F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 183/TFN del 12.08.2020 – (Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. Maurizio Misiti e della società ASD Roccella – Reg. Prot. n. 205/TFN-SD) Decisione n. 183/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 Reg. Prot. 205/TFN-SD

Decisione n. 183/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020

Reg. Prot. 205/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 Agosto 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. Maurizio Misiti e della società ASD Roccella,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 1111/12pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il sig. Maurizio Misiti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Domenico Giampà, le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019 (ricorso n. 57/90), comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 21.12.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2. la società ASD Roccella, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase predibattimentale

In data 21.5.2020 la Procura federale disponeva l’archiviazione del procedimento sub n. 860pf19-20/GC/GT/og avente ad oggetto la medesima violazione ed i medesimi soggetti dell’odierno procedimento, in quanto il lodo del Collegio Arbitrale del 12.12.2019 con cui l’ASD Roccella era stata condannata a pagare le somme ivi previste all’allenatore, sig. Domenico Giampà, risultava essere stato notificato in data 21.12.2019 all’indirizzo pec del difensore in sede arbitrale, “vincenzo.bombardieri@avvocatilocri.legalmail.it”, piuttosto  che  all’indirizzo  pec della società “asdroccella@interfreepec.it” risultante dall’elenco predisposto per la stagione sportiva 2019/2020 dalla LND agli atti dell’ufficio.

Pervenute in data 8 e 22 giugno 2020 due segnalazioni ad opera del legale rappresentante della società ASD Corigliano Calabro, prima, e del suo difensore, dopo, in cui si segnalava essere corretta la pec cui era stato comunicato il lodo alla società obbligata e  si sollecitava l’adozione della sanzione normativamente prevista,  in data 3.7.2020 la  Procura federale procedeva all’audizione del legale rappresentante della società segnalante e, in data 4.7.2020, inviava richiesta di informativa al Dipartimento Interregionale della LND in ordine agli indirizzi pec della società ASD Roccella.

In data 6.7.2020 la Procura federale disponeva la riapertura delle indagini, in quanto dall’informativa della LND risultava:

- essere presso lo Studio Vincenzo Bombardieri – via XXV Aprile, 21/B – 89047 Roccella Jonica (RC) l’indirizzo di corrispondenza  della ASD Roccella;

- essere “vincenzo.bombardieri@avvocatilocri.legalmail.it” l’attuale indirizzo pec della ridetta società a far tempo dal 10.7.2019;

- essere “asdroccella@interfreepec.it” l’indirizzo pec della società riferito alla stagione sportiva 2018/2019, valido sino al 10.7.2019.

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, l’incolpato Misiti presentava memoria difensiva ex

art. 123, co. 3, CGS-FIGC con cui contestava l’addebito e chiedeva l’archiviazione del procedimento. In particolare, eccepiva:

- la mancata notificazione del lodo arbitrale all’indirizzo pec della società risultante dagli elenchi ufficiali predisposti dalla LND;

- la mancanza dei presupposti di cui all’art. 122, co. 4, CGS per procedere alla riapertura delle indagini;

- la violazione dell’art. 119 CGS per decorrenza del termine di giorni sessanta per il compimento degli atti di indagine, perché iscritta il 5.2.2020 la notizia di illecito ed acquisiti il 3.7.2020 i nuovi atti di indagine.

Già manifestato dalla ASD Corigliano Calabro l’interesse ad intervenire nel procedimento quale terzo portatore di un interesse diretto, comunicata a detta società la data dell’odierna udienza, quest’ultima spiegava intervento con atto del 30.7.2020.

La società ASD Roccella, in persona dell’ing. Romeo Bruno, legale rappresentante p.t., con ulteriore memoria difensiva inviata il 31.7.2020, riproponeva le eccezioni già formulate in sede istruttoria, di cui chiedeva l’accoglimento e, nel merito, concludeva per il proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l’applicazione della sanzione edittale minima di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021; si opponeva, infine, all’intervento dell’ASD Corigliano Calabro perché, a suo dire, priva di legittimazione.

Il dibattimento

Disposta la convocazione per l’udienza del 4.8.2020, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18.5.2020, comparivano il dott. Gioacchino Tornatore e l’avv. Alessandro Pietrangeli per la Procura federale; l’avv. Vincenzo Bombardieri per l’ASD Roccella; gli avv.ti Mattia Grassani e Alberto Ricchio per la ASD Corigliano Calabro.

Ammesso con ordinanza a verbale, sulla persistente opposizione della società deferita, l’intervento della ASD Corigliano Calabro per la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 81 CGS-FIGC, la trattazione era rinviata al 10.8.2020, ore 09:30, al fine di consentire alla ASD Corigliano Calabro di acquisire ed esaminare gli atti del procedimento, con termine alla società intervenuta sino al 7.8.2020 per il deposito di note scritte, di poi pervenute entro l’anzidetto termine.

All’odierna udienza, il Procuratore federale aggiunto, dott. Gioacchino Tornatore e l’avv. Alessandro Pietrangeli, richiamate le risultanze istruttorie, hanno chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Maurizio Misiti e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione 2019/2020 e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei confronti della società ASD Roccella.

Gli avv.ti Mattia Grassani e Alberto Ricchio, per la società intervenuta, richiamata la memoria in atti, si sono associati alla richiesta della Procura Federale quanto alla sanzione della penalizzazione.

L’avv. Vincenzo Bombardieri, per i deferiti, richiamate le eccezioni e le conclusioni rassegnate con la memoria in atti, ha concluso per il loro accoglimento.

Consentite le repliche a tutte parti, il Collegio ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve procedersi all’esame delle eccezioni in rito formulate dai deferiti.

In particolare, premessa la circostanza, pacifica e non contestata, del mancato pagamento in favore dell’allenatore, sig. Domenico Giampà, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019, se non entro i termini per provvedere alla iscrizione al campionato di Serie D 2020/2021, come dichiarato dal difensore della ASD Roccella solo nel corso della odierna riunione, va preliminarmente scrutinata, attesa la sua natura pregiudiziale e assorbente, l’eccezione di improcedibilità reiterata dalla società deferita con la memoria del 31.7.2020 (pagg. 10 ss.).

In tesi, la difesa sostiene che, pur in presenza dell’efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione del 21.5.2020, la Procura federale avrebbe compiuto ulteriori atti di indagine senza che siano emersi “fatti nuovi o circostanze rilevanti di cui il Procuratore non era a conoscenza”, come previsto dall’art. 122, co. 4, CGS-FIGC dal momento che, senza necessità di alcuna sollecitazione esterna, già nel corso della prima indagine avrebbe potuto autonomamente richiedere al Dipartimento Interregionale della LND quale fosse l’indirizzo pec della ASD Roccella.

L’eccezione è infondata.

Sul punto, il Procuratore Federale Aggiunto, dott. Gioacchino Tornatore, ha evidenziato come l’esistenza della pec bombardieri.vincenzo@avvocatilocri.legalmail.it rappresenti una circostanza rilevante di cui la Procura Federale non era a conoscenza, in tal guisa legittimante la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 122, co. 4, CGS-FIGC.

Il Collegio condivide la tesi della Procura Federale, cui ha aderito anche la difesa della società intervenuta ASD Corigliano Calabro.

Ed invero, dagli organigrammi 2018/2019 e 2019/2020 acquisiti dalla Procura federale nel corso della prima indagine, gli indirizzi e-mail ufficiali della società risultano essere, rispettivamente, asdroccellacalcio1935@gmail.com e studiobombardieri@libero.it.

È di tutta evidenza, pertanto, alla luce di dette risultanze come, verosimilmente e ragionevolmente, non vi fossero elementi che potessero indurre ad un approfondimento su quale fosse l’indirizzo pec della società, anche alla luce dell’art. 142, co. 3, CGS- FIGC vigente ratione temporis, che fissava al 1° Luglio  2020 (ora prorogato al 1° Luglio  2021 – Com. Uff. n. 201/A del 20.5.2020) per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche l’entrata in vigore dell’art. 53, CGS-CONI che prevede l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata all’atto dell’affiliazione e/o del tesseramento e/o del loro rinnovo, se pure, va precisato, allo specifico fine della comunicazione degli atti dei procedimenti “per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse” (art. 53, co. 1, CGS-FIGC).

Peraltro, è altrettanto palese, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC, che “il Procuratore federale prende nota degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.

Ebbene, nella fattispecie, pervenuta la sollecitazione da parte della ASD Corigliano Calabro, certamente non in forma anonima, al fine di verificare la veridicità di tale segnalazione onde evitare una inutile riapertura delle indagini, la Procura federale riteneva di approfondirne il contenuto con la richiesta di informativa al Dipartimento Interregionale della LND.

Solo all’esito di tale informativa, pertanto, il cui contenuto è stato esposto nella parte che precede, la Procura federale iscriveva nuovamente la notizia di illecito nei termini e nel registro di cui all’art. 119, co. 3, CGS- FIGC e disponeva d’ufficio la riapertura delle indagini nei termini di cui al successivo art. 122, co. 3.

Anche sotto tale profilo, pertanto, alla luce della lettura sistematica degli artt. 118, co. 2, 119, co. 3 e 122, co. 3, CGS- FIGC deve ritenersi che la Procura federale abbia legittimamente proceduto alla riapertura delle indagini.

2. La natura assorbente del rilevo che precede, renderebbe pleonastico l’esame dell’ulteriore eccezione  preliminare formulata dalla difesa della società deferita.

Sostiene, la difesa, che la Procura avrebbe illegittimamente utilizzato atti di indagine successivi alla chiusura del procedimento sub n. 860pf19-20/GC/GT/og perché comunque acquisiti oltre il termine di sessanta giorni “dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante” prescritto dall’art. 119, co. 4, CGS- FIGC.

L’eccezione è inconferente.

Per quanto detto, infatti, non si è in presenza di autonomi atti di indagini compiuti nell’ambito di un procedimento in corso, quanto di notizia di illecito (informativa del Dipartimento Interregionale della LND) autonomamente acquisita dalla Procura federale (art. 118, co. 2, CGS- FIGC), iscritta nell’apposito registro (art. 119, co. 2-3, CGS-FIGC), costituente “circostanza rilevante di cui non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto (mancato pagamento intermini delle somme accertate)”, è stata ritenuta idonea “a provare la colpevolezza” degli incolpati e a disporre la riapertura delle indagini (art. 122, co. 4, CGS-FIGC).

3. Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto per i motivi che seguono.

All’esito del procedimento arbitrale introdotto dal sig. Domenico Giampà, il Collegio Arbitrale LND, con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019, ha accertato le somme dovute dalla ASD Roccella in favore del ricorrente.

Il lodo è stato comunicato alla società obbligata il 21.12.2019 all’indirizzo pec bombardieri.vincenzo@avvocatolocri.legalmail.it.

Tale indirizzo è stato appurato essere l’indirizzo pec della società a far tempo dal 10.7.2019, così come comunicato dal Dipartimento Interregionale della LND il 6.7.2020.

Da tale informativa è risultato anche che l’indirizzo pec “asdroccella@interfreepec.it” è rimasto valido sino al 10.7.2019. In ragione di tanto non si comprende per quale motivo, come sostenuto dalla difesa della società, il lodo avrebbe dovuto essere comunicato anche ad un indirizzo pec non più valido.

Deve allora affermarsi che inviata e, dunque, comunicata la decisione alla ridetta pec in data 21.12.2019, con invito alla società a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni di cui all’art. 94-ter, co. 13 delle NOIF, incombeva sulla stessa l’onere di provvedervi.

Pacificamente ed inutilmente elasso il termine previsto dalla norma, incombeva sulla società deferita l’onere, non assolto, di provare quanto meno l’esistenza di circostanze comunque modificative e/o estintive intervenute successivamente al definitivo accertamento del debito o, ancora, di eventuali circostanze esimenti e/o attenuanti.

In mancanza di tali allegazioni, invero, la difesa della società si è limitata ad affermare l’avvenuto pagamento sicuramente entro il termine utile per l’ammissione al campionato 2020/2021.

Va da sé, in mancanza della tempestiva allegazione dell’attestazione di avvenuto pagamento, che lo stesso, quand’anche avvenuto ai fini della iscrizione al campionato 2020/2021, non possa che essere intervenuto tardivamente, circostanza che consente di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Maurizio Misiti, legale rappresentante della società.

Dei fatti ascritti al sig. Maurizio Misiti, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la ASD Roccella ex art. 6, co. 1, CGS-FIGC, alla cui stregua “la società risponde direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali”.

4. Quanto alle sanzioni da irrogare, il Collegio, in adesione alle richieste del Procuratore Federale Aggiunto, anche alla luce del chiaro precetto di cui all’art. 31, co. 6 e 7, CGS-FIGC in punto di sanzioni minime edittali per i fatti ascritti agli incolpati (sei mesi per le persone fisiche e almeno un punto di penalizzazione in classifica per le società), ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Si precisa, nella fattispecie, che in forza del principio della afflittività della sanzione, la penalizzazione di punti in classifica debba applicarsi al campionato 2019/2020 appena concluso.

Tanto, sia per la sua incidenza sulla classifica finale; sia perché non ancora compiuto alcun atto irreversibile determinante la stagione sportiva 2020/2021.

Ed invero, come emerso dalla esposizione delle parti, la ADS Roccella e la ASD Corigliano Calabro hanno concluso il campionato entrambe a 25 punti.

Per effetto della classifica avulsa, ciò ha determinato la collocazione della ASD Corigliano Calabro al quart’ultimo posto, con conseguente sua retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza e la permanenza dell’ASD Roccella nel Campionato Interregionale.

È di tutta evidenza, pertanto, quanto al primo profilo, l’afflittività della sanzione della penalizzazione  applicata  al campionato 2019/2020 appena concluso.

Quanto al secondo profilo, va considerato che l’art. 8, co. 1, lett. g), CGS-FIGC, prevede che la penalizzazione sul punteggio vada fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente solo se inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, senza alcuna specificazione su quella che deve intendersi per “stagione sportiva in corso”, la cui individuazione, pertanto, è rimessa all’attività dell’interprete, non già ad libitum, bensì in linea con i principi dell’Ordinamento Sportivo, delle norme CONI, di quelle statutarie e di quelle regolanti il Codice di Giustizia Sportiva del CONI e FIGC, cui quest’ultimo deve adeguarsi.

Poiché tale disposizione non è chiara sul punto, questo Giudice ha, in precedenza, individuato la “stagione sportiva in corso” facendo riferimento al momento in cui è stata formalizzata la richiesta sanzionatoria della Procura Federale ed è stata adottata la conseguente decisione (cfr. Com. Uff. n. 10/TFN Sezione Disciplinare 2018/2019).

Tale tesi, tuttavia, è stata smentita dalla giurisprudenza successiva, la quale ha stabilito che anche se il procedimento sanzionatorio è iniziato “quando le gare della stagione sportiva 2017/2018 si erano appena concluse”, la sanzione della penalizzazione  -  in  assenza  di  atti  irreversibili  sulla  determinazione  dei  partecipanti  al  campionato  successivo (2018/2019) – deve essere applicata in relazione al campionato concluso (cfr. Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 19 Settembre 2018, pubblicato il successivo 20 Settembre 2018).

Preso atto di ciò, il Collegio non può che interpretare il richiamato art. 8, co. 1, lett. g), del CGS-FIGC nel senso che per “stagione sportiva in corso” debba intendersi la stagione sportiva in corso nel momento in cui è stato posto in essere l’illecito, a meno che non sia consentito irrogare la sanzione in relazione a tale stagione sportiva in quanto essa si rivelerebbe inefficace, ovvero si siano verificati fatti irreversibili che la rendono ormai inapplicabile. Solo in tali ipotesi, quindi, la sanzione andrebbe applicata nella stagione sportiva seguente (ex art. 8, co. 1, lett. g), ultimo periodo, CGS- FIGC).

Nel caso di specie, la violazione de qua è riferita alla stagione sportiva 2019/2020, la sanzione irrogata in relazione a tale stagione sportiva risulta afflittiva e non risultano essersi verificati atti irreversibili che ne impediscano l’applicazione; sicché, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica va scontata con riferimento alla stagione sportiva indicata.

A tale proposito, e per concludere, si appalesa ancora inconferente l’eccezione della difesa in ordine all’avvenuto verificarsi di ‘atti irreversibili’ consistenti nella scadenza del termine utile per presentare domanda di ammissione al campionato quale società non avente diritto. In sostanza, la Società ha rilevato di aver presentato tempestivamente la domanda  di ammissione  al Campionato  2020/2021  quale  società avente diritto;  ha rappresentato che l’eventuale penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 le impedirebbe di partecipare a tale campionato in tale qualità; ha rilevato di non essere più in termini per presentare domanda di ammissione al Campionato 2020/2021 quale società non avente diritto; ha concluso nel senso che tale ultima circostanza renderebbe irreversibile la situazione e, quindi, imporrebbe di applicare la sanzione della penalizzazione nella stagione sportiva 2020/2021.

Il Collegio ritiene infondato tale rilievo in quanto è evidente che la peculiarità della vicenda consentirebbe alla Società di presentare una richiesta di rimessione in termini – fatta salva la verifica dei presupposti utili per essere ammessi al campionato - al fine di poter formulare istanza per poter usufruire del cd. “ripescaggio”, non essendo alla stessa addebitabile la scadenza del termine utile a tale scopo, posto che l’esigenza di presentare una simile istanza sorgerebbe solo a seguito della presente decisione. Del resto, se così non fosse, si verificherebbe una situazione aberrante sul piano dell’Ordinamento Sportivo in quanto, in presenza di una penalizzazione comportante la retrocessione, per la Società sarebbe impossibile anche accedere al campionato di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Misiti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la  società  ASD Roccella,  punti  1 (uno) di penalizzazione in classifica,  da scontarsi  nella stagione  sportiva 2019/2020, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del

Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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