Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 35 del 23/05/2025

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 123 del 18 febbraio 2025, in esito all’udienza del 17 febbraio 2025, che, in parziale accoglimento  del reclamo proposto dalla società AGS D Soriano 2010 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 SGS del 23 gennaio 2025, ha ridotto, fino al 29 gennaio 2027, la squalifica - inflitta fino al 29 gennaio 2028 - del calciatore sig. [omissis].

Impugnazione Istanza: omissis / A.G.S. D. Soriano 2010 / FIGC

Massima: Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, copia del ricorso proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, «è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente». Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al giudizio, mentre il ricorso risulta ritualmente depositato al Collegio di Garanzia dello Sport, non si evince, invece, la trasmissione del ricorso alla parte intimata, né, in ogni caso, emerge l’allegazione, richiesta dal medesimo art. 59, comma 4, lett. b), dell’attestazione «dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1». II - Il ricorso, peraltro, resterebbe, comunque, inammissibile sotto ulteriori profili e, in particolar modo, in quanto carente dei requisiti previsti dal vigente quadro regolatorio, che devono essere assolti necessariamente con il ricorso. Anzitutto, ai sensi del punto 3 dell’art. 59, sopra richiamato, il ricorso deve, tra l’altro, contenere gli elementi identificativi dei soggetti nei cui confronti è proposto (lett. a), l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata (lett. b), gli atti e i documenti rilevanti (lett. e). Orbene, nel caso di specie, non è indicato il soggetto/parte nei cui confronti il ricorso viene proposto e non vi è allegazione della impugnata decisione della Corte d’Appello (che viene riprodotta nel corpo del ricorso), né di quella di prime cure, parzialmente riformata, in ordine alla quale non si evince neppure l’indicazione degli estremi della relativa pubblicazione. Siffatta carenza, unitamente alla mancata produzione di documenti necessari ai fini della valutazione richiesta a questo Collegio – quali, ad esempio, segnatamente, la certificazione del Pronto soccorso (dalla quale emergerebbe «con chiarezza che l’arbitro aveva solo un rossore sull’emiviso senza ulteriori conseguenze che possano ricomprendersi nella nozione di lesione personale»), nonché il referto del direttore di gara (nel quale non risulterebbero riportati «esiti invalidanti di alcun genere sia a livello fisico che psichico») – non consentono di ritenere rispettato il principio di autosufficienza proprio dei giudizi di legittimità. Del resto, appare evidente come non possano essere utilmente valutate le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, nel caso in cui il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, al fine di renderne possibile e agevolarne l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. Inammissibilità ancora più evidente, nel caso di specie, laddove, appunto, la Parte ricorrente ritenga di fondare essenzialmente le proprie contestazioni sulla base del confronto tra la motivazione della decisione impugnata e le risultanze dei documenti invocati a conforto della diversa ricostruzione del fatto o del diritto. Peraltro, nel caso di specie, la ricorrente società, con la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi "assemblati", riproduce integralmente all’interno del ricorso alcuni documenti (in particolare, l’intero reclamo alla Corte Sportiva e la relativa impugnata decisione dell’anzidetta Corte), senza un adeguato specifico sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato logico coordinamento con il contenuto della decisione impugnata. La giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia ha avuto più volte occasione di osservare come l’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva CONI stabilisca che, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (cfr., di recente, Collegio di Garanzia per lo Sport, Prima Sezione, decisione n. 13 del 2025). Per effetto del rinvio al codice di rito civile, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alla regola della “autosufficienza”, mutuata dall’art. 366 c.p.c. La Suprema Corte ha, a tal riguardo, precisato che, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass.. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (così Cassazione, Sezione lavoro, n. 3287 del 2024). In altri termini, il principio di autosufficienza del ricorso impone, a pena di inammissibilità, al ricorrente, anche dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, un onere di chiara indicazione degli elementi documentali e di diritto sulla base dei quali è proposta l’impugnazione, ossia “l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda”, che “va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante “contenutistico”» (Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 25 del 2021). Ritiene, questo Collegio, da ultimo, di dover dare, sinteticamente, atto di ulteriore, diverso, motivo di inammissibilità del ricorso. Invero, la ricorrente società sembra sforzarsi di argomentare una diversa lettura delle norme di regolamento sportivo invocate e di convincere il Collegio della necessità di assumere, a base del proprio giudizio, una diversa ricostruzione dei fatti che connotano la vicenda che qui ci occupa e di considerare altra interpretazione delle disposizioni in materia. E ciò non è possibile. Premesso, in via meramente incidentale, come, ad un primo sommario esame, la ricostruzione interpretativa del fatto, così come offerta dalla società ricorrente, non appaia, prima facie, condivisibile e osservato, sul piano generale, come sembri possibile ritenere che integri la fattispecie di “condotta violenta” il comportamento, connotato da intenzionalità e volontarietà, che miri tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce e che si risolva in un’azione impetuosa ed incontrollata, qualificata da un’accentuata volontaria aggressività, è, infatti, noto che il Collegio di Garanzia, nella propria sede di legittimità, non possa compiere valutazioni di merito e della misura della sanzione disciplinare, sindacandone la gravità che è stata soppesata nell’apprezzamento del fatto dagli organi competenti. Deve, qui, ribadirsi che il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia è limitato alla sola legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione. Così, infatti, recita l’art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI: “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Pertanto, è precluso, a questo Collegio di Garanzia dello Sport, il potere di sindacare doglianze che richiedono una "rivisitazione" dei fatti già sottoposti all'esame dei Giudici del merito (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 36 del 2021). Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, "nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata" (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 2017). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l'ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall'art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 30 del 2018 e, più di recente, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 37 del 2019). In definitiva, dinanzi al Collegio di Garanzia non possono prendersi a scrutinio le doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione diversa da quella sorretta dal convincimento del Giudice a quo (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 14 del 2025). Condivide, questo Collegio, l’insegnamento della giurisprudenza ordinaria di legittimità secondo cui, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati alla fase di merito del processo, nel corso del quale il Giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; v. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 33 del 2024). In definitiva, l’accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito non è censurabile in questa sede di legittimità, risultando precluso un riesame nel merito della questione, sulla base di una diversa prospettazione finalizzata a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della società ricorrente. Del resto, non si ritiene possa superare il vaglio di ammissibilità quel ricorso con il quale venga, sostanzialmente, proposto un più appagante coordinamento dei molteplici dati istruttori acquisiti ed una migliore lettura degli stessi, considerato che siffatti profili del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione dell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attengono al libero convincimento del Giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento medesimo, i soli a rivestire rilievo secondo la disciplina del processo sportivo. Diversamente opinando, i motivi di ricorso così connotati si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito e, di conseguenza, in una domanda volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, che resta, di certo, estranea alla natura ed alla finalità del presente giudizio sportivo di legittimità. Infine, del pari e, comunque, inammissibile è la richiesta, formulata in via gradata, di ridimensionamento della sanzione, atteso che “il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 44 del 2023; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 68 del 2021; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 31 del 2018; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 46 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 13 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 14 del 2015).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 13 del 17/02/2025

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 novembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Prato, di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 16 ottobre 2024, che, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Paperino San Giorgio, aveva omologato la gara ASD Viaccia Calcio – ASD Paperino San Giorgio con il risultato di 0-3.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Viaccia Calcio / FederazionItaliana  Giuoco  Calcio

Massima: Il ricorso al collegio di Garanzia proposto dalla società con il quale è stata impugnata la decisione della CSA che aveva omologato il risultato della gara è inammissibile perché non specifica in alcun modo quale norma di diritto la decisione del Giudice di Appello abbia violato, né indica ove risieda l’omessa o insufficiente motivazione del Giudice di Appello circa un punto decisivo della controversia, oggetto di disputa tra le parti nei precedenti gradi di giudizio. 

I requisiti del ricorso del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale è ammesso “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (artt. 12 bis, comma 2, Statuto del CONI e 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva). L’ art. 59, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’individuare il contenuto del ricorso al Collegio di Garanzia, richiede alla lettera d) “l’indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni”.

1. Il rinvio alle norme del Codice di procedura civile: i principi di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi di ricorso. L’ art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per effetto del rinvio al Codice di procedura civile risultano quindi applicabili dinanzi al Collegio di Garanzia i principi di autosufficienza del ricorso per cassazione e di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6). In ordine al primo principio, la Suprema Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (Cass. sez. lav., n. 3287/2024). Circa il principio di specificità dei motivi, la Cassazione ha affermato che l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e  l'analitica precisazione  delle  considerazioni  chein relazione  al motivo,  come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. 17224/2020)”.

2. I principi di autosufficienza del ricorso e di  specificità dei  motivi  di ricorso nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

Lapplicazione dei due sopraenunciati principi ai procedimenti dinanzi al Collegio di Garanzia è da tale Consesso ritenuta pacifica. In virtù del rinvio al Codice di procedura civile, di cui all’art. 2, comma 6, CGS del CONI, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della cosiddetta necessità di “autosufficienza, mutuata questa dall’art. 366 c.p.c., e della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione. Circa la specificità dei motivi, si richiede che questi esprimano, individuando le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in che modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Il ricorrente non può limitarsi ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello accolto dal Giudice a quo, ma è necessario che egli espliciti le ragioni per le quali dissente da questultimo, indicando, altresì, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate, con una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 15 novembre 2017, n. 86). Il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, a pena di inammissibilità del ricorso, la proposizione di un’impugnativa i cui motivi siano chiaramente esposti all’interno del ricorso, con specifico richiamo alle categorie giuridiche di riferimento e con puntuale indicazione delle norme di diritto che si intendono violate (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 22 marzo 2019, n. 22; conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 21 novembre 2017, n. 87). In tema, altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019, in cui si è affermato come il ricorso dinnanzi ad esso sia da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Invero, i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinnanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata,  rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. Nel caso di specie, il ricorso, limitandosi alla censura della decisione di secondo grado, sostenendo la non inammissibilità del relativo motivo, non conteneva, a detta del Collegio, alcun riferimento che potesse rendere intellegibile la violazione delle norme relative al decisum dei giudici federali, con la conseguente impossibilità di scendere alla valutazione attinente al merito della controversia. Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per il principio di autosufficienza di esso. Sul requisito di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 114/2021, che richiama Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744. Recentemente, altresì, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2021, ove si è riscontrata la mancanza di autosufficienza del ricorso, con contestuale declaratoria di inammissibilità dello stesso, poiché «non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata allegazione degli atti relativi alla procedura telematica che ha dato origine alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara» (si richiama, a tal proposito, Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184, 10 dicembre 2020: «il principio di  autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone  il  contenuto,  dire  dove  nel  processo  esso  è rintracciabile,  sicché  la  mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante “contenutistico”». Nei medesimi termini, Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione 115/2021, nonché, con riferimento al requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021. Ancora, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2021 «secondo il disposto dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad illustrare i motivi di impugnazione e, dunque, a specificare in che maniera i motivi stessi possano condurre alla riforma della decisione gravata e, cioè, all’invalidazione della normativa interna sottoposta alla valutazione del Collegio di Garanzia dello Sport. Purtroppo, tutto ciò non si evince con chiarezza dai motivi di ricorso sottoposti al vaglio di questo Collegio (cfr., Cass. Civ. - Sez. V, n. 11910/2016), soprattutto perché, come già osservato, sotto il profilo prettamente letterale, non ne viene mai richiesta l’invalidazione come conseguenza delle ragioni addotte». Negli stessi termini vedasi Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95/2021.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 46 del 05/06/2023 

Decisione impugnata: Decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata, nel mero dispositivo, con C.U. n. 196/CSA/2022/2023 del 5 aprile 2023, e, quanto alle motivazioni, in data 17 aprile 2023, con la quale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, è stata disposta la ripetizione della gara ASD Atlante Grosseto/ASD Futsal Pontedera, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B maschile, e del C.U. n. 910 del 6 aprile 2023, con il quale la Divisione Calcio a Cinque ha calendarizzato la gara alla data del 19 aprile 2023.

Impugnazione Istanza: ASD Atlante Grosseto / ASD Futsal Pontedera / FIGC / Divisione Calcio a 5 / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Massima: E’ inammissibile il ricorso per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione….Invero, il Collegio, nell’evidenziare che i motivi, oltre ad essere rubricati in modo puntuale, devono anche essere espressi con formulazione giuridica rigorosa ed esposti con quella specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, osserva che parte ricorrente ha, per l’appunto, disatteso l’onere, su di essa gravante, di sviluppare nel ricorso, con compiuta puntualità, i vizi sintetizzati nella rubrica del motivo cui ha affidato la domanda azionata ovvero non ha sottoposto sulla loro scorta ad effettivo vaglio critico la decisione della Corte Sportiva d’Appello gravata. Infatti, al di là della circostanza che nessuna doglianza è stata direttamente rivolta avverso il C.U. di (ri)calendarizzazione della gara e che la denunciata “manifesta illogicità e/o irragionevolezza e/o contraddittorietà della motivazione” che affliggerebbe la gravata decisione delle SS.UU. della CSA FIGC non trova, poi, alcuna esplicitazione deduttiva nell’ambito del corpo del ricorso, per il resto (ovvero, con specifico riferimento al vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 5 e 6, del CGS – FIGC; violazione dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport”) la ricorrente si limita a riportare ampi stralci dell’ordinanza con cui la III Sezione della CSA FIGC, in esito all’udienza del 15 marzo 2023, ha rimesso la questione alle SS.UU. della stessa CSA, nonché della decisione n. 196/CSA/2022-2023 da queste ultime assunta in esito all’udienza del 5 aprile 2023 e qui gravata, e a contestarla con mere affermazioni apodittiche e/o deduzioni generali, per lo più ripetitive di argomentazioni già portate all’attenzione della CSA per resistere, in quella sede, al reclamo avversario e dalle SS.UU. ritenute superabili sulla scorta di diffuse, ampie ed articolate motivazioni, avvinte tra loro da un nesso di stretta logicità e consequenzialità, il cui complessivo dispiegarsi è stato ritenuto dalle stesse idoneo a supportare la decisione, poi, definitivamente assunta. In sostanza, parte ricorrente ha solo prospettato, in via meramente oppositiva, un risultato interpretativo difforme da quello cui sono pervenute le SS.UU. della CSA, trascurando, pur tuttavia, di considerare che innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport trova applicazione l’art. 360 c.p.c., che, nel disciplinare il ricorso ordinario alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 30/2018) e, inoltre, che l’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. (“Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità… la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”), che assurge da parametro di riferimento anche nell’ambito del presente procedimento in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza 28 ottobre 2020, n. 23745). Le critiche di legittimità alla base di un ricorso innanzi al CGS devono, in sostanza, essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale, non essendo sufficiente allo scopo che venga sommariamente enunciato il vizio- motivo, ma esso dev’essere esposto e sviluppato nel corpo del ricorso “specificatamente”, in modo da rendere percepibili i concreti profili di illegittimità che affliggono la decisione gravata. A tale specifico riguardo, questo Collegio di Garanzia dello Sport, nella decisione n. 89/2019 delle SS.UU., ha, peraltro, già avuto modo di affermare che il ricorso innanzi al Collegio è da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Invero, “i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinnanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione” (in termini, CGS, sez. I, n. 114/2021; id., 95/2021; id., n. 38/2021; id., n. 69/2018). Né possono supplire le deduzioni introdotte da parte ricorrente con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS – CONI, in quanto, ancorché asseritamente necessitate dalle controdeduzioni difensive della FIGC, ampliano irritualmente ed intempestivamente il thema decidendum, per come consacrato nel ricorso introduttivo.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 25/2021 del 8 marzo 2021

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 22 ottobre 2020, in relazione alla gara del 27 settembre 2020, disputata tra U.S. Cisanese ASD e ASD Città di San Giuliano 1968, valevole per il Campionato di Eccellenza Girone B, s.s. 2020-2021, che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da quest’ultima e, perciò, riformando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell’1 ottobre 2020, comminava a detta reclamante la sola ammenda di euro 700,00, “ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco", di contro al provvedimento del Giudice sportivo, che aveva disposto la perdita della gara con il punteggio 0- 3 (in aggiunta ad una ammenda di euro 150,00).

Parti: U.S. Cisanese ASD/ASD Città di San Giuliano 1968/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione impugnata in quanto i ricorsi sono inammissibili…Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., CDG, SS.UU. , n. 14/2017; CDG, Sez. II, n. 57/2016; CDG, Sez. IV, n. 55/2016; CDG, Sez. II, n. 53/2016; CDG, Sez. IV, n. 50/2016). Ne consegue, come appresso si spiegherà, l’inammissibilità del ricorso proposto, ancorché per ragioni diverse da quelle eccepite da ASD Città di San Giuliano 1968. Non si ritiene, invero, che nella fattispecie sia fondata la tesi della resistente, secondo cui il ricorso della U.S. Cisanese ASD difetterebbe di autosufficienza per mancata specificazione delle ragioni di gravame rispetto alla decisione impugnata, ovvero per una genericità del gravame stesso, ovvero ancora perché finalizzato ad un diverso sindacato in punto di fatto, bensì che il ricorso della U.S. Cisanese ASD pecchi di autosufficienza in relazione a due altri rilevanti aspetti. In primo luogo, non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata  allegazione  degli  atti  relativi  alla  procedura  telematica  che  ha  dato  origine  alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara. Molto rilevante sarebbe stato, infatti, poter riscontrare se un’azione di annullamento, per la cui legittimazione si prevede, ex art. 1441 c.c., un interesse qualificato, possa dirsi spiegata nella fattispecie, in cui sembrerebbe (ma, anche ciò non è dato riscontrare) che il soggetto deputato, e cioè  la  FIGC  -  Lega  Nazionale  Dilettanti,  avrebbe  chiesto  una  mera  integrazione  della documentazione carente. In proposito, deve anche sottolinearsi che l’aver richiesto, da parte della ASD ricorrente, l’acquisizione degli atti e dei documenti esistenti nei gradi di merito, non solo non assolve alla necessaria autosufficienza del ricorso, ma, di più, in assenza di uno specifico richiamo agli atti stessi, si presenta del tutto generica e, dunque, assolutamente insufficiente al fine di individuare gli atti e documenti di cui si discute. Né, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01)).

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