Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Terza: Decisione n. 49 del 10/06/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 81/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, con la quale la Corte di Appello Federale presso la FIGC ha rigettato il reclamo n. 96/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. avverso la decisione n. 88/TFN-SD 2020-2021 del 25 gennaio u.s., con cui il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il comunicato LNPB n. 88/2020 del 15 dicembre 2020, la delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020, nonché avverso la deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale lAssemblea Elettiva LNPB ha deciso l’elezione del Presidente di LNPB per il quadriennio olimpico 2021-2024

Parti: U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio…preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 44 del 04/06/2021

Decisione impugnata: decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva dAppello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021 con la quale - in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese vs. Siena del 20 gennaio 2021, per errore tecnico dell'arbitro - era stato ripristinato il risultato finale della suddetta gara

Parti: ASD Sangiovannese 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND/ A.C.N. Siena 1904 SSD

Massima: E’ inammissibile il ricorso promosso dalla società con la quale ha impugnato la decisione della Corte Sportiva dAppello Nazionale che - in accoglimento del reclamo proposto dalla società per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, che aveva disposto la ripetizione della gara, per errore tecnico dell'arbitro (consistito nell'aver ammonito due volte il calciatore n. 6 senza espellerlo) - era stato ripristinato il risultato finale della suddetta gara (perchè non necessariamente ad un errore tecnico consegue lannullamento della gara, stante lampia previsione di cui allart. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima)….Ritiene, alluopo, l’odierno Collegio adito che il primo motivo di gravame - concernente lasserita violazione da parte della Corte Sportiva dAppello dellart. 10, comma 5, CGS FIGC e delle regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio - si traduce in una inammissibile censura in ragione di molteplici profili, di vario rilievo. In primo luogo, devono essere opportunamente evidenziate le nette distinzioni operanti tra le disposizioni dell’ordinamento sportivo sopra individuate - art. 10, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva FIGC e regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio - poiché diverso è lambito ed il rango gerarchico in cui opera il Regolamento del Gioco del Calcio rispetto al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: il primo è una fonte secondaria di natura prettamente tecnica, che disciplina concreti aspetti del gioco del calcio nel suo svolgimento. Riprova ne è che la forma lessicale utilizzata nel testo regolamentare è tesa esclusivamente a spiegare le regole del gioco, ed il loro funzionamento. Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è, invece ed a differenza dell’indicato Regolamento, una ordinata raccolta di regole e principi sportivi di rango sovraordinato disciplinanti “le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano di disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonchè lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)” (art. 1, primo comma); detto Codice , peraltro, “adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI , dallo Statuto della FIGC , di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Federation Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA)” (art. 3, primo comma). Ritiene, a tale stregua, il Collegio adito che il primo motivo di ricorso censuri una presunta violazione di legge da parte della Corte Federale in verità inesistente, atteso che il fatto disciplinato dal Regolamento del Gioco del Calcio - nella vicenda in oggetto, lespulsione di un atleta a seguito del secondcartellino giallo -  può essere valutato dallorgano di giustizia sportiva, a mente del citato art. 10, comma 5, CGS, con coerente ed opportuna elasticità, ove tale valutazione coinvolga, come nella fattispecie de qua, aspetti non esclusivamente tecnici, bensì legati all’effettiva e concreta incidenza dell’errore arbitrale – il fatto in sé considerato - sul regolare svolgimento della gara. Limpugnata decisione della Corte Federale del 12 febbraio 2021 ha correttamente seguito tale condivisa interpretazione della norma, dando oggettiva applicazione al coerente principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n. 34 del 4 giugno 2018). Le indicate regole del Regolamento del Gioco del Calcio non sono state, pertanto, ignorate dal Giudice Sportivo di merito, bensì interpretate in combinato disposto con lart. 10, comma 5, CGS e con gli ulteriori principi del diritto sportivo. Il primo motivo di gravame proposto dalla A.S.D. Sangiovannese - mediante una formulazione illegittima e generica - non ha, in definitiva, colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, mostrando, inoltre, una significativa contraddittorietà con la propria condotta processuale nel giudizio endofederale di secondo grado, in virtù del contenuto di differenti capi della sentenza di merito del 12 febbraio 2021, non impugnati dalla odierna società ricorrente. Ed invero, la Corte Federale dAppello ha riportato nella ricostruzione dei fatti che lA.S.D. Sangiovannese fosse “consapevole che gli organi di giustizia sportiva, ex art. 10, comma 5, C.G.S., possono valutare leffettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara di fatti pur qualificabili in termini di errore tecnic[](cfr. decisione impugnata, pag. 3). Ed ancora: “reclamante e resistente concordano anche sul fatto che non necessariamente ad un errore tecnico consegue lannulla   ento della gara [](cfr. decisione impugnata, pag. 4). Si tratta di circostanze in netto contrasto con quanto rilevato e dedotto con il primo motivo dellodierno ricorso, tali da incidere sull’ammissibilità del gravame sotto il profilo dellinteresse a ricorrere e del principio di non contestazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 55/2020 del 12 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo, emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020.

Parti: ASD Antonio Padovani Futsal/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Atletico Silvi

Massima: Ritiene, peraltro, il Collegio che l’eccezione sia pure infondata dal momento che la ricorrente – che nella stagione sportiva 2019/2020 ha vinto sul campo la Coppa Italia a livello regionale – mantiene un interesse morale a vedersi confermato il risultato e, conseguentemente, il titolo acquisito sul campo, che, per effetto della penalizzazione che  le era stata  imposta per la contestata irregolarità relativa alla posizione del calciatore F. C., sarebbe stato assegnato ad altra compagine. La ricorrente, infatti, ha interesse a potersi fregiare di quel titolo ed a figurare negli annali calcistici quale detentrice del trofeo di Coppa Italia regionale di calcio a cinque per la stagione sportiva 2019/2020. D’altronde, la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio, Autorità deputata a sovraintendere all’organizzazione dei campionati, non ha formulato alcuna eccezione a riguardo né ha aderito, in sede di udienza, a quella - tardiva – sollevata dalla resistente. Appare, inoltre, del tutto prevalente, nel caso di specie e sotto il profilo istituzionale, la necessità di fornire un generale contributo nomofilattico, da parte delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, circa la valutazione in merito all’effettivo rispetto, da parte degli organi di giustizia sportiva, delle norme che governano la procedura.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 46/2020 del 4 settembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, resa con dispositivo pubblicato nel C.U. n. 36/CST del 10 febbraio 2020 e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 37/CST del 14 febbraio 2020;

Parti: ASD Barano Calcio/ASD Albanova Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: E’ improcedibile il ricorso proposto dalla società avverso la decisione della CSAT tendente ad ottenere la vittoria della gara per posizione irregolare del calciatore in quanto per lo ius superveniens che a seguito della emergenza COVID-19 ha determinato la cristallizzazione della classifica ante sospensione facendo venir meno l’interesse ad agire giacchè un eventuale accoglimento dello stesso non avrebbe alcuna incidenza sulla classifica come già definitivamente determinata. E’, pertanto, di tutta evidenza lo stretto collegamento effettuato dalla ricorrente tra l’esito dell’odierno ricorso e gli effetti dello stesso sulla classifica del campionato d’Eccellenza al quale l’ASD Barano Calcio ha partecipato nella stagione 2019/2020: collegamento che, peraltro, costituisce il concreto interesse ad una favorevole definizione del ricorso de quo, venuto comunque a mancare in costanza di giudizio per effetto dello ius superveniens. Soccorre, infatti, l’art. 218 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 - rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” -, il quale ha testualmente previsto, al primo comma, che “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a  causa  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020[…]” (art. 218, comma 1, D.L. n. 34/2020). In coerenza con il superiore dettato normativo - di chiara portata derogatoria ed eccezionale, oltrechè di effetto decisivo sulla stagione calcistica - la Lega Nazionale Dilettanti ha adottato una serie di provvedimenti aventi ad oggetto l’indicazione di criteri e regole univoci per la definizione dei campionati di calcio in corso, tra cui il Campionato di Eccellenza: 1) C.U. n. 303 LND del 21 maggio 2020, che recepisce il C.U. n. 197/A FIGC, in tema di interruzione definitiva dei campionati; 2) C.U. n. 314 LND del 10 giugno 2020, che recepisce il C.U. n. 214/A FIGC, in materia di conclusione e definizione dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti (compreso quello di Eccellenza); 3) C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 sulla cristallizzazione delle classifiche. Una lettura sistematica dei citati provvedimenti federali consente di cogliere la evidente portata novativa delle norme ivi trasposte, poiché alla deliberazione della interruzione definitiva di tutte le competizioni sportive organizzate dalla LND, nel rispetto del superiore interesse alla salute pubblica, è seguito un successivo comunicato - il n. 214/A del 10 giugno 2020, già citato - che ha dettato criteri specifici per il Campionato di Eccellenza: “attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”. L’ulteriore C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 costituisce, infine, norma di chiusura del nuovo sistema avendo disposto che “Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati”. L’attività deliberativo/organizzativa attuata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in virtù della delega conferita dal Legislatore Nazionale, ha quindi posto in essere un fenomeno di ius superveniens, ossia una successione normativa nel tempo atta ad operare nell’ambito dei criteri regolatori dello svolgimento dei campionati ed a ridefinirne precetti organizzativi e contenuti esecutivi: si tratta di un principio di carattere universale applicabile anche all’ordinamento sportivo. Sul punto recente giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di precedenti pronunce (ex multis, Cass. Civ., n. 20988 del 16.10.2015, Cass. Civ., n. 694 del 12.1.2018), ha sancito che lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, alla luce del principio in forza del quale “Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria» (Cass. Civ., Ord. n. 30673 del 25.11.2019). L’incidenza dello ius superveniens sulla pendenza di un giudizio - e sulla permanenza dell’interesse ad agire o a ricorrere - è stata parimenti affermata da condivisibile giurisprudenza amministrativa, laddove ha sancito che “la normazione sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo prima che sia pervenuto alla fase decisoria è ad esso applicabile, per l’esigenza di ordine imperativo di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo ius superveniens” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2498 del 16.04.2019). In ordine alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia è accertato che le norme “ordinarie” relative alla definizione del Campionato di Eccellenza 2019/2020, anche relative al posizionamento finale in classifica di ciascuna squadra partecipante, hanno subito un intervento novativo di portata assorbente – legato all’emergenza COVID-19 – che ha, altresì, sancito un principio di cristallizzazione della classifica definita sulla scorta di nuovi criteri, peraltro divenuta immutabile in ragione della omessa successiva impugnazione ad opera della odierna ricorrente ASD Barano Calcio; criteri introdotti da ciascuno dei riportati Comunicati Ufficiali mediante i quali la Lega ha azionato il potere conferitole dal D.L. n. 34/2020. L’intervenuta definitività della classifica del Campionato di Eccellenza 2019/2020, anche in virtù dell’assenza di rituali impugnazioni da parte dell’ASD Barano Calcio, priva l’odierno ricorso di una delle necessarie condizioni di procedibilità, ossia l’interesse ad agire, giacchè un eventuale accoglimento dello stesso non avrebbe alcuna incidenza sulla classifica come già definitivamente determinata dai Comunicati Ufficiali nn. 303, 314 e 324 LND. Ed invero, sulla scorta del citato art. 218 del D.L. n. 34/2020, è stato adottato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie”, di cui al richiamato art. 218, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10.6.2020, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, ivi compresa, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, “la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione 2020/2021”. La paralizzante carenza di interesse ad agire nell’odierno ricorso è, pertanto, ulteriormente evidente laddove l’odierna ricorrente ASD Barano Calcio non ha proceduto alla doverosa prodromica impugnazione dei cennati C.U. nn. 303, 314 e 324 LND mediante l’unico strumento processuale azionabile, ossia il ricorso di cui all’art. 2 del Regolamento del 10 giugno 2020, da proporsi a pena di decadenza entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione dell’atto impugnato. Il superiore vizio di improcedibilità del ricorso in esame assorbe, quindi, ogni ulteriore e differente motivo di pari incidenza e rilevanza.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 38/2019 del 22 maggio 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 300,00 e l’inibizione, a carico del dirigente accompagnatore, sig. I. P., per quattordici giorni, senza disporre l’assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.

Parti: ASD Aprilia Racing Femminile/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/FIGC Divisione Calcio Femminile/ASD Napoli Femminile

Massima:…il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione proposta dalla Procura Generale dello Sport secondo cui, nella fattispecie, si controverterebbe di questioni di carattere bagatellare, escluse, a mente della prima parte del comma 1 dell’art. 54 CGS CONI, dall’ambito cognitivo del Collegio di Garanzia. Senonchè, a parere di questo Collegio, non è possibile minimizzare la portata dell’attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente pari decurtazione, allorquando si discute di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. La rilevanza della controversia va, infatti, affermata, trattandosi, nella specie, di incidere su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nella categoria, se non, addirittura, la vittoria del torneo.

Massima: L’aver effettuato n. 5 sostituzioni, avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco, non comporta la mera sanzione dell’ammenda ma la perdita della gara, come previsto dall’art. 17, comma 4, lettera v), CGS. Annullata con rinvio la decisione della  CSA, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la  sanzione dell'ammenda pari ad euro 300,00 e l'inibizione, a carico del dirigente accompagnatore, per quattordici giorni, senza disporre l'assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.…deve innanzitutto escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi sanzionabili con la mera ammenda (e con la inibizione temporanea), di cui al comma 6 dell’ art. 17 CGS FIGC (lì dove vi è l’elencazione di diversi casi in cui tale sanzione verrebbe applicata), non trattandosi, né di mero inadempimento formale (come sostenuto anche in motivazione della Corte Federale), né di quanto nella stessa disposizione previsto alle lettere “a)” e “b)”. Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti (anche in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 33 dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF) o che comunque non ne abbiano titolo. A questo punto occorre aggiungere che, anche il dubbio se la previsione di cui al detto comma 5 possa consistere, o meno, in una specificazione dei casi in cui comminare la perdita della gara, rispetto a quanto previsto dalla lettera “b” del comma 4, è risolto dal richiamo espresso all’art. 29, comma 7, che si occupa proprio della irregolarità della partecipazione di calciatori, tecnici ed assistenti. Insomma, il richiamo a dette disposizioni, così come si riscontra nella lettura del comma 5 dell’art. 17, autorizza a ritenere circoscritti ai soli casi ivi previsti la penalizzazione della perdita della gara. Resta il fatto che la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione. D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie.

 

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