F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 149/TFN del 29.06.2020 – (Deferimento n. 12409/870pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara – Reg. Prot. n. 165/TFN-SD) Decisione n. 149/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12409/870pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 Reg. Prot. 165/TFN-SD

Decisione n. 149/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12409/870pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020

Reg. Prot. 165/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti - Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12409/870pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 870pf19-20, avente a oggetto: ““Dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Citta di Falconara, sig. Marco Bramucci, amministratore della chat di gruppo su Whatsapp “modellomarchigiano” sulla

quale ha postato messaggi lesivi della reputazione del Presidente della Divisione Calcio a 5, dott. Andrea Montemurro (nella chat figurano soggetti federali tesserati a vario titolo)”” iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10.02.2020 al n. 870 pf 19-20;

rilevato che, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento innanzi indicato, sono stati acquisiti gli elementi istruttori descritti in deferimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata al sig. Bramucci Marco e alla società ASD Città di Falconara in data 25.02.2020;

rilevato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati;

rilevato che le parti avevano manifestato l’intenzione di addivenire all’applicazione di sanzioni su richiesta, prima del deferimento  ai  sensi  dell’art.  126  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva;  tuttavia  la Procura  Generale  dello  Sport,  con comunicazione datata 11.03.2020, non ha condiviso la proposta di definizione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva “in quanto la recidiva è un motivo ostativo per il patteggiamento, a norma del comma 7 del medesimo articolo. Infatti, il Sig. Bramucci Marco e conseguentemente la società Città di Falconara risultano essere stati già condannati, con sentenza passata in giudicato, dalla Corte Federale d’Appello, così come si evince dal proc.1298 PF 18-19”;

rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che:

a) il sig. Bramucci Marco a mezzo di messaggi pubblicati all’interno di un gruppo del social media "whatsapp” denominato “#modellomarchigiano”, con riferimento al sig. Montemurro Andrea, Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti; utilizzava le seguenti testuali espressioni: “@Nicola per chiarezza il Cobà fa benissimo a sponsorizzare al meglio la serata. E chi partecipa alla partita fa benissimo a farlo. Speriamo ci sia pure gente perché sarà un bello spot per il nostro fusa. Ma altra cosa è la cena. Montemurro e la sua cricca sono dei banditi. Andarci a braccetto significa volere il male di questo sport”, “Ormai sta venendo alla luce la strategia politico-sportiva di Montemurro e soci. Il chiodo fisso di questi giorni passa attraverso l’eliminazione e/o il ridimensionamento del modello marchigiano …. A chi presenzierà dico di non farsi fotografare perché poi un giorno non farà bella figura ad essere stato immortalato con questa gente”; “Buon pomeriggio a tutti, mi è giunta voce che nella scorsa settimana sia arrivata sul tavolo dei presidente dei Comitati Regionali della LND e su quello di tutti i consiglieri della FIGC la notizia di un presunto audio di una conversazione di Montemurro con un presidente di serie A. Oggi un anonimo di cui non rilevo la fonte me l’ha girato tramutato in video. Penso sia giusto condividerlo con voi, Poi faremo anche alcune considerazioni per spiegarlo. P.s. Saluti sempre a Bagalini, qualora la talpa esista”, “Questo tizio per motivazioni politiche è coperto da Cosimo Sibilia il capo della LND” e “Robi, qui la politica non c’entra. E non facciamola entrare. Molti di noi hanno subito sanzioni economiche per il nulla. E’ ora di andare a scovare sta gente e portarla in piazza”; lo stesso sig. Bramucci Marco, poi, in un altro messaggio del seguente testuale tenore “@magnarelli Matteo quante società c’erano a cena? Che ha detto il buon Montenullo?”; lo stesso sig. Bramucci Marco, alterava volontariamente, ad inequivocabili fini di dileggio, il cognome del sig. Montemurro Andrea;

b) lo stesso sig. Bramucci Marco, inoltre, inoltrava e divulgava sul gruppo del social media "whatsapp” denominato “#modellomarchigiano”, così facendone sostanzialmente proprio il contenuto, un messaggio che sarebbe stato scritto da altra persona di nome Stefano; nel citato messaggio, con riferimento all’operato del Presidente della Divisione Calcio a 5

della Lega Nazionale Dilettanti, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Cari presidenti vi comunico che questo pomeriggio Andrea Montemurro è stato convocato alle ore 16.00 in Lnd dal presidente Sibilia. Visti i gravi comportamenti ed illeciti commessi, tra cui l’audio in cui da informazione riservate ad una società romana in cambio di una escort, è stato costretto a dimettersi per l’onorabilità del nostro movimento. Nessun attacco alla famiglia e nessuna minaccia per i figli da parte di nessuno come i suoi seguaci vogliono far credere, ma solo una volontà dagli alti vertici della nostra federazione. Da questi suoi portavoce Mi sarei aspettato indignazione e verità piuttosto che appoggio e continue bugie.

Vi invio questo messaggio perché so che il porta voce Mallamaci (non si sa di chi, non certo della Sicilia) vuole sottovalutare gli atti gravi commessi da Montemurro. Attendiamo indicazioni dal presidente Sibilia, in quanto l’operatività della divisione calcio a 5 non subirà alcun problema visto che i suoi dipendenti continuano il loro operato. Detto questo pare che lo stesso Montemurro stia facendo il possibile per far commissariare la divisione come ripicca personale, alla faccia del voler bene al movimento del calcio a 5. Vi tengo aggiornati, resto sempre a vostra disposizione. Saluti Stefano”;

- le dichiarazioni rese dal sig. Bramucci Marco sono pubbliche, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione (condivisione in una chat composta da più persone);

- le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono  la reputazione del sig. Montemurro Andrea, Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere;

considerato che né il sig. Bramucci Marco, né la società ASD Città di Falconara, hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro D’Oria e vista la normativa di relazione, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare:

- il  sig.  Bramucci  Marco,  all’epoca  dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante  pro  tempore  dotato  di  poteri  di

rappresentanza della società ASD Città di Falconara, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la società ASD Città Di Falconara, della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Bramucci Marco.

Le memorie

Nessuno dei deferiti ha depositato memorie a discolpa.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Presidente, Sig. Bramucci Marco, 2 (due) mesi di inibizione;

- per la Società ASD Città Di Falconara: € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la contestata responsabilità diretta.

La difesa, in via principale ha insistito per il proscioglimento dei propri rappresentati; in via subordinata ha insistito per l’irrogazione della sanzione minima, ritenendo minimale il contenuto dei contestati concetti denigratori oggetto del deferimento.

La decisione

Il deferimento è fondato in quanto l’analisi comportamentale del sig. Marco Bramucci, integralmente intesa, consente di pervenire al giudizio di colpevolezza in ragione degli episodi esplicati nel deferimento. Le dichiarazioni si evidenziano oggettivamente lesive nei confronti di altro soggetto tesserato, per cui a prescindere dalla veridicità o meno dell’altrui comportamento, a nessuno è consentito di esternare le proprie idee offensive verso terzi, peraltro nelle forme di propalazione evincibili dal deferimento. Del resto né i prevenuti, e né la difesa, hanno mai smentito la contezza lessicale delle dichiarazioni, limitandosi a minimizzare l’entità, la contezza e la propalazione dell'evento lesivo, per cui permane agli atti la esaustiva ricostruzione della Procura Federale che rivisita il noto atteggiamento offensivo del sig. Marco Bramucci nei confronti di un altro soggetto tesserato. Si osserva infine che la rilevata recidiva, ostativa persino al patteggiamento chiesto ex art. 126 CGS, non depone certamente in favore dei prevenuti. Traslando quindi al vicenda all’interno della legislazione federale, le contestate norme appaiono sicuramente coerenti rispetto agli eventi, al pari della richiesta sanzionatoria proposta dalla Procura Federale.

Per quanto concerne la Società ASD Città di Falconara, viene estesa ex lege la responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di

rappresentanza, sig. Marco Bramucci.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bramucci Marco, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Città di Falconara, € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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