/Juventus; Chievo/Juventus; Juventus/Reggina; Fiorentina/Juventus; Juventus/Lecce; Lazio/Juventus; Juventus/Bologna; Milan/Juventus; Juventus/Parma; Livorno/Juventus; Juventus/Cagliari

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione alla CAF proposto dalla società avverso i provvedimenti di omologazione delle gare del campionato di serie A disputate da una società che con decisione della CAF sono state condannate per illecito sportivo e pertanto retrocesse e/o penalizzate. L’art. 35, comma primo, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che “tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: ... d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è diventata inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. .... L’organo investito della revocazione di pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione”. L’esame della materia del contendere, pertanto, impone di accertare – in primo luogo – se, nel caso di specie, il ricorso in esame investa una o più “decisioni adottate” dal Giudice sportivo di primo grado in relazione alle gare specificamente indicate dalla società ricorrente, e quindi se la c.d. “omologazione” del risultato delle partite costituisca un “provvedimento” del quale può essere chiesta la revocazione, ove ne ricorrano i presupposti dettati dall’art. 35 C.G.S.. A tal fine va sottolineato che il comma 4 dell’art. 12 del predetto Codice sancisce il principio che, “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”. A sua volta l’art. 13, 1° comma, del medesimo C.G.S. disciplina le “sanzioni a carico delle società”, stabilendo poi, con il secondo comma, che “alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente Codice”. Il titolo V del C.G.S. – artt. 29 – 35 - fissa le “norme generali del procedimento disciplinare”, stabilendo in particolare, tra l’altro, che “le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, per mezzo di Comunicato Ufficiale” (cfr. art. 30, comma 2). Appare dunque evidente che la formula “tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva”, di cui all’art. 35 C.G.S., non può non riferirsi a provvedimenti, pronunciati a conclusione di un regolare procedimento, di carattere giustiziale (anche se avviato d’ufficio), aventi ovviamente forma scritta, motivati e resi pubblici, “nella loro integrità”, nei modi innanzi indicati. La c.d. “omologazione” dei risultati delle gare indicate dalla società ricorrente, al contrario, non risponde ai requisiti di forma e sostanza innanzi indicati. Il fatto che gli esiti di tutte le partite disputate siano trasmessi al Giudice Sportivo non costituisce elemento per ritenere che, in tal modo, sia stato avviato un “procedimento” da concludere con una “decisione”, ma realizza un semplice adempimento di carattere formaleburocratico, allo scopo di consentire al destinatario la conoscenza e la presa d’atto di un evento (il risultato della gara) e, di conseguenza, di valutare se – sulla scorta degli atti acquisiti o che può acquisire anche d’ufficio (rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, etc.) – debba avviare, previa sospensione dell’omologazione, un procedimento, da definire con una decisione assunta nei modi e nelle forme dettate dal già richiamato art. 30, comma 2, C.G.S.. In altre parole, la fase di carattere strettamente “amministrativo”, realizzata attraverso la comunicazione al Giudice sportivo delle notizie sull’esito delle singole gare, non integra l’avvio di una fattispecie “giustiziale” innanzi a questo, ma costituisce un adempimento che può rimanere – come nella maggior parte dei casi – fine a sé stesso, qualora il medesimo organo di giustizia sportiva non ritenga di avviare un procedimento per giudicare circa la legittimità della gara. Si è pur sempre in presenza di un’attività da parte del Giudice sportivo, che, però, non realizza una fase giudiziale di natura decisoria, ma è limitata alla presa di atto che, dalle notizie ricevute, non emergono elementi di fatto che inducano a sottoporre gli esiti delle gare a valutazione di legittimità e correttezza.  La formulazione della “comunicazione” dei “risultati di gare”, quindi, risulta nettamente distinta, rispetto a quella delle “decisioni del Giudice sportivo”. Del resto l’autonomia della prima fase – solo eventualmente propedeutica al procedimento giudiziale – è sostanzialmente ammessa dalla stessa società ricorrente, la quale ha precisato – come più sopra ricordato – che “l’omologazione del risultato è il fisiologico consolidamento del verdetto acquisito al termine della gara sul campo di giuoco, in assenza di tempestivi reclami atti ad impedire la concessione da parte del giudice sportivo, soggetto destinatario del referto del direttore di gara, del tacito <<nulla osta>> alla pubblicazione del risultato sul comunicato federale”. Il c.d. “nulla osta”, dunque, è una mera “presa d’atto” di un risultato, sulla cui validità il Giudice sportivo non esprime un “giudizio”, non costituisce l’atto terminale di un procedimento di giustizia sportiva, né si conclude con una “decisione”, la cui pubblicazione avviene – come già sottolineato – in forma diversa rispetto a quella che dà semplice notizia dell’esito delle gare. Non a caso anche l’ordinamento generale (come nel caso dei ricorsi straordinari al capo dello Stato, ai sensi dell’art. 15 DPR 1199/71) testimonia come provvedimenti formalmente amministrativi possano essere impugnati per revocazione quando, e solo perché, le “decisioni” assumano natura “giustiziale”. Si deve concludere, pertanto, che il reclamo proposto dalla Società Brescia Calcio è inammissibile, perchè non investe decisioni adottate dal Giudice sportivo, così come prescrive l’art. 35, comma 1°, C.G.S..

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del sig. U.A. avverso la sanzione dell’inibizione fino all’11.5.2006

Massima: La Commissione d’Appello Federale, in merito al ricorso col quale veniva chiesta la revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S., dichiara lo stesso inammissibile ex art. 35 dello stesso C.G.S., non rilevando alcuna delle ipotesi ivi prescritte per l’ammissibilità del ricorso stesso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 20 ottobre 2005 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione indipendente San Salvario avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore S.D. fino al 31.12.2006

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S. anche nel caso in cui il calciatore con uno scritto autoaccusatorio dichiara di essere stato l’autore del fatto al posto del calciatore realmente sanzionato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 27 Giugno 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 42 del 17.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello del sig. B.G. avverso la sanzione dall’inibizione per anni 5

Massima: A norma dell’art. 35 comma 1 C.G.S., una dichiarazione scritta non può considerarsi prova nuova emessa dopo la decisione impugnata, tale da potere rendere ammissibile il ricorso per revocazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione A.C. Montecassiano avverso decisioni merito gara Montecassiano/Agugliano Polverigi del 25.9.2004

Massima: Il procedimento amministrativo di accertamento della responsabilità promosso dalla società nei confronti del gestore degli impianti sportivi comunali, per la mancata disputa della gara, non rappresenta, un fatto nuovo, ovvero circostanza sussumibile sub lettera d) dell’art. 35 C.G.S. e finanche sub lettera c) perché possa essere dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione U.S. Executive Torino avverso le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 ad essa società, la penalizzazione di un punto in classifica nella stagione 2003/2004 e la squalifica fino al 26.11.2008 al calciatore G.S..

Massima: La procedura di revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 17.1.2005

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione A.C. Castelfrentano avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore C.M.

Massima: La procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S. La dichiarazione spontanea del tesserato - sottoscritta dai genitori esercenti la potestà sullo stesso in quanto minore, nella quale dichiara di aver colpito lui il direttore della gara, escludendo così la responsabilità dei fatti violenti imputati erroneamente ad altro calciatore - non integra alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.C. Folgore 2000 avverso decisioni merito gara Alcamo/Folgore 2000 del 16.1.2005

Massima: Non è, applicabile l’ipotesi di revocazione ex art. 35 comma 1 lettera d) C.G.S. in quanto l’omesso accertamento della regolarità del tesseramento nella partita, è addebitabile, esclusivamente, ad un’irregolarità procedurale della società che ha comportato la decisione di inammissibilità del suo ricorso da parte del Giudice Sportivo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 100 del 27.5.2004

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione Pol. Nuova Lunghezza avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore R.A. fino al 31.12.2008

Massima: L’“indagine interna” condotta dal società mediante l’audizione dei giocatori coinvolti nell’episodio che ha generato la squalifica del calciatore, e che ha portato alla conclusione dell’assoluta estraneità del calciatore squalificato, non integra quel “fatto nuovo” previsto dall’art. 35 C.G.S. che consente di instaurare il giudizio per revocazione dal momento che gli elementi offerti dalla ricorrente erano già esistenti al momento della decisione impugnata e ben potevano essere fatti valere in quella sede.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione A.S. Europa avverso la sanzione della squalifica fino al 21.6.2004 inflitta al calciatore S.A..

Massima: La dichiarazione dell’arbitro che afferma di essersi accorto in occasione di una gara studentesca alla quale aveva assistito di aver scambiato il calciatore con un altro della stessa Società a nome, responsabile effettivo dei fatti descritti nel proprio referto di una precedente gara, in virtù del quale il calciatore fu squalificato, rappresenta un documento, presupposto del ricorso per revocazione. In ogni caso l’affermazione rilasciata, a ben tre mesi di distanza dalla gara che ha dato origine alla sanzione non può essere ritenuta di valore probatorio tale da far annullare la decisione a suo tempo adottata sulla base di un preciso referto e del successivo supplemento di rapporto, date anche le circostanze poco chiare in cui il riconoscimento postumo del colpevole sarebbe avvenuto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 32/C del 17.2.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione Dell’Isola avverso la sanzione della squalifica fino al 30.3.2005 inflitta al calciatore M.F..

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c) C.G.S., in quanto i documenti prodotti (es. confessione di altro calciatore che si autoaccusa) non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che, pertanto, fanno piena prova ex art. 31 lett. a) C.G.S..

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del- la Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore A.M. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CAF da parte del calciatore avverso la decisione con la quale gli è stata inflitta la squalifica per essere stato tesserato, contemporaneamente, con due società allorquando ottiene dalla Commissione Tesseramenti la dichiarazione di nullità di uno dei trasferimenti ed anche qualora la squalifica sia stata già scontata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore C.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005

Massima: L’esistenza di un provvedimento civile riguardante i fatti sui quali vi è stata una pronuncia definitiva da parte degli organi sportivi non può considerarsi motivo valido per instaurare un giudizio di revocazione le cui condizioni sono tassativamente previste dall’art. 35 del C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Palazzolo avverso decisioni merito gara Palazzolo/Scordia del 5.10.2003

Massima: Un diverso orientamento giurisprudenziale nell’interpretazione di una norma, suggerito ab esterno come seguito motu proprio dall’organo giudicante, non può costituire quel “fatto nuovo” cui l’art. 35 C.G.S. subordina la possibilità della revocazione. Va da sé che il termine “fatto” si riferisce, inteso in senso naturalistico, ad un qualsiasi accadimento della realtà e che la diversa interpretazione di una norma rientra in una siffatta accezione (meramente naturalistica, giova ripetere) del termine. Alla luce del tenore letterale della norma in esame e della ratio che sorregge l’istituto della revocazione non è seriamente contestabile, tuttavia, che per “fatto” deve intendersi la vicenda sottoposta all’esame degli organi giudicanti o una parte, un segmento di detta stessa vicenda. Deve e può intendersi pure un qualsiasi fatto relativo o in qualche modo concernente la vicenda, come nel caso della prova riconosciuta falsa, ad esempio, che riguarda la vicenda sottoposta a giudizio sotto il profilo della sua esatta ricostruzione. Non è possibile, dunque, ravvisare il fatto nuovo cui fa riferimento l’art. 35 C.G.S. in un qualche accadimento esterno, estraneo alla vicenda sottoposta a giudizio, meno che mai negli eventuali cambiamenti giurisprudenziali che possano verificarsi nell’applicazione di una norma, posto che questi non incidono sulla vicenda sottoposta a giudizio e/o sulla sua ricostruzione storica. Costituiscono la fisiologica aspirazione della giustizia sportiva, come di un qualsiasi altro sistema giudiziario, di adattare la norma a quelle che sembrano essere differenti valutazioni del caso concreto o diverse finalità cui la norma stessa debba rispondere.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 18 del 6.11.2003

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Molfetta Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 25.9.2008 inflitta al calciatore T.G..

Massima: Il ricorso non risponde ai presupposti previsti per la revocazione ex art. 35 C.G.S. poiché l’atto prodotto non costituisce un “documento” a sensi dell’art. 35 comma 1 C.G.S., ma una semplice disponibilità, resa per iscritto, a rendere una testimonianza. Il rinvenimento di un nuovo testimone sui fatti coperti da giudicato, peraltro, non integra un “fatto nuovo” e non conosciuto al momento del giudizio, ai sensi della lett. d) del citato articolo, ma solo la disponibilità di un nuovo mezzo di prova il cui esperimento risulta tardivo, poiché precluso dall’esaurimento dei mezzi di gravame. Una diversa interpretazione di questa evenienza, determinerebbe peraltro il rischio che il rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza delle decisioni sportive.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003

Impugnazione - istanza: - Ricorso per revocazione del calciatore A.B. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2004 a seguito della gara Alpo Club 98/Alpo Bitumi del 2.11.2003

Massima: La dichiarazione confessoria rilasciata solo in data successiva al passaggio in giudicato della decisione – con la quale il calciatore dichiara di essere stato l’autore del fatto violento compiuto ai danni dell’arbitro - può essere considerata “Fatto nuovo” che non era conosciuto al momento del primo giudizio e che legittima il ricorso per revocazione. Massima: La dichiarazione confessoria rilasciata in data successiva al passaggio in giudicato della decisione – con la quale il calciatore dichiara di essere stato l’autore del fatto violento compiuto ai danni dell’arbitro - non è sufficiente a far revocare l’impugnata squalifica, data la sua scarsa attendibilità, trattandosi di dichiarazione postuma, rilasciata ben due mesi e mezzo dopo il fatto, e completamente contrastante da quanto riferito dall’arbitro nel suo referto ove indica con precisione il calciatore autore della violenza ai suoi danni.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003

 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005

Massima: La dichiarazione confessoria rilasciata solo in data successiva al passaggio in giudicato della decisione – con la quale il calciatore dichiara di essere stato l’autore del fatto violento compiuto ai danni dell’arbitro - può essere considerata “Fatto nuovo” che non era conosciuto al momento del primo giudizio, e che legittima il ricorso per revocazione.

Massima: La dichiarazione confessoria rilasciata in data successiva al passaggio in giudicato della decisione – con la quale il calciatore dichiara di essere stato l’autore del fatto violento compiuto ai danni dell’arbitro - non è sufficiente a far revocare l’impugnata squalifica, data la sua scarsa attendibilità, trattandosi di dichiarazione postuma, rilasciata dopo diverso tempo dal fatto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C Riunione del 19 giugno 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore P.G. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 25.1.2008 con proposta di preclusione.

Massima: L’art. 35 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva consente il ricorso per revocazione alla C.A.F. se, a causa di forza maggiore, l’interessato non ha potuto presentare i documenti nei precedenti gradi di giudizio. Tali documenti non possono essere le dichiarazioni di persone presenti sul campo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 30.5.2003

 Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del sig. L.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CAF, a norma dell’art. 35 lettere c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva quando in seguito al passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare sono emersi fatti nuovi e sopravvenuti, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia rispetto a quella adottata. In particolare sulla base della puntuale relazione dell’Ufficio Indagini in altro procedimento è emerso il reale autore del comportamento violento nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C del 10.3.2003

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della U.P. Santa Croce avverso decisioni merito gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002

Massima:Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione è necessario che ricorrano i presupposti indicati dall’art. 35 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Agrigento Calcio avverso decisioni merito gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002

Massima: Il ricorso per evocazione alla CAF è inammissibile, quando non è giustificato da nessuno dei casi previsti dall’art. 35 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione calciatore A.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), quando i documenti prodotti (testimonianze di Dirigenti e tecnici federali presenti alla gara che riferivano come i fatti elencati nel referto arbitrale si fossero svolti in maniera diversa da quella riferita dalla terna arbitrale) non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che fanno, pertanto, piena prova. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore M.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003

Massima: Il documento con il quale l’arbitro dell’incontro riconosce di aver sicuramente confuso il calciatore con altro giocatore e quindi di averlo erroneamente indicato come il responsabile del fatto nel suo referto dopo gara, non è idoneo a supportare il giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S., quando dopo gli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, il documento è risultato essere di dubbia provenienza in quanto non è stato confermato in tutto il suo contenuto dallo stesso arbitro che appose la propria firma ad un documento, peraltro da lui non redatto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 25 novembre 2002 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione R.P. avverso la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2002

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF ai sensi dell’art. 35 C.G.S. è ammissibile quando basato sul fatto nuovo costituito dalla decisione della Commissione Disciplinare successiva al passaggio in giudicato della decisione che si impugna, la quale ha stabilito la responsabilità di altro calciatore per lo stesso fatto erroneamente attribuito all’attuale ricorrente. (Il caso di specie: Il calciatore, con decisione passata in giudicato era stato squalificato per aver colpito con un forte schiaffo un avversario, nonostante si fosse professato innocente. Successivamente, l’arbitro della gara ha inviato un fax al Comitato Regionale con il quale comunicava che il giocatore squalificato lo aveva informato che il vero protagonista dell’episodio che gli era costata l’espulsione e la conseguente squalifica, si identificava nel compagno di squadra, precisando che l’errore di persona era stato causato dallo scambio delle maglie fra i due calciatori nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo, senza comunicazione all’arbitro. All’esito degli accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare riconosceva in tale ultimo calciatore l’autore dello schiaffo e lo squalificava. Sulla base di tale decisione il calciatore ingiustamente squalificato ha proposto ricorso per revocazione).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione dell’ 11 novembre 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C dell’8.7.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore S.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004

Massima: L’art. 35 C.G.S., prevede in modo tassativo i vari casi in cui è possibile impugnare per revocazione le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 25 ottobre 2002 n. 3 - www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Presidente Federale, ai sensi dell’ art. 30 comma 9 dello Statuto Federale, sull’istanza della S.C. Turritana volta ad ottenere, a norma dell’art. 19 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, la commutazione della sanzione della squalifica per n. 5 gare inflitta al calciatore C.L..

Interpretazione: E’ inammissibile il ricorso alla Corte Federale da parte della società con il quale si chiede l’interpretazione di una norma, ma viene prospettata, nella sostanza, l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 35, 1° comma, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla quale la competenza a decidere appartiene alla Commissione d’Appello Federale, alla quale la società avrebbe dovuto rivolgersi nel termine di trenta giorni dall’acquisizione della nuova prova.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 17 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Coppa Sicilia 2002/2003 quartiere Tiche/San Paolo dell’1.9.2002, nonché avverso l’esclusione del G.S. San Paolo dalla Coppa Sicilia 2002/2003.

Massima: La dichiarazione del direttore della gara di aver commesso un errore di trascrizione sia nel rapporto compilato a fine gara, sia nel referto (sostituzione del n. 10 con il n. 14 in luogo del n. 17), costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione del Giudice Sportivo tale da legittimare il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S., che può essere promosso anche dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Tale mezzo di gravame è il solo consentito dall’art. 8 del Regolamento della Coppa Sicilia 2002/2003. Nel merito si osserva che l’aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 è stato sostituito dal n. 17 e non già dal n. 14, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l’accoglimento del gravame.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C del 7.2.2002

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del G.S. Audax Capua avverso decisioni merito gara Club Napoli Macerata/Audax Capua dell'11.11.2001

Massima: Non ricorre l’ipotesi revocatoria quando la CAF, accertata la sussistenza di una causa di inammissibilità, non ha neppure affrontato l'esame del merito e la valutazione delle prove. Nel valutare l'ammissibilità del ricorso per revocazione, va premes­so che l'art. 35 comma 1 lettera e) C.G.S. contempla l'ipotesi dell'errore di fatto rescindente, consistente nella falsa percezione della realtà processuale, che abbia indotto il giudican­te a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era incontrovertibilmente esclusa oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. Non è invece configurabile l'er­rore revocatorio in relazione a vizi della decisione che, investendo la formulazione del giu­dizio sul piano logico-giuridico, attengono all'attività valutativa del giudice ed integrano errore di diritto, per il quale la revocazione è inammissibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C del 17. 1.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’Atletico Furci avverso decisioni merito gara Atletico Furci/S.C. Bosco Aireale del 25.11.2001

Massima: La dichiarazione del direttore della gara (contenuta in una nota inviata al Presidente del Comitato Regionale successivamente alla decisione della CAF e portata ancora successivamente a conoscenza della società reclamante) di aver commesso un errore di trascrizione sia nel modello compilato a fine gara e sottoscritto dai dirigenti, sia nel referto, costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione del giudice di appello tale da legittimare il ricorso per revocazione, ex art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S. Nel caso di specie il direttore di gara ha specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 è stato sostituito dal n. 13 e non già dal n. 15, come erroneamente riportato nei precedenti atti, incidendo sull’obbligo di partecipazione alla gara di determinati calciatori nati in un determinato anno in poi. Tali affermazioni consentono, inoltre, anche di accogliere il ricorso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 18/C - Riunione del 25.1.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.C. Briona avverso decisioni merito gara Briona/Mandello del 21.10.2001

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile, quando non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 35 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 14.2.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.P.S.C. Bagheria avverso decisioni merito gara campionato Regionale Giovanissimi Audace Monreale/ Bagheria del 6.1.2002

Massima: A norma dell’art. 35, comma 1, lett. b) e d), del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva è un motivo di revocazione alla CAF, la circostanza che - successivamente alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata l’irregolarità del tesseramento del calciatore, - in seguito ad un più attento esame dell’ufficio tesseramento, è emerso che, il regolare tesseramento del calciatore è stato inviato via fax al Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Questo è, infatti, un decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronunzia, sulla posizione dal punto di vista del tesseramento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 21 Febbraio 2002 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.S. Atletico Cacadda avverso le sanzioni della squalifica fino al 25.11.2004 inflitta al calciatore P.G. e dell’inibizione fino al 30.6.2002 inflitta al sig. P.I.F..

Massima: L’omessa audizione dei rappresentanti della ricorrente società da parte dell’organo disciplinare non rappresenta un errore di fatto e come tale ricorribile per revocazione alla CAF, in quanto la delibera impugnata avrebbe potuto essere oggetto di appello alla C.A.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 14/C - Riunione del 6.12.2001

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S.G. Bellusco avverso decisioni merito gara Trevigliese/Bellusco del 14.10.2001 per partecipa­zione irregolare del calciatore T.G..

Massima: Ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 35 C.G.S. è ammesso il ricorso per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi d giustizia sportiva "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto cono­scere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pro­nuncia". Consegue che la precedente decisione viene revocata. (Il caso di specie: La società è stata sanzionata sulla base di un articolo del codice di giustizia sportivo che, successivamente alla decisione della CAF è stato rettificato e corretto dal Commissario Straordinario in quanto nella sua formulazione originaria conteneva errori materiali tali da cambiarne il significato).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 14/C - Riunione del 6.12.2001

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Besana avverso decisioni merito gara Besana/Trevigliese del 21.10.2001 per partecipazione irregolare del calciatore S.L..

Massima: Ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 35 C.G.S. è ammesso il ricorso per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi d giustizia sportiva "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto cono­scere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pro­nuncia". Consegue che la precedente decisione viene revocata. (Il caso di specie: La società è stata sanzionata sulla base di un articolo del codice di giustizia sportivo che, successivamente alla decisione della CAF è stato rettificato e corretto dal Commissario Straordinario in quanto nella sua formulazione originaria conteneva errori materiali tali da cambiarne il significato).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 39/C-Riunione del 9.6.2000

Impugnazione - istanza: - Ricorso per revocazione della Pol. Goceano Bono avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta al calciatore F.A..

Massima: Il ricorso per revocazione basato su una dichiarazione di autoaccusa da parte di altro tesserato rispetto a quello nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, non è elemento obiettivo di novità tale da sconfessare le risultanze del referto arbitrale e che soprattutto possa valere come elemento di fatto decisivo ai fini della revocazione della decisione dell’Organo di giustizia sportiva, a norma dell’art. 35 del Nuovo C.G.S.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 8 Novembre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 14.6.2001

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore B.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001

Massima: L’ipotesi che il rapporto redatto dall’arbitro sarebbe contrario al vero, cioè sarebbe falso, poiché tale presunta falsità non risulta riconosciuta in alcune sede (art. 35 lett. a / del vigente C.G.S.), né d’altra parte detta ipotesi appare riconducibile ad alcuno degli altri casi di revocazione contemplati nel citato art. 35, ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione alla CAF.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F - Com. Uff. n. 7/C. Riunione del 17.9.2001

Impugnazione – istanza: Ricorso per revocazione del Verbania Calcio avverso decisioni seguito gara Verbania/ Soccer Boys del 23.5.2001

Massima: Il ricorso per revocazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 35 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 11, 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore Pagani Giovanni avverso la sanzione della squalifica fino al termine del torneo del Campionato Nazionale Forense, inflittagli in relazione alla gara Jus Milano Avvocati Calcio/Forense Milano del 21.4.2001. Ricorso per revocazione della Jus Milano Avvocati Calcio avverso decisioni seguito gara Jus Milano Avvocati Calcio/Forense Milano del 21.4.2001

Massima: L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in modo contrario a quanto risulta dagli atti ufficiali. (Nel caso in specie: la Commissione Disciplinare non ha commesso alcun errore di fatto, ma ha compiuto una valutazione di merito degli atti ufficiali in suo possesso, giudicando tardivi i reclami, in base al disposto dell’art. 25 del Regolamento del Campionato Forense, secondo la realtà acquisita al corredo probatorio. La Commissione secondo la reclamante ha confuso, ai fini della valutazione della tardività del reclamo, la data di comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo con la data di ricezione del comunicato). Il ricorso è pertanto inammissibile.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’ 1 giugno 2001 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 28.12.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore D.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 12.1.2005

Massima: La procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 28 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della Pol. Tirreno avverso decisioni merito gara Centro Italia ’98/Tirreno del 21.1.2001

Massima: La Società quando deduce una serie di errori e contraddizioni contenuti nel referto arbitrale che avrebbero indotto il Giudice Sportivo ad una erronea decisione in punto di fatto, si tratta, in sostanza, di motivi di merito che avrebbero dovuto essere proposti in sede di impugnazione avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, peraltro neppure adito, e che non implicano un errore di fatto, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lett. e) C.G.S. nel procedimento di revocazione proposto alla CAF.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C - Riunione del 22.2.2001

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del F.C. Lessoloranzese avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio appello contro le decisioni in merito alla gara Lessoloranzese/Pont Donnaz del 3.12.2000 di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia riportata sul Com. Uff. n. 26 del 18.1.2001

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF è fondato quando risulta, dal bollo postale, che il reclamo alla CAF fu inviato tempestivamente, nei termini previsti dall’art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S., ma questa lo dichiarò inammissibile sul presupposto che era stato inviato tardivamente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 22 marzo 2001 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 6 del 3.8.1999

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.C. Sternatia avverso la sanzione della squalifica fino al 17.6.2004 inflitta al calciatore G.L..

Massima: Ai fini dell’ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque ipotesi elencate nell’art. 28 comma 1 C.G.S. I casi di revocazione sono tassativamente indicati. L’omesso esame di fatto decisivo (art. 28 comma 1 lettera d), avrebbe potuto acquistare rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto fosse stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata. Inoltre l’ipotesi prevista dalla lettera c) dello stesso art. 28, concernente la mancata presentazione di documenti influenti ai fini del decidere: la forza maggiore e l’impossibilità, che non possono che riguardare eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte, che nella fattispecie non ricorrono.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Rossano - Com. Uff. n. 30 dell’11.3.1999

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore G.A.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 2.3.2004 inflittagli in relazione alla gara Pettoruto/Spezzano Scalo del 3.3.1999.

Massima: Non rappresenta un errore di fatto e come tale ricorribile per revocazione il fatto che il calciatore non ha partecipato alla gara con riferimento alla quale, sulla base degli atti ufficiali, è stata decisa dal Giudice di primo grado la squalifica nei suoi confronti. Questo era un motivo da esporre nella sede competente del giudizio di secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore V.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001, inflittagli in relazione alla gara del XXIX Torneo delle Contrade Madonnina/Leon d’Oro del 18.7.2000.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF inoltrato dal calciatore avverso la squalifica inflittagli dal giudice sportivo con il quale deduce che la società non aveva presentato reclamo alla Commissione Disciplinare per dimenticanza. Tale motivazione non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva per cui si difetta delle condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.S. Catenanuovese avverso decisioni merito gara Valguarnera/Catenanuovese del 5.12.1999

Massima: Ai fini dell'ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque ipotesi elencate nell'art. 28 comma 1 C.G.S. I casi di revocazione sono tassativamente indicati. (Nel caso di specie si denuncia un “presunto” errore di diritto e si richiamano le interpretazioni fornite dal Comitato Regionale sulle norme riguardanti l'utilizzo dei calciatori “giovani”).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 2 settembre 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 25.6.1999

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.C. Lumezzane avverso decisioni merito gara Pistoiese/Lumezzane del 13-6.1999

Massima: L'errore di fatto, per essere tale, deve cadere su elementi materiali ed oggettivi della fattispecie, mentre non lo è se dalla lettura del ricorso si evince, senza ombra di dubbio, che le contestazioni sollevate investono un (presunto) errore di diritto sull'interpretazione e sulla valutazione delle tesi già prospettate nei precedenti casi di giudizio. (Nel caso di specie, a sostegno della istanza di revocazione si deduce l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la CAF, qualificando la partita di Play-off come scontro diretto ad eliminazione, nel quale non sono previsti punteggio e classifica, e considerando consolidata la classifica della regolare stagione; in tal modo non sarebbe stata applicata la penalizzazione alla gara disputata, il che avrebbe consentito alla società ricorrente il passaggio alla serie superiore).Massima: Ai sensi dell’art. 28 comma 1 C.G.S. è inammissibile il ricorso per revocazione alla stessa CAF per la mancanza del dedotto errore di fatto, inquadrabile, invece, nell’ errore di diritto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 30 giugno 1999 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 15.4.1999

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Castellaneta avverso decisioni merito gara Castellaneta/Squinzano del 17.1.1999 .

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non ricorre alcuna delle ipotesi paradigmaticamente previste dell'art. 28 C.G.S.. Secondo il costante orientamento della CAF, l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in modo contrario a quanto risulta manifestatamente dagli atti del procedimento. Il ricorso per revocazione è ammissibile allorquando l'errore ricade su un elemento materiale ed oggettivo della fattispecie, ignorato nel momento dei giudizio. (Nel caso in esame, l'incidenza del referto arbitrale sull'accertamento del fatto è stata presa in esame e adeguatamente valutata dalla C.A.F e quella che viene riproposta è una diversa valutazione di merito di fatti già risultanti dagli atti e sottoposti alla cognizione dei giudici che hanno emanato la decisione. Nella decisione che si ritiene emessa sulla base di un preteso errore di fatto, gli atti ufficiali di gara, tra cui il rapporto arbitrale, vengono presi in esame e viene stabilito da un lato che in questo caso non può parlarsi di "prevalenza" rispetto al rapporto dei guardalinee e, dall'altro, che tra questi atti non sussiste alcun contrasto. Per completezza va ribadito che non sussiste alcun contrasto evidente tra quanto dichiarato in sede di precisazioni dall'arbitro e quanto scritto nel referto. Con tutta evidenza l'arbitro, quando ha riferito di aver soltanto annotato i numeri e non i nomi dei calciatori sostituiti intendeva riferirsi alle annotazioni fatte in campo, al momento delle sostituzioni, sul suo cartellino personale e non certo al referto arbitrale, compilato successivamente sulla scorta dei suoi appunti e sulla base dell'erronea indicazione dei nomi dei calciatori sulla lista ufficiale).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 251/C - Riunione dell'8.4.1999

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della Pol. Sermide Calcio avverso decisioni della C.A.F. in ordine alla gara Villimpentese/Sermide del 10.1.1999

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF - con il quale la società chiede il riesame del reclamo, con la convocazione del Presidente e del Direttore Sportivo dell’altra società e il loro confronto con l'arbitro dell'incontro - è inammissibile non ravvisandosi la sussistenza di alcuna della previsioni di cui all’art. 28 C.G.S.: non quella della lettera e), che riguarda la mancata presentazione di documenti, né quella della lettera d) che fa riferimento a fatti decisivi non potuti conoscere ovvero fatti nuovi sopravvenuti, né infine quella della lettera e) che si concretizza nella falsa rappresentazione della realtà.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 4.3.1999

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore C.A. avverso la squalifica inflittagli fino al 30.6.2000

Massima: La revocazione é accessibile solo quando sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 28 C.G.S. Non rientra tra questi il ricorso promosso direttamente dal calciatore, basato sul fatto che il ricorso avanzato dalla società nel suo interesse alla Commissione Disciplinare era generico e senza motivazione e che la stessa non ha provveduto a ricorrere alla CAF in ultima istanza.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 8 aprile 1999 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 - Riunione del 5.3.1999

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del Team Matera Calcio a 5 avverso decisioni merito gara non disputata del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 Ficuzza/Team Matera del 30.1.1999

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF è ammissibile in rito - configurandosi nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 28 comma 1 lett. c) C.G.S. – quando il documento, precedentemente richiesto dalla ricorrente, per fatto altrui le è stato rilasciato dopo la pubblicazione della decisione impugnata ed è teoricamente influente sulla stessa. Invero, la documentazione ulteriore - attestante la difficoltà estrema di percorrenza autostradale - conforta la tesi della impossibilità di prosecuzione del viaggio, lecitamente intrapreso con un veicolo privato, il cui guasto, in una con le condizioni oggettivamente proibitive del tempo e del traffico, rese impossibile il tempestivo raggiungimento della sede dell'incontro. Mentre, da un punto di vista più squisitamente soggettivo e sportivo, non è davvero ravvisabile nella specie un intendimento rinunciatario da parte della società ricorrente. Consegue che la gara dovrà essere disputata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 23 luglio 1998 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Genova del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 28.3.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del sig. C.E. avverso la sanzione dell'inibizione fino al 24.3.2001 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Massima: La procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso in esame, nel quale si sottopone l'estinzione di un procedimento penale per remissione e accettazione della querela in relazione al reato di ingiurie ed una decisione del G.I.P. che archivia un procedimento penale relativo alle lesioni per insufficienza delle prove riscontrate dall'A.G.O.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 57 del 21.5.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del sig. C.V. avverso la sanzione dell'inibizione fino al 20.2.1999 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Sostenere di non poter essere stato presente al giudizio non è un motivo per cui è ammesso il giudizio per revocazione, ai sensi dell’art. 28 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 31 del 13.3.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell'U.S. Cursi avverso decisioni seguito gara Cursi/Audax S. Cassiano del 16.2.1997

Massima: La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il calciatore, dopo la decisione passata in giudicato si è accollato ogni responsabilità dell'accaduto non integra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 19 giugno 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Palizzi avverso la sanzione della squalifica fino al 23.1.2001 inflitta al calciatore C.F..

Massima: E’ un errore di fatto e, pertanto, ricorribile per revocazione ai sensi dell’art. 28 C.G.S. il provvedimento dell’Organo di Giustizia Sportiva con il quale è stata scambiata la sanzione della sospensione cautelare con quella della squalifica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F.-Com. Uff. n. 15/C-Riunione del 22.1.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’Olbia Calcio avverso decisioni merito gara Olbia Calcio/Trapani Calcio del 16.11.1997: perdita della gara per 0 - 2, penalizzazione di n. 5 punti in classifica, squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.1998, inibizione per anni 5 al sig. P.M. inibizione fino al 30.6.1999 al sig. N.S., inibizione fino al 30.10.1998 al sig. S.F., inibizione fino al 30.6.1998 al sig. S.G.M..

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF è ammissibile quando dalle indagini svolte si è potuto accertare con sicurezza assoluta che il telegramma (indirizzato alla C.A.F. ed alla società controparte) con il quale è stato preannunciato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la contestuale richiesta di trasmissione di copia degli atti ufficiali è stato "presentato" all'Ufficio Postale intorno alle ore 13:10 dell’ultimo giorno utile (sabato) per l’invio e , quindi "inoltrato" da quell'Ufficio al competente CTR (Centro Telegrafico di Rilancio), dove è pervenuto alle ore 13,21, senza però che potesse effettuarsene da quel Centro l'inoltro automatico ai CTR di destinazione per difficoltà sulle linee, sicché il "rilancio" dei telegrammi non trasmessi è avvenuto solo il successivo (lunedì). Risulta pertanto che il reclamo alla CAF, avverso la decisione della Commissione Disciplinare, è stato presentato nel termine prescritto dell'art. 27 comma 2 lettera a) C.G.S., non potendo di certo ricadere a danno del mittente il ritardo nell'inoltro a destinazione, addebitabile agli Uffici postali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C - Riunione del 19 marzo 1998 - n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata:  Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore B.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2001

Massima: Per costante giurisprudenza della CAF il ricorso per revocazione, fondato sulla affermazione che nei precedenti giudizi è stata omessa la considerazione di un fatto determinante, è inammissibile se la mancata conoscenza del fatto è stata determinata non già da ragioni obiettivamente insuperabili, ma da una insufficiente diligenza della parte colpita. In questi termini va valutato come di responsabilità del ricorrente il ritardo nella acquisizione del documento probatorio posto a base della domanda di revocazione. Consegue la dichiarazione di inammissibilità, in base all'art. 28 comma 3 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Liguria - Com. Uff. n. 11 del 2.10.1997.

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della sig.ra S.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.8.1998 inflitta al figlio minore R.A..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione quando la ricorrente ha omesso di indicare i motivi per i quali ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dell'art. 28 C.G.S. - punto 1 lettere a) e c) così come tassativamente prescritto dell'art. 23 commi 5 e 6 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 12 giugno 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 211 del 4.4.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del sig. S.E. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli fino al 26.2.2000

Massima: Per procedere all'esame del ricorso per revocazione, non si può addurre l'impossibilità di proporre nei termini il reclamo in via ordinaria per un fatto impeditivo personale del titolare del diritto di impugnazione. E', invece, opponibile solo l'impedimento ad esibire nel precedente giudizio, per una causa di forza maggiore, documenti influenti ai fini della controversia.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 5/6/7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 27.12.1996 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 27.12.1996 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 58 del 6.2.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Gladiator del 10.11.1996. Ricorso per revocazione dell’ U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Nuova Pol. Afragolese del 24.11.1996. Ricorso per revocazione dell’ U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Succivo del 22.12.1996

Massima: Il provvedimento federale di convalida del trasferimento del calciatore deve ritenersi fatto nuovo, quale presupposto del ricorso per revocazione, in quanto, se tempestivamente verificatosi e conosciuto, avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte degli Organi disciplinari.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 5/6/7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 27.12.1996 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 27.12.1996 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 58 del 6.2.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Gladiator del 10.11.1996. Ricorso per revocazione dell’ U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Nuova Pol. Afragolese del 24.11.1996. Ricorso per revocazione dell’ U.S. Maddalonese avverso decisioni merito gara Maddalonese/Succivo del 22.12.1996.

Massima: L'art. 28 afferma la possibilità di impugnare per revocazione le delibere inappellabili o divenute irrevocabili, "in qualsiasi momento”, ma tale inciso deve essere razionalmente interpretato e correttamente sistemato nel contesto procedurale. Nelle sue tassative previsioni, l'art . 28 ricollega la facoltà di impugnare per revocazione a fatti che o sono sopraggiunti alla decisione o che, pur essendo, antecedenti o coevi, non erano tuttavia noti alle parti interessate. E' chiaro, quindi, che non possono essere previsti termini o limitazioni a tale facoltà, collegati alla scoperta dei fatti stessi, ma appare corretto ritenere che l'ordinario sistema procedurale, concernente la presentazione delle impugnazioni, debba riprendere la sua efficacia, a seguito della conoscenza compiutamente avuta di quei fatti che legittimano la revocazione. Ciò è dovuto non solo alla testuale previsione dell'art. 28 comma 2 C.G.S., secondo il quale ai procedimenti di revocazione si applicano, quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza e non si ravvisa alcuna incompatibilità fra l'indeterminatezza cronologica del verificarsi del presupposto sostanziale e l'obbligo di seguire le ordinarie prescrizioni procedurali al fine di farlo valere nell'apposita sede ma, principalmente, ad una esigenza di carattere generale, immanente all' ordinamento sportivo, così come a quello civilistico ordinario, cioè la certezza dei rapporti giuridici é la non indeterminatezza della loro pendenza. La revocazione è, di per sé, un vulnus del principio della intangibilità del giudicato; il legislatore sportivo, così come quello ordinario, ha previsto casi eccezionali pei cui tale principio può essere violato, ma non ha minimamente inteso lasciare alla parte interessata una cronologicamente indefinita facoltà di avvalersi dell'eccezionale rimedio; questo, quando se ne verificano i presupposti sostanziali, deve essere esercitato nei tempi e nelle forme ordinarie. Si vedano, per un utile riferimento, gli art. 325 e, specialmente, 326 c.p.c., che stabiliscono precise regole in tal senso, ricollegando l'esercitabilità della revocazione proprio all'osservanza di termini che decorrono dalla scoperta dei fatti che la prevedono. Non è chi non veda quali conseguenze deleterie, per la regolarità dei Campionati, per la tutela dei legittimi interessi dei terzi, per il rispetto stesso del principio di lealtà che è basilare nell'ordinamento calcistico, produrrebbe il contrario orientamento, se, cioè, si lasciasse alla parte interessata, dopo la scoperta del fatto legittimante l'impugnazione per revocazione, il totale arbitro nella scelta dei tempi nei quali farlo vedere processualmente. Risponde, dunque, ad esigenze non solo di tipo processuale, ma anche di giustizia sostanziale, affermare che, pur potendosi le ipotesi che consentono la revocazione verificare in qualunque tempo (con il solo correttivo, eventualmente, della prescrizione), il concreto esercizio della facoltà di impugnazione per farle valere, ai fini della revocazione, debba essere collegato alle formalità ordinariamente previste per i giudizi di ultima istanza. Ciò comporta il rispetto dei termini previsti dell'art. 27 C.G.S. per impugnare la decisione che decorrono dalla data di conoscenza dell’atto avvenuta mediante comunicazione con lettera raccomandata .

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 19.12.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della S.S. Canosa avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.1999 inflitta al calciatore T.S..

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 28 C.G.S. nel quale viene fatta presente la sopravvenuta conoscenza di un fatto nuovo e decisivo che, se preventivamente conosciuto, avrebbe portato all'assoluzione del calciatore. Tale fatto può consistere nell'assunzione della responsabilità della commissione del fatto incriminato, da parte del Dirigente Accompagnatore della società che ha sottoscritto in tal senso una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà. Se da un lato tale circostanze rende ammissibile il ricorso, non necessariamente essa è idonea ad accoglierlo, perché deve essere confrontata con gli atti ufficiali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28/Disc. Del 26.4.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore S.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.1999

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF, avverso la delibera della Commissione Disciplinare può essere inoltrato in presenza di un fatto nuovo, che non sussiste nell’ipotesi in cui, mediante l’esibizione di un filmato, il ricorrente tende a confutare il referto arbitrale, sostenendo di non aver sferrato alcun pugno allo zigomo dell’arbitro. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 28 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.R. Com. Uff. n. 30/C - Riunione del 18.4.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Martellago avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.1998 inflitta al sig. Zampirollo Agostino.

Massima: Il ricorso alla CAF è inammissibile quando non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate dell'art. 28 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 31 dell'11.1.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della Pol. D.D. Frondarola avverso la decisione in merito alla gara D.D. Frondarola/Rocca Santa Maria dell'11.11.1995

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell'art. 28 C.G.S., il ricorso per revocazione alla CAF quando è proposto fuori dei casi espressamente previsti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività - Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 19.1.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’allenatore di T.G. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 17.11.1999

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non ricorre alcuna delle ipotesi previste dell’art. 28 C.G.S., ove in forza di detta disposizione regolamentare, per poter passare dalla fase rescindente a quella rescissoria è necessario che i fatti prospettati non si siano potuti conoscere nel precedente procedimento. Non si verte in tale ipotesi quando il ricorrente non prospetta un fatto nuovo, ma si limita a fare riferimento a fatti e circostanze già noti, che hanno formato oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo del precedente procedimento e sulla cui valutazione si è formato il giudicato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 10.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello e ricorso per revocazione dell’U.S. Ardita avverso decisioni merito gara Ardita/Juve Club Gioia del Colle del 17.12.1995

Massima: La sanzione disciplinare, ancorché riportata nel Comunicato Ufficiale, è priva di qualunque efficacia ove se ne accerti, ex post, la infondatezza per errore di persona trascritto nel referto arbitrale - ove il nominativo del calciatore appariva si come quello del calciatore espulso, ma con attribuzione alla società avversaria e non a quella di appartenenza - e non assume alcun valore inibitorio della regolare partecipazione a gare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 dell'1.6.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell'allenatore F.G. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 20.2.1996

Massima: Per richiedere il rimedio della revocazione vi deve essere un errore che conduce a ritenere sussistente un fatto sicuramente insussistente o viceversa, mentre, quando viene dedotto un errore procedurale, attinente alla composizione del collegio giudicante ed al procedimento seguito dalla Commissione Disciplinare (errore di fatto), esso deve essere fatto valere con il rimedio ordinario dell'appello da proporsi sempre alla CAF, ma nel termine perentorio prescritto per l’impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 9 novembre 1995 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia - Com. Uff. n. 36 del 27.4.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Laigueglia avverso la sanzione della squalifica fino al 30 9.1997 inflitta al calciatore C.G..

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione alla CAF, avverso la decisione del giudice sportivo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. d) C.G.S. quando, successivamente alla decisione impugnata è stata prodotta una dichiarazione dell'arbitro oggetto dell'aggressione, il quale ha riconosciuto di avere commesso un errore nell'indicare l'identità del responsabile, dovuto al fatto che il Direttore della gara, avendo annotato sul suo libretto il calciatore che lo aveva aggredito con il numero 11, non si è accorto che sulla lista erano riportati due calciatori con il numero 11, indicando come aggressore quest’ultimo, il quale invece non poteva esserlo perchè indossante la maglia di portiere differente per regolamento da tutte le altre.D'altra parte l'inosservanza dell'invito a comparire innanzi al delegato dell'Ufficio Indagini da parte di quest’ultimo e che deve essere valutata come rifiuto, offre un ulteriore elemento positivo in favore della tesi della ricorrente.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. t/C del 6.7.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della S.S. Gravina Katane Sivoriana avverso le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori B.V., C.P., C.G. e F.R..

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF, ai sensi dell'art. 26 comma 1 C.G.S., avverso la decisione di appello della stessa CAF, relativo alla declaratoria di inammissibilità per tardività, è ammissibile quando è accertato in atti che in effetti la raccomandata contenente i motivi di appello è stata spedita dalla società, a differenza di quanto ritenuto dalla CAF in sede di esame dell'appello medesimo, entro l’ultimo dei sette giorni utili a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le sanzioni in questione. In ogni caso la tassa del reclamo deve essere restituita.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.A.F - Com. Uff. n. 36/C - Riunione del 15.6.1995; Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 24.4.1995

Impugnazione - istanza: Ricorsi per revocazione dell’A.S. Scillese avverso decisioni della C.A. F. e della Commissione Disciplinare merito gara Croce Valanidi /Scillese del 4.3.1995

Massima: Avverso la decisione della Commissione Disciplinare l’inammissibilità discende dalla struttura del procedimento per revocazione, che può essere sperimentato solo quando il provvedimento che ne è l'oggetto sia divenuto inappellabile, presupposto, questo, non sussistente quando la delibera della Commissione Disciplinare è stata gravata di appello alla C.A.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F Com. Uff. n. 33/C - Riunione del 25.5.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della S.S. Gonnosnò avverso decisioni merito gara Mogorella/Gonnosnò del 22.1.1995

Massima: La decisione della Commissione Disciplinare che ha annullato senza rinvio le delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale e della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, per l'inammissibilità del reclamo proposto, senza il regolamentare preannuncio telegrafico, al predetto Giudice Sportivo è impugnabile alla CAF per revocazione se si esibisce agli atti il telegramma relativo al preannuncio reclamo effettuato nei termini.

 

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