Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 47 del 19/07/2022

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di F. M. (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di F.M., P.i A. e S. L.(calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.

Impugnazione Istanza: U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC

Massima: L’omessa notifica della decisione da impugnare al difensore costituito non produce la violazione del diritto di difesa, nel caso in cui lo stesso difensore promuove l’impugnazione..La sociericorrente, nel formulare i detti motivi, sostanzialmente si duole del mancato rispetto del principio del contraddittorio in relazione alla circostanza – pacifica in atti – della mancata notifica della decisione impugnata al difensore nominato e costituito in giudizio e – di riflesso – della violazione del diritto di difesa. Ora, indipendentemente dal refuso in cui è incorsa la società ricorrente in merito alla errata citazione della norma violata (art. 53 delle N.O.I.F., in luogo dell’art. 53 del CGS – FIGC), la censura sollevata non ha fondamento, né sotto il profilo della inosservanza della citata disposizione, né, ancor meno, sotto il profilo dell’art. 2 C.G.S. CONI, costituzionalmente garantito dagli artt. 24, 25 e 111 Cost. Se è incontestabilmente vero che la norma positiva invocata dalla ricorrente  prevede, al primo comma, che Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, obbligo poi ribadito dal medesimo articolo, al comma 5, lett. a) e b), è del pari pacifico che l’art. 51, comma 2, del predetto CGS prevede che i dispositivi o le decisioni.sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteridel giudice che li hpronunciati. La  segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione. Questo doppio sistema di pubblicazione (uno interno e l’altro esterno) fa sì che la rilevanza esterna della decisione si acquista con la pubblicazione sull’apposito sito della Federazione che, oltre a rendere conoscibile l’atto, rappresenta il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare, così come espressamente previsto dall’art. 59, comma 1, del CGS – CONI, oltre che il momento per l’esecutorietà della decisione impugnata (in termini, Collegio di Garanzia, Sezione Quarta, decisione n. 22/2016). E, ad integrazione di tale principio, va segnalato quell’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia nella decisione sopra menzionata, secondo il quale La comunicazione della pronuncia resa da un Tribunale Federale al difensore effettuata a mezzo p.e.c. assume per le parti valore notiziale relativamente allavvenuta pubblicazione della decisione medesima sul sito istituzionale della Federazione, mediante la quale essa assume rilevanza esterna e dalla quale dipendono, ai sensi degli artt. 31, comma 4 e 58, comma 2 del Regolamento FISE, la decorrenza del termine per limpugnazione e lesecutoriedella decisione, principio certamente applicabile anche al Codice di Giustizia della FIGC. Ora, anche a voler ritenere necessaria la comunicazione della decisione, resta da vedere se la sua omissione costituisca – o meno – causa di nullidell’atto. Premesso che per potersi parlare di nullidi un atto è indispensabile che la violazione d a cui trae origine deve comunque prevedere apposita sanzione, va rilevato che – anche laddove dovesse optarsi per la tesi della nullità - questa va esclusa se l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. Si tratta di un  principio  generale  dell’ordinamento  giuridico  civile,  peraltro  richiamato espressamente dal CGS del CONI, all’art. 2, comma 6, laddove si afferma che Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalidei procedimenti di giustizia sportiva”. Il principio di diritto circa l’esclusione della nulliin caso di raggiungimento dello scopo da parte dell’atto cui esso è destinato, oltre aessere frutto di unampielaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (in termini, Cass. Civ., SS.UU., 28.9.2018, n. 23620) secondo la quale L'irritualidella notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullise la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale(idem SS.UU., civ., 18.4.2016, n. 7665, in tema di consegna telematica del file in estensione doc. anziché in formato PDF), ha trovato ingresso anche nel processo sportivo, come disciplinato dal Codice di Giustizia CONI, in forza del richiamo, da parte del Collegio di Garanzia, agli artt. 156 e 157 c.p.c., laddove si afferma che «In applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati dallart. 2 CGS del CONI, la nullità non può essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il proprio scopo» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, decisione n. 60/2016). Nel caso in esame, è incontroverso che la comunicazione della decisione da parte della Corte di Appello Territoriale non è stata effettuata al difensore costituito il quale, tuttavia, nonostante l’irritualidella notifica, è stato in grado di proporre il ricorso, codando prova dell’avvenuta piena conoscenza dell’atto che intendeva impugnare: il che esclude in radice, nel caso in esame, una eventuale lesione del diritto di difesa.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 47 del 27/08/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 066/CSA del 15 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso della società A.S.D. Città di Falconara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND-Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 083 del 10 ottobre 2017, con cui era stato a sua volta rigettato il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società ricorrente contro la regolarità della gara Kick Off C5 Femminile - A.S.D. Città di Falconara del 24 settembre 2017, valevole per la Prima Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio a Cinque 2017/2018, stante la non conformità alla vigente normativa in materia del campo di gioco messo a disposizione dal sodalizio ospitante e sito nel Palasport Centro Sportivo “Enrico Mattei” di San Donato Milanese.

Parti: A.S.D. Città di Falconara/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque

Massima: … la società Kick Off C5 Femminile sostiene che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto notificato dopo le ore 21 del giorno di scadenza, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 16 septies del D.L. 179/2012 e dell’art. 147 c.p.c., la notifica si deve considerare come perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.  La deducente erra nel ritenere applicabile al sistema di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia le disposizioni sopra citate. L’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al primo comma, sancisce che “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata” e che “Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”.  Al comma 4, poi, è specificato che “Al ricorso sono allegate: a)….(omissis)….; b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”.  Ciò posto, dal dettato normativo è facile evincere che il gravame dinanzi al Collegio di Garanzia si propone mediante “deposito” e che, alla parte intimata ed alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, il gravame venga semplicemente comunicato e non anche notificato nelle forme della notificazione degli atti giudiziari con conseguente applicazione dell’art. 16 septies D.L. 179/2012 in caso di notificazione con modalità telematiche.

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