Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 210/CSA del 4 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 118 del 04.04.2023

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912 s.r.l./A.S.D. Sangiovannese 1927

Massima:non può prendersi in considerazione la memoria di controdeduzioni presentata dalla Sangiovennese 1927, in quanto non trasmessa alla controparte a norma dell’art. 49, comma 5, C.G.S.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN  del 4 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1

Impugnazione - istanza:– Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano/Don Orione del 5.1.2008. - Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano/SD Fratelli Cambise C/5 del 19.1.2008.  - Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano/Sagittario del 2.2.2008  – Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASD United Cepagatti/ASP Calcetto Avezzano del 9.2.2008

Massima: A mente dell’art. 38 CGS, la parte avverso la quale è proposto il reclamo può inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento dei motivi e non dalla decisione con la quale il GS rimette gli atti all’Organo competente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 19 giugno 1998 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 19.3.1998

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Tresnuraghes avverso decisioni merito gara Junior/Tresnuraghes del 15.2.1998

Massima: Si ha violazione del principio del contraddittorio, nel caso in cui la Commissione Disciplinare non prende in considerazione le controdeduzioni della controparte perché ritiene essere pervenute oltre il termine di cui all’art. 23 comma 8 C.G.S. Infatti, la normativa che disciplina il procedimento relativo alla contestazione della regolarità di una gara non stabilisce un termine entro il quale le controdeduzioni debbono pervenire all'organo giudicante, né richiede che la società controinteressata debba, nel formulare le controdeduzioni, allegare la prova della data in cui ha ricevuto copia del reclamo, ma solo di avere inviato dette controdeduzioni anche alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Pomigliano est avverso decisioni merito gara Pomigliano Est/Comprensorio Stabia del 2.11.2002

Massima: L’art. 29 comma 7 C.G.S. prevede che: “In caso di reclamo la controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante”. Ebbene, proprio alla luce di quanto stabilito dalla norma in esame, è fuor di dubbio che il diritto all’invio di controdeduzioni non sussiste allorché si verte in materia di cui al comma 8 (tra gli altri) dell’art. 24; allorché si verte, cioè, in tema di giudizio del Giudice Sportivo sulla posizione irregolare dei calciatori ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Codice. Considerato che quest’ultima norma individua l’irregolarità della posizione dei calciatori, tra le altre ipotesi, nella violazione da parte delle società delle “disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis nelle N.O.I.F.” (lettera c) e che la società, oltrepassando il limite dei 4 calciatori fuori quota, ha violato uno dei “particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare” previsti dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., deve concludersene che la società appellante, incorrendo nell’eccezione di cui all’art. 29, punto 7, del C.G.S., non aveva diritto all’invio di controdeduzioni nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo relativo alla violazione dell’obbligo di non utilizzare più di 4 calciatori fuori quota in una singola partita. Va da sé, più per completezza che per effettiva necessità, che, in assenza del diritto di proporre controdeduzioni, non ha fondamento la tesi della società appellante secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non accordargli il termine di 3 giorni di cui all’art. 34, punto 3, C.G.S.; termine ovviamente previsto per il caso in cui esista il diritto di proporre proprie controdeduzioni.

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