Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 15 del 09/02/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6.

Impugnazione Istanza: ASD_Gema_2016 / ASD_Trecchina_2021 / FIGC/ LND/ Comitato Regionale Basilicata della FIGC - LND

Massima: Confermata la decisione della CSA che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto innanzi al giudice sportivo per non corretta instaurazione procedimentale del rito ovvero per omessa notifica del preannuncio alla società controparte, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 67, commi 1 e 2, C.G.S….La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale – C.R. Basilicata è, infatti, puntuale nel rilevare che, avendo il Giudice Sportivo deciso sulla scorta di un ricorso proposto dalla Gema 2016, questa, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, CGS FIGC, avrebbe dovuto notificare il ricorso stesso a mezzo PEC alla società Trecchina 2021, mentre tale incombente, atto a radicare il contraddittorio con la parte controinteressata, non è stato assolto (come, del resto, indiscusso in punto di fatto). Il Giudice Sportivo, peraltro, accoglieva il ricorso proposto da ASD Gema nella espressa, ma errata, convinzione che la notifica fosse stata effettuata nei modi previsti, tanto da motivare la propria decisione anche sulla scorta di mancanza di memorie e documenti da parte degli “altri soggetto individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento …”. La previsione di una espressa modalità di notifica del ricorso (ovvero anche del “preannuncio” del medesimo ricorso) non consente di ritenere assolto, ai fini della integrità del contraddittorio, detto incombente a mezzo di una e-mail indirizzata al Presidente della ASD Trecchina 2021, non essendo previste modalità alternative ovvero equipollenti. Anche la disposizione generale di cui all’art. 53 CGS FIGC non consente dubbi in proposito, disponendo, al comma 1, che tutti gli atti del procedimento sono sempre comunicati a mezzo PEC, ribadendo tale modalità anche nello specifico delle comunicazioni di ogni altro tipo atto. Non sembra, pertanto, che possa considerarsi equivalente altra modalità di comunicazione notificatoria e, a maggior ragione, quella di una e-mail indirizzata, non alla ASD resistente (cui del resto si è imposta, sin dal momento della sua iscrizione, di dichiarare la propria PEC), bensì al sig. …., ad un suo recapito di posta elettronica personale e senza neppure identificarlo circa la sua qualità di legale rappresentante della Trecchina. Neppure convince l’argomento di parte ricorrente, secondo cui il vizio di notifica sarebbe stato sanato dalle difese svolte in secondo grado dalla ASD Trecchina 2021; invero, se di sanatoria per il raggiungimento dello scopo si sarebbe potuto discutere, la condotta sanante doveva emergere già in primo grado, mentre non vi è dubbio alcuno che il procedimento innanzi al Giudice Sportivo si sia svolto in assenza della società contro interessata. D’altra parte, sul punto, non può non aggiungersi il dato che ASD Gema 2016 propone la tesi della intervenuta sanatoria soltanto innanzi a questo Collegio di Garanzia, mentre non sembra aver speso detto argomento innanzi alla Corte Sportiva di Appello, né in questa sede assolve, a tal proposito, all’obbligo di localizzazione interna ed esterna (cfr. art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.) della eccezione de qua (se eventualmente proposta anche al Giudice di secondo grado).

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 ()

Massima: Quanto, alla notifica dell’originario reclamo, si rileva come la stessa sia stata effettuata, dalla società, presso l’indirizzo corrispondente alla sede legale, e come tale notifica non è andata a buon fine solo ed esclusivamente perché nell’indirizzo del destinatario della raccomandata, era stata omessa l’indicazione (c/o …); trattasi di omissione che non può, in alcun modo, giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell’originario reclamo e che giustifica, pertanto, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, per come riconosciuto dal Giudice Sportivo. Peraltro, il Giudice Sportivo, nel mentre ha riconosciuto il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ha disposto la trasmissione di copia del reclamo alla controparte, al fine di consentirle di controdedurre in ordine ai motivi dello stesso; il che dimostra, in modo incontrovertibile, che sul reclamo proposto dalla società avverso la omologazione del risultato della gara è stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti della società controparte ovvero è stato pienamente raggiunto lo scopo sotteso alla previsione di cui all’art. 33.4 del Codice di Giustizia Sportiva, a tenore della quale “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015

Massima: La decisione gravata, sussistendo una causa di inammissibilità non rilevata in prima istanza va annullata senza rinvio, invero, la decisione suddescritta veniva assunta nonostante che l’attuale reclamante avesse eccepito l’inammissibilità dell’atto introduttivo non avendo ricevuto copia del ricorso come prescritto dell’art. 33, punto 5 C.G.S. La “ratio” della disposizione dinanzi citata riposa nel garantire l’esercizio del diritto al contraddittorio per consentire alla controparte di conoscere gli addebiti che le vengono mossi in modo da poter apprestare le proprie difese. L’errore commesso dal primo Giudice consiste nell’avere ritenuto sufficiente, per avallare la regolarità del contraddittorio, nonostante fosse stato messo sull’avviso dall’eccezione sollevata dall’attuale reclamante, la produzione della ricevuta della raccomandata a questa inviata; e, ciò, in mancanza dell’avviso di ricevimento, da parte dei destinatari dell’unico documento che avrebbe potuto garantire la correttezza dell’instaurato rapporto processuale. Peraltro, come correttamente sottolineato nei motivi di gravame, competeva alla originaria ricorrente accertarsi che l’obbligo previsto dalla norma fosse stato correttamente adempiuto con consegna dell’atto al destinatario svolgendo, non avendo ricevuta di ritorno l’avviso del ricevimento, ogni opportuno accertamento presso i competenti uffici. 

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 giugno 2008– www.coni.it 

Decisione impugnata: Rigetto richiesta di fusione societaria - www.figc.it 

Parti: U.S. Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale FIGC/LND 

Massima: L’utilizzabilità del fax per le comunicazioni tra la Federazione e le società calcistiche risulta dall’espressa previsione del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che consente l’utilizzo del fax per la trasmissione di ogni atto previsto dal medesimo codice (cfr. art. 38, comma 7°, C.G.S.: “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”). D’altro canto, come ha recentemente osservato il Consiglio di Stato, “il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente …Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 4.6.2007, n. 2951).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 167/CGF Riunione del 24 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 238/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell’1.4.2008 

Impugnazione - istanza:Ricorso della S.C. Domus Bresso avverso decisioni merito gara Bergamo Calcio a 5/Domus Bresso del 29.3.2008  

Massima: E’ regolare il reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore trasmesso via fax quando vi è l’attestazione automaticamente rilasciata dall’apparecchio per la trasmissione da cui risulta la perfetta corrispondenza tra il numero di utenza della società controparte e il numero del destinatario della comunicazione segnato sull’attestazione medesima.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 119/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007

 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Modugno Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Modugno Calcio a Cinque/Marcianise Calcio a 5 del 22.9.2007  

Massima: Quando il reclamo appare occasionato unicamente dal fatto che la data di spedizione sulla copia fotostatica della ricevuta postale della raccomandata, inviata alla reclamante tra i documenti ufficiali dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S., sia poco leggibile, si rivela del tutto pretestuoso e privo di ogni fondamento.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2005 

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Luzzese Calcio 99 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso decisioni merito gara Calcio Acri/Luzzese del 16.10.2005 

Massima: Il timbro apposto dall’Ufficio Postale recante la data di spedizione della raccomandata fa fede fino a querela di falso e tale data induce a ritenere che il reclamo alla Commissione Disciplinare è stato proposto nei termini di legge.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare plesso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 20.11.1997

 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. S. Potito Ultra avverso decisioni merito gara Nusco/S. Potito Ultra del 12.10.1997 

Massima: Ai fini della comunicazione del reclamo alla controparte deve considerarsi la data di inoltro all’Ufficio Postale e non quella di ricevimento, che può avvenire anche successivamente alla scadenza dei termini.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A5 – Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza: 1)Ricorso dell’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Calcio A5 Forlì/Reggiana Calcio A5 del 13.2.2010

Massima: La ricevuta della raccomandata in atti, anche se tardivamente prodotta, comprova come nessun vizio procedurale avesse precluso l’ammissibilità del reclamo di prima istanza. La decisione gravata va pertanto annullata con conseguente rinvio degli atti al Giudice Sportivo per il giudizio di merito.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 159/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 235/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008 

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.R.D. Acicatena calcio avverso decisioni merito gara Rosarno/Acicatena del 9.03.2008

Massima: La C.G.F quando rileva che agli atti manca la prova dell’avvenuta notifica del reclamo - presentato dalla società dinanzi al Giudice Sportivo - alla contro parte, ordina alla società di produrre la cartolina di ricevimento della raccomandata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 13 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Ciappazzi avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 3 punti in classifica e l’ammenda di € 200,00

Massima: Dagli avvisi di ricevimento si evince la tempestività dell’invio alla controparte dei motivi del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare da parte della Società. Risulta che, di fatto, sono state adempiute le formalità previste dall’art. 29 comma 5 C.G.S. e che non vi è stata sostanzialmente alcuna violazione delle regole del contraddittorio. Diviene a questo punto superfluo accertare se la ricevuta della raccomandata fosse o meno stata acclusa al reclamo inviato alla Commissione Disciplinare.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 17.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fratte avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla commissione disciplinare merito gara Fratte/Borghetto del 17.3.2004

Massima: La copia della cedola relativa alla raccomandata R.R. attestante la spedizione dei motivi nei termini e modi prescritti alla controparte può essere esibita, innanzi alla CAF, qualora la Commissione Disciplinare abbia dichiarato per tale mancanza l’inammissibilità del reclamo. La CAF ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, rinviando gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito del reclamo proposto dalla società avverso il risultato della gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello della Gioventù Calcio Cerignola avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Juvenilia S. Severo/Gioventù Calcio Cerignola del 15.2.2004

Massima: La decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il reclamo per mancata esibizione della ricevuta da parte della società comprovante l’avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte, può essere annullata nei succesivi gradi di giudizio quando la società produce la ricevuta di spedizione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002

 Impugnazione - istanza:Appello del C.U.S. Viterbo avverso decisioni merito gara C.U.S. Viterbo/Aymavilles Gressan Pila del 21.9.2002 

Massima: L’art.34 comma 7 C.G.S. non lascia dubbi al riguardo, essendo consentita, per l’invio dei reclami, l’utilizzazione della posta elettronica, come del telegramma e del telefax, solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Orbene, nel caso di specie, nonostante le formali sollecitazioni anche della Segreteria del presente Organo e le successive allegazioni depositate, la società reclamante è stata in grado di provare solo l’invio, mediante posta elettronica, di copia del reclamo proposto dinanzi alla Commissione Disciplinare, ma non la ricezione dello stesso da parte della controinteressata, come la recente tecnologia informatica applicata alla gestione software della posta elettronica avrebbe peraltro consentito (messaggio di ritorno di avvenuta ricezione da parte del destinatario). Non può escludersi, infatti, che l’invio del reclamo non sia andato a buon fine, non essendo tra l’altro generalmente immediata la comunicazione del server di trasmissione fallita. Né, di certo, può dare garanzia di ricezione, nei sensi indicati dal Codice, l’utilizzo del corso ordinario postale, seppur a servizio accelerato (in base all’affrancatura speciale della “posta prioritaria”). L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2004 

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Trapani avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Riviera dei Marmi/Trapani del 28.2.2004 

Massima: Il reclamo può essere inviato anche a mezzo fax, purchè vi sia attestazione di conferma della ricezione. L’art. 29 comma 5 C.G.S. recita: “tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo e del ricorso deve essere inviata contestualmente, all’eventuale controparte”. A sua volta l’art. 34, al comma 7, testualmente prevede: “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma”. L’art. 42 comma 6 recita poi: “ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma del- l’art. 34, comma 7. L’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo”.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004 

Impugnazione - istanza: Appello della Gioventù Calcio Cerignola avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara S. Pio X Lucera/Cerignola del 4.1.2004 

Massima: Il reclamo alla Giudice Sportivo di 2° Grado avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla regolarità della gara può essere inviato via fax, purchè vi sia prova del ricevimento da parte della società. La notifica via fax del reclamo è prevista dall’art. 35 C.G.S.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Re- gionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003

 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’U.S. S. Maria Catanzaro avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Cutro/S. Maria Catanzaro del 21.9.2003 

Massima: Non sussiste, all’interno dell’ordinamento sportivo, un rigido principio di tassatività delle forme da intendersi in senso rigoroso così come accade nell’ordinamento statale generale con riferimento al processo civile o penale, per i quali le sole notifiche avvenute nel rispetto del procedimento legislativamente delineato possono garantire certezza della notiziazione e sua riferibilità al destinatario (in tal senso indirizzano univocamente, da un lato, il riferimento ai “mezzi equipollenti”, contenuto nell’art. 42, comma 1, C.G.S.; dall’altro lato, la previsione della possibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione - quali il fax o la posta elettronica - di per sé inidonei, se non affidati ad un certificatore esterno, a garantire certezza e genuinità dell’inoltro e del tempo della notifica). Tuttavia non si può neppure reputare che l’elencazione dei mezzi previsti per la comunicazione degli atti, contenuta nel C.G.S., abbia mero valore esemplificativo. Detta elencazione costituisce anzi una garanzia specifica non solo per il destinatario della comunicazione, ma anche per il notificante, il quale sa che l’utilizzo di quei mezzi è di per sé idoneo a “salvare” eventuali decadenze pur nell’ipotesi in cui la comunicazione non andasse a buon fine (eventualmente tramite forme di sanatoria per rinnovazione). Ove viceversa la parte abbia optato per l’utilizzo di forme diverse da quelle previste nelle disposizioni del C.G.S., la comunicazione potrà ritenersi sufficiente al rispetto dei termini di decadenza, per conseguimento dello scopo, unicamente ove essa sia risultata in concreto idonea a raggiungere il destinatario, con onere della prova a carico del notificante che resta così soggetto al rischio che la comunicazione non sia andata a buon fine, non potendo invocare in tal caso a proprio vantaggio il rispetto delle forme normativamente previste. Nel caso de quo, dunque, la società ha optato per comunicare il reclamo alla società controinteressata con un mezzo difforme da quelli contemplati negli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S. Il reclamo, pervenuto all’indirizzo ufficiale della controparte, è stato però ricevuto da soggetto sicuramente estraneo, a quella data, all’organigramma societario, secondo la documentazione in atti. Pertanto esso non può considerarsi aver raggiunto comunque lo scopo di notiziare il destinatario del contenuto dell’atto e dovrà essere considerato insufficiente, sul piano formale, quanto al rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione: senza che, a causa della scelta di un mezzo di comunicazione diverso da quelli elencati nel C.G.S., si possa neppure dare corso ad una sanatoria per rinnovazione del procedimento notificatorio che è ipotizzabile unicamente allorché il notificante abbia fatto utilizzo delle modalità selettivamente adottate, anche a sua garanzia, dall’ordinamento sportivo.  Massima: L’art. 34, comma 7 prevede che “tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari” e l’art. 42, comma 1, 3ª frase prevede che “Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 7”.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 13 Ottobre 2003 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell’8.9.2003

 Impugnazione - istanza: Reclamo della S.S. Aldeno avverso la declaratoria di inammissibilità della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino Alto Adige in merito gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense

Massima: Quando la Commissione disciplinare dichiara l’inammissibilità del ricorso per posizione irregolare del calciatore per non essere stata prodotta la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia del reclamo alla Società controparte, la società, può produrre innanzi alla CAF la ricevuta della raccomandata a suo tempo inviata alla controparte, che rinvierà gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C.S. Borgo Nuovo avverso decisioni merito gara play-out Borgo Nuovo/Carini del 3.6.2001

Massima: L’invio alla controparte di copia dei motivi può essere provato mediante l’esibizione della fotocopia dell’avviso di accettazione della relativa raccomandata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 21.3.2001

 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Pertichese calcio avverso decisioni merito gara Comitense/Pertichese del 25.2.2001

Massima: Non può essere dichiarato inammissibile il reclamo quando la società produce le ricevute delle raccomandate che testimoniano l’invio dei motivi alla controparte a suo tempo inviate.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 21 settembre 2000 n. 9, 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000

 Impugnazione - istanza:Appello dell’Akragas Calcio avverso decisioni merito gara Cephaledium/Akragas del 24.10.1999 e la sanzione della squalifica fino al 31.5.2001 inflitta al calciatore T.G., a seguito di deferimento della commissione tesseramenti. Appello dell’Akragas Calcio avverso decisioni merito gara Akragas/ Villabate del 12.9.1999 per partecipazione del calciatore T.G. in posizione irregolare.

Massima: E’ regolare la notifica della decisione della Commissione Tesseramenti fatta alla società, mediante lettera raccomandata, quando il plico, non ritirato dal destinatario, viene restituito per compiuta giacenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 6 aprile 2000 n. 6, 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della Pol. Roccastrada avverso decisioni merito gara Roccastrada/Monte Antico del 7.11.1999.Ricorso per revocazione dell’A.S. C.S. Sassofortino avverso decisioni merito gara Sassofortino/Monte Antico del 14.11.1999

Massima: La CAF,ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) e c), C.G.S., pronunciandosi sul ricorso per revocazione, revoca la precedente decisione emessa dalla medesima CAF - che vede annullato le decisioni degli organi disciplinari sul presupposto che il reclamo non era stato regolarmente notificato alla società controparte – per difetto di contraddittorio, allorquando viene dimostrato che il reclamo era stato regolarmente ricevuto personalemte dal presidente della società controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIeToscana- Com. Uff. n.23 del 7.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Monte Antico avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipadone del calciatore C.R. in posizione irregolare.

Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo di lettera raccomandata. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all'organo di giustizia. La violazione del richiamato art. 23 comma 5 C.G.S. comporta una irregolare instaurazione del contraddittorio e la conseguente nullità del procedimento di primo grado.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 9– www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.C. Torrione avverso decisioni merito gara Torrione/Sporting Benevento del 28.2.1999

Massima: Il ricorso è ritualmente proposto, in quanto l'art. 37 comma 1 C.G.S. nel prevedere che la ricevuta della raccomandata alla controparte deve essere allegata al ricorso, non esclude che tale ricevuta possa essere mandata in fotocopia. Che la raccomandata alla controparte fosse stata effettivamente inviata è dimostrato peraltro dal fatto che la società è stata posta in condizione di costituirsi e controdedurre.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 20 febbraio 1997 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997

 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Semprevisa avverso decisioni merito gara nuova Trivigliano/Semprevisa del 24.11.1996

Massima: Dietro richiesta della Commissione, qualora la reclamante non ha fornito la prova dell’invio dei motivi alla controparte per raccomandata, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S. può far pervenire attestazione dell'Ufficio Postale dell'avvenuta consegna nei termini del plico spedito alla società controparte.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 28 novembre 1996 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 31.10.1996

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A .S. La Salute avverso decisioni merito gara Allievi Torri di Mosto/La Salute del 13.10.1996

Massima: Quando il reclamointerposto da una società non è accompagnato dalla ricevuta comprovante l’avvenuta spedizione di copia del reclamo stesso alla controparte ai sensi dell'art. 37 comma 5 C.G.S., l’appello non è inammissibile qualora nell’intestazione dell’atto sia indicato l’indirizzo di controparte. In tale ipotesi l’Organo disciplinare che ne è investito deve richiedere la spedizione della ricevuta stessa e, qualora ciò avvenga, l'irregolarità è sanata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 30 maggio 1996 n. 5 – www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 28/Disc. del 26.4.1996

 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Adrano avverso decisioni merito gara Libertas Cerami/Adrano del 14.4.1996

Massima: La decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società avverso la validità dell'incontro, per non avere l'istante allegato la ricevuta comprovante l'invio di copia del reclamo stesso alla società controparte, viene annullata dalla CAF, nel caso in cui la società esibisce in sede di appello la ricevuta mancante. Gli atti devono essere rinviati alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito in ordine al reclamo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 30 del 18.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Ponterio avverso decisioni merito gara Serra Dè Conti/Ponterio del 10.12.1996

Massima: L'adempimento dell'obbligo posto dagli art. 23 punto 5, ultimo comma, e 37 comma 5 C.G.S., è preordinato a garantire l'osservanza del principio del contraddittorio. Tale esigenza sostanziale risulta soddisfatta con la costituzione della controparte che ha provveduto a rimettere proprie controdeduzioni tese a contestare la fondatezza nel merito della richiesta avanzata dalla società avversaria. Ne consegue che il reclamo avanzato da una società non contenente l’allegazione della ricevuta postale comprovante il contestuale invio dei motivi alla controparte è sanato dalla costituzione della controparte medesima, con l’effetto che il reclamo non può essere dichiarato inammissibile e gli atti devono essere rimandati dalla CAF alla competente commissione disciplinare per decidere nel merito.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dal calc. D.A., attualmente non tesserato avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF Massima: L’art. 8, comma 8, C.G.S. prevede alla lettera b) che la comunicazione degli atti possa essere effettuata presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento ed è quanto nella fattispecie è puntualmente avvenuto. La circostanza, poi, che la predetta società non si sia preoccupata di informare l’interessato è materia che attiene ai rapporti fra di essi e non incide sulla validità della pronuncia emessa dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 041/C Riunione del 19 Marzo 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 25.1.2007

Impugnazione - istanza: 6. RECLAMO POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO/CIVITAVECCHIA SAN GORDIANO DEL 17.12.2006

Massima: La CAF annulla la decisione di 2° grado ripristinando la decisione di primo grado allorquando evidenzia che il ricorso di secondo grado non era stato inviato alla controparte presso l’indirizzo dichiarato in sede di ammissione al campionato né risulta fornita la prova, dell’effettiva ricezione da parte della controparte, con la conseguenza che il giudice di 2° grado doveva dichiarare inammissibile l’appello.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 036/C Riunione del 22 Febbraio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006

Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO U.C. AVANEMETATO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVANEMETATO/ATLETICO SANTACROCESE DELL’11.11.2006

Massima: La CAF annulla la decisione della Commissione disciplinare che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara, allorquando dagli atti risulta che il procedimento innanzi ad essa era stato instaurato con violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’originario ricorso non era stato regolarmente notificato alla parte poiché inviato ad una via e città completamente diversi rispetto al recapito ufficialmente trasmesso, ai fini della ricezione della corrispondenza, dalla società al Comitato Regionale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 27 del 9.1.2008 – Campionato Calcio Femminile serie C

 Impugnazione - istanza:Reclamo della società Bologna Calcio Femminile avverso decisioni merito gara Ancora-Bologna del 2.12.2007. Massima: Il reclamo che deve essere notificato alla società controparte deve essere inviato all’indirizzo ed al numero civico di questa come risulta dal foglio censimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN del 31 Gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^ Categoria

 Impugnazione - istanza:Reclamo della società ASD FC Amatori Carpinone avverso decisioni merito gara Carpinone-Sporting Pettoranello dell’8.12.2007.

Massima: E’ inammissibile il reclamo che vertente sulla posizione irregolare dei calciatori non è stato inviato alla società, bensì all’attenzione di una persona fisica neppure qualificata presidente della società controinteressata e ad un indirizzo che, seppur verosimilmente appartenente a tale persona, non è stato provato che fosse coincidente con quello della società destinataria della lettera. È pertanto evidente la violazione dell’art. 46 comma 5 CGS, giustamente rilevata dal primo giudice e per di più reiterata in questa fase della procedura, ove l’attestazione dell’invio del reclamo alla controparte non è stata allegata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 23 del 22.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria

 Impugnazione - istanza:Reclamo della società GS Butese avverso le decisioni merito gara Butese-Cevolese del 20.10.2007.

Massima: Quando il reclamo viene inviato alla società controparte ad un indirizzo errato, esso è sanato quando la stessa controparte dichiara di aver avuto cognizione del ricorso nei termini.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione

 Impugnazione - istanza:Reclamo della società U.S. ASD Palestrina avverso le decisioni merito gara Palestrina-Monterotondo del 16.9.2007 .

Massima: Il reclamo è regolare quando inoltrato alla controparte all’indirizzo per la corrispondenza risultante dal foglio di censimento.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione dell’11 aprile 2006 n. 4– www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 16.3.2006

 Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Pistoia Nord A.S.D. avverso decisioni merito gara G.S. Pistoia Nord/Pol. Valentino Mazzola del 29.1.2006

Massima: Il reclamo deve essere inoltrato alla società controparte presso la sede sociale indicata nella scheda di iscrizione presso il Comitato Regionale. In conseguenza dell’indicato vizio del reclamo di seconda istanza, la decisione impugnata va annullata – ai sensi dell’art. 35 comma 5 C.G.S, in quanto pronunciata nei confronti di una parte non evocata correttamente in giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 8 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2005

 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Vittorito avverso decisioni merito gara Vittorito/S.Gregorio del 27.11.2005

Massima: E’ fondato il rilievo della società appellante, che ha eccepito la mancata notificazione del reclamo di primo grado presso il proprio domicilio risultante dalla domanda di iscrizione al campionato, secondo quanto dispone l’art. 29, comma 5 C.G.S.. Di conseguenza, il reclamo de quo doveva essere dichiarato inammissibile già dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 7 - www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005

 Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Stella avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Asar/Stella del 25.9.2005

Massima: Il reclamo è regolare quando è stato inoltrato alla controparte all’indirizzo risultante pubblicato sull’annuario 2004/2005 del Comitato Regionale e non a quello della stagione sportiva 2005 – 2006, non essendo quest’ultimo alla data di proposizione del reclamo ancora pubblicato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 6 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005

 Impugnazione - istanza:Appello della Polivalente S. Damaso avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Vignola 1907/San Damaso dell’11.9.2005

Massima: E’ regolare il reclamo inoltrato alla controparte all’indirizzo risultante dall’annuario della precedente stagione sportiva quando l’annuario per la stagione in corso era ancora in corso di stampa. In ogni caso la CAF rimette gli atti alla Commissione disciplinare per un nuovo esame nel merito attesa la insussistenza della ipotesi di inammissibilità dichiarata da quest’ultima.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Villeneuve avverso decisioni merito gara Villeneuve/CVR 2005 dell’11.9.2005

Massima: Il ricorso è nullo quando inviato alla controparte ad un indirizzo non risultante che non corrispondeva più a quello contenuto negli appositi elenchi formati dal Comitato Regionale, contenenti per l’anno in corso l’indicazione dei recapiti ufficiali delle sedi societarie.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 6 Giugno 2005 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Sottomarina Calcio avverso decisioni merito gara Sottomarina Calcio/Lupia Maggiore del 02.06.2005

Massima: Il reclamo è correttamente inviato alla controparte, quando inviato a mezzo fax al numero che risulta dal “Questionario d’iscrizione al Campionato di 2ª Categoria” per la stagione 2004-2005 e risulta ricevuto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Aprile 2005 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 6.3.2005

 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Bertoni Pro Pontecagnano avverso decisioni merito gara Bertoni Pro Pontecagnano/Sei Casali del 27.11.2004

Massima: Non è seriamente contestabile che l’invio di un atto all’indirizzo della sede sociale di una società, che è la sede ufficiale e formale della società, per l’appunto, adempie certamente alle finalità cui l’invio stesso è preordinato, ancorché si tratti di indirizzo diverso (come nel caso in esame) da quello per la “corrispondenza”. Ne discende che la società ha ottemperato correttamente all’obbligo di inoltrare copia del reclamo alla controparte indirizzandola alla sede sociale invece che al diverso “indirizzo (per la) corrispondenza”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 4.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Pioppi avverso decisioni merito gara Pioppi/Vallo Boys dell’11.12.2004

Massima: L’omessa notificazione del ricorso presso l’indirizzo indicato all’atto della iscrizione al campionato non rappresenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, qualora la parte abbia resistito in giudizio inviando le proprie controdeduzioni. Ne consegue che l’eventuale irregolarità della notifica, risulta sanata dalla costituzione in giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 6 Dicembre 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 dell’ 11.11.2004

 Impugnazione - istanza:Appello Sporting Torrecuso avverso decisioni merito gara Sporting Torrecuso/Stella Azzurra del 10.10.2004

Massima: Non pubblicando il locale Comitato Regionale le variazioni di indirizzo delle sedi societarie, l’originaria reclamante non poteva che notificare (come risulta aver fatto) il ricorso presso l’indirizzo di controparte al momento ufficialmente disponibile.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/Cf del 27 Aprile 2005. n. 1 - www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. L.F., arbitro dismesso a seguito di provvedimento disciplinare di ritiro tessera nella stagione 1992/1993, ex artt. 32, comma 5, dello statuto federale e 22, comma 3, del codice di giustizia sportiva, avverso il mancato inserimento negli organici dell’A.I.A., pur avendo superato un corso arbitri nella stagione 2001/2002, a causa di detto ritiro tessera

Massima: L’orientamento assolutamente costante, secondo il quale il procedimento di notificazione è validamente concluso quando esso produce, entrando nella sfera giuridica del destinatario, la “conoscibilità” dell’atto portato alla sua attenzione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 dell’8.4.2004

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Riviera Delle Palme Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Ancona Football Five/Riviera Delle Palme del 26.3.2004

Massima: Il reclamo per posizione irregolare del calciatore è regolarmente notificato quando inviato alla controparte presso l’indirizzo indicato nella distinta di gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Scot Due Emme avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Virtus Villa/Scot Due Emme del 18.1.2004

Massima: E’ regolare il reclamo inviato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello di censimento per l’inoltro della corrispondenza e riportato nell’annuario delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 inviato dal C.R.E.R. a tutte le società, qualora la società provi di non aver ricevuto l’annuario, che l’indirizzo a cui ha fatto riferimento era quello della precedente stagione sportiva che risulta ancora sul sito ufficiale della FIGC LND C.R.E.R.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003

 Impugnazione - istanza: Reclamo della U.S. Calcio Montenero avverso decisioni merito gara Pol. Olimpia Agnonese/Calcio Montenero del 19.10.2003

Massima: La Commissione Disciplinare, rimette nei termini la società reclamante ai fini della comunicazione del proposto reclamo alla società controinteressata, quando il reclamo spedito, come prescritto dalle norme federali, alla società controinteressata con racc. a/r, presso l’indirizzo risultante dal foglio di censimento della stagione sportiva in corso è stato restituito al mittente con l’annotazione del rifiuto del domiciliatario di ritirare lo stesso, avendo la società comunicato al Comitato l’intervenuto cambiamento di indirizzo. E ciò quando all’esito di accertamenti si verifica che il mutamento di indirizzo è stato reso noto sul Comunicato Ufficiale solo successivamente all’invio della raccomandata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’8 luglio 2002 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Barano Calcio avverso decisioni merito gara Barano/ Foriano del 12.11.2001

Massima: E’ inammissibile il reclamo inviato ad un indirizzo diverso rispetto a quello risultante dalla domanda di iscrizione al campionato, presso il Comitato Regionale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 del 7.5.2002

 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Praia avverso decisioni merito gara Amatori Trebisacce/Praia del 24.3.2002

Massima: Non vi è prova che la società abbia avuto conoscenza del ricorso, che è stato notificato, a mezzo raccomandata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal citato Comunicato Ufficiale e il cui avviso di ricevimento risulta firmato da soggetto che nell’attuale stagione sportiva non risulta dal foglio di censimento di detta società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 8 febbraio 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2001

 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Merine avverso decisioni merito gara Merine/Cursi Salento del 10.12.2000

Massima: Risulta regolarmente notificato alla controparte il reclamo inviato con raccomandata all’indirizzo depositato presso la F.I.G.C.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 15.12.2000

 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Nuova Acri avverso decisioni merito gara Ruggiero di Lauria/Nuova Acri del 29.10.2000.

Massima: Il reclamo è regolare quando inviato presso la sede sociale il cui recapito è indicato nell’annuario della F.I.G.C.-Serie D, laddove non venga provato che l’indirizzo di corrispondenza non sia mai coinciso con quello della sede sociale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 9.11.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Noto Calcio avverso decisioni merito gara Noto/ Akrai dell’1.10.2000.

Massima: E’ regolare il reclamo indirizzato al domicilio della controparte reso noto nella precedente stagione sportiva, la cui variazione, intervenuta relativamente alla stagione in corso, non è stata invece pubblicizzata dal Comitato Regionale, la cui inadempienza ovviamente non può ricadere sulla reclamante, mossasi in perfetta buona fede e nel rispetto delle comunicazioni ufficiali precedentemente ricevute.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIeToscana- Com. Uff. n.23 del 7.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Monte Antico avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipazione del calciatore C.R. in posizione irregolare.

Massima: Ai fini della notifica del ricorso occorre fare riferimento all’indirizzo indicato dalla società per l'inoltro della corrispondenza risultante dal foglio di censimento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 del 29.10.1999

Impugnazione - istanza: Appello della Sportiva Cariatese avverso decisioni merito gara Nuova Acrula Sportiva Cariatese del 26.9.1999

Massima: Il reclamo inviato alla controparte è regolare quando pur essendo stato inoltrato ad un indirizzo errato, diverso cioè da quello pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, risulta essere stato inviato all'indirizzo indicato nella distinta di gara e regolarmente ricevuto come risulta dalla cartolina di ricevimento.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 40 del 24.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Nuova Donnici avverso decisione merito gara Nuova Donnici/Pro Cosenza del 17.10.1998

Massima: E’ inammissibile il reclamo quando è notificato alla controparte presso la residenza del Presidente di quel sodalizio anziché presso il recapito indicato dalla società stessa, violando così il principio del contraddittorio.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Croce Valanidi avverso decisioni merito gara Virtus Rizziconi/Croce Valanidi del 27.9.1998

Massima: Il reclamo è inammissibile, per tardività, quando inviato alla controparte ad un indirizzo sbagliato, anche se riproposto con lo stesso plico, ritornato indietro, all’indirizzo corretto, nel caso in cui siano comunque decorsi i termini.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 7 gennaio 1999 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 15.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Portici avverso decisioni merito gara Gladiator/Portici del 20.9.1998 Massima: Il reclamo è regolarmente notificato alla controparte o quando inviato presso la sede della società, anche nel caso in cui nella domanda d'iscrizione al Campionato risulta indicato altro indirizzo per la corrispondenza, ma non viene indicata alcuna variazione della sede sociale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 6 febbraio 1997 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 - Riunioni del 12.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Passo Serra avverso decisioni merito gara S. Agata Irpina/Passo Serra del 13.10.1996 per partecipazione del calciatore B.M. in posizione irregolare

Massima: La CAFannulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., la delibera della Commissione Disciplinare, quando emerge che il reclamo è stato inviato alla società controparte presso l’indirizzo errato ovvero diverso da quello risultante al momento della domanda di iscrizione al campionato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 4.7.1996 Impugnazione - istanza: Appello del G.S.Certosa avverso decisioni merito gara allievi regionali Certosa/Tivoli del 22.10.1995

Massima: Il cambiamento del recapito postale di una società, anche se in vigore da epoca precedente, ma "ufficialmente" reso noto ai terzi in epoca successiva alla proposizione del reclamo da parte di un’altra società non è opponibile nei confronti della società reclamante. Per cui non può farsi carico a quest'ultima società di avere omesso il tempestivo inoltro della copia del reclamo, come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S., in quanto l'atto fu correttamente inviato al recapito in quel momento conosciuto quale indirizzo postale della controparte.

 

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