DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 059CFA del 4 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sez. III, n. 81/2020 pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 81/CSA del 30.12.2019
Impugnazione Istanza: L84 - SSDARL CITTA' DI SESTU CALCIO A 5
Massima: E’ inammissibile il reclamo revisione e revocazione della decisione della CSA non sottoscritto dall’avvocato... l’atto introduttivo del giudizio – denominato “Richiesta di revisione e revocazione della sentenza n. 0081/2020” – risulta sottoscritto dalla sola rappresentante legale della SSD L84 s.r.l., senza alcun patrocinio di difensore. Ebbene, in merito il Collegio non può fare a meno di richiamare la norma processuale di cui all’art. 100, comma 2, C.G.S., secondo la quale, avanti alla Corte Federale d’Appello, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Nel caso di specie un difensore delegato con procura non è stato presente neanche all’udienza di discussione, pur ritualmente comunicata, né sussistono norme dello Statuto FIGC che statuiscano diversamente sul punto, per cui, già per tale ragione, il reclamo si palesa inammissibile. Né in senso contrario è invocabile quanto previsto dall’art. 115, comma 1, C.G.S. (riflettendo anche la norma generale di cui all’art. 49, comma 1), secondo il quale “Le parti interessate…che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello”, dato che tale disposizione è di carattere sostanziale ed è inerente alla sola posizione legittimante delle parti indicate.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0041/CFA dell’8 Gennaio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del 18 Novembre 2019 emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 30
Impugnazione Istanza: ASD INVICTA 2005 FUTSAL/ASD MINERVA C5) n. 71/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CFA non sottoscritto da un avvocato. Preliminarmente occorre esaminare i profili di ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo alla necessità della difesa tecnica, secondo il dettato normativo vigente. L’art. 100 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare l’avvio “del procedimento innanzi alla Corte Federale d’Appello”, dispone al comma 2: “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Tale disposizione va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), costituisce condizione pregiudiziale di ammissibilità, con la conseguenza che il reclamo proposto in assenza di tale requisito deve ritenersi inammissibile. Proprio in relazione a tale richiamo normativo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018, nel sancire tale principio di diritto, hanno motivato sul punto ritenendo che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo. Concludendo sul punto, si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte, in ossequio all’art. 44, comma 1, lett. a) del Codice del processo amministrativo, l’assenza di procura speciale nei casi in cui è richiesta l’assistenza tecnica del difensore rende l’impugnazione inammissibile (cfr. Consiglio di Stato sentenze n. 4872/2016, n. 4921/2016, n. 2922/2019). In conclusione, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chiunque si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione. Nel caso in esame, detto obbligo non è stato osservato, atteso che il ricorso per revocazione è stato sottoscritto in proprio dal Sig. …., in qualità di legale rappresentante dell’ASD INVICTA 2005 FUTSAL e nell’interesse della stessa, senza l’assistenza di un difensore munito di procura alle liti e la presenza in udienza del dott. …. non configura difesa tecnica ai sensi dell’art. 100, comma 2, C.G.S..