Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 26 luglio 2005 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005

Impugnazione - istanza:Appello sig. E.P. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2007

Massima: Il rapporto del Commissario Speciale (designato dall’ Organo Tecnico per visionare l’arbitro effettivo) è fonte di prova, riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara, come dispone la regola 5 del Giuoco del calcio e segnatamente la decisione ufficiale della F.I.G.C. che testualmente statuisce : “I Commissari Speciali, designati dai rispettivi Organi tecnici, possono assolvere anche compiti di relatori su incidenti di una certa gravità dei quali siano stati spettatori che abbiano coinvolto, con i sostenitori della squadra, calciatori e la terna arbitrale non controllati dal direttore di gara o da uno dei guardalinee ufficiali, indirizzando in proposito, la sera stessa della gara, per espresso, dettagliato rapporto alla Lega o Comitato competente per la gara”. Il Commissario Speciale ha, nell’occasione relativa all’aggressione nei confronti dell’arbitro a fine gara e da quest’ultimo puntualmente descritta nel supplemento di referto in atti, adempiuto ai suoi obblighi regolamentari relazionando, nei termini previsti, su quanto personalmente constatato sia in ordine alla condotta violenta posta in essere dall’odierno appellante e sia in relazione all’identificazione del medesimo.

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