DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 25/CFA del  30/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 016/CFA del 2 Agosto 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pavia Com. Uff. n. 43 del 16.5.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. C.M.J.E. SEGUITO GARA SIZIANO LANTERNA/GARLASCO DELL’11.5.2019 – CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI

Massima: Accolto il ricorso del Presidente Federale, annullata la decisione impugnata e rideterminata la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2020 al calciatore per aver colpito l’arbitro con una forte gomitata alla nuca mentre faceva rientro negli spogliatoi; a seguito di detta percossa, l’arbitro rimaneva intontito per effetto del forte dolore provocato dal calciatore..La responsabilità per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara da parte di un tesserato come prevista dall’art.11 bis del C.G.S. è stata ampiamente integrata nella fattispecie che qui occupa, non potendo assumere rilievo alcuno la “giustificazione” addotta dal Dirigente Sportivo, poi anch’esso sanzionato, per asseriti e generici “problemi familiari”, addirittura peggiorando la propria posizione per aver suggerito all’arbitro leso di non recarsi al pronto soccorso. Dalla lettura della decisione dell’Organo di primo grado, emerge comunque che la sanzione adottata sia del tutto inadeguata in relazione alle risultanze degli atti; per giurisprudenza consolidata da tutto il corpo della giustizia federale, la violenza deve essere deprecata e sanzionata senza “sconti” per favorire lo svolgimento delle gare in un clima di lealtà e correttezza in maniera conforme ai principi preordinati alle regole dell’ordinamento sportivo.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del  27/09/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. 013 III SEZ. del 25.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. D.A.S. SEGUITO  GARA  MIRANESE/TREPORTI  DEL  22.5.2019  –  TORNEO  SOTTANA  – CATEGORIA GIOVANISSIMI

Massima: Accolto il ricorso del Presidente Federale, annullata la decisione impugnata e rideterminata la sanzione della squalifica a tutto il 29.5.2020 al calciatore in ragione delle frasi pronunciate durante la predetta gara e del comportamento tenuto dallo stesso, gravemente antisportivo e lesivo della dignità del Direttore di gara….Alla luce di quanto sopra, ritenuto che la sanzione indicata dal Giudice di prime cure appare più essere diretta a definire un percorso riabilitativo del calciatore stesso e non un periodo afflittivo della durata adeguata perché il calciatore stesso abbia contezza del proprio comportamento e delle frasi pronunciate fortemente lesive e violente, come previsto dal codice di giustizia sportiva vigente.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.02.2019 INFLITTA AL SIG. SIRCU GERARD COSTANTIN SEGUITO GARA ASD VALDRUENTO/ACCADEMIA INTETORINO DEL 19.02.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente Federale infligge al dirigente la sanzione della squalifica fino al 23.02.2021. Il comportamento violento tenuto dal sig. – omissis -, nella sua qualità di dirigente assistente arbitro, ai danni del Direttore di gara, costituisce la negazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare ogni condotta comunque riferibile all’attività sportiva e merita dunque una sanzione adeguata alla gravità del vulnus inflitto ai valori fondanti dell’ordinamento federale, sanzione che questa Corte reputa congruo stabilire come da dispositivo.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 032/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 15.03.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BARILE SEGUITO GARA BARILE/RAPOLLA CALCIO DEL 12.03.2017

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente Federale ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00 per gli episodi di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro in occasione della gara. In primo luogo, infatti, è comunque evidente l’intrinseca gravità dell’accaduto, che ha comportato una aggressione anche reiterata all’integrità fisica dell’Autorità di gara, come risulta dalla documentazione ufficiale della gara stessa e dal referto medico ospedaliero. In secondo luogo non risulta condivisibile il bilanciamento implicito nella decisione circa la misura della sanzione pecuniaria compiuto dal Giudice territoriale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, C.G.S., tra la gravità del fatto accertato e gli elementi di attenuante dell’illecito connessi al comportamento diligente e fattivo tenuto, come parimenti dichiarato nel referto ufficiale di gara, dai dirigenti della società. A fronte, infatti, di una sanzione che per le società dilettantesche lo stesso art. 14, comma 2, C.G.S. determina in una misura compresa tra € 500,00 e 15.000,00 (con una previsione che lascia tra l’altro alla discrezionalità del giudice margini ben superiori per la graduazione della sanzione stessa rispetto a quelli stabiliti per gli altri Campionati), tale bilanciamento ha infatti condotto il Giudice territoriale a dimezzare ulteriormente il  minimo edittale, con la conseguenza di allargare in modo abnorme la forbice prevista dalla norma, portandola in sostanza da valori compresi tra 1 e 30 a valori compresi tra 1 e 60.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 148/CFA del 24 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania – Com. Uff. n. 100 del 14.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIANO/VIRTUS BAIA DEL 13.3.2016, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA,

Massima: Su ricorso del Presidente Federale, la CFA sanziona la società con la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. perché in occasione della gara provvedeva al pagamento parziale dell’esposizione debitoria che aveva nei confronti del Comitato Regionale per cui l’incontro non veniva disputato.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016 

Massima: Su ricorso del Presidente Federale, la CFA sanziona la società con la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda perché in segno di protesta, si rifiutava di consegnare la distinta dei calciatori al Direttore di gara e abbandonava gli spogliatoi, rinunciando di fatto a disputare la gara, in palese violazione dell’art. 53, comma 2, delle NOIF.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell’11.2.2016 - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 6.2.2017 INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA SANTA MARIA 2012/SIMONE FIERRO DEL 6.2.2016 

Massima: La Corte a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica al calciatore fino a tutto il 6.2.2020 in quanto “al 39' del secondo tempo ingiuriava e minacciava il direttore di gara e lo colpiva con una violenta testata, provocandogli capogiri e lesioni del labbro”; ciò determinava la sospensione definitiva della gara, decretata dall'Arbitro. 

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016

Massima: Il Presidente Federale è legittimato ad impugnare la decisione del G.S. ritenendo incongrua la sanzione inflitta rispetto ai fatti verificatisi in occasione della gara da parte dei sostenitori della società

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BEGATO CALCIO 2013; - RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. S.V. DAL 30.6.2017 AL 28.2.2016, DELIBERATE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, MIGNANEGO/BEGATO CALCIO 2013 DEL 28.2.2015

Massima: La Corte rigetta il ricorso proposto dal Presidente Federale ex art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la incongruità della sanzione comminata al calciatore di cui alla decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per aver al 37’ del secondo tempo aggredito l’arbitro con calci sulle gambe e minacciato ripetutamente, costringendo l’arbitro a sospendere al gara e a recarsi presso un presidio ospedaliero dove veniva certificata una prognosi di tre giorni.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello a livello Territoriale presso C.R. Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PRESIDENTE F.I.G.C. AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DAL 14.9.2019 AL 14.3.2018 INFLITTA AL SIG. P.P. IN RELAZIONE ALLA GARA SANLURI CALCIO/TORTOLI CALCIO 1953 DEL 14.9.2014

Massima: Il Presidente Federale, ex art. 37 comma 1 lett. c C.G.S., è legittimato a proporre ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale con la quale è stata ridotta a 3 anni e mezzo la sanzione della inibizione di 5 anni comminata al Presidente della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. 42 del 30.1.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1 MARZO 2014 INFLITTA AL SIG. C.B. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PAGANICO C./U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA DELL’11.1.2014

Massima: E’ ammissibile il ricorso del Presidente Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato ingiustamente l’allenatore. Il ricorso, ammissibile in quanto volto al riesame di una decisione alla luce di una generale rivisitazione degli aspetti giuridico-fattuali della fattispecie e, in ultima analisi, tendente a suscitare una pronuncia compatibile con i principii generali federali, merita di essere accolto nei termini che seguono. Ed invero, è da riaffermare il principio secondo cui l’ordinamento federale, indiscutibilmente dotato di caratteri di autonomia quali riflessi della struttura indipendente dell’ente federale e della sua capacità organizzativa secondo il modello dell’autonomia negoziale, non può sottrarsi all’obbligo di recepire valori e beni costituzionalmente protetti, della cui tutela e salvaguardia deve sempre assumere su di sé la cura: indubbiamente tra tali beni si colloca la salute di tutti i partecipanti alle attività organizzate dalla Federazione. Questa necessità di coordinamento tra ordinamento federale e ordinamento costituzionale, con l’indiscutibile sovraordinazione del secondo, si traduce nell’ulteriore obbligo per gli organi di giustizia federale di orientare i propri provvedimenti di natura decisoria verso un criterio di coerenza interpretativa con le norme statali, scegliendo tra le possibili opzioni valutative da effettuare nei casi concreti quella meglio rispondente all’esigenza di salvaguardare i precetti costituzionali.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. 42 del 30.1.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1 MARZO 2014 INFLITTA AL SIG. C.B. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PAGANICO C./U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA DELL’11.1.2014

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso, ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., proposto dal Presidente Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’allenatore in relazione al fatto addebitatogli perché lo stesso non costituisce violazione disciplinare per difetto dell’elemento soggettivo, e per l’effetto, annulla la decisione impugnata. La pronuncia di condanna era stata adottata con riferimento alla condotta del tesserato in quanto egli “a seguito di un normale incidente di gioco entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco profferendo frase minacciosa nei confronti del direttore di gara”. Nel proprio ricorso il presidente federale ricostruiva la vicenda sottolineando che, nel corso della gara valida per il Campionato giovanissimi …, si era verificato uno scontro tra due calciatori la cui gravità appariva immediatamente, tenuto conto che entrambi cadevano violentemente a terra e uno di essi sbatteva la testa e rimaneva immobile per alcuni minuti. Nel ricorso si aggiungeva che a quel punto l’allenatore – omissis -, senza attendere l’autorizzazione dell’arbitro, accorreva sul campo per soccorrere il proprio calciatore, successivamente trasportato in ospedale insieme all’altro giovane infortunato. Il Buso, accortosi che l’arbitro non aveva percepito l’incidente, gli si rivolgeva con le parole: “arbitro, cosa fai? Non vedi che si sono fatti male? Io ti denuncio per omissione di soccorso”. Ascoltate queste parole, il direttore di gara espelleva l’allenatore per essere entrato in campo senza autorizzazione e per aver pronunciato le parole prima riportate….Riverberando nel caso di specie questa basilare posizione dell’ordinamento federale, l’unica che protegga il diritto sportivo dal rischio della perdita dell’autonomia per incapacità di assicurare la tutela dei valori essenziali afferenti alla persona umana, appare evidente che dalle univoche ricostruzioni dei fatti storici registrate nei vari gradi di giudizio emerga che la condotta dell’incolpato, pur integrando gli estremi di una violazione dal punto di vista materiale di specifiche norme di condotta (il divieto di accedere sul terreno di gioco in assenza di autorizzazione arbitrale e quello di rivolgersi allo stesso arbitro in forma aspra o irriguardosa) è stata sempre ed esclusivamente mossa dall’intento di eseguire un intervento immediato ed efficiente a favore di un giocatore privo di sensi e potenzialmente esposto ad un grave danno fisico, con conseguenze di imponderabile serietà. Evenienza, questa, aggravata dall’accertata ed incolpevole mancata percezione dell’incidente da parte dell’arbitro e dall’esperienza maturata dall’allenatore in materia di traumi agonistici. In altri termini, nessuna preoccupazione può dirsi eccessiva, quando l’oggettiva apparenza dei fatti è tale da far sorgere nei tesserati sentimenti di umana solidarietà rivolti ad impedire che un evento agonistico non visto da chi dovrebbe intervenire possa trasformarsi in danno irreversibile o in seria compromissione della salute dell’atleta. E ciò tanto più se si tratta di persone vulnerabili di giovanissima età, per la tutela delle cui condizioni esiste uno specifico obbligo a carico dell’ente federale. Ineccepibile si rivela, pertanto, la posizione assunta dal Presidente Federale con il suo ricorso, in quanto diretta a rendere esenti da sanzione comportamenti, pur astrattamente ponentisi in contrasto con specifiche disposizioni federali, quando essi vengano posti in essere con la genuina ed inoppugnabile volontà di prevenire pregiudizi a beni fondamentali della persona umana. E ciò, come è avvenuto nella fattispecie, in quanto in tali condotte manca l’elemento soggettivo della coscienza e della volontà dell’atto antiregolamentare. Ciò impone a questa Corte di pronunciarsi nel senso di prosciogliere l’incolpato per difetto dell’elemento soggettivo, sicché il fatto non costituisce infrazione disciplinare.

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 13 febbraio 2006 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n.25 del 19.01.2006

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Calcio Sicilia avverso le sanzioni adottate a seguito dell’impugnativa del Presidente del Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico

Massima: Non è seriamente contestabile, e del resto non lo fa la società appellante, che il Presidente di un Comitato Regionale possa richiamare gli atti di un procedimento di 1° grado esauritosi con un provvedimento ritenuto incongruo, illegittimo o comunque irregolare ed investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio (di primo grado). Lo dispone l’art. 40 punto 9 C.G.S. che nulla prevede, invece, in ordine alle modalità attraverso le quali il Presidente del Comitato Regionale possa venire a conoscenza del provvedimento poi da lui giudicato, come già scritto, incongruo, illegittimo o comunque irregolare. Come del resto non avrebbe potuto, vuoi per l’estrema difficoltà di contemplare la molteplicità dei modi attraverso i quali taluno può venire a conoscenza di un certo fatto vuoi perché, a ben riflettere, non è di interesse alcuno disciplinare il modo attraverso i quali ciò può concretamente avvenire, fermo il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva, nell’attribuire certi poteri al Presidente di un Comitato in relazione a taluni provvedimenti, ammette implicitamente che detto Presidente in qualche modo e da qualcuno deve esserne pur informato. Così stando le cose non si vede quale fondamento possano avere le doglianze della società, visto che il Presidente del Comitato Regionale ha legittimamente azionato un potere che il Codice di Giustizia Sportiva espressamente gli attribuisce e lo ha azionato venuto ovviamente a conoscenza di quel provvedimento ritenuto incongruo, illegittimo o comunque irregolare che è l’unico presupposto cui l’art. 40 punto 9 C.G.S. subordina la possibilità di investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 6.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Caseificio Danna S. Prisco avverso decisioni merito gara Giovani Recale/Caseificio D’Anna S. Prisco dell’11.3.2000

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale può richiamare gli atti della gara e, conseguentemente, dichiarare la nullità della delibera adottata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Locale, e disporre l'invio al Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 136 del 2.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Bassano in Teverina avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore T.C..

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35 comma 5 C.G.S., quando ritiene incongruo il provvedimento di sanzionatorio irrogato dal giudice sportivo, lo annulla e trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare.

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