Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la  Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;  - AMMENDA DI € 50.000,00,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013  2. RICORSO DEI SIGG.RI U.C., D.B., F.M. E  A.C.T. (ABBONATI SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A.)  AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ A.C. MILAN S.P.A.:  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;  - AMMENDA DI € 50.000,00, SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013

Massima: La Corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli abbonati della società che hanno impugnato la sanzione inflitta alla società sul presupposto che il provvedimento assunto  dal Giudice Sportivo si rivela gravemente e direttamente lesivo degli interessi di tutti i sostenitori  della ridetta squadra che, incolpevolmente, subirebbero gli effetti sfavorevoli del provvedimento  sanzionatorio consistenti nel concreto impedimento a seguire, per la giornata di chiusura dello  stadio, l’incontro in programma nonostante la sottoscrizione dell’abbonamento. Non si ravvisa la legittimazione attiva a proporre  ricorso, invero qualificato dagli istanti anche come mero atto di intervento ad adiuvandum, nei  confronti del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione qui in esame alla  società Milan da parte degli abbonati,  in quanto dalla piana lettura dell’art. 33, comma 2, C.G.S. si evince che il predetto Codice (allo  stato) contiene disposizioni che militano a considerare soltanto le società e i loro tesserati quali  legittimati attivi a proporre reclamo avverso provvedimenti sanzionatori relativi a fatti venuti in  emersione nel corso dello svolgimento di una gara, dal momento che il testo della predetta norma  chiaramente si esprime in tal senso: “Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di  interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Ne deriva che il ricorso proposto dai predetti tesserati deve dichiararsi inammissibile, restando comunque la loro  posizione soggettiva non priva di tutela attraverso l’esercizio degli strumenti giudiziari tipizzati  dall’ordinamento e da proporsi dinanzi al Giudice ordinario.

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 7 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 50 del 14.5.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Montello avverso decisioni a seguito di ricorso per revocazione dell’A.C. Caerano

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 2 C.G.S. per mancanza di legittimazione, l’opposizione di terzo promossa da un portatore di un interesse indiretto in classifica perchè non prevista dall’ordinamento federale. L’art. 29 C.G.S. nei suoi commi 1, 2, 3 testualmente recita: 1. sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società , i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso; 2. per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato; 3. nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica. (Il caso di specie: La società ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare relativa alla posizione irregolare del calciatore per tesseramento inerente la disputa della gara tra altre società sul presupposto che la mancata punizione sportiva della perdita della gara inflitta ad una società incideva sulla sua posizione in classifica, avendo dovuto procedere a spareggio per determinare la squadra avente diritto alla promozione diretta di 2ª Categoria, e proprio con la predetta società).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 39/C del 28.4.2003

Impugnazione - istanza: Appello per opposizione di terzo dell’A.C. Venezia tendente ad ottenere l’annullamento, e/o la revoca, e/o la riforma della decisione della C.A.F. relativa alla gara Catania/Siena del 12.4.2003

Massima: La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello perché l’ordinamento federale non prevede strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quello dell’opposizione di terzo.

Massima: In ambito federale è inammissibile l’opposizione di terzo prevista dall’art. 404 c.p.c., in quanto è uno strumento di garanzia non espressamente disciplinato dalle norme dell’ordinamento sportivo.

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