DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 084 CSA del 12 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 85/DCF del 19.01.2021

Impugnazione – istanza: A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. a R.L.

Massima: Il gravame è inammissibile. Non soltanto in atti vi è soltanto il preannuncio di reclamo, cui non è seguito anche il reclamo (diversamente da quanto prevede, del tutto linearmente, l’art. 71, comma 1, CGS), ma – sebbene sia chiaro, per come sviluppato, il punto in contestazione – in coerenza con la sua natura detto atto non identifica neppure un principio di petitum. Né quest’ultimo può essere inferito, deduttivamente (o, come forse sarebbe meglio dire, induttivamente), di per sé dal punto controverso, atteso che è nella libera (e insurrogabile) disponibilità della parte ricorrente di declinare, eventualmente anche con variabili gradazioni, la domanda attrice.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 016 CSA del 20 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Pro - Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.r.l.

Massima:.. sebbene nell'iniziale preannuncio di reclamo … si sia fatto riferimento non solo al S., bensì anche ad altro tesserato (C.) - il reclamo poi effettivamente notificato ha riguardo solo al primo, di talché l'azione deve a ogni effetto ritenersi legalmente e validamente esercitata dinanzi a questa Corte limitatamente alla condotta del S.. Il preannuncio di reclamo, infatti, avendo carattere propriamente preprocessuale, non vincola in ogni caso la parte attrice a sviluppare negli identici termini anche il reclamo, a partire dalla notifica del quale solamente si dà ingresso alla vera e propria instaurazione della lite.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 031 CSA del 15 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisone del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, pubblicata con comunicato n.16

Impugnazione – istanza: A.S.D. 360 GG Futsal/A.S.D. Leonardo

Massima: Annullata la decisione del G.S. per aver dichiarato inammissibile il preannuncio reclamo avverso la regolarità della gara in quanto inviato all’indirizzo della società in uso alla stessa l’anno precedente. Ciò posto, la necessità di assicurare un contraddittorio pieno (ex art. 44 C.G.S., art. 111 cost.) su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara orienta il Collegio a ravvisare nella specie una violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo, di talché la decisione impugnata va annullata con rinvio al giudice di prime cure per l’esame del merito (in tale direzione, cfr. decisione Corte sportiva d’appello nazionale, in C.U. 77/CSA del 22 Gennaio 2018; in senso più ampio, in tema di integrazione del contraddittorio, v. Corte giust. fed., 9 giugno 2010, in C.U. FIGC, 20 luglio 2010, n. 16/CGF).

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0184/CSA del 17 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 85 del 22.01.2020

Impugnazione – istanza: POL. CILIVERGHE MAZZANO

Massima: …va superata, ad avviso di questa Corte, la questione formale della mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte di persona fisica, posto che quest’ultimo risulta pervenuto tramite PEC da indirizzo attribuito alla società ricorrente in primo grado, ossia il Crema. La Corte ritiene, altresì, che i principi del contradittorio non siano stati violati in ragione della tempistica delle comunicazioni e della possibilità per il Ciliverghe di far valere le proprie argomentazioni in virtù del fatto che il preannuncio e il reclamo successivo hanno raggiunto lo scopo al quale erano destinati (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. unite, 18 aprile 2016, n.7665; nonché, più di recente, Cass., ord., 14 Febbraio 2019, n. 4505).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 109/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico del 19.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 67/DIV

Impugnazione – istanza: F.C. RIETI S.R.L./REGGINA 1914 S.R.L.

Massima: Deve premettersi che né la dichiarazione di preannuncio, né il reclamo della F.C. Rieti, risultano inviati alla controparte Reggina ai sensi dell’art. 72, commi 2 e 3, C.G.S.. Tale palese inammissibilità, tuttavia, trattandosi di disposizioni a tutela del contraddittorio, deve ritenersi sanata dalla costituzione di essa Reggina (anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 164, 3° comma, c.p.c.), la quale ha regolarmente trasmesso le proprie controdeduzioni ed ha altresì partecipato alla discussione orale nel corso dell’udienza del 6.12.2019, senza nulla eccepire.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0090/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al com. uff. n. 196 del 28 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE

Massima: … la funzione tipica del preannuncio di reclamo, anche nella nuova stesura dell’attuale codice, è quella di sospendere l’omologazione del risultato dell’incontro, consentendo poi alla parte ricorrente, se lo ritiene, di inviare entro 3 giorni dalla disputa della gara le proprie motivazioni a sostegno della pretesa, con obbligo tassativo di trasmetterle contestualmente alla controparte per consentirle eventuali controdeduzioni. L’inosservanza segnalata dalla reclamante, non appare in verità conferente, in quanto il G. ha comunque concesso la possibilità alla società del Torre Maggiore di usufruire di un termine ancora più ampio per le controdeduzioni, in ragione del fatto che il reclamo è stato notificato nel primo giorno feriale utile dopo la gara. Non risulta dunque leso alcun diritto di difesa. In questo senso depone anche un provvedimento della Corte di Giustizia federale di qualche anno fa, particolarmente pertinente al caso che occupa. In tale pronuncia, che qui si intende richiamata e condivisa nei principi, si pone in risalto che la norma di riferimento (oggidì, l’art. 67, comma 1 e 2, C.G.S.) non fissa alcun criterio di preclusione per l’esame del reclamo in caso di omessa comunicazione all’altra parte del semplice preannuncio. In questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. Nell’ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all’interno dell’attuale codice che preveda quale sanzione specifica l’inammissibilità del reclamo stesso se proposto nei termini. Riprendendo le statuizioni di questo importante precedente «non può revocarsi in dubbio che l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l’effettiva proposizione del reclamo sia perché è privo di effetti anche potenzialmente lesivi dell’altra parte (come è dimostrato dal fatto che l’unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l’obbligatoria sospensione dell’omologazione del risultato della gara senza pregiudizio della futura decisione) sia, infine, perché, non essendo accompagnato dall’illustrazione dei motivi non consentirebbe in ogni caso all’altra parte di articolare alcuna difesa» (così, Corte di Giustizia federale, in C.U. 20 Marzo 2013, n. 211/CGF).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0023/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale del 10.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 18 con la quale è stata inflitta ad essa società l’ammenda di € 1.600,00

Impugnazione – istanza: US SAVOIA 1908

Massima: Il reclamo è inammissibile.  La società reclamante, difatti, ha tardivamente inoltrato il 14.10.2019 la dichiarazione di preannuncio del reclamo, cioè a distanza di quattro giorni dalla pubblicazione (10.10.2019) del C.U. contenente la decisione impugnata: con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 71, 2° comma, C.G.S., che, per tale adempimento, prevede il diverso termine (perentorio) di due giorni.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 SEGUITO GARA ASD MIRAFIORI – ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 DEL 15.12.2018 – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE – GIRONE C

Massima: Su ricorso del presidente federale, annullata la decisione del Giudice sportivo che ha ritenuto erroneamente inammissibile il reclamo in quanto il reclamo preannunciato lunedì 17 dicembre 2018, vale a dire il primo giorno feriale successivo a quello della gara, è stato tempestivamente presentato….Il ricorso presentato dal Presidente Federale si  fonda  sul  fatto  che  le  decisioni  qui  avversate sono basate sull’applicazione al reclamo in epigrafe della disposizione di cui all’art. 29, comma 4, lett. b), del C.G.S., per la quale il reclamo “deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del  giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”, e non della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, per la quale i “ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara  alla  quale  si  riferiscono”,  disposizione  quest’ultima invece specificamente rilevante nella controversia de qua in quanto inserita nel Titolo VII  recante  la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del  settore per l’attività giovanile e scolastica….La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. La piana lettura della testualità delle due disposizioni citate rende infatti evidente la diversità del loro contenuto precettivo, in un quadro normativo nel quale è la seconda di esse – cioè l’art. 46 – a dover trovare nella fattispecie applicazione, in quanto norma speciale volta a regolare con prescrizione ad hoc la materia, quindi prevalente su quella generale di cui all’art. 28, e ragionevolmente intesa a rendere più agevole il diritto al ricorso anche nei riguardi di realtà organizzative meno strutturate come quelle aderenti alla LND.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 30.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUNEO/VIRTUS ENTELLA DEL 28.11.2018

Massima: …la Virtus Entella ha comunque inoltrato tempestivamente a mezzo pec il reclamo al Giudice Sportivo, atto che contiene la volontà di reclamare e assorbe l’esigenza di un preannuncio di reclamo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 77/CSA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 403 del 9.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018

Massima: Va disattesa l’eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla società resistente (peraltro per la prima volta solo nel corso della discussione) in  quanto, risultando pubblicato il Com. Uff. n. 403 recante la decisione del Giudice Sportivo il 9.1.208, la relativa dichiarazione di preannuncio ed i motivi di reclamo risultano entrambi inoltrati a mezzo PEC il 10.1.2018 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36,comma, C.G.S.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FC GROSSETO/VIAREGGIO 2014 ARL DEL 2.4.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società alla Corte per non  aver  notificato  alla  controparte società,  la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Come specificato dall’art. 36 bis, comma II, C.G.S. “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”. L’espletamento di tale attività costituisce infatti una condizione procedurale necessaria in quanto atta a consentire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ed infatti l’art. 36 bis, comma II, C.G.S. si caratterizza per una maggiore attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare séguito ai principi generali cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo che, peraltro, ispirano in modo omogeneo tutti i procedimenti giustiziali. Tale inadempimento risulta a pieno dalla documentazione in atti avendo la reclamante notificato la dichiarazione di preannuncio di reclamo, con richiesta di copia atti, alla sola Corte Sportiva d’Appello Nazionale, e non anche alla società Viareggio 2014 a.r.l., con grave pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultima, e non avendo neppure dato adeguata prova della effettiva notifica alla controparte del reclamo motivato mediante allegazione della PEC e simili. Si rammenta che ai sensi dell’art. 38, comma 8, C.G.S. “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in àmbito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; c) presso la residenza o il domicilio; - per le società: a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della società”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 01 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 534 del 1.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/F.LLI BARI REGGIO EMILIA DEL 30.1.2016.

Massima: La CSA rimette gli atti al GS per l’esame nel merito in quanto deve riconoscersi alla Società ricorrente l’errore scusabile atteso che la stessa - al momento della trasmissione del preannuncio di reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara e dei successivi motivi di reclamo - ha fatto legittimamente affidamento sulla correttezza del numero di FAX, indicato, come numero di FAX della Società avversaria, sia nell’indirizzario della Serie B – Girone A della Divisione Calcio a 5, pubblicato con Com. Uff. della predetta Divisione, sia nell’intestazione della distinta di gara; numero di fax che si è, poi, rivelato erroneo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D SAN FELICE GLADIATOR AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SAN FELICE GLADIATOR/SAN SEVERO DEL 15.9.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del GS che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per non aver la società dato corso al reclamo preannunciato in quanto al momento della pronuncia di inammissibilità, il ricorso di prima istanza era già pervenuto al Giudice Sportivo, che, pertanto, avrebbe dovuto esaminarlo nel merito. Tali circostanze risultano provate documentalmente, avendo la reclamante prodotto e depositato tutte le ricevute A/R debitamente firmate dai riceventi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. S.M. SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013  

Massima: E’ inammissibile il reclamo in quanto il preannuncio con richiesta di atti è stato effettuato dopo 4 giorni dalla pubblicazione del C.U. in luogo dei 3 giorni previsti dalla normativa. Il reclamo è tuttavia inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 37 e 38, comma 1, C.G.S., termini che l’art. 38, comma 6, stabilisce di natura perentoria. Infatti, secondo l’art. 37, comma 1, C.G.S. “il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare … Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. ... Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha  ricevuto copia degli stessi …”. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, C.G.S. “la dichiarazione con la  quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla  data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. L’art. 38, comma 6, infine,  stabilisce che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 1.4.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/LECCE DEL 23.3.2014 

Massima: Il preannuncio di reclamo è stato, correttamente effettuato da parte della società che, come disposto dalla normativa  federale, ha poi provveduto a comunicare alla controparte i motivi di reclamo. Recita, a tal  proposito, l’art. 33, comma 5, C.G.S.: «I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro  procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte». La predetta norma si  riferisce solo alla dichiarazione ed ai motivi di reclamo: solo questi atti devono, dunque, essere  comunicati alla controparte e non anche, invece, il preannuncio di reclamo.  In altri termini, questo Collegio, aderendo a conforme giurisprudenza della Corte Federale  (cfr. Com. Uff. n. 31/C del 21 febbraio 2005), non nutre alcun dubbio sul fatto che l’obbligo di  trasmissione alla controinteressata della “dichiarazione” di reclamo, prevista dall’art. 33, comma 5,  C.G.S. non riguarda il “preannuncio” di reclamo. Quest’ultimo, infatti, è atto ontologicamente  diverso dalla dichiarazione di reclamo (alla quale deve, quindi, essere riferito l’anzidetto obbligo di  comunicazione), svolgendo esso la mera funzione di atto prodromico alla vera e propria manifestazione della volontà di proporre reclamo avverso l’esito di una gara, volontà che si  concretizza soltanto con l’inoltro del reclamo, la cui comunicazione alla società controinteressata è  di per sé sola idonea e sufficiente alla salvaguardia del diritto di difesa della stessa.  Nella fattispecie, dunque, la mancata comunicazione del preannuncio di reclamo non  comporta alcuna violazione della normativa federale e non si traduce in alcuna violazione del diritto  di difesa. Tanto è vero, con riguardo al caso di specie, che la società ha ritualmente  proposto proprie controdeduzione, certamente ammissibili nel presente procedimento, anche in  considerazione della domanda avanzata dalla reclamante società (ripetizione della gara) e quindi  dell’evidente (contro)interesse della stessa società. a prendere parte al procedimento e  contraddire nel medesimo. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 02 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:  - PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;  - UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013

Massima: Deve riconoscersi l’ammissibilità del reclamo anche se non preceduto dal preannuncio di cui all’art. 38, comma 1, C.G.S. atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte l’omesso preannuncio non inficia il reclamo che venga presentato nei termini e con le modalità di cui all’art. 38, comma 2, così come anche richiamato dall’art. 33, comma 5.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 5 del 25/02/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013

Parti: Savona Fbc s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.C. Albinoleffe s.r.l.

Massima: La decisione del giudice sportivo, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto inammissibile il reclamo/denuncia presentato dalla società deve essere confermata. Ai sensi dall'art. 29 del C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano, in prima istanza, sulla posizione irregolare dei calciatori, d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (comma 8, lett. a), dell’art. 29), ovvero su reclamo della parte che deve essere preannunciato entro le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara e deve essere trasmesso entro i successivi tre giorni (comma 8 lett. b) dell’art. 29). Nella fattispecie, non vi è dubbio che il reclamo della parte è stato presentato oltre i termini dettati dalla suddetta disposizione e quindi doveva essere considerato tardivo. Peraltro ogni attività (anche d’ufficio) del Giudice Sportivo, in ordine alla regolarità del risultato della gara acquisito sul campo, non poteva essere più esercitata essendosi il suo potere esaurito con l’omologazione della gara. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può quindi ritenere che i poteri che il Giudice Sportivo esercita d’ufficio (ai sensi dell’art. 29, comma 8 lettera a) dell’art. 29) possano essere attivati anche dopo che lo stesso giudice ha provveduto alla formale omologazione del risultato della gara. Si deve ritenere, invece, che, una volta che il Giudice Sportivo ha omologato la gara, lo stesso sia privo di ogni ulteriore potere sul risultato della gara ed ogni eventuale doglianza debba essere sottoposta all’esame dei superiori organi di giustizia. Sul punto correttamente la Corte Federale ha, quindi, affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può anche attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara e prima della omologazione della stessa.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 3 del 25/02/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013

Parti: Fussball Club Sudtirol s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.C.Albinoleffe s.r.l.

Massima: La decisione del giudice sportivo, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto inammissibile il reclamo/denuncia presentato dalla società deve essere confermata. Ai sensi dall'art. 29 del C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano, in prima istanza, sulla posizione irregolare dei calciatori, d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (comma 8, lett. a), dell’art. 29), ovvero su reclamo della parte che deve essere preannunciato entro le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara e deve essere trasmesso entro i successivi tre giorni (comma 8 lett. b) dell’art. 29). Nella fattispecie, non vi è dubbio che il reclamo della parte è stato presentato oltre i termini dettati dalla suddetta disposizione e quindi doveva essere considerato tardivo. Peraltro ogni attività (anche d’ufficio) del Giudice Sportivo, in ordine alla regolarità del risultato della gara acquisito sul campo, non poteva essere più esercitata essendosi il suo potere esaurito con l’omologazione della gara. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può quindi ritenere che i poteri che il Giudice Sportivo esercita d’ufficio (ai sensi dell’art. 29, comma 8 lettera a) dell’art. 29) possano essere attivati anche dopo che lo stesso giudice ha provveduto alla formale omologazione del risultato della gara. Si deve ritenere, invece, che, una volta che il Giudice Sportivo ha omologato la gara, lo stesso sia privo di ogni ulteriore potere sul risultato della gara ed ogni eventuale doglianza debba essere sottoposta all’esame dei superiori organi di giustizia. Sul punto correttamente la Corte Federale ha, quindi, affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può anche attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara e prima della omologazione della stessa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 088//CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROLAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA ALBINOLEFFE/SUDTIROL DELL’8.9.2013

Massima: E’ inammissibile il reclamo al GS proposto dalla società per la posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria per aver preannunciato il reclamo ben oltre le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara stessa e non potendosi il Giudice Sportivo pronunciarsi d’ufficio. La Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara. Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara. I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni. Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale, se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 088//CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA SAVONA/ALBINOLEFFE DELL’1.9.2013

Massima: E’ inammissibile il reclamo al GS proposto dalla società per la posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria per aver preannunciato il reclamo ben oltre le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara stessa e non potendosi il Giudice Sportivo pronunciarsi d’ufficio. La Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara. Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara. I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni. Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale, se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 9 Aprile  2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 621 dell’8.4.2010

Impugnazione – istanza: 1) Ricorso del P.C.F. Aosta Calcio a Cinque in abbreviazione dei termini procedurali avverso decisioni merito gara Sporting Rosta/Aosta Calcio a Cinque del 7.4.2010 Massima: Il preannuncio reclamo per posizione irregolare del calciatore riguardante la gara della fase play off della Divisione Calcio A5 va consegnato all’arbitro entro trenta minuti dal termine della gara

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 03/D del 30.7.2009 Impugnazione – istanza: 3) Reclamo A.C. Pro Sesto avverso il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti di concessione del visto di esecutività al contratto tra il calciatore L. S. e la società U.C. Albinoleffe Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CGS, quando a seguito di preannuncio reclamo avverso la decisione della Commissione tesseramenti, la società non ha fatto seguire, nei termini di rito, l’appello motivato ovvero ha comunicato di non voler dare seguito al preannuncio di reclamo inoltrato, per cessata materia del contendere e conseguente venir meno dell’interesse ad agire, cui ha fatto seguito l’accettazione da parte dell’altra società controparte.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN  del 24 Settembre 2009 n. 2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009 Impugnazione - istanza: (336) – Appello della soc. USD Sanremese 1904 avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni 15 al sig. F. B. e dell’ammenda di € 100,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ improcedibile il reclamo quando a seguito di preannuncio, con relativa richiesta di copia degli, non fanno seguito i motivi entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi  come previsto dall’art. 37 comma 1 CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso della S.S. Lazio SpA avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 seguito gara Genoa/Lazio del 11.5.2008

Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come proposto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso della S.S. Mirto Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Enzo Grasso/Mirto Calcio a Cinque del 31.5.2008

Massima: A mente, dell’art. 29, commi 3 e 4 b) C.G.S. i reclami che investono la regolarità di svolgimento delle gare, qual è quello in esame, devono essere “preannunciati entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara” a cui si riferiscono. L’omessa integrale osservanza di tale formalità impedisce la regolare instaurazione del procedimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso del F.B.C. Calangianus 1905 avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitte al calciatore T. S. seguito gara Calangianus/Isola Liri del 13.04.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando a seguito di preannuncio reclamo la ricorrente non fa pervenire i motivi nei termini di rito così come disposto dall’art. 38, comma 2 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del 5.12.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ U.S.D. Mortizza avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore F. P. fino al 31.5.2010

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 33 C.G.S. in quanto solo preannunciato senza produzione di motivi in via successiva.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 70/CGF Riunione dell’ 8 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso Taranto Sport S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo L.P.S.C. che ha irrogato la sanzione della perdita della gara Taranto-Massese dell’11.11.2007 e l’obbligo della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse.

Massima: Non è corretta la decisione del giudice sportivo che - nonostante il preannuncio reclamo da parte della società avverso la regolarità per essere stata la stessa sospesa al 13° del secondo tempo dall’arbitro a causa di disordini – ha deciso di pronunciarsi ed irrogare alla società la sanzione della perdita della gara. Nel caso di specie il reclamo preannunciato dalla società era noto allo stesso Giudice sportivo, il quale ha deciso senza attendere l’invio delle relative motivazioni nel termine previsto dall’art. 29, comma 4, lett. b) del C.G.S., ritenendo, invece, di poter instaurare sulla base del preannunciato reclamo un autonomo, separato procedimento. Deve essere, pertanto, censurata la decisione resa dal Giudice di prime cure, la quale non solo non ha tenuto conto del termine dei tre giorni dettato dall’art. 29 del C.G.S. a garanzia della parte che ha preannunciato di voler formulare i motivi del reclamo, ledendo, così, i principi del “giusto processo” che garantiscono la pienezza del contraddittorio ed il concreto diritto alla difesa, ma ha ipotizzato anche la realizzazione di un autonomo giudizio, circostanza questa che può determinare, in astratto, l’insorgere di decisioni contrastanti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 3- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ladispoli avverso il mancato riconoscimento del “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore S.M.

Massima: L’art. 46 comma 4 C.G.S. costituisce norma speciale rispetto all’art. 33 C.G.S. e che pertanto nella fattispecie, richiesta di premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, non risulta applicabile la normativa relativa al preannuncio di reclamo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello S.C. Sei Casali avverso le sanzioni della squalifica fino al 26.5.2007 inflitta ai calciatori D.M.G., R.V., C.P. e S.D. nonché dell’ammenda di € 500,00 con obbligo di risarcimento danni all’arbitro inflitta ad essa reclamante

Massima: L’art. 33 comma 2 C.G.S. prevede che nei procedimenti dinanzi la Commissione d’Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”. [(Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che dall’esame degli atti agevolmente si ricava che la richiesta di copia degli atti è stata effettuata oltre il termine previsto dal C.G.S. (il telegramma con preannuncio del reclamo e richiesta di copia degli atti è del giorno 10 marzo 2005, il C.U. è stato pubblicato il 3 marzo 2005)]. In conseguenza, non essendo stati rispettati i termini perentori e gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 34 C.G.S., l’ appello deve dichiararsi inammissibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 9.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Sala Bolognese avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo merito gara Molinella/Sala Bolognese del 6.2.2005

Massima: L’art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S. prescrive “che deve essere preannunciato (se avverso la regolarità della gara) entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 10.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Caprino Calcio avverso decisioni merito gara Alzano/Caprino del 23.1.2005 e le sanzioni dell’ammenda di € 110,00 ad essa reclamante e dell’inibizione fino al 10.3.2005 inflitta al sig. P.G.

Massima: Diversamente che per i reclami riguardanti la regolarità dello svolgimento della gara, l’art. 42 C.G.S. non impone obbligo alcuno in fatto di preannunzio dei reclami che traggano origine dalla (presunta) irregolarità della posizione di un calciatore. Mentre il comma 1 dell’articolo appena citato prescrive testualmente, infatti, che i “ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare... devono essere preannunziati con le modalità...” analoga previsione non è inserita nel successivo comma 3 che prende specificamente in esame i reclami “avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara...”.Massima: È ben vero che il comma 8 dell’art. 42 in questione rinvia alle disposizioni generali di cui al titolo V del codice “per tutto quanto non previsto nel presente Titolo” (VIII), ma occorre precisare che l’art. 42 comma 3 del titolo VIII del Codice “prevede”, per l’appunto, che i “reclami” non devono essere preannunziati a alcuno, per cui non è condivisibile che con riguardo alla posizione irregolare del calciatorevengano chiamate in causa le disposizioni del titolo V del Codice. Né si dica che proprio per la mancata previsione del preannunzio nel caso dei “reclami “ devono trovare applicazione le norme del titolo V, dal momento che laddove il titolo VIII ha inteso prevederlo lo ha fatto in modo esplicito, come con i “ricorsi” di cui all’art. 42 comma 1. Ne discende che la non previsione del preannunzio nel caso dei “reclami” di cui all’art. 42 comma 3 del Codice non va inteso come silenzio da colmare con le norme di cui al titolo V, ma come previsione esplicita della non necessità, per i “reclami”, di un tale atto. Più per completezza di esposizione che per effettiva necessità è appena il caso di rilevare, ad ogni modo, come anche sulla base delle disposizioni del titolo V del C.G.S. il preannunzio di reclamo per posizione irregolare di un calciatore non è affatto previsto. Lo si deduce in maniera evidente vuoi dai commi 6 e 9 dell’art. 29 C.G.S., che fra le cause di inammissibilità tassativamente previste non contemplano il mancato inoltro del preannunzio, vuoi dal comma 8 dello stesso articolo, che nel prevedere una tassa reclami, avverte come vi siano assoggettati i reclami “anche se soltanto preannunziati”, lasciando chiaramente intendere come i reclami ben possano non essere preceduti da preannunzio. Va da sé, alla luce di quanto appena rilevato, che la disposizione di cui all’art. 34 comma 1 C.G.S. in tema di “dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo” non ha rilievo alcuno ai fini che qui interessano, dovendo trovare applicazione nei soli casi in cui il reclamo sia essere, per l’appunto, preannunziato, o perché espressamente previsto o perché atto che abbia questa finalità la parte scelga (comunque) di inoltrare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Salò avverso decisioni merito gara Salò/Mezzocorona dell’8.12.2004Massima: La società che chiede la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro deve preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo.

Massima: L’obbligo di cui all’art. 29, comma 5, C.G.S., della contestuale comunicazione alla controinteressata “della dichiarazione” (oltre che dei motivi) di reclamo va riferito esclusivamente alla dichiarazione prevista dagli artt. 33 e 34 C.G.S., laddove l’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S. prevede, invece, il mero obbligo di preannunciare al Giudice Sportivo il reclamo che possa influire sul risultato di una gara, al fine di sospenderne l’omologazione.

Massima: Per la tempestività del preannuncio di reclamo occorre fare riferimento alla data ed ora di invio del telegramma e non alla data ed ora di ricevimento del telegramma.

Massima: L’obbligo di trasmissione alla controinteressata della “dichiarazione” di reclamo previsto dall’art. 29, comma 5, C.G.S. non riguarda il “preannuncio” di reclamo di cui all’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.. Quest’ultimo, infatti, è atto ontologicamente diverso dalla dichiarazione di cui agli artt. 33 e 34 C.G.S. (alla quale deve essere riferito l’obbligo di cui al citato art. 29, comma 5, C.G.S.), svolgendo esso la mera funzione di atto prodromico alla vera e propria manifestazione della volontà di proporre reclamo avverso il risultato di una gara, volontà che si concretizza soltanto con l’inoltro del reclamo, la cui comunicazione alla controinteressata è di per sé sola idonea e sufficiente alla salvaguardia del diritto di difesa della stessa, diritto che non può in alcun modo reputarsi violato dalla mancata comunicazione del preannuncio di reclamo.

Massima: Il termine di cui all’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S., deve essere riferito al momento in cui il reclamo viene preannunciato con idonei mezzi (nella fattispecie comunicazione telegrafica), e non già a quello nel quale il preannuncio medesimo giunge a conoscenza dell’Organo di Giustizia Sportiva, anche in considerazione del fatto che, se così non fosse, la brevità del termine (ventiquattro ore) renderebbe assai gravoso, per non dire impossibile, l’esercizio del diritto da parte della reclamante.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 29 Novembre 2004 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)

Impugnazione - istanza:Reclamo Taranto Calcio avverso decisioni merito gara Taranto/Cavese del 17.10.2004 e la sanzione della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse

Massima: L’art. 24 comma 5 C.G.S. non prevede una gerarchia (né sostanziale e né processuale) tra il procedimento instaurato d’ufficio e quello avviato su reclamo di parte. Ciò significa che il Giudice Sportivo può anche decidere sulla base dei soli documenti ufficiali, in assenza di qualunque impulso di parte, ma che, una volta preannunciato o proposto un reclamo, quest’ultimo deve comunque essere esaminato, a prescindere da qualunque discrezionalità in capo all’organo giudicante. Lo stesso Giudice, naturalmente, potrà pronunciarsi secondo le proprie convinzioni, dando intrinseca prevalenza alle risultanze dei rapporti ufficiali ma questo non lo esimerà mai dall’ignorare addirittura il reclamo di parte, quando e se preannunciato, deliberando prima dell’invio delle motivazioni. In mancanza è gravemente violato, il diritto di difesa del soggetto reclamante, il quale si ritrova sanzionato senza che il giudice abbia neppure esaminato il ricorso, come, invece, previsto e garantito dall’art. 24 C.G.S. Massima: La CAF ha ritenuto che la violazione dell’art. 24 comma 5 C.G.S. da parte del Giudice Sportivo, che ha deliberato in merito alla gara sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, prima di esaminare le motivazioni della società reclamante regolarmente preannunciate entro le ore 24.00, pur integrando una violazione del diritto di difesa non integra una nullità della delibera. Ciò tenendo conto della notevole gravità degli episodi di violenza contro le forze dell’ordine sottoposti al vaglio del Giudice Sportivo e della necessità di predisporre, all’esito della decisione, con urgenza, quanto necessario alla regolare prosecuzione del campionato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Amorosi avverso decisioni merito gara Amorosi/Frasso Club del 24.4.2004.

Massima:Quando il ricorso è relativo alla regolarità della gara - per aver il calciatore partecipato a gare nella squadra che milita nel campionato di Prima categoria (prima squadra della società) per un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate nella squadra di Calcio a Cinque, in violazione di quanto previsto dall’art. 36 N.O.I.F., comma 1 – deve essere proposto al giudice sportivo e preannunciato telegraficamente.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And Footbal Club avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo merito gara Messina/Genoa del 7.12.2003

Massima: Dall’esame sistematico della disciplina dei reclami si evince, l’inesistenza di una norma che imponga la necessità in generale di far precedere reclami e ricorsi dal preannuncio, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità degli stessi. Al contrario l’art. 29 del C.G.S. intitolato “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, si limita a prescrivere al comma 5 che: “Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”, senza sancire l’obbligatorietà del preannuncio di reclamo. La necessità di provvedere al preannuncio è invece espressamente sancita, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame, nei casi di reclamo dinanzi ai Giudici Sportivi disciplinati dall’art. 24, commi 5, 7 e 9 C.G.S.. Se ne deve dedurre che, quando il legislatore ha inteso imporre il preannuncio come formalità necessaria per l’ammissibilità dei reclami e ricorsi, lo ha detto espressamente. Tale previsione non sussiste per i procedimenti di seconda istanza. Infatti l’art. 32 comma 2 C.G.S. prevede unicamente che: “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare” senza fare alcun cenno alla necessità del preannuncio. Per completezza ed a conferma del principio sopra enunciato, va ancora rilevato che i procedimenti di ultima istanza, che si svolgono dinanzi alla C.A.F., vengono instaurati (art. 33 comma 2 C.G.S.) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In questo tipo di procedimento il preannuncio è previsto esclusivamente come onere della parte ricorrente che intenda avvalersi del diritto di ottenere copia dei documenti ufficiali, tant’è vero che, nel caso in cui la parte appellante si sia avvalsa di tale facoltà, il termine di sette giorni per inviare i motivi di reclamo decorre dal ricevimento della copia dei documenti ufficiali.  Massima: L’art. 34 C.G.S. si inquadra non già come norma di carattere generale in tema di proposizione dei gravami, ma piuttosto come la norma che fissa, conformemente al tenore letterale del titolo, i termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti. Pertanto l’art. 34 comma 1, lungi dal prevedere l’obbligo di invio del preannuncio in ogni ipotesi di reclamo, si limita a stabilire il termine entro il quale la parte reclamante deve inviare il preannuncio all’organo competente in tutti i casi in cui tale formalità sia prevista, vuoi obbligatoriamente, vuoi facoltativamente.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 19 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. A.C.O. San Filippo Neri avverso la sanzione delle squalifiche rispettivamente inflitte fino al 13.12.2006 al calciatore F.N. e fino al 13.6.2006 ai calciatori C.

Massima: L’art. 32, comma 6, C.G.S. riconosce ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Le esigenze di speditezza tipiche del procedimento sportivo non consentono, infatti, i rallentamenti dovuti alla presa di visione degli atti acquisiti nel corso dello stesso procedimento cui si riferisce la richiesta e gli ulteriori rallentamenti dovuti ad eventuali nuove deduzioni delle parti.

Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S. nel giudizio innanzi alla Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di avere copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Ostuni avverso decisioni merito gara Ostuni/Pitigliano del 16.2.2003

Massima: Non può essere invocata la nullità della decisione della Commissione Disciplinare per violazione del diritto di difesa consistenti nel non aver la stessa rimesso alla società reclamante le risultanze dell’audizione della terna arbitrale, se tale eccezione non è stata formulata nel corso di quel procedimento. (Il caso di specie: La società reclamante è stata messa in condizione di esercitare in pieno, il suo diritto di difesa, prendendo visione delle risultanze dell’audizione della terna arbitrale all’udienza ed essendo stata contestualmente informata dal fatto che il giudizio veniva sospeso e gli atti trasmessi all’Ufficio Indagini, per ulteriori accertamenti e senza aver mai sollevato eccezioni in tal senso).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003

Impugnazione - istanza:appello dell’A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe Futsal del 18.1.2003

Massima: La previsione di cui all’art. 32, comma 6, C.G.S. attiene esclusivamente alla facoltà delle parti, da esercitarsi sin dalla proposizione del reclamo di seconda istanza, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali e si riferisce all’evidenza ai soli documenti sui quali il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione (i soli esistenti nel fascicolo sorto a seguito del reclamo); non anche agli atti che il Giudice del gravame non ha acquisito, su sollecitazione di parte, non ravvisandone la necessità, nell’esercizio delle facoltà istruttorie conferite dall’art. 30 comma 3 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 11 novembre 2002 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Pantalla avverso decisioni merito gara Deruta/Pantalla del 21.9.2002

Massima: Il comma 3 dell’art. 42 C.G.S. regola una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dal comma 1, e cioè la fattispecie avente ad oggetto la “posizione dei tesserati”. Per i ricorsi che attengono a questi ultimi non è prescritto alcun “preavviso.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilie Romagna - Com. Uff. n. 41 del 25.4.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Piacenza 1919 avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Juniores Pro Piacenza/Turris del 6.4.2002

Massima: Nel caso della asserita posizione irregolare di tesserati, la disposizione procedurale di cui all'art. 42, comma 3, del Nuove C.G.S., prevede che i relativi reclami debbano essere proposti alla Commissione Disciplinare (o, se del caso, al Giudice Sportivo di 2° Grado) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono. Non trova applicazione, dunque, nel caso di specie, la norma, di cui all'art. 42, comma 1, che impone il preannunzio telegrafico entro le ore 24.00 del giorno successivo a quel­lo della gara alla quale si riferiscono, dedicata ai soli ricorsi, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, da esperirsi nei confronti del Giudice Sportivo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 16 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.Uff. n. 49 del 9.5.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Virtus Catania avverso decisioni merito gara Virtus Catania/Valguarnera del 21.4.2002

Massima: L'art. 32, comma 6, C.G.S. nel disciplinare i procedimenti di seconda istanza prevede in effetti la possibilità per il ricorrente che ne faccia richiesta di prendere visione o estrarre copia dei documenti ufficiali del procedi­mento e l'art. 33, comma 2, C.G.S., che regolamenta la specifica attività della Commissione d'Appello, prevede in modo ancor più puntuale che "le parti hanno diritto di ottenere ... copia dei documenti ufficiali". Non è contestabile,poi, che il CU. n. 7/A del 25 febbraio 2002 nel dettare regole particolari in tema di abbreviazione dei termini in caso di reclamo per posizione irregolare dei tesserati prevede testualmente che "tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente prov­vedimento". Pur vertendosi in un caso di termini abbreviati con regole tutte particolari, sembrerebbe rimanere intatto il diritto dell'appellante di avere copia dei documenti ufficia­li e sembrerebbe aver colto nel segno la società nell'eccepire di non averli invece avuti. Il fatto è che la salvaguardia di "tutte le altre norme modali e procedurali di cui al CU. n. 7/A non può essere intesa in modo assoluto, ma nella misura in cui non vanifichi lo scopo che si prefigge l'abbreviazione dei termini; svolge i suoi effetti, cioè, nei limiti in cui l'esigenza primaria che certi procedimenti abbiano un iter "abbreviato" non sia posta nel nulla, per l'ovvia necessità logica che quanto previsto da una norma non sia contraddetto o reso impossibile dalla norma immediatamente successiva. Ne discende che il giusto diritto della parte di conoscere gli atti del procedimento non può esercitarsi attraverso l'i­ter ordinario della richiesta e dell'Invio (che a norma degli artt. 32 e 33 C.G.S. innesca meccanismi incompatibili con l'esigenza della abbreviazione dei termini), ma attraverso quel "prenderne visione" o quell'(andare ad) "estrarne copia" non a caso richiamati dall'art. 32, o comunque attraverso una qualsiasi altra modalità che salvaguardi il diritto della parte senza pregiudicare l'esigenza che i procedimenti vengano definiti celermente. Posto che la società avrebbe potuto prendere visione degli atti presso la Commissione Disciplinare o presso la Commissione d'Appello, estraendone tutte le copie che aves­se ritenuto necessarie, nel fatto che non le siano stati inviati non si ravvisa lesione alcuna al diritto di difesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002

Impugnazione - istanza:Appello della U.D. J.P. Novatese avverso decisioni merito gara Novatese 1945/Cadrezzatese del 9.12.2001

Massima: Il gravame alla CAF va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 34 comma 7 e 33, comma 2, C.G.S., poichè il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax e non a mezzo di raccomandata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Collemare avverso decisioni merito gara Monasterace/Collemare del 23.12.2001

Massima: Ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002

Impugnazione - istanza:Appello della U.S. J.P. Novatese 1945 avverso decisioni merito gara Sestese/Novatese 1945 del 25.11.2001

Massima: Il gravame alla CAF va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 34 comma 7 e 33, comma 2, C.G.S., poichè il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax e non a mezzo di raccomandata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 24 Gennaio 2001 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. del 20.12.2001

 Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Lipari avverso decisioni merito gara Gescal/Lipari del 10.11.2001 e avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica.

Massima: La società che invoca la forza maggiore che le ha impedito di partecipare alla gara deve preannunciare reclamo al Giudice Sportivo (a mezzo fax, entro le ore 24.00 del giorno successivo, ex art. 24, comma 5, C.G.S.) ed inviare i motivi entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di disputa della gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 2.11.2001

 Impugnazione - istanza: appello dell’A.C. Veduggio avverso le sanzioni delle squalifiche fino al 6.3.2002 inflitte ai calciatori A.A. e V.S.

Massima: L’appello alla CAF è inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., quando proposto oltre il termine di sette giorni, dalla decisione appellata pubblicata sul Comunicato Ufficiale, con la quale è stata irrogata la squalifica al calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 1 marzo 2001 n. 7 – www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 16/C - Riunione del 25.1.2001

 Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del G.S. Palleronese avverso decisioni merito gara Monti/Palleronese del 15.10.2000

Massima: Integra la violazione di una norma procedurale il mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte nei termini stabiliti del preannuncio di reclamo. Tale inosservanza comporta la inammissibilità del reclamo.

Massima: Al fine di verificare se il telegramma è stato realmente inviato, può farsi riferimento ai bytes di cui alla nota di comunicazione del mancato invio del telegramma.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 14 dicembre 2000 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000

 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Tarcisia Sassi avverso decisioni merito gara Alma/Tarcisia Sassi dell’8.10.2000.

Massima: Il ricorso proposto dalla società avverso la regolarità di svolgimento della gara (per avere la squadra avversaria proceduto alla sostituzione di calciatori in eccedenza al numero consentito) è regolato dall’art. 37 comma 1 C.G.S., con il richiamo all’art. 18 comma 2 lettera b) C.G.S. La società ricorrente deve quindi effettuare il prescritto preannuncio telegrafico al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara.  Massima: Qualora non è stato presentato il preannuncio reclamo al Giudice Sportivo, la CAF, investita della questione, annulla tutte le precedenti decisioni perché emesse in violazione delle vigenti norme procedurali, con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 21 settembre 2000 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 81 del 29.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.C.V. Comprensorio Ponticelli avverso le sanzioni della squalifica inflitte a calciatori diversi in relazione alla gara Sibilla/Comprensorio Ponticelli del 7.5.2000.

Massima: Deve essere annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado – che si è pronunciato come organo di secondo grado avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado – quando ha proceduto all’audizione del Direttore di gara, che ha fornito chiarimenti sul rapporto, ed ha ascoltato il Presidente della società reclamante, ma non risulta dagli atti che la reclamante abbia preso visione dei supplementi di rapporto richiesti dall’organo disciplinare e forniti dall’Arbitro. Tale omissione, denunciata con specifico motivo di gravame, integra la violazione dell’art. 26 comma 6 C.G.S. che, nell’intento di assicurare alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, prescrive la messa a disposizione dei documenti ufficiali “ivi compresi i supplementi di rapporto”. Tanto più ciò appare doveroso quando che nei motivi di impugnazione della decisione del Giudice Sportivo di 1° grado era stato esplicitamente sollecitato un supplemento del rapporto arbitrale su circostanze specificamente indicate.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 6 aprile 2000 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello della A.P. Monterusciello 1 avverso decisioni merito della gara Monterusciello 1/S. Giorgio a Cremano del 16.1.2000

Massima: Si contravviene alle norme sul contraddittorio, che hanno carattere vincolante in quanto attengono all'esercizio stesso del diritto di difesa, quando la reclamante non ha potuto prendere visione del supplemento di rapporto arbitrale raccolto dal Giudice di 2° Grado in un momento successivo alla discussione dibattimentale. Alla luce del sesto comma dall'art. 26 C.G.S., "nei procedimenti di seconda istanza, i ricorrenti e le controparti hanno diritto... di prendere visione o trarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori...”. Consegue l’annullamento della decisione e rinvio degli atti all’organo giudicante per la rinnovazione del giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 32 del 24.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello del C.U.S. Cagliari avverso decisioni merito gara Ussana/C.U.S. Cagliari del 16.1.2000

Massima: Il reclamo concernente la regolarità dello svolgimento della gara, in forza del combinato disposto degli artt. 18 e 37 C.G.S., deve essere proposto (previo preannuncio) al Giudice Sportivo e non già, alla Commissione Disciplinare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C - Riunione del 19 febbraio 1998 - n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 27 del 15.1 .1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ramazzano avverso decisioni merito gara Canoscio/Ramazzano del 13.12.1997

Massima: Ai sensi dall'art. 37 C.G.S. i ricorsi avverso la regolarità delle gare devono essere preannunciati al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello dello svolgimento della gara stessa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff, n. 38 del 14.3.1996

 Impugnazione - istanza: Appello del Cagliese Calcio avverso decisioni merito gara Cagliese Calcio/Truentina Castel di Lama del 25.2.1996

Massima: Nell’ambito del campionato regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 C.G.S., il ricorso avverso la regolarità della gara deve essere proposto al giudice sportivo, previo preannuncio telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 13 luglio 1995 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata:Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 25.5.1995

Impugnazione - istanza: Appello del B.M. Sporting avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.1998 inflitta al sig. R.F.

Massima: La richiesta di prendere visione o di trarre copia dei documenti ufficiali deve essere inoltrata al Giudice Sportivo di seconda istanza mediante telegramma, così come dispone l’art. 26 comma 6 C.G.S.; tale mezzo di richiesta è prescritto a pena di nullità e l' inosservanza non vincola il giudice all'accoglimento.

 

 

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