Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 47 del 19/07/2022

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di F. M. (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di F.M., P.i A. e S. L.(calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.

Impugnazione Istanza: U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC

Massima: Il motivo di doglianza è inammissibile, oltre che per la sua manifesta infondatezza, alla luce della puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, anche e soprattutto perché nella fattispecie in esame mancano del tutto i presupposti per potersi parlare di carenza di motivazione, ovvero di una sua illogicità, che deve essere oltretutto manifesta, o ancor peggio, di una sua contraddittorietà (in termini, SS.UU., decisione n. 19/2017). Premesso che, a norma dell’art. 54, comma 1, seconda parte, del CGS CONI è ammesso il ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, va segnalato che tale disposizione diverge da quella quasi omologa prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la quale il ricorso in sede di legittimità è consentito per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La disposizione sportiva, dunque, ha un contenuto più ampio, che consente al Collegio di analizzare eventuali vizi motivazionali, ma soltanto nei casi di omessa o insufficiente motivazione (tra le tante, Collegio di Garanzia, Sezione Terza, n. 3/2018; nello stesso senso, SS.UU., decisione n. 44/2017): deve, tuttavia, trattarsi, come più volte precisato dal Collegio, di carenza assoluta di motivazione o perché mancante o perché meramente apparente, ovvero di motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia (per tutte, Collegio di Garanzia, decisione n. 23/2019). Alla stregua di tali parametri normativi, è da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di vizio di motivazione nei termini indicati dalla ricorrente, avendo la Corte territoriale valutato esaustivamente e convincentemente tutte le circostanze in fatto sottoposte al suo vaglio, non mancando di considerare che il giudice di appello si è anche avvalso di un supplemento del referto proprio per dirimere in modo radicale i possibili dubbi circa lo svolgersi degli avvenimenti e le responsabilità dei singoli tesserati. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo del ricorso non senza considerare che questo in realtà – nella misura in cui la ricorrente prospetta un diverso svolgersi degli accadimenti ed una diversa responsabilidei tesserati al più circoscrivibile al solo F. M.richiede al Collegio di procedere ad una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità.

Massima: Solo per completezza è il caso di sottolineare come il referto arbitrale goda di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 61 del vigente CGS FIGC, costituendo couna prova legaleil cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 46 del 15/07/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, previa delibera del 2 novembre 2021, registrata al n. 10 Registro Protocollo C.S.A.T Comitato Regionale Toscana e pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND Comitato Regionale Toscana n. 33 del 5 novembre 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Fucecchio A.S.D. avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 10 ottobre 2021, che aveva condannato il calciatore J.alla squalifica per dieci gare effettive.

Impugnazione Istanza: A.C. Fucecchio A.S.D. / FIGC / CR Toscana

Massima: E’ inammissibile il ricorso nella parte in cui si lamenta la presunta violazione dellart. 60 CGS-FIGC, per aver la Corte Sportiva dAppello “ritenuto illegittime le dichiarazioni scritte solo sulla scorta di rigido formalismo” e per non aver la stessa condotto “unindagine maggiormente approfondita” della vicenda, così alterando la corretta formazione della prova nel giudizio, con conseguente violazione finanche del principio del contraddittorio. Le doglianze della Ricorrente – anche alla luce di quanto si dirà nel prosieguo di questo paragrafo – si risolvono in una mera contestazione delle scelte operate dal precedente giudice in merito all’assunzione e valutazione delle prove, il che rappresenta una censura inammissibile in sede di legittimità. È noto, infatti, che la mancata ammissione della prova testimoniale, o di altre istanze istruttorie, può essere denunciata per Cassazione (e dunque anche al Collegio di Garanzia dello Sport, attese le analogie tra i due giudizi di legittimità) solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno inciso sulla soluzione della controversia adottata dal giudice del merito, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass., n. 10501/2009). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla Ricorrente e - correttamente (si v. infra) - ritenute inammissibili dalla Corte Territoriale di Appello avrebbero avuto ad oggetto delle circostanze di fatto invero dettagliatamente ricostruite dal Direttore di gara (sia nel referto che nel successivo supplemento) e quindi già oggetto di valutazione da parte della Corte, che su quello specifico punto (ossia, l’inesistenza di uno scambio di persona) ha peraltro fornito adeguata ed esaustiva (nonché condivisibile – si v. § 2) motivazione nella sua decisione (“quando si afferma che il giudice del merito ha sbagliato nell'apprezzare un fatto o nel valutare le istanze istruttorie, senza allegare un vizio di ragionamento tale da non consentire il controllo dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione, si propone una censura inammissibile in sede di legittimità) (Cass., n. 289/1987).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 43 del 30/06/2022

Decisione impugnata: Provvedimento assunto dalla Corte Sportiva dAppello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale è stata inflitta, a carico dell’A.C. Saragozza, la sanzione della sconfitta della gara contro la ACD Real Basca con il risultato di 0-3.

Impugnazione Istanza: A.C. Saragozza / FIGC / A.C.D. Real Basca

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso la decisione della  Corte Sportiva dell’Appello che, respingendo il reclamo ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di irrogazione della sconfitta della gara con il risultato di 0-3 per il ritiro della squadra dal campo all’esito di insulti razzisti rivolti ad un calciatore…Il Collegio, preliminarmente, rileva che l’odierno procedimento (CDG, SSUU, n. 14/17; CDG, n. 57/16; CDG, n. 55/16; CDG, n. 53/16) è modellato sul tipo del giudizio previsto dal Codice di rito innanzi  alla  Suprema  Corte;  l’art.  54,  c.1,  CGS  CONI  recita:  […]  il  ricorso  è  ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti []. Lart. 2, c. 6, rinvia al Codice di procedura civile, e, conseguentemente, anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della c.d. necessidi autosufficienza e della specificidei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione (Cass., SS.UU., n. 18218/15). Per quanto attiene alla specificidei motivi, questi devono individuare le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in quale modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Nell’odierna fattispecie, la ricorrente si è limitata ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello del Giudice a quo, senza esplicitare le ragioni per le quali dissente da questultimo, né ha indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (Cass., n. 10905/15), e senza enunciare in che modo il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. Il Collegio osserva che nel ricorso non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza impugnata, i motivi di censura e le norme violate, mentre la ricorrente propone censura  di  merito,  richiedendo   sostanzialmente   u riesame   de material probatorio. Ne consegue l’inammissibilidel ricorso, confortato anche da un chiaro difetto di interesse ad agire, laddove la ricorrente afferma (pag. 2-3 del ricorso) di non avere altro diverso interesse sostanziale, non di classifica, non economico, non politico, ma solo per affermare un principio fondamentale della nostra civiltà, come quello di uguaglianza. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. In ogni caso, anche si volesse superare la già rilevata inammissibilidel ricorso in sé, le doglianze espresse risultano infondate, poiché è principio acquisito che l’art. 62 delle Norme Organizzative Interne della FIGC prevede che solo l’arbitro può interrompere la gara ordinando alle squadre di rientrare negli spogliatoi in assenza del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno anche su segnalazione dei collaboratori della Procura Federale o del delegato di Lega.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 37 del 20/05/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND del 7 febbraio 2022 - pubblicata sul C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2022 -, a mezzo  dellquale  è statannullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND (C.U. n. 79 del 20 gennaio 2022), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla attuale ricorrente, era stata irrogata, a carico della U.S. Arbus Calcio A.S.D., la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 0-3, della gara Arbus Calcio - Ilvamaddalena 1903, per accertata nullidel tesseramento, da parte della Società ospitante, del calciatore I. B. D. L., proveniente dalla A.S.D. Castiadas Calcio. L’invalididel tesseramento era stata dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - con decisione in data 10 gennaio 2022.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Ilvamaddalena 1903 / FIGC / CR Sardegna

Massima:va rigettata l’eccezione di inammissibilidel ricorso proposta in relazione all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, stante il rilievo che l’oggetto del giudizio riguarda la dedotta violazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia definita dal Giudice dappello.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 44 del 04/06/2021

Decisione impugnata: decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva dAppello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021 con la quale - in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese vs. Siena del 20 gennaio 2021, per errore tecnico dell'arbitro - era stato ripristinato il risultato finale della suddetta gara

Parti: ASD Sangiovannese 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND/ A.C.N. Siena 1904 SSD

Massima: E’ inammissibile il ricorso promosso dalla società con la quale ha impugnato la decisione della Corte Sportiva dAppello Nazionale che - in accoglimento del reclamo proposto dalla società per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, che aveva disposto la ripetizione della gara, per errore tecnico dell'arbitro (consistito nell'aver ammonito due volte il calciatore n. 6 senza espellerlo) - era stato ripristinato il risultato finale della suddetta gara (perchè non necessariamente ad un errore tecnico consegue lannullamento della gara, stante lampia previsione di cui allart. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima)….Il giudizio dinammissibilità dellimpugnazione cui perviene lodierno Collegio di Garanzia trova ulteriore fondamento nei limiti posti dallart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI al sindacato - di esclusiva legittimità - del Collegio medesimo: limiti travalicati daricorrente mediante una surrettizia richiesta di riesame del merito della vicenda, indubbiamente precluso al Giudice di legittimità.Ciò appare evidente laddove la difesa del ricorrente - sempre nel primo motivo - fa riferimento alla mancata espulsione di un calciatore attinto da un secondo cartellino giallo [] non essendo possibile presumere come si sarebbero svolte le azioni di giocsuccessive al fatto se la composizione e la disposizione dellsquadre in campo fossstata diversa da quella che effettivamente è stata. Ed infatti, il Giudice adito - nellinterpretare il disposto del richiamato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva CONI - ha affermato che, in virtù del richiamo che lart. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi allart. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare lordine dei gradi di giustizia (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 93 del 19 novembre 2017; cfr., ex multis, Decisione n. 63/2015). L inammissibil argomentazion d merit svolt dall difes dell ricorrent A.S.D. Sangiovannese  connotano,  altresì,  anche  il  secondo  ed  ultimo  motivo  di  ricorso,  nel  cui contesto,  a  fronte  di  un  asserito  vizio  motivazionale  della  pronuncia  gravata,  si  chiede illegittimamente allodierno Collegio di valutare fatti ed episodi della contestata gara relativi, tra gli altri, al probabile allungamento del recupero considerando il tempo che il giocatore F. avrebbe impiegato per abbandonare il terreno di gioco, con la conseguenza che la gara non sarebbe durata solo ventisette secondi in più[.]

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 36 del 10/05/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello FIGC n. 030/CSA/2020-2021 del 14 dicembre 2020, pubblicata in pari data, che ha respinto il gravame proposto dalla U.S. Pianese S.S.D. S.r.l., nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, con la quale è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone “E”, Cannara- Pianese, disputata in data 1° novembre 2020 e respinta, per l’effetto, la richiesta di ripetizione della predetta gara.

Parti: U.S. Pianese S.S.D. S.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Cannara/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società con il quale richiede l’annullamento della decisione della CSA - che ha convalidato il risultato della gara nonostante l’errore tecnico dell’arbitro che ha espulso un calciatore diverso dallautore del fallo incidendo sul regolare svolgimento della gara

Massima: Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della Pianese non può trovare accoglimento, attesa l’inammissibilidei motivi ivi formulati dalla società ricorrente. In primis, giova rammentare che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, entro i quali interviene come: 1. giudice di ultimo grado e di legittimidelle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI; 2. giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Ai fini del presente giudizio, rileva il suo ruolo di “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimidel provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, il sopra citato art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Pertanto, a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedono unarivisitazione” dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici federali.Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dellorgano di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilidi rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimiè, dunque, preordinato allannullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 93 del 19 dicembre 2017). Ed infatti, “in virtù del richiamo che lart. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dallart. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe lordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dallart. 54, comma 1, CGS CONI (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)” (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 37 del 16 maggio 2019). In virtù dei summenzionati principi, a cui questo Collegio ritiene di uniformarsi, appare evidente come le doglianze lamentate dalla ricorrente - nella parte in cui, con il primo motivo, censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per “non essere stato integrato nella fattispecie un “errore tecnico” - richiedano unvalutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimiverso una prospettazione alternativa della vicenda. Tali motivi, fondati su mere argomentazioni di fatto, che esulano, quindi, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezione Quarta, Decisione n. 14/2016), risultano incentrati su un sindacato di merito di apprezzamenti già compiuti dalla Corte Federale dAppello. Sindacato evidentemente inammissibile in questa sede. Si ribadisce, ancora unvolta, che, “in sede di giudizidimpugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali dappello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad uninterpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dellart. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dellordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, S.U., Decisione n. 93/2017, cit.).

Massima: E’ inammissibile  il ricorso nella parte in cui la ricorrente lamenta una presunta violazione, nella decisione del CSA, dell’art. 61, comma 1, CGS - FIGC. Anche tale doglianza risulta fondata su argomentazioni di fatto che richiederebbero un nuovo accertamento delle risultanze istruttorie già vagliate dalla Corte dAppello e precluso al Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, tanto più quando non sono rinvenibili nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass. Civ., n. 347 del 10/1/2014)(cfr. Collegio Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 69 del 12 ottobre 2018; in termini, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 37/2019, cit.). I principi sopra enunciati, si conformano, peraltro, all’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione e la scelta delle risultanze probatorie, più idonee a sorreggere la motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf. Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/, nello stesso senso, p   di recente, Cass. civ., Sez. Lav., n. 3535/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 63 del 1° ottobre 2018).

Massima: Per le stesse ragioni, è da reputarsi inammissibile la censura di cui al terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della Corte dAppello circa la valutazione della misura in cui lerrore tecnico ha inciso sulla regolarità dello svolgimento della gara in relazione allart. 10 comma 5 C.G.S. C.O.N.I.”. Fermo ed assorbente quanto fin qui eccepito in merito all’inammissibilità delle precedenti censure, al riguardo, non serve ricordare che, “in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica(Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015)” (più di recente, cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 63/2018, cit.).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 9/2021 del 20 gennaio 2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del CRL del 31 maggio 2019, pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 443 di pari data, e, quanto alle motivazioni, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 478 del 2 luglio 2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della Società, è stata ridotta fino al 30 settembre 2021 la squalifica a carico del calciatore Mattia Cerreto, originariamente irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma (con Comunicato Ufficiale n. 169 SGS dell’11 aprile 2019) fino al 31 dicembre 2021, e confermata per il resto l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 104 del 17 dicembre 2014.

Parti: ASD Polisportiva Tirreno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: … la contestazione relativa alla mancata ammissione della prova richiesta dalla Società e al mancato esperimento di ulteriori accertamenti e/o atti di indagine è inammissibile in questa sede in quanto volta a sindacare le valutazioni compiute dalla Corte sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e sugli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito. È noto, invero, che “la mancata ammissione della prova testimoniale, o di altre istanze istruttorie, può essere denunciata per Cassazione (e dunque anche al Collegio di Garanzia dello Sport, attese le analogie tra i due giudizi di legittimità) solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno inciso sulla soluzione della controversia adottata dal giudice del merito, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass., n. 10501/2009). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che le istanze istruttorie formulate dall’Appellante e rigettate dalla Corte avrebbero avuto ad oggetto delle circostanze di fatto invero già dettagliatamente ricostruite nel referto del direttore di gara (e in occasione della sua successiva audizione) e, quindi, già oggetto di valutazione da parte della Corte. In nessun caso, perciò, le istanze istruttorie dell’Appellante, qualora ammesse, avrebbero potuto incidere sulla soluzione della controversia che, legittimamente, è stata assunta in forza della fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, il quale, ai sensi dell’art. 35 del CGS-FIGC ratione temporis vigente, fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (in tal senso, si è anche pronunciata la II^ Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 92/2019 dell’11 febbraio 2019: “Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FICG - si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti”).

Massima: È…. consolidato il principio secondo cui, “ai sensi dell’art.  54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva” (Collegio di Garanzia, IV^ sez., 12 ottobre 2017, n. 75; nello stesso senso, si v., ex multis, Collegio di Garanzia, IV^ sez., 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia, SS.UU., 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui, “ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione della normativa federale o dei Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”; più di recente, si v. Collegio di Garanzia, SS.UU., 14 febbraio 2017, n. 14, cit., che “ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni (…) rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito”; SS.UU., 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che “la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito”). Tutti i predetti motivi di ricorso hanno, infatti, ad oggetto il merito della vicenda, essendo volti - come correttamente evidenziato dalla FIGC - ad ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dagli Organi Federali; attività, questa, che risulta preclusa al Collegio di Garanzia dello Sport. Premesso infatti che, con riferimento alle circostanze oggetto dei motivi in esame, la Corte ha fornito una congrua e sufficiente motivazione, è evidente che attraverso tali motivi di ricorso la Società vorrebbe giungere ad una nuova rivisitazione dei fatti di causa ed in particolare vorrebbe accertare: i) la non riconducibilità delle lesioni accertate nel referto del PS dell’Ospedale di Tarquinia alla condotta del calciatore M. C. e, comunque, l’inattendibilità del direttore di gara (secondo motivo di ricorso); ii) l’insussistenza dell’intenzionalità della condotta sempre addebitata al calciatore M. C. (quarto motivo di ricorso); iii) la sussistenza di circostanze attenuanti, che avrebbero dovuto indurre la Corte ad una riduzione consistente della squalifica (quinto motivo di ricorso). Quanto a quest’ultima censura, inerente la mancata riduzione della sanzione inflitta, la stessa appare inammissibile anche perché si risolve “in una mera contestazione della valutazione operata dai Giudici di merito sulla concreta determinazione della misura della sanzione” che, invero, è “insindacabile in sede di legittimità ove si collochi nell’àmbito della norma sanzionatoria violata e sia assistita da una congrua e logica motivazione” (v. Collegio di Garanzia, Sez. II^, 12 febbraio 2020, n. 8), condizioni, queste, entrambe presenti nel caso di specie. Si legge, infatti, nella parte conclusiva della delibera impugnata che la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridotta, perché “va altresì considerato che il calciatore in questione era stato già espulso dal campo per un gesto di grave violenza dei confronti di un avversario”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 80/2019 del 9 ottobre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, cui al C.U. n. 99/CSA del 21 febbraio 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Riozzese contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio femminile, pubblicata con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018 ed in riforma della stessa, è stato disposto l’annullamento delle sanzioni inflitte ed è stata ordinata la disputa della gara.

Parti: ASD Atletico Oristano CF/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Riozzese

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione della CSA che ha disposto la ripetizione della gara per non essersi la società avversaria presentata sul campo e ritenendo sussistente la causa di forza maggiore invocata con riferimento ai problemi all’imbarco all’aereoporto di Orio al Serio, dal quale era previsto il volo che sarebbe dovuto decollare alle ore 8:30; problemi consistiti, secondo la prospettazione della stessa, nella disorganizzazione dello scalo nel quale, nella circostanza, risultavano aperti circa la metà dei varchi, risultati insufficienti per consentire agli atleti ed allo staff della ADS Riozzese di raggiungere tempestivamente il “gate” d’imbarco…Quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla specifica circostanza che già nella mattina del 16 dicembre 2018 i dirigenti della ASD Riozzese avevano avvertito tanto i dirigenti della squadra avversaria che gli Uffici federali della difficoltà riscontrata in aeroporto, la contumacia dell’odierna ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nonché la mancata specifica contestazione dei fatti come ricostruiti, devono far considerare gli stessi come ammessi, ex art. 115 cpc, che ha normativamente disciplinato il c.d. “principio della non contestazione”, in merito al quale la giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, ha sempre ritenuto che la mancata contestazione di fatti giuridicamente rilevanti costituisce prova ai fini della decisione (per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191). Ciò posto, nel ribadire che al Collegio di Garanzia è consentito ricorrere soltanto per violazione di norme di diritto e per  omessa o insufficiente motivazione circa un punto  decisivo della controversia e nel rilevare che, con il ricorso, l’ASD Atletico Oristano CF, pur invocando la violazione dell’art. 55 NOIF, sostanzialmente sollecita il Collegio ad un nuovo esame di merito del caso concreto, finalizzato a verificare ex novo se sussiste l’esimente della forza maggiore, è evidente l’inammissibilità del gravame, proprio per violazione dell’art. 54 CGS CONI.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 52/2019 del 24 giugno 2019

Decisione impugnata: Provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla U.S. Povigliese ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND (di cui al Comunicato n. 32 del 20 febbraio 2019), è stata inflitta alla Società A.C. Ravarino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17 del CGS FIGC.

Parti: Associazione Calcio Ravarino/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia avverso la decisione della CSA che ha sanzionato la società con la perdita della gara perché a causa di un black out elettrico la stessa non si è potuta disputare…Questo Collegio ha, in più occasioni, avuto modo di affermare come la propria funzione sia di natura nomofilattica, tesa ad una corretta interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo e, quindi, di mera legittimità e non di merito. La ricorrente, per contro, con l’unico motivo di gravame, tenta di portare all’attenzione del Collegio una (ri)valutazione delle circostanze di fatto già delibate dalla Corte Sportiva Territoriale d’Appello sulle quali, peraltro, alcuna censura può essere mossa in termini di carente o insufficiente motivazione. V’è, sul punto, da evidenziare come la ricorrente, nel riportare alcuni passaggi della motivazione della sentenza gravata, oblia totalmente di richiamarne altri che dimostrano come le censure oggi riproposte siano state dal giudice a quo debitamente confutate. Invero, la Corte Territoriale, nell’affermare che il documento prodotto dalla A.C. Ravarino non era idoneo a recidere il nesso causale che, per responsabilità oggettiva, le addebita la colpa presunta in merito ai fatti denunciati, precisa, altresì, che la odierna ricorrente non ha minimamente confutato le argomentazioni proposte dalla resistente Povigliese, scegliendo la via della non audizione - comparizione senza neppure controdedurre al reclamo proposto dalla Povigliese medesima. Ed era esattamente quella la sede ove richiamare gli allegati oggidì prodotti che, oltre ad essere inammissibili in forza del principio della “assorbibilità” dei documenti rispetto alla inammissibilità del ricorso, sono altresì tardivi nella loro redazione - produzione, essendo intervenuti ben oltre i termini previsti per il doppio grado di giudizio. Ma non solo. La Corte Sportiva ha fatto corretta applicazione del principio di responsabilità oggettiva che, si badi, può essere bypassato unicamente laddove il soggetto su cui grava la colpa presunta, dimostri, in applicazione del principio di astrazione processuale dalla causa, di aver adottato tutte le misure minime idonee per evitare il danno, rectius, il fatto oppure invocando le cause di esonero dalla presunzione di colpa, rinvenibili nel caso fortuito o nella forza maggiore. Orbene, pur ritenendo inammissibile il ricorso perché alcuna violazione di norme di diritto è rinvenibile nella decisione gravata, questo Collegio non può, ad abundantiam, non rilevare come la odierna ricorrente non può invocare le dedotte clausole di esonero da responsabilità, atteso che un black out elettrico non è un evento imprevedibile, per la qual cosa, per le partite in notturna, l’unica via diligente per andare esonerati da responsabilità sarebbe stata quella di dotarsi di un gruppo elettrogeno che fornisca energia elettrica laddove intervengano problematiche come quelle del caso in esame o, comunque, altre soluzioni idonee a fronteggiare un evento che può sovente accadere come la comune esperienza dimostra.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 31/2019 del 3 maggio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con dispositivo di cui al C.U. n.095/CSA del 14 febbraio 2019 e con motivazioni di cui al C.U. n. 103/CSA (2018/2019) del 28 febbraio u.s., con la quale il detto organo d’appello ha irrogato alla ricorrente la sanzione della "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC.

Parti: SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorso avverso la decisione della CSA a che ha sanzionato la società con la "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC è inammissibile. Com’è noto, ai sensi dell’art. 54 del C.G.S., il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Nel caso di specie, ancorchè nelle proprie conclusioni la ricorrente abbia fatto riferimento alla illegittimità e alla insufficienza della motivazione della decisione impugnata, di fatto nel ricorso le censure si appuntano sulla esattezza della ricostruzione del fatto operata dal Giudice Sportivo e dal Giudice d’appello: entrambi avrebbero “analizzato in maniera del tutto superficiale”, con riferimento al comportamento “razzista ed irriguardoso” tenuto dai tifosi, i rapporti compilati da Arbitro e Assistente Arbitrale. Il Collegio, nella motivazione della decisione impugnata, non ravvisa profili di illegittimità o di insufficienza, atteso che in punto di fatto i rapporti degli Ufficiali di gara rappresentavano in modo concorde e oggettivo il comportamento gravemente censurabile assunto dai tifosi della Fidelis Andria, che è stato poi correttamente qualificato giuridicamente dal Giudice d’appello. L’evidente errore materiale, sostanzialmente un “refuso”, nel quale era incorso il primo Giudice nel motivare la recidiva, è stato rilevato e corretto in appello e non sembra che da esso possa inferirsi una violazione di diritto. Peraltro, la rilevata “recidiva” era riferita, in via generale, al comportamento offensivo e intimidatorio della tifoseria e in questi limiti essa è stata valutata e applicata. L‘aggressione verbale a sfondo razzista è stato il quid plus che ha espressamente motivato l’aggravamento della sanzione, nei termini di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S..

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 12/2019 del 11 febbraio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell’ammenda pari ad € 1.000,00, irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del Presidente M., per il comportamento da questi tenuto nel corso ed al termine della gara Montemilone Pollenza-Civitanovese Calcio (penultima di Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche), nei confronti dell’arbitro.

Parti: ASD Montemillone Pollenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche F.I.G.C.- L.N.D.

Massima: Come già affermato da codesto Collegio, “il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle  ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.  Pertanto,  è inammissibile il motivo di ricorso  che sia finalizzato  a ottenere  dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa” (ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite dell’8 marzo 2018, n. 11). Tuttavia, sembra opportuno rilevare che il sindacato del Collegio di Garanzia ben può svolgersi nelle ipotesi nelle quali gli organi federali abbiano omesso la motivazione su un punto decisivo della controversia a causa del mancato esame di una prova e, segnatamente, quando la prova non esaminata offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, 1 agosto 2016, n. 30).

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