DECISIONE C.F.A. –SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0050/CFA del 12 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – Regione Abruzzo con C.U. n. 30 del 18.11.2019

Impugnazione Istanza: (Presidente Federale/ASD Invicta 2005 Futsal/ASD Minerva C5)

Massima: Su ricorso della FIGC, annullata la decisione della CSAT che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara perché pervenuto oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione degli atti ufficiali senza tener conto che tale giorno adendo di domenica andava prorogato al  primo giorno non festivo……Per la compiuta ricostruzione del contesto, occorre richiamare innanzi tutto le disposizioni del CGS sulle quali verte la decisione impugnata. Ai sensi dell’art. 76, comma 2, il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali “deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.” Ai sensi del successivo comma 5, terzo periodo, “Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”. Rispetto alla tematica affrontata dalla decisione oggetto di reclamo in questa sede, occorre altresì dare conto dell’art. 52 CGS, disposizione, quest’ultima, espressamente indicata nella decisione della Corte Sportiva Appello a livello territoriale come insuscettibile di applicazione nel caso di specie. L’art. 52 CGS, dedicato alla disciplina generale del computo dei termini nel processo sportivo, espressamente prevede: “1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.  I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.”. A fronte di tale quadro normativo, la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale ha deciso il ricorso sulla base di due assunti: la natura perentoria del termine per la proposizione del reclamo avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali; il termine sub a) dovrebbe essere computato senza applicazione dei criteri di cui all’art. 52 CGS e, in particolare, con riferimento alla fattispecie specifica, in maniera tale che l’eventuale scadenza del termine in coincidenza di un giorno festivo non comporterebbe la proroga al primo giorno seguente non festivo. Quanto al profilo sub 3 a), va anzitutto rilevato che non risulta investito direttamente da doglianze da parte del reclamante. Tuttavia lo stesso va valutato in quanto costituisce premessa necessaria della decisione assunta. Orbene – secondo principi consolidatissimi in materia di gravami - non appare possibile dubitare circa la natura perentoria del termine per la proposizione del ricorso avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In tal senso depone la univoca previsione dell’art. 44, comma 6, CGS: “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.”. Coerentemente, lo stesso esito si rinviene ai sensi dell’art. 76, comma 3, secondo periodo, CGS: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”. Ma tale conclusione risulta indefettibile anche in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell’attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante. Non condivisibile, invece, risulta l’assunto della decisione reclamata quanto al profilo sopra evidenziato sub 3 b). Infatti, la natura perentoria del termine di impugnazione (anche) delle decisioni del giudice sportivo territoriale non può indurre a ritenere che il relativo regime risulti avulso dalla disciplina generale in tema di computo dei termini. Ad avviso della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, il termine di impugnazione rilevante nel caso di specie (ex art. 76, comma 5, CGS) sfuggirebbe ai criteri computazionali dettati in via generale ai sensi dell’art. 52 CGS, sopra riportati. Al riguardo, va rilevato che appare non condivisibile l’assunto secondo il quale il carattere “speciale” di un termine (quale sarebbe quello rilevante nel caso in oggetto, ex art. 76, comma 5, CGS) lo renda immune dai canoni generali in materia di computo dei termini di cui all’art. 52 dello stesso CGS. L’originalità della tesi, infatti, finisce per privare di qualsivoglia funzione la richiamata disciplina dettata in via generale, con un esito di difficile razionalità dell’intera regolamentazione del sistema processuale. E’ del tutto evidente, difatti, che la circostanza che l’ordinamento preveda un termine ad hoc per la proposizione di uno dei gravami espressamente previsti non ne consegna automaticamente la relativa disciplina ad un contesto che possa legittimamente pretendersi del tutto alieno dal rispetto dei principi generali in materia. In questo emerge anzitutto la non corretta ricostruzione del rapporto tra le disposizioni rilevanti nel caso di specie, che ha viziato le conclusioni cui la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è poi pervenuta. In realtà, indipendentemente da ogni ipotesi di ricostruzione della relazione tra le disposizioni citate in termini di rapporto di genere a specie, come emerge dalla decisione oggetto del presente reclamo, occorre prendere atto che nell’attuale ordinamento processuale sportivo la disciplina delineata dall’art. 52 CGS non incontra alcuna altra previsione effettivamente in rapporto di genere a specie, né è mai smentita da altra disposizione specifica; e certamente non risulta smentita o derogata dalle disposizioni volte a regolare la proposizione dell’impugnazione avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. Da un lato, infatti, l’art. 52 citato detta i criteri generali (e quindi per definizione comunemente applicabili in ogni fattispecie) per il computo dei termini; dall’altra, l’art. 76, comma 5, dello stesso CGS fissa la durata del termine per la proposizione dell’impugnazione in rassegna innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. Ma è di tutta evidenza che tale ultimo termine non potrà che computarsi sulla base dei criteri (per l’appunto, generali) fissati dall’art. 52 citato. Ciò, per lo meno, in assenza di specifica disposizione che espressamente sottragga tale incombenza al criterio computazionale citato. Eventualità che, come segnalato, certamente non sussiste nel caso di specie. Il che è conseguenza del riconoscimento secondo il quale non sussiste rapporto di genere a specie tra disposizioni volte a regolare, in questo modo, fattispecie che restano prive di elementi comuni. È vero, infatti, che il rapporto di specialità presuppone che una norma, in quanto speciale, possa definirsi tale solo in quanto presenti tutti gli elementi di un’altra, per l’appunto generale, ma con almeno un elemento in più. Potrà altresì darsi l’eventualità di disposizioni diverse che contengano tutte un nucleo di elementi comuni, ma altresì ciascuna elementi specifici e generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra. Ma al di là di tali rapporti, non si può più parlare legittimamente di rapporto di genere a specie, bensì semplicemente di fattispecie diverse. Ed è agevole comprenderlo prestando attenzione agli ipotetici effetti: può configurarsi effettivamente specialità, infatti, solo se, ipotizzando la mancanza della disposizione che si assume speciale, comunque la fattispecie regolata rientrerebbe sotto la previsione della disposizione che si assume generale. Ma nel caso in esame si è del tutto al di fuori di questa configurazione: basti pensare che, ipotizzando l’assenza della disposizione che prevede un termine ad hoc per la proposizione del ricorso avverso le decisioni del giudice sportivo territoriale, non si vede che rilievo diretto potrebbe assumere l’art. 52 CGS oggetto delle valutazioni compiute dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale in questo procedimento. E questo per la assorbente ragione per la quale le due disposizioni in esame non disciplinano la medesima fattispecie, seppure in un rapporto di genere a specie, bensì si rivolgono a profili ed ambiti autonomi e ciascuno differente dall’altro. Così che aver previsto un termine di cinque giorni per l’impugnazione delle decisioni del giudice sportivo a livello territoriale non può certo legittimare la conclusione in virtù della quale quel termine di cinque giorni possa essere poi computato senza applicazione dei criteri omogenei (e in questo senso “generali”) previsti per l’intero ordinamento processuale sportivo (e non solo, come indicato sub 5). Né può essere taciuto che, non certo casualmente, la stessa collocazione sistematica dell’art. 52 CGS in seno al Capo IV della Parte II, testimonia la valenza trasversale dei criteri che nella stessa disposizione sono dettati, al pari degli altri profili fondanti la disciplina del processo sportivo che nel medesimo contesto sistematico trovano la loro collocazione e regolamentazione per tutto quanto non espressamente – ed eventualmente – derogato volta a volta. In alternativa – si precisa, per mera ipotesi – ove mai si volesse seguire la tesi della decisione impugnata in questa sede – che, si ripete, non convince - coerentemente si sarebbe costretti altresì ad interrogarsi sull’applicabilità degli altri criteri generali (tali in quanto comuni e di trasversale applicazione) adottati per il computo dei termini, nella disposizione già citata. Con la conseguenza, questa sì paradossale, che si potrebbe persino dubitare, per esempio, dell’esclusione del giorno iniziale, o degli altri principi fissati parimenti. È evidente che si tratta di un esito che, non si capisce per quale ragione, si risolverebbe in una conseguenza di debole fondatezza sistematica e tale da rendere del tutto ingovernabile l’intero apparato processuale, proprio in quanto, come sopra evidenziato, necessariamente scandito sul rispetto di termini, e pertanto dei relativi criteri computazionali definiti a monte. Peraltro, in coerenza con quanto rilevato, va solo precisato che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo costituisce principio affermato per il processo civile (art. 155, quarto comma, c.p.c.), la cui estensione anche al processo amministrativo avviene in virtù del rinvio di cui all’art. 39, c. 1, c.p.a., ove opera non solo per i termini legali ma anche per quelli fissati dal giudice (art. 52, c. 3 c.p.a.). E, analogamente, nel caso di termini che si computano a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno antecedente non festivo, recependo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cass. 12.12.2003, n. 19041; Cons. St. 31.5.2011, n. 3252). Come si può notare, pertanto, si tratta di applicazione coerente dei medesimi principi per le diverse tipologie di processo al punto tale che risulterebbe certamente distonico e di ardua ragionevolezza escluderlo solo il processo sportivo, che, invece, in virtù del nuovo codice di giustizia sportiva, è “adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale” (art. 3, c. 1 CGS), e destinato proprio ad attuare i comuni “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo“, valorizzandosi la cooperazione dei giudici e delle parti ”per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale” (ai sensi dell’art. 44, commi 1 e 2, CGS). Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo che, valorizzando l’autonomia dell’ordinamento sportivo, delinea il sistema della giustizia sportiva in termini di intima coerenza con i principi generali del giusto e ordinato processo, senza per questo traumaticamente (e, in verità, incomprensibilmente) abdicare ad una regola univoca, consolidata, comune e condivisa di computo dei termini all’interno di ogni processo. E’ evidente il riflesso di tale non condivisibile interpretazione nella decisione reclamata. Infatti, per effetto del ritenuto criterio di computo del termine per la proposizione del gravame, tale decisione ha qualificato come tardivo il reclamo della A.S.D. Invicta 2005 Futsal in quanto, a fronte del preannuncio di ricorso e richiesta di invio degli atti in data 2.11.2019, la relativa documentazione è stata trasmessa in data 5.11.2019; e il deposito del ricorso è avvenuto in data 11.11.2019, ma dovendosi precisare che il termine di 5 giorni di cui  all’art.  76,  comma  5,  CGS,  scadente  in  data  10.11.2019,  deve  considerarsi automaticamente differito al primo giorno non festivo successivo, in quanto cadeva in una giornata festiva (domenica). Così che, con il deposito avvenuto in data 11.11.2019, risulta rispettato il termine predetto, in virtù della disciplina sopra evidenziata destinata in questo modo a corretta applicazione nella presente fattispecie. Sulla scorta di tali considerazioni, la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale Regione Abruzzo di cui al C.U. n. 30 del 18.11.2019, in questa sede impugnata, che ha sancito la inammissibilità del ricorso dalla medesima preso in esame, va riformata nel senso indicato, con accoglimento del reclamo proposto dalla F.I.G.C.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0144/CSA del 23 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 11.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 64

Impugnazione – istanza: M.R..

Massima: Il reclamo avverso la squalifica del calciatore è inammissibile in quanto tardivo. E difatti, mentre la dichiarazione di preannuncio risulta ritualmente inoltrata il giorno 12.12.2019 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo – 11.12.2019), non altrettanto può dirsi del successivo reclamo, inoltrato solo il giorno 17.12.2019 e quindi oltre il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione, così come previsto dall’art. 71, 3° comma, C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO   DELLA   S.S.D.   A.R.L.   CITTA’   DI   CAMPOBASSO   AVVERSO   DECISIONI   MERITO   GARA FRANCAVILLA /CAMPOBASSO DEL 12.01.2019

Massima: Annullata la decisione del GS perché l’originario reclamo proposto dalla società con il quale richiedeva la ripetizione della gara era tardivo atteso che detto gravame è stato formalizzato (a mezzo PEC) solo in data 17.1.2019, e quindi evidentemente oltre il termine perentorio stabilito dall'art. art. 29, comma 4, lett. b, CGS, di 3 giorni dalla disputa della gara (festivi esclusi). Poiché la gara di che trattasi si è svolta in data 12.1.2019, l'ultimo giorno utile per la notifica del reclamo era infatti - al netto della domenica intercorrente - il 16.1.2019. Atteso   che   il   reclamo   del   Francavilla   Calcio   1927   doveva   essere   pertanto   dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo, ne consegue l'applicabilità al caso di specie dell'art. 36-bis, comma 4, secondo periodo, C.G.S., di talché la decisione qui in contestazione va annullata senza rinvio.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA META C5/NAPOLI C5 DELL’11.1.2019

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara proposto oltre i 7 gg. previsti dall'art. 36- bis C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  061/CSA del 6 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 263 del 09.11.2018

Impugnazione – istanza:

RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEDICO/FENICE VENEZIAMESTRE DEL 20.10.2018

Massima: Annullata la decisione di primo grado e ripristinando il risultato conseguito sul campo perché è tardivo il ricorso proposto dalla società per la posizione irregolare del calciatore in quanto, pur avendo la società notificato nei termini il preannuncio di reclamo, non presentava ricorso – come indicato dall’art. 29, commi 7 e 8 lett. b, C.G.S. – entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla gara, svoltasi sabato 20.10.2018, ma depositava il ricorso soltanto il 26.10.2018, ossia 5 (cinque) giorni dopo e ciò indipedentemente dal fatto che nel preannuncio erano contenuti tutti gli elementi utili a valutare l’attendibilità della pretesa.… questa Corte ritiene che la questione verta non tanto sulle motivazioni poste a fondamento della denuncia della posizione irregolare del calciatore …. quanto sul rispetto dei termini perentori per la presentazione del reclamo e sulla stessa funzione di questi ultimi ex art. 29 C.G.S…Orbene, attenzione deve essere rivolta a due elementi: in primo luogo, è necessario comprendere la funzione dei termini perentori e della sequenza di atti (preannuncio di reclamo e reclamo) individuati all’art. 29 C.G.S.; in secondo luogo, va analizzato in maniera approfondita il contenuto del preannuncio di reclamo dell’A.S.D. Sedico, utilizzato dal Giudice di primo grado per deliberare. Con riferimento alla ratio della norma in parola, vi è da dire che il rispetto dei termini imposti dal Codice di giustizia per la motivazione del reclamo – atto dal legislatore sportivo volutamente differenziato dal preannuncio – entro limiti di tempo prestabiliti risponde al principio di fisiologia e razionalità processuale, al fine di evitare di falsare gravemente e di squalificare le regole del gioco processuale e cosí anche il principio di difesa e quello della parità delle armi. La ratio insita nei termini perentori trova fondamento nel più generale potere di regolamentazione del procedimento di giustizia sportiva e risponde altresì ad un’esigenza di celerità e di corretta scansione delle attività procedimentali in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e allo scopo di bilanciare le posizioni difensive delle parti nel rispetto del pieno contradditorio (art. 111 cost.), e non può essere disattesa. Sotto il secondo profilo, quello inerente al caso posto all’attenzione di questo Collegio, si rileva che la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la quale nel preannuncio di reclamo proposto dall’A.S.D. Sedico fossero già contenute le motivazioni del ricorso tardivo, è smentita dallo stesso sodalizio, là dove – proprio nel preannuncio – afferma che «la società scrivente informa che intende presentare ricorso». Questo conduce a ritenere che nel giudizio davanti al giudice di prime cure anche alla reclamante – l’A.S.D. Sedico, nel caso di specie – era ben chiaro che il ricorso motivato sarebbe stato presentato successivamente, nella tempistica indicata dal Codice di giustizia, approfondendo le tematiche soltanto appena accennate in sede di preannuncio. Tale atto, per come è stato strutturato dalla società Sedico, non può considerarsi, dunque, un reclamo perfezionato. Denota, al contrario, la sua natura di atto meramente propedeutico al reclamo in senso stretto, come da prassi consolidata. Sì che, in virtù di quanto affermato, il reclamo presentato in primo grado dall’A.S.D. Sedico è da ritenersi tardivo e non ammissibile.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SALAMONE MARIO RICCARDO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018

Massima: Il gravame è inammissibile, in quanto fatto pervenire oltre i 7 gg previsti dall'art. 36 bis, comma 2, CGS, termine perentorio.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. HOUENOU CARLO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018

Massima: Il gravame è inammissibile, in quanto fatto pervenire oltre i 7 gg previsti dall'art. 36 bis, comma 2, CGS, termine perentorio.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.V.E.P. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, TORRECUSO CALCIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 16.1.2016

Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente Codice di Giustizia Sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTCLUB MARSALA 1912/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 28.2.2016

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara per il forte vento. La doglianza processuale formulata in via principale dalla ricorrente appare inesattamente prospettata in quanto il provvedimento gravato è stato adottato d’ufficio dal Giudice Sportivo e non su reclamo di parte. 3 In realtà, l’impugnativa di che trattasi, avendo ad oggetto la regolarità del campo di gioco considerata dall’art. 29, comma 5, C.G.S., doveva venir introdotta proprio dall’odierna reclamante, rispettando il comma 6, lett. b) del medesimo art. 29. In altre parole, la società – omissis -  avrebbe dovuto inizialmente consegnare all’Arbitro specifica riserva scritta concernente le ritenute responsabilità della – omissis - in ordine all’inagibilità dell’impianto sportivo, proponendo poi il reclamo nelle forme e termini stabiliti dal Regolamento. Tali imprescindibili atti, idonei ad instaurare ritualmente il procedimento, non sono stati posti in essere dalla società – omissis -, il cui gravame deve pertanto venir sanzionato di inammissibilità, restando assorbito il merito della controversia, in relazione al quale la Corte ritiene opportuno rilevare che l’omologazione del campo di gioco per cui è processo, risultante dagli atti, non può ritenersi superata dalle considerazioni di parte svolte con il reclamo, dovendosi viceversa ritenere che la mancata disputa dell’incontro sia esclusivamente dovuta alle avverse condizioni atmosferiche che hanno determinato le Autorità competenti a vietare lo svolgimento della gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 31/BS del 19.7.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. P.R.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO SERIE A ENEL BEACH SOCCER 2014, HAPPY CAR SAMB/ANXUR TRENZA DEL 19.7.2014

Massima: La Corte dichiara inammissibile il reclamo in quanto tardivo per violazione del disposto di cui all'art. 38 n. 2 del C.G.S.

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