Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 253/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al Com. Uff. n.362 del 30.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Giulianova

Massima: Circa il comportamento dei sostenitori e quanto poi alla prova testimoniale, è evidente come le dichiarazioni del Maresciallo dei carabinieri e del Commissario di P.S. siano prive di alcun rilievo probatorio, non soltanto per la ridetta valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assumono gli atti ufficiali di gara, ma anche perché trattasi di mere dichiarazioni non assunte con le modalità di cui all’art. 60 C.G.S., ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi. Nel caso in esame, peraltro, i documenti ufficiali di gara hanno descritto in modo puntuale e circostanziato il comportamento tenuto dai sostenitori del Giulianova e, per tale ragione, i mezzi di prova offerti dalla reclamante devono essere dichiarati inammissibili.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 233/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 979 del 27.04.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Recanati Calcio a 5

Massima:deve ritenersi irrilevante la dichiarazione testimoniale prodotta dalla reclamante, risultando indubitabilmente prevalenti nel procedimento in delibazione le emergenze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 CGS e dai quali risulta che il calciatore S… “Offende con parole tipo: Coglione, pezzo di merda, il numero 10 avversario che poi lo colpisce con un pugno”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 174/CSA del 20 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023

Impugnazione – istanza: C.M.W.

Massima: Questa Corte, sul punto, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C..Se è vero, infatti, che l’art. 50 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine (comma 3) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 4), deve comunque notarsi che l’art. 50, comma 4, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 61, comma 1, C.G.S. attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Pertanto, ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere la prova testimoniale richiesta dal reclamante così come la richiesta di audizione in contraddittorio dell’assistente arbitrale, in quanto il C.G.S. non lo consente. Dalla prerogativa di fidefacenza riconosciuta alla refertazione arbitrale, ne deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come “effettivamente verificati”, restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr. Corte Giustizia Federale 23.11.2012 in CU 23.11.2012 n. 102/CGF); dall’altro lato detti referti sono destinati ab initio alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte Sportiva d’Appello S.U. 15.04.2016 in CU 15.04.2016 n. 114/CSA). Questa Corte, fermo restando quanto sopra esposto in merito alla natura di fonte di fede privilegiata riconosciuta agli atti degli ufficiali di gara, ha ritenuto comunque opportuno, nell’ambito dei suoi poteri d’indagine e di accertamento, sentire, a chiarimento dei fatti di causa, l’arbitro e l’assistente arbitrale n. 1 della gara in questione.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 46 del 15/07/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, previa delibera del 2 novembre 2021, registrata al n. 10 Registro Protocollo C.S.A.T Comitato Regionale Toscana e pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND Comitato Regionale Toscana n. 33 del 5 novembre 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Fucecchio A.S.D. avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 10 ottobre 2021, che aveva condannato il calciatore J.alla squalifica per dieci gare effettive.

Impugnazione Istanza: A.C. Fucecchio A.S.D. / FIGC / CR Toscana

Massima: Sono inammissibili le dichiarazioni testimoniali scritte allegate in atti….Nessuna violazione di norme di diritto e di legge può, infatti, ritenersi configurabile nel caso di specie, essendo la decisione assunta dalla Corte pienamente in linea con le prescrizioni normative previste in tema di testimonianza: lart. 60 CGS-FIGC illustra molto chiaramente le modaliattraverso le quali procedere all’ammissione ed acquisizione della prova testimoniale, garantendo il rispetto del contraddittorio e della parità delle armi. La norma prevede che la testimonianza, sia essa proposta su istanza di parte o disposta dufficio dal giudice, abbia luogo in udienza dinanzi allautorità giudicante, la quale ha il compito di regolarne lo svolgimento e di rivolgere le domande ai testimoni. È quindi pacifico che la produzione di dichiarazioni scritte, rese al di fuori dellassetto previsto dal citato art. 60, non sia affatto compatibile con le previsioni del legislatore in materia di prova testimoniale. Del resto, come correttamente illustrato nella motivazione della decisione impugnata, “è evidente che tale stringente regolamentazione – sia della fase di ammissione che di quella di acquisizione della prova testimoniale – non può essere aggirata’ con deposizioni scritte che consentirebbe di  introdurre (sotto forma di  documentiillegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. La Corte Sportiva dAppello, del tutto legittimamente, non ha quindi potuto fare altro che negare l’ammissione delle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla Ricorrente, la quale avrebbe al più potuto (rectius, dovuto) articolare una ordinaria prova testimoniale che, tuttavia, ha ritenuto di non formulare. Parimenti infondata è l’ulteriore contestazione mossa, sempre nel contesto del primo motivo di impugnazione, nei confronti della Corte Sportiva dAppello per non aver essa, dufficio, condotto unindagine maggiormente approfondita” della vicenda. A dire della Ricorrente, la Corte ben avrebbe potuto provvedere ad integrare il corredo probatorio intorno al quale elaborare la propria decisione, disponendo dufficio l’audizione dei testimoni dei quali erano state prodotte le dichiarazioni. Nel caso di specie, tuttavia, fermo restando quanto sopra detto in merito ai profili di inammissibilità di simili censure, si rileva che è stato proprio in ossequio al principio della libera valutazione delle prove da parte del Giudice, richiamato dalla medesima Ricorrente, che la Corte ha legittimamente optato per integrare il corredo probatorio, non già con l’assunzione delle prove testimoniali – ribadiamo, comunque non articolate dalla Ricorrente , bensì richiedendo il supplemento al rapporto di gara. È fondamentale, pertanto, evidenziare come la Corte non abbia fondato la propria decisione unicamente sul referto arbitrale, bensì abbia ritenuto opportuno eseguire una più approfondita indagine chiedendo al Direttore di Gara una conferma della propria ricostruzione dei fatti. Siffatta ricostruzione è apparsa alla Corte pienamente logica – essendo le dichiarazioni rese in sede di supplemento del tutto coerenti con quanto risultante dal referto arbitrale – nonché perfettamente compatibile con gli altri documenti ufficiali di gara (ossia, le distinte di gara), che mai hanno formato oggetto di contestazione ufficiale da parte della Ricorrente. La verità processuale risultante dai documenti di gara è, dunque, risultata alla Corte (e dello stesso avviso è lo scrivente Collegio) assolutamente “univoca” e tale da non lasciare spazio ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Direttore di gara. Del resto, se anche fosse stata disposta dufficio l’assunzione delle prove testimoniali, e queste fossero risultate inconciliabili con la versione arbitrale, la Corte avrebbe comunque dovuto privilegiare questultima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61 CGS-FIGC, che sancisce che: I rapporti degli ufficiali di gara [] e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del sig. A. G. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 28.2.2010 seguito gara Coppa Allievi Professionisti – fase eliminatoria Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009

Massima: Sono inammissibili le testimonianze scritte rassegnate con l’atto introduttivo del grado per contrastare le risultanze del referto arbitrale che, viceversa, va particolarmente apprezzato per la dettagliata esposizione degli eventi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 139/CGF Riunione del 13 marzo 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 231/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Monza Brianza/Foligno del 24.2.2008

Massima: Il procedimento sportivo è regolato da norme precise in materia di prova, le quali non consentono l'acquisizione di elementi diversi dai documenti ufficiali di gara, ed escludono con ciò l'ammissibilità della dichiarazione di un addetto della Croce Rossa intesa a descrivere i fatti in modo difforme da quanto risulta nel referto arbitrale

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 10 ottobre 2005 n. 3 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore T.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.7.2006 inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana

Massima: Il riconoscimento dell’autore della condotta violenta ai danni dell’arbitro, può avvenire anche sulla base del riconoscimento da parte di testimoni presenti all’accadimento ancorché non tesserati.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 gennaio 2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. San Marco avverso: - squalifica fino al 10.12.2006 inflitta ai calciatori A.D., T.F., M.D. ed E.P.; - squalifica fino al 10.12.2008 inflitta al massaggiatore P.G.; - inibizione fino al 29.2.2004 inflitta al sig. A.A.; - ammenda € 500,00

Massima: Gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale, godono di privilegio assoluto rispetto ad altre fonti di prova e le dichiarazioni del giudice di gara non possono essere messe in dubbio dalle allegate testimonianze.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003

 Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore T.P. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2003, a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Nonostante l’Arbitro, gli Assistenti ed il Commissario non abbiano visto la condotta violenta posta in essere, a bordo campo, da un calciatore sostituito ai danni di un altro, la prova dell’evento può essere raggiunta dalla testimonianza concordante di altri soggetti, ancorché tutti tesserati con la stessa società del calciatore che ha subito l’atto di violenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Villar ’91 avverso decisioni merito gara Villar ’91/Salice Fossano del 3.11.2002

Massima: La circostanza di fatto che l’appellante intenderebbe dimostrare mediante prove documentali (articoli di giornale) e testimoniali (dichiarazioni di giornalisti, di persone presenti alla gara e di giocatori partecipanti alla stessa) - vale a dire l’avvenuta espulsione dal campo di gioco nel corso della gara di un giocatore diverso da quello nei cui confronti è stata poi inflitta la sanzione della squalifica per una giornata - si pone in netto ed insanabile contrasto con l’inequivoco tenore letterale del rapporto redatto dall’arbitro della gara, che ha inoltre successivamente confermato come il calciatore espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione era proprio il calciatore indicato in referto. Costituisce giurisprudenza costante della CAF che il rapporto arbitrale, quale atto ufficiale, ha fede privilegiata rispetto a tutti gli ulteriori possibili mezzi istruttori e fa piena prova, con i relativi eventuali supplementi, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, conservando sempre integra la propria efficacia probatoria, come peraltro sancito dall’art. 31, comma 1, lett. a1), C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Cosio Valtellino avverso decisioni merito gara Juniores Traona/Cosio Valtellino del 13.3.2001

Massima: Nei procedimenti davanti agli organi della Giustizia Sportiva non possono trovare ingresso testimonianze o dichiarazioni di terzi in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata. Il caso di specie: Dal rapporto del Direttore di gara risulta che il calciatore, pur incluso nell’elenco dei partecipanti all’incontro, non scese in campo ma, come si esprime l’arbitro, “sedeva in panchina”; ne consegue che la denunciata irregolarità non sussiste.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 31 del 5.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Commissario Straordinario della F.I.G.C. avverso decisioni seguito gara Piedimulera/Pievese del 17.12.2001

Massima: Ai sensi dell’art. 25 comma 1 C.G.S., l’accertamento dei fatti portati al vaglio della Giustizia sportiva deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara, i quali, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell’Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione e che non possono essere messi in dubbio o contraddetti da prove per testi o mezzi probatori provenienti dalla parte interessata o da terzi.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 9.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Brescia Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva a seguito gara Brescia/Lazio del 3.3.2001

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., la richiesta di audizione di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti allo stadio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 8 marzo 2001 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Giulianova Calcio avverso le sanzioni della squalifica inflitte al calciatore D.M.V., per n. 6 gare, Caccavale Maurizio per n. 4 gare, e P.I. per n. 3 gare, seguito gara Giulianova/Nocerina del 18.2.2001

Massima: Le chiare risultanze degli atti ufficiali non possono essere poste in dubbio dai mezzi di prova (testimonianze di due appartenenti al corpo della Polizia di Stato e videocassetta), in quanto inammissibili.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 1 marzo 2001 n.5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 26 del 25.1.2001

Impugnazione - istanza Appello della Pol. Casalfiumanese avverso decisioni merito gara Casalfiumanese/Monghidoro del 3.12.2000

Massima: E’ inammissibile la richiesta di audizione di testimoni (es. sottufficiale dei Carabinieri), in quanto nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva concernenti infrazioni connesse alla svolgimento delle gare, in virtù del disposto di cui all’art. 25 comma 1 C.G.S., non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia unicamente le risultanze degli atti ufficiali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 12 giugno 1998 - n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 7.5.1998

Impugnazione - istanza: Appello della Pro Calcio Itri avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore M.S.

Massima: Il valore di prova privilegiata delle dichiarazioni dell'arbitro, nonché la precisione e l'intrinseca attendibilità delle stesse, non consentono di prendere in esame la prova prodotta dal calciatore consistente nella testimonianza video registrata del Presidente della squadra avversaria.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: A.S. NAZ, punizione sportiva di perdita delle gare per 0-2; calciatori .. e .. squalifica fino al 15.3.1998,. dirigenti .. e .. inibizione fino al 13.3.2000

Impugnazione - istanza: Appelli dell’A.S. Naz tesserati vari avverso decisioni merito gare .. del 28.9.1996 e Renon/Naz del 5.10.1996, di cui al comunicato ufficiale n. 56 del 13.3.1997

Massima: Secondo i principi più volte affermati dalla CAF , il "fatto materiale" deve essere rigorosamente provato, mentre in caso contrario non è possibile fondare su "indizi, coincidenze, anomalie” (tali sono definiti nella decisione impugnata gli elementi di accusa) l'affermazione di colpevolezza (nel caso di specie la materialità del fatto, cioé l'asserito scambio di persona, non è stata accertata, dal che non può che derivare il proscioglimento degli incolpati, con il ripristino dei risultati conseguiti sul campo. Ciò si verifica quando dalle risultanze degli accertamenti eseguiti da quell'organo esistono due versioni dei fatti nettamente contrapposte, a favore di ciascuna delle quali si sono schierati più soggetti, fermi nelle loro posizioni anche in sede di confronti).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 13.2.1997

 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. Linatese 1984 avverso decisioni seguito gara Usom Calcio/Linatese 1984 del 15.12.1996

Massima: Nei procedimenti concernenti sanzioni connesse allo svolgimento delle gare non possono trovare ingresso mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte e di terzi, quando siano precise, univoche e non contraddittorie le risultanze degli atti ufficiali.

 

 

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