Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 52 del 08/06/2023
Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 127 del 14 marzo 2023, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Amatori Sersale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 19 del 23 febbraio 2023 "Attività Ricreativa Amatori s.s. 2022/2023", che aveva comminato, nei confronti della società Atletico Amatori Sersale, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di € 10,00 come prima rinuncia, ha annullato la decisione del Giudice di prime cure, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti
Impugnazione Istanza: Sersale Calcio 1975 / Comitato Regionale Calabria FIGC-LND / Amatori Atletico Sersale
Massima: Le parti non possono essere ascoltate separatamente perché ciò configura un mancato rispetto dei diritti di difesa, della parità delle parti e del principio del contraddittorio…La dichiarazione di inammissibilità non preclude a Questo Collegio, nel fare buon governo della propria funzione nomofilattica, di segnalare comunque la violazione di legge in cui è incorsa la Corte di Appello Territoriale in relazione all’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in tema di contraddittorio delle parti. Sul punto, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. La violazione di tali principi condurrebbe alla nullità della decisione, ancorché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto in forza del quale “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo sotto pena, in difetto, della nullità dell’intero procedimento” e deve, altresì, riaffermarsi il principio di diritto in forza del quale “la richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo di un ricorso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure sotto pena, in difetto, della inammissibilità del ricorso e della acquiescenza ai provvedimenti non impugnati”.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 51 del 26/06/2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio (d’ora innanzi, anche solo il Buccino), aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli - Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore F.M.
Parti: ASD U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Campania FIGC-LND/ASD Buccino Volcei Calcio
Massima: La Corte Sportiva, non può fissare l’udienza di discussione convocando le parti nel medesimo giorno ma in orari diversi perchè in tal modo viola le norme di diritto (ex art. 54 comma 1 CGS CONI con riferimento all’art. 111 Cost., agli artt. 84 e 117 disp att. c.p.c., agli artt. 44, 50 e 77 CGS FIGC ed agli artt. 2 e 5 CGS FIGC - violazione del contraddittorio e del diritto di difesa)….questo Collegio, con riferimento al primo motivo di ricorso, non può esimersi dal censurare la conduzione del processo operata dalla Corte Sportiva Territoriale che ha emesso la decisione impugnata. Invero, l’aver convocato le parti in orari diversi, ha compromesso l’integrità del contraddittorio in quella sede, non consentendo alla parte di ascoltare la discussione dell’altra e, dunque, impedendo di poter replicare ovvero di formulare eccezioni e/o comunque di esplicare a pieno la propria difesa, con conseguente possibilità di annullamento della decisione per difetto di contraddittorio, eccezione pur sempre rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 1996, n. 3061).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Prima: Decisione n. 20 del 20/04/2018 – www.coni.it
Decisione impugnata: C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale FIGC – LND Emilia Romagna ha rigettato il reclamo della A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 21 del 29 novembre 2017.
Parti: A.C. Crevalcore ASD/Federazione Italiana Giuoco Calcio/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND/ASD Guastalla
Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso presentato dalla società ed annulla la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale perché assunta senza la comunicazione dell’udienza di discussione alla società ricorrente e per l’effetto, annulla la decisione e rimette gli atti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale dovrà convocare la Società, e per essa il suo difensore costituito, all’udienza di discussione del ricorso. L’art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC prevede la possibilità di eleggere domicilio presso il difensore, così come ha fatto la ricorrente; non avere rispettato la suddetta norma, non inviando l’avviso al medesimo, ha leso il diritto di difesa della Società, con la conseguente impossibilità di partecipare all’udienza di discussione, rimasta deserta. Il Collegio, osserva che la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale veniva notificata direttamente alla Società in dispregio dell’elezione di domicilio presso l’avvocato, così come risultante dalla procura versata agli atti del Giudice di Seconde Cure e dei motivi integrativi depositati avanti quest’ultimo. La Società non presenziava all’udienza avanti la Corte sopra detta. L’irregolarità della notifica dell’avviso di trattazione dell’udienza è chiara e provata. La Suprema Corte ha statuito più volte che “la notificazione…. (omissis) deve essere completa in tutti i suoi elementi, onde se la parte ha nominato il procuratore indicando il domicilio dello stesso, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita in detto luogo, ma effettuata a soggetto diverso dal procuratore costituito. E comunque, senza il nome del predetto legale, giacché in tal modo non può aversi giuridica certezza che l’atto sia stato conosciuto da chi aveva il compito di valutare la linea difensiva da adottare” (Cass. 5148/2000; Cass. 9362/2002). Dagli atti di causa, non risulta nemmeno essere stata depositata prova dell’avvenuta consegna della suddetta comunicazione alla Società. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha violato le regole elementari immanenti all’ordinamento, tese a garantire il contraddittorio in qualsiasi stato e grado dei giudizi.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Prima Sezione: Decisione n. 24 del 07/04/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello - Sezione III presso la F.I.G.C.
Parti: ASD Barletta Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque/Polisportiva Dilettantistica Sammichele
Massima: La norma sovraordinata del C.G.S. del C.O.N.I prevede all’art. 23, co. 4 e 5, che la fissazione da parte della Corte Sportiva d’Appello dell’udienza in Camera di Consiglio debba avvenire con “provvedimento comunicato senza indugio agli interessati”, per consentire alle altre parti di costituirsi in giudizio con propria memoria difensiva “entro il termine di due giorni prima dell’udienza”. Non risulta che la Corte abbia comunicato la data dell’udienza, privando così la società di poter far valere le proprie difese nel procedimento di secondo grado.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACQUA E SAPONE C5/FUTSAL CITTÀ DI SESTU DEL 27.9.2014
Massima: Non si ha violazione del principio del contraddittorio per aver il giudice sportivo comunicato alle ore 14,18 del giorno 13.10.14, la fissazione dell’udienza per il giorno 15/10/14 laddove l’art. 29, comma 8 bis, C.G.S. così recita: “8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l’istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria”. …Orbene, tale comunicazione appare tempestiva atteso che l’art. 29, comma 8 bis, sopra riportato prevede un termine indicato per giorni e non per ore. Ma, ove anche potesse convenirsi con la parte reclamante in ordine al mancato rispetto del predetto termine, la predetta violazione procedurale non potrebbe determinare l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo e rinvio al predetto organo per una nuova decisione del merito, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, C.G.S., a tenore del quale la C.S.A. “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”. Ed invero, la predetta violazione procedurale non può essere qualificata come “una violazione delle norme sul contraddittorio” atteso che la ratio sottesa alla norma di cui all’art. 29, comma 8 bis, C.G.S. (norma, peraltro, non perspicua) deve essere individuata nella volontà del legislatore federale di assicurare la possibilità (si veda l’uso dell’espressione “possono”) un’interlocuzione sul reclamo a tutti i soggetti interessati mediante la produzione di memorie e documenti. Nel caso di specie, la società aveva proposto un reclamo articolato e, peraltro, ben poteva illustrare lo stesso in sede di udienza; appare, pertanto, del tutto pretestuoso il reclamo che è, peraltro, motivato esclusivamente sul predetto aspetto procedurale.