Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 25/2021 del 8 marzo 2021

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 22 ottobre 2020, in relazione alla gara del 27 settembre 2020, disputata tra U.S. Cisanese ASD e ASD Città di San Giuliano 1968, valevole per il Campionato di Eccellenza Girone B, s.s. 2020-2021, che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da quest’ultima e, perciò, riformando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell’1 ottobre 2020, comminava a detta reclamante la sola ammenda di euro 700,00, “ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco", di contro al provvedimento del Giudice sportivo, che aveva disposto la perdita della gara con il punteggio 0- 3 (in aggiunta ad una ammenda di euro 150,00).

Parti: U.S. Cisanese ASD/ASD Città di San Giuliano 1968/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione impugnata in quanto i ricorsi sono inammissibili…Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., CDG, SS.UU. , n. 14/2017; CDG, Sez. II, n. 57/2016; CDG, Sez. IV, n. 55/2016; CDG, Sez. II, n. 53/2016; CDG, Sez. IV, n. 50/2016). Ne consegue, come appresso si spiegherà, l’inammissibilità del ricorso proposto, ancorché per ragioni diverse da quelle eccepite da ASD Città di San Giuliano 1968. Non si ritiene, invero, che nella fattispecie sia fondata la tesi della resistente, secondo cui il ricorso della U.S. Cisanese ASD difetterebbe di autosufficienza per mancata specificazione delle ragioni di gravame rispetto alla decisione impugnata, ovvero per una genericità del gravame stesso, ovvero ancora perché finalizzato ad un diverso sindacato in punto di fatto, bensì che il ricorso della U.S. Cisanese ASD pecchi di autosufficienza in relazione a due altri rilevanti aspetti. In primo luogo, non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata  allegazione  degli  atti  relativi  alla  procedura  telematica  che  ha  dato  origine  alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara. Molto rilevante sarebbe stato, infatti, poter riscontrare se un’azione di annullamento, per la cui legittimazione si prevede, ex art. 1441 c.c., un interesse qualificato, possa dirsi spiegata nella fattispecie, in cui sembrerebbe (ma, anche ciò non è dato riscontrare) che il soggetto deputato, e cioè  la  FIGC  -  Lega  Nazionale  Dilettanti,  avrebbe  chiesto  una  mera  integrazione  della documentazione carente. In proposito, deve anche sottolinearsi che l’aver richiesto, da parte della ASD ricorrente, l’acquisizione degli atti e dei documenti esistenti nei gradi di merito, non solo non assolve alla necessaria autosufficienza del ricorso, ma, di più, in assenza di uno specifico richiamo agli atti stessi, si presenta del tutto generica e, dunque, assolutamente insufficiente al fine di individuare gli atti e documenti di cui si discute. Né, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01)).

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