Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 53 del 12/06/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 173/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 15 marzo 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 667 del 16 febbraio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della medesima istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 26 novembre 2022.
Impugnazione Istanza: S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. / S.S.D. L84 s.r.l. / L. D.S. / FIGC / Divisione Calcio a Cinque / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Massima: La rinunzia al ricorso determina ipso facto la cessazione della materia del contendere, precludendo al Collegio ogni esame di merito della controversia, che provvede esclusivamente in ordine alle spese
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 16 del 13/04/2022
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana - relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 - le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.
Impugnazione Istanza: Udinese Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ Lega Nazionale Professionisti Serie A
Massima: Il Collegio, preso atto che la società Udinese ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso - a seguito del deposito, ad opera della controparte, della documentazione relativa all’avvenuto utilizzo della società Hellofly per sei trasferte di questo Campionato, da cui si evince l’effettiva attendibilità della società di charter in questione e, quindi, l’effettiva attendibilità della prenotazione effettuata con la società Salernitana per la trasferta di Udine, circostanza che, se resa nota nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe determinato l’Udinese a non presentare ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport – accettata dalla controparte, dichiara l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 32/2020 del 23 luglio 2020
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 184/CSA del 17 febbraio 2020, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Polisportiva Ciliverghe Mazzano, è stata riformata la decisione del Giudice Sportivo LND - Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 85 del 22 gennaio u.s. - che, rilevato un errore tecnico del direttore di gara, aveva accolto il ricorso dell'A.C. Crema 1908 e, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS FIGC, aveva disposto la ripetizione della gara Ciliverghe Mazzano- Crema 1908 del 5 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Serie D, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Ciliverghe - e, per l'effetto, è stato disposto il ripristino del risultato maturato sul campo (2-1 per i padroni di casa) relativamente alla gara tra Polisportiva Ciliverghe Mazzano - A.C. Crema 1908 SSDRL del 5 gennaio 2020.
Parti: A.C. Crema 1908 SSDRL/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Polisportiva Ciliverghe di Mazzano
Massima: Il Collegio, vista l’istanza, con la quale, considerata la definitiva interruzione del Campionato di Serie D, s.s. 19/20, a far data dal 20 maggio 2020, e la conseguente salvezza ottenuta dalla suddetta società ricorrente nel medesimo Campionato, è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.:Decisione n. 10 del 05/05/2015 –www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Toscana, di rigetto del ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C.
Parti: U.S. Forcoli Valdera 1921 ASD/Federazione italiana Giuoco Calcio/ SSD Atletico Piombino ARL
Massima: Il Collegio di Garanzia preso atto della rinuncia al ricorso depositato dalla difesa della parte ricorrente, dichiara estinto il procedimento.