Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 9.2.2006- www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello del A.S.C. Calcio Campania avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Real Vitulazio/A.S. C. Calcio Campania del 15.1.2006
Massima: Il reclamo è ritualmente proposto, quando l’ultimo giorno cade di domenica ed è inoltrato il lunedì, giusto il disposto dell’art. 34 comma V° C.G.S, detto termine finale (il settimo giorno dalla disputa della gara), deve essere prorogato necessariamente all’ottavo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Balvano alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004
Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla regolarità della gara va proposto alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’42 comma 5 C.G.S., entro 10 giorni dalla pubblicazione della decisione sul comunicato ufficiale e qualora tale termine scada di domenica è prorogato di diritto, a norma dell’art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata in merito alla gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria dell’11.1.2004
Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il reclamo per posizione irregolare del calciatore si propone in prima istanza alla Commissione Disciplinare ai sensi dell’42 comma 3 C.G.S., entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione sul comunicato ufficiale e qualora tale termine scada di domenica è prorogato di diritto, a norma dell’art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 27 gennaio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Flumerese avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 inflitta al calciatore del S.N.
Massima: Quando l’ultimo giorno per proporre il reclamo cade in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell’8.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello di V.F. avverso le sanzioni della sospensione dell’Albo degli Agenti di Calciatori per mesi 3 e dell’ammenda di € 10.000,00
Massima: Quando il termine ultimo per proporre il reclamo scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 10 febbraio 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003I
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Punto Foggia 1989 avverso decisioni merito gara San Pio X Lucera/Punto Foggia 1989 del 22.12.2002
Massima: Come statuisce l’art. 34 comma 5 C.G.S., il termine procedurale di scadenza dei 15 giorni, trattandosi di reclamo per posizione irregolare di calciatori, ricadendo in giorno festivo (6 gennaio) è di diritto prorogato al giorno successivo non festivo (7 Gennaio, data di avvenuta presentazione al Giudice Sportivo di 2° Grado).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 22 febbraio 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 4.1.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Cascinamatese avverso decisioni merito gara Atletico Albate Calcio/Cascinamatese del 18.11.2000
Massima: E’ rispettato il termine di cui all’art. 23 commi 5 e 7 C.G.S., quando il quindicesimo giorno da quello della disputa della gara scade di domenica e quindi è prorogato di diritto al giorno successivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 5O del 13.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real S. Venerina avverso decisioni merito gara Interclub Giardini Naxos/Real S. Venerina del 4.3.2000
Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 7 C.G.S., quando l’ultimo giorno per proporre il reclamo cade di domenica è prorogato automaticamente al giorno successivo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 29 del 20.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Siniscola avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare a seguito delle sanzioni della squalifica fino al 29.1.2000 inflitte ai calciatori C.S. e S.G.
Massima: Non possono farsi ricadere sulla società gli effètti negativi dovuti ad un disservizio postale conseguente allo sciopero generale delle Poste indetto in un giorno che coincide con iltermine ultimo per l'invio del reclamo, allorquando la società prova di aver comunque provveduto agli adempimenti regolamentari prescritti, seppure nei limiti consentiti dalla oggettiva situazione di fatto venutasi a creare a seguito dello sciopero, inviando il reclamo via fax nell’ultimo giorno utile e provvedendo all’inoltro dello stesso a mezzo raccomandata il giorno successivo.