DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: Pur essendo vero, infatti, che la FIGC è legittimata ad intervenire esclusivamente nel procedimento esofederale e fermo il principio secondo il quale il soggetto autorizzato ad intervenire nel procedimento endofederale è la Procura Federale presso la FIGC nel caso di specie, però, la FIGC era intervenuta quale parte legittimata all’udienza tenutasi presso il Collegio  di Garanzia del CONI. Ad oggi, pertanto, costituendo il presente procedimento una prosecuzione del precedente giudizio trattato avanti alla Collegio di garanzia stesso la FIGC è conseguenzialmente parte a tutti gli effetti nell’ambito del medesimo. La FIGC ha del resto precisato che lo scopo del suo intervento è esclusivamente quello del mantenimento del buon andamento dei campionati in corso essendosi già cristallizzate le posizioni relative ai provvedimenti emanati a danno delle società interessate dal presente procedimento nel corso di stagione oramai esauritasi.

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