Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 44 del 10/06/2025

Decisione impugnata: Provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC n. 0166/CSA-2024-2025, pubblicato e notificato in data 28 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 714 del 28 febbraio 2025, con la quale è stata comminata, a carico della A.S.D. Leonardo, la punizione sportiva della perdita della gara contro la A.S.D. CDM Futsal con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella CDM Futsal a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Leonardo / A.S.D. CDM Futsal

Massima: Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse, come comunicato dal ricorrente. Nulla per le spese.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 46 del 10/06/2025

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio LND-FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 413 del 16 maggio 2025 e riferita  alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 389 del 2 maggio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società Fidene A.S.D., è stata annullata la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 SGS dell’11 aprile 2025 (che aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara Acquacetosa Centro Calcio

Impugnazione Istanza: ASD Acquacetosa Centro Calcio / FIGC

Massima: Il ricorso è irricevibile per il mancato assolvimento dell’onere di pagamento dei diritti amministrativi per l'accesso al servizio di giustizia, di cui al punto 1.1.a della “Tabella dei diritti amministrativi per controversie relative a sport o settori non professionistici avanti al Collegio di Garanzia dello Sport”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Ordinanza n. 21/2019 del 13 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore N. L., impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

Parti: Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Football Club Montalto/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC - LND

Massima: Il Collegio, preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI dichiara irricevibile il ricorso.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Ordinanza n. 20/2019 del 13 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore N. L., impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

Parti: Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Atletico Centobuchi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC - LND

Massima: Il Collegio, preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI dichiara irricevibile il ricorso.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 80/2019 del  9 ottobre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, cui al C.U. n. 99/CSA del 21 febbraio 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Riozzese contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio femminile, pubblicata con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018 ed in riforma della stessa, è stato disposto l’annullamento delle sanzioni inflitte ed è stata ordinata la disputa della gara.

Parti: ASD Atletico Oristano CF/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Riozzese

Massima: L’eccezione  di  inammissibilità  del  ricorso  formulata  dalla resistente  ASD  Riozzese  per  violazione  dell’art.  59,  comma  4,  CGS  CONI,  per  mancata allegazione della ricevuta di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia… deve essere disattesa, in quanto difetta del requisito dell’autosufficienza; requisito pacificamente estensibile alle eccezioni contenute nel controricorso. Infatti, se è pur vero che l’art. 59, comma 4, del CGS CONI prevede che al ricorso deve essere allegata la ricevuta di versamento, il successivo comma 6 rimanda al regolamento di cui all’art. 12 bis, comma 8, dello Statuto del CONI la disciplina della modalità e dei termini del versamento. Parte deducente, invece, non ha indicato quale sarebbe la norma regolamentare violata. Da qui il difetto dell’autosufficienza e la conseguente inammissibilità dell’eccezione.

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