Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 76/2018 del 28 novembre 2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con il C.U. n. 123/CFA e, in forma integrale, con C.U. 020/CFA del 20 agosto 2018, con la quale l’ACR Messina veniva ricollocata all’ultimo posto del Campionato di I^ Divisione, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.

Parti: Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Vibonese Calcio S.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/A.C.R. Messina S.r.l. - Lega Italiana Calcio Professionistico/U.S. Vibonese Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.R. Messina S.r.l.

Massima: … il Collegio ritiene che i ricorsi riuniti meritino accoglimento in ordine all’eccepita incompetenza degli organi della Giustizia endofederale, i quali non possono essere aditi per la reintegrazione nella possibilità di adempiere agli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa esclusione dal precedente campionato dell’ACR Messima ..La suddetta preclusione è contenuta negli artt. 30 e 32 del CGS CONI; infatti, il TFN è incompetente ad esprimersi sul diritto della US Vibonese Calcio di partecipare al campionato per effetto di una valutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 13 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Mantova - Com. Uff. n. 30 del 15.2.2018; Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale n. 40 del 2.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO F.C.D. OLIMPIA 05 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO GONZAGA/OLIMPIA 05 DEL 04.02.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CSA avverso la decisione della CSAT…Nei confronti di quest’ultima statuizione, e per gli stessi motivi già presentati, viene proposto un ulteriore ricorso a questa Corte, mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d’appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni. Sarebbe stato, invece, possibile, ma non è questo il caso di specie, ottenere l’intervento della Corte adita in caso di revocazione o revisione di decisioni irrevocabili quando esse siano state fondate su elementi falsi, su dolo di una delle parti o quando siano sopravvenute prove non conosciute al momento della decisione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 26.4.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Corte proposto dal sodalizio, in quanto – ex artt. 29 bis, comma 2 e 3, e 36 e 36 bis CGS – non è ammesso ulteriore gravame avverso pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale, quale Giudice di secondo grado rispetto al Giudice Sportivo Territoriale.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 61 del 10.04.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX/CALCIO FEMMINILE CHIETI DEL 2.4.2016

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Corte proposto dal sodalizio, in quanto – ex artt. 29 bis, comma 2 e 3, e 36 e 36 bis CGS – non è ammesso ulteriore gravame avverso pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale, quale Giudice di secondo grado rispetto al Giudice Sportivo Territoriale.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016

Impugnazione – istanzaRICORSO A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE  FINO  A  TUTTO  IL  5.3.2017  INFLITTA  AL  SIG.  IERVOLINO MICHELE, DIRIGENTE DELLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. LONGOBARDI CARMINE; AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;  SEGUITO GARA VIRTUS OTTAVIANO/SANGIUSEPPESE DEL 3.12.2016

Massima: Trattandosi di un ricorso contro la decisione di un Giudice di Appello Territoriale e configurandosi, pertanto, il presente gravame come inammissibile strumento per ricorrere ad un terzo grado di giudizio, estraneo al vigente ordinamento sportivo, la Corte ritiene conseguentemente di non poter neanche esaminare le questioni di fatto e i profili di diritto proposti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CAMUNIA 2015/ORATORIO MACLODIO DELL’11.9.2016

Massima: Il ricorso è inammissibile. Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte Federale d’Appello quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la Società si è rivolta alla Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S. CARPENA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENA A.S.D./SAN VITTORE DEL 3.4.2016

Massima: Il reclamo è inammissibile. L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Piemonte e Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 29 del 29.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.P.D. CALCIO TORTONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APD CALCIO TORTONA/GSD AURORA DEL 26.9.2015

Massima: Il reclamo è inammissibile L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO POL. POMPEI CALCIO MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MILAZZO/POMPEI DEL 16.1.2016

Massima:. Il ricorso proposto alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell’omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell’impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. BOYS PIANURESE 2005 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, BOYS PIANURESE/MONS PROCHYTA CALCIO DEL 21.2.2016

Massima: Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la Società si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. 49 del 26.11.2015; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. RAVINENSE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 24.5.2017 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, SIG. S.N.; - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, CASTELSANGIORGIO/RAVINENSE DEL 22.11.2015

Massima: Il reclamo è inammissibile L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. R.W.AVVERSO L’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016

Massima: Il ricorso proposto a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell’omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell’impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame. Il Codice di Giustizia Sportiva delinea con estrema chiarezza, al titolo III, il sistema relativo alla giustiziabilità dei comportamenti addebitati a coloro che sono assoggettati all’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In questo senso, l’art. 29 C.G.S. prevede, al 1° comma che i “I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici Sportivi Nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici Sportivi Territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali” e al 2° comma che “I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati ….. sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.” Ferma questa ripartizione, per competenza territoriale e funzionale, ad eccezione delle condotte riconducibili alla cognizione dei Tribunali federali Territoriali (ai sensi dell’art. 30 Codice cit.), l’art. 29 bis indica nella Corte Sportiva d’Appello Territoriale l’organo di giustizia da adire avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali garantendo, nel giudizio di merito, un doppio grado di giurisdizione (garanzia peraltro non costituzionalmente prevista come indefettibile all’ordinamento, v. Cassaz. Civ. n. 24341/15 e Corte europea di giustizia 6.9.2005 CurepKa c. Ucraina, anche se l’accesso alla giustizia, in senso lato, trova la sua tutela nel diritto - stabilito nell’art. 13 CEDU - solo “ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale”, senza che in questo ambito possa essere ricompreso un diritto all’appello ovvero ad un secondo grado di giurisdizione, il quale, invece, trova la sua fonte, quando la procedura assume il carattere “penale” secondo il significato riconosciuto dalla CEDU, nel Protocollo n. 7 CEDU ( ), dove all’ art. 2 si accorda al condannato il “diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale” ). Ciò posto, vi è da dire che non sono previsti, nella procedimentalizzazione delle cognizioni di merito dell’ordinamento sportivo, ulteriori grado di giudizio rispetto a quelli già attivati.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 168 del 26.5.2015  - Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 153 del 30.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. M.V.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO 2010/REGGIOMEDITERRANEA DEL 26.4.2015

Massima: Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi celebrati davanti al Giudice Sportivo e alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per cui alla Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 179 del 22.5.2015 e n. 185 del 5.6.2015-errata corrige - Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Com. Uff. n. 186 del 10.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. A.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO DI 1^ CAT.

Massima: Il reclamo va dichiarato inammissibile. Infatti questa Corte sportiva di appello nazionale, a norma dell’art. 29 bis comma 2 C.G.S., non può fungere da giudice di terzo grado, essendo essa invece giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali (e non di quelli territoriali).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C.D. REAL ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE/F.C.D. REAL ADELFIA DEL 26.11.2014 .

Massima:  Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi celebrati davanti al Giudice  Sportivo e alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per cui alla Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. LATIAS AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE FINO A TUTTO 8.3.2015 AL SIG. L.A., INFLITTE SEGUITO GARA LATIAS/POLIMNIA DEL 4.1.2015

Massima: L'appello non è ammissibile. Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui alla Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C.D. COLORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2019 INFLITTA AL SIG. S.M. SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE/COLORNO DEL 23.11.2014

Massima: Considerato che la società reclamante si è già avvalsa dei due gradi di giudizio federale previsti dall’ordinamento sportivo, visti gli artt. 29 bis, comma 2, C.G.S., 36 bis C.G.S. e 30, comma 3, dello Statuto federale, non può che essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 119 del 10.10.2014; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 CSA 06 del 28.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CEFALÙ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBUONO 1975/CEFALÙ CALCIO DEL 14.9.2014

Massima: Dopo due gradi di giudizio, definiti con rigetto del ricorso della società avente ad oggetto la asserita posizione irregolare di un calciatore (delibera Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia; delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale), è stato presentato un preannuncio di reclamo, non seguito da reclamo. Cio’ premesso non resta che dichiarare inammissibile il gravame trattandosi comunque di un terzo grado di giudizio (art.31 e segg . C.G.S) con addebito della relativa tassa.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia - Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING APRICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. N.D.L. SEGUITO GARA ISCHITELLA CALCIO/ASD SPORTING APRICENA DEL 12.4.2015

Massima: Il reclamo va dichiarato inammissibile siccome spiegato avverso una decisione di secondo grado. La reclamante attraverso il mezzo qui in rilievo ha, infatti, introdotto, del tutto irritualmente, un terzo grado di giudizio di merito non previsto dall’ordinamento federale. Sul punto, e come già evidenziato dalla giurisprudenza della Corte, il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva è strutturato su un doppio grado di giurisdizione e, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi, in prime cure, davanti al Giudice Sportivo ed, in sede di gravame, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, di talchè al Collegio resta interdetta ogni possibilità di ulteriore sindacato.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2019 ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA SEGUITO GARA DUCATO CALCIO/OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DEL 2.11.2014

Massima: Il ricorso non può essere preso in esame nel merito in quanto inammissibile. Infatti il soggetto avverso la decisione del Giudice Sportivo ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, con ciò ha esaurito la facoltà di impugnare la decisione del Giudice Sportivo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello che non costituisce un terzo grado di giurisdizione, né è giuridicamente concepibile un doppio grado d’appello. E’ appena il caso di ricordare che l’ultimo grado della Giustizia sportiva demandato agli organi del CONI, che costituisce il momento di chiusura del sistema.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. R.G.;- SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. P.A.;- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. D.A.G.,INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014

Massima: Il reclamo è inammissibile.  Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui al collegio è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. 

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia. – Com. Uff. n. 24 del 16.10.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. LAMBRUGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 INFLITTA AL CALC. RUFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAMBRUGO CALCIO/INVERIGO DEL 28.9.2014

Massima: La Corte considerato che la vicenda di cui è causa ha già ottenuto due gradi di giudizio; considerato altresì, che nell'ambito del vigente sistema di giustizia sportiva non è prevista la possibilità di ricorrere avverso una decisione del giudice d'appello, già pronunciata nella vicenda de qua; dichiara inammissibile il ricorso.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 78 del 7.5.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. OMNIA BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMNIA BITONTO/VICARIUS DEL 30.3.2014

Massima: Il reclamo è inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA/CITTÀ DI CONCORDIA DEL 9.2.2014

Massima: Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. NOVA SIRI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SIRI CALCIO/A.S.D. ROTUNDA MARIS DEL 10.11.2013

Massima: Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013

Impugnazione – istanza:  5. RICORSO CALC. C.N.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013  

Massima: Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 39 C.G.S. in quanto al riguardo si sono già pronunziati il Giudice Sportivo territorialmente competente e la Commissione Disciplinare Territoriale e dunque si tratterebbe di un terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA REAL  SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013 

Massima: Il reclamo è inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi  disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la  competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come Giudice di secondo grado.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale  presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO DELL’A.S.D. THERMAL A. CECCATO AVVERSO LA DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA THERMAL A. CECCATO M. TEOLO/VIGOREAL C5 DELL’1.11.2013

Massima: Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento  disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla  norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di  Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina  sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di  giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.  L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei  giudicati che è il ricorso per revocazione.  Nel caso che ci occupa, la Società si è rivolta a questa  Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non  previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 31 del 28.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. MACALLESI 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. C.G.SEGUITO GARA BRUZZANO/MACALLESI 1927 DEL 9.11.2013

Massima: La Corte di Giustizia Federale ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile. Infatti, la società reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte dell’Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Lombardia) davanti al quale la società già aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, poiché la ricorrente, con l’impugnazione davanti alla Commissione disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato preliminarmente inammissibile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO CALC. P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013

Massima: La Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere  integralmente respinto.  Si reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di  valutazione di merito da parte dell’Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella  fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Sicilia,  Palermo) davanti al quale il calciatore ha gia’ impugnato la decisione del Giudice Sportivo  Territoriale. Pertanto, poiché il ricorrente, con l’impugnazione davanti alla Commissione  disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il  reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato inammissibile.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013

Impugnazione – istanza: 1.RICORSO RICORSO A.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINERGY/VALGRANDE DEL 10.3.2013

Massima: Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale”. Poiché, in ordine alla gara, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - CU. N. 36 del 13.3.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’ A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. E.A.; - SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. R.L.; - SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. B.F.; INFLITTE SEGUITO GARA ASD CORTE CALCIO/ACD VIGOLO MARCHESE DEL 3.3.2013

Massima: Il reclamo è inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come Giudice di secondo grado.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com.- Uff. n. 50 del 7.3.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’ U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIERO A SIEVE/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.1.2013

Massima: La decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente. La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S .. L’errata interpretazione dell’art. 34 N.O.I.F. di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui al richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento –  Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA  ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. C.A. FINO ALL’11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL  COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012) 

Massima: Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio  grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta  nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo  grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1,  applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale  Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia  territoriale.  L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei  giudicati che è il ricorso per revocazione.  Nel caso che ci occupa, la società si è rivolta a questa Corte quando aveva  già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato  terzo grado di giudizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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