Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 16 del 13/04/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana - relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 - le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.

Impugnazione Istanza: Udinese Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: Il Collegio, preso atto che la società Udinese ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso - a seguito del deposito, ad opera della controparte, della documentazione relativa all’avvenuto utilizzo della società Hellofly per sei trasferte di questo Campionato, da cui si evince leffettiva attendibilità della società di charter in questione e, quindi, l’effettiva attendibilità della prenotazione effettuata con la società Salernitana per la trasferta di Udine, circostanza che, se resa nota nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe determinato l’Udinese a non presentare ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport – accettata dalla controparte, dichiara l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 32/2020 del 23 luglio 2020

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 184/CSA del 17 febbraio 2020,  con la quale, in accoglimento del gravame  proposto dalla Polisportiva Ciliverghe Mazzano, è stata riformata la decisione del Giudice Sportivo LND - Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 85 del 22 gennaio u.s. - che, rilevato un errore tecnico del direttore di gara, aveva accolto il ricorso dell'A.C. Crema 1908 e, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS FIGC, aveva disposto la ripetizione della gara Ciliverghe Mazzano- Crema 1908 del 5 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Serie D, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Ciliverghe - e, per l'effetto, è stato disposto il ripristino del risultato maturato sul campo (2-1 per i padroni di casa) relativamente alla gara tra Polisportiva Ciliverghe Mazzano -       A.C. Crema 1908 SSDRL del 5 gennaio 2020.

Parti: A.C. Crema 1908 SSDRL/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Polisportiva Ciliverghe di Mazzano

Massima: Il Collegio, vista l’istanza, con la quale, considerata la definitiva interruzione del Campionato di Serie D, s.s. 19/20, a far data dal 20 maggio 2020, e la conseguente salvezza ottenuta dalla suddetta società ricorrente nel medesimo Campionato, è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.:Decisione n. 10 del 05/05/2015  –www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Toscana, di rigetto del ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C.

Parti: U.S. Forcoli Valdera 1921 ASD/Federazione italiana Giuoco Calcio/ SSD Atletico Piombino ARL

Massima: Il Collegio di Garanzia preso atto della rinuncia al ricorso depositato dalla difesa della parte ricorrente, dichiara estinto il procedimento.

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