Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Ordinanza n. 21/2019 del 13 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore N. L., impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

Parti: Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Football Club Montalto/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC - LND

Massima: Il Collegio, preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI dichiara irricevibile il ricorso.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Ordinanza n. 20/2019 del 13 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore N. L., impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

Parti: Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Atletico Centobuchi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC - LND

Massima: Il Collegio, preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI dichiara irricevibile il ricorso.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 80/2019 del  9 ottobre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, cui al C.U. n. 99/CSA del 21 febbraio 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Riozzese contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio femminile, pubblicata con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018 ed in riforma della stessa, è stato disposto l’annullamento delle sanzioni inflitte ed è stata ordinata la disputa della gara.

Parti: ASD Atletico Oristano CF/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Riozzese

Massima: L’eccezione  di  inammissibilità  del  ricorso  formulata  dalla resistente  ASD  Riozzese  per  violazione  dell’art.  59,  comma  4,  CGS  CONI,  per  mancata allegazione della ricevuta di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia… deve essere disattesa, in quanto difetta del requisito dell’autosufficienza; requisito pacificamente estensibile alle eccezioni contenute nel controricorso. Infatti, se è pur vero che l’art. 59, comma 4, del CGS CONI prevede che al ricorso deve essere allegata la ricevuta di versamento, il successivo comma 6 rimanda al regolamento di cui all’art. 12 bis, comma 8, dello Statuto del CONI la disciplina della modalità e dei termini del versamento. Parte deducente, invece, non ha indicato quale sarebbe la norma regolamentare violata. Da qui il difetto dell’autosufficienza e la conseguente inammissibilità dell’eccezione.

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