Decisione C.S.A. – Sezione I           II: DECISIONE N. 157/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 569 del 31.01.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Real San Giuseppe

Massima: .. la Corte ritiene che il vizio della procura allegata al preannuncio risulti sanato, ex art. 49, comma 7, C.G.S., dalla produzione in udienza della procura correttamente rilasciata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 317/CSA del 31 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: - Real Aversa 1925 ASD

Massima: Il ricorso, proposto e sottoscritto dal solo legale della società reclamante, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione dell’avv. ….. a rappresentare e difendere la società reclamante, dovendosi ritenere inesistente la procura allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, datato 12.05.2022, in quanto costituente palese alterazione di precedente procura conferita dalla stessa società odierna reclamante al predetto difensore il 10.2.2022 in occasione di una precedente impugnazione (reclamo n. 184), definita da questa Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale con decisione n. 188 del 3.3.2022. La procura allegata al presente ricorso, oltre a portare ancora in calce la stessa data della precedente (10.2.2022), reca l’alterazione del testo della precedente procura laddove essa individua(va) gli estremi della delibera/comunicato del Giudice Sportivo oggetto di impugnazione, trasformando il (precedente) n. 46 in 40 e la (precedente) data del 09/02 in 11/05.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NARDÒ/PICERNO DEL 01.10.2017

Massima: E’ ammissibile il ricorso anche se non sottoscritto dal legale rappresentante del sodalizio istante, atteso che è in atti procura conferita all’avvocato dal, legale rappresentante pro tempore, e posta in calce al preannuncio di ricorso; il che rende pienamente legittimo il reclamo (cfr. sul punto artt. 182 e 83, comma 3, c.p.c.; art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011; Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337).

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