Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 46 del 05/06/2023
Decisione impugnata: Decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata, nel mero dispositivo, con C.U. n. 196/CSA/2022/2023 del 5 aprile 2023, e, quanto alle motivazioni, in data 17 aprile 2023, con la quale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, è stata disposta la ripetizione della gara ASD Atlante Grosseto/ASD Futsal Pontedera, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B maschile, e del C.U. n. 910 del 6 aprile 2023, con il quale la Divisione Calcio a Cinque ha calendarizzato la gara alla data del 19 aprile 2023.
Impugnazione Istanza: ASD Atlante Grosseto / ASD Futsal Pontedera / FIGC / Divisione Calcio a 5 / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Massima: E’ inammissibile il ricorso per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione….Invero, il Collegio, nell’evidenziare che i motivi, oltre ad essere rubricati in modo puntuale, devono anche essere espressi con formulazione giuridica rigorosa ed esposti con quella specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, osserva che parte ricorrente ha, per l’appunto, disatteso l’onere, su di essa gravante, di sviluppare nel ricorso, con compiuta puntualità, i vizi sintetizzati nella rubrica del motivo cui ha affidato la domanda azionata ovvero non ha sottoposto sulla loro scorta ad effettivo vaglio critico la decisione della Corte Sportiva d’Appello gravata. Infatti, al di là della circostanza che nessuna doglianza è stata direttamente rivolta avverso il C.U. di (ri)calendarizzazione della gara e che la denunciata “manifesta illogicità e/o irragionevolezza e/o contraddittorietà della motivazione” che affliggerebbe la gravata decisione delle SS.UU. della CSA FIGC non trova, poi, alcuna esplicitazione deduttiva nell’ambito del corpo del ricorso, per il resto (ovvero, con specifico riferimento al vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 5 e 6, del CGS – FIGC; violazione dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport”) la ricorrente si limita a riportare ampi stralci dell’ordinanza con cui la III Sezione della CSA FIGC, in esito all’udienza del 15 marzo 2023, ha rimesso la questione alle SS.UU. della stessa CSA, nonché della decisione n. 196/CSA/2022-2023 da queste ultime assunta in esito all’udienza del 5 aprile 2023 e qui gravata, e a contestarla con mere affermazioni apodittiche e/o deduzioni generali, per lo più ripetitive di argomentazioni già portate all’attenzione della CSA per resistere, in quella sede, al reclamo avversario e dalle SS.UU. ritenute superabili sulla scorta di diffuse, ampie ed articolate motivazioni, avvinte tra loro da un nesso di stretta logicità e consequenzialità, il cui complessivo dispiegarsi è stato ritenuto dalle stesse idoneo a supportare la decisione, poi, definitivamente assunta. In sostanza, parte ricorrente ha solo prospettato, in via meramente oppositiva, un risultato interpretativo difforme da quello cui sono pervenute le SS.UU. della CSA, trascurando, pur tuttavia, di considerare che innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport trova applicazione l’art. 360 c.p.c., che, nel disciplinare il ricorso ordinario alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 30/2018) e, inoltre, che l’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. (“Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità… la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”), che assurge da parametro di riferimento anche nell’ambito del presente procedimento in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza 28 ottobre 2020, n. 23745). Le critiche di legittimità alla base di un ricorso innanzi al CGS devono, in sostanza, essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale, non essendo sufficiente allo scopo che venga sommariamente enunciato il vizio- motivo, ma esso dev’essere esposto e sviluppato nel corpo del ricorso “specificatamente”, in modo da rendere percepibili i concreti profili di illegittimità che affliggono la decisione gravata. A tale specifico riguardo, questo Collegio di Garanzia dello Sport, nella decisione n. 89/2019 delle SS.UU., ha, peraltro, già avuto modo di affermare che il ricorso innanzi al Collegio è da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Invero, “i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinnanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione” (in termini, CGS, sez. I, n. 114/2021; id., 95/2021; id., n. 38/2021; id., n. 69/2018). Né possono supplire le deduzioni introdotte da parte ricorrente con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS – CONI, in quanto, ancorché asseritamente necessitate dalle controdeduzioni difensive della FIGC, ampliano irritualmente ed intempestivamente il thema decidendum, per come consacrato nel ricorso introduttivo.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 25/2021 del 8 marzo 2021
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 22 ottobre 2020, in relazione alla gara del 27 settembre 2020, disputata tra U.S. Cisanese ASD e ASD Città di San Giuliano 1968, valevole per il Campionato di Eccellenza Girone B, s.s. 2020-2021, che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da quest’ultima e, perciò, riformando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell’1 ottobre 2020, comminava a detta reclamante la sola ammenda di euro 700,00, “ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco", di contro al provvedimento del Giudice sportivo, che aveva disposto la perdita della gara con il punteggio 0- 3 (in aggiunta ad una ammenda di euro 150,00).
Parti: U.S. Cisanese ASD/ASD Città di San Giuliano 1968/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Confermata la decisione impugnata in quanto i ricorsi sono inammissibili…Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., CDG, SS.UU. , n. 14/2017; CDG, Sez. II, n. 57/2016; CDG, Sez. IV, n. 55/2016; CDG, Sez. II, n. 53/2016; CDG, Sez. IV, n. 50/2016). Ne consegue, come appresso si spiegherà, l’inammissibilità del ricorso proposto, ancorché per ragioni diverse da quelle eccepite da ASD Città di San Giuliano 1968. Non si ritiene, invero, che nella fattispecie sia fondata la tesi della resistente, secondo cui il ricorso della U.S. Cisanese ASD difetterebbe di autosufficienza per mancata specificazione delle ragioni di gravame rispetto alla decisione impugnata, ovvero per una genericità del gravame stesso, ovvero ancora perché finalizzato ad un diverso sindacato in punto di fatto, bensì che il ricorso della U.S. Cisanese ASD pecchi di autosufficienza in relazione a due altri rilevanti aspetti. In primo luogo, non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata allegazione degli atti relativi alla procedura telematica che ha dato origine alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara. Molto rilevante sarebbe stato, infatti, poter riscontrare se un’azione di annullamento, per la cui legittimazione si prevede, ex art. 1441 c.c., un interesse qualificato, possa dirsi spiegata nella fattispecie, in cui sembrerebbe (ma, anche ciò non è dato riscontrare) che il soggetto deputato, e cioè la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, avrebbe chiesto una mera integrazione della documentazione carente. In proposito, deve anche sottolinearsi che l’aver richiesto, da parte della ASD ricorrente, l’acquisizione degli atti e dei documenti esistenti nei gradi di merito, non solo non assolve alla necessaria autosufficienza del ricorso, ma, di più, in assenza di uno specifico richiamo agli atti stessi, si presenta del tutto generica e, dunque, assolutamente insufficiente al fine di individuare gli atti e documenti di cui si discute. Né, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01)).