DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: Sulla questione relativa alla stagione nella quale deve essere scontata la sanzione irrogata dalla giustizia sportiva è necessario fare una distinzione. Il dettato normativo è modellato sul principio in base al quale la sanzione venga scontata nella stagione in corso per evidente collegamento ontologico tra la sanzione e la afflizione che la sanzione deve raggiungere. Pertanto in tutti i casi in cui una sanzione ha una specifica rilevanza rispetto ad una stagione sportiva questa va scontata nella stagione relativa. La ratio della norma però non può spingersi fino a giustificare che le sanzioni possono essere applicate alle stagioni ultimate. Nel caso di specie la valutazione in ordine alla omologazione del risultato sportivo è cosa cristallizzata e, quindi, affinché appunto possa aversi una effettività della afflizione non può che differirsi l’applicazione alla stagione sportiva  successiva. Si osserva ancora che l’art. 17 nella sua letterale formulazione prevede che: “La società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito su regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita…”. Conseguenzialmente la sanzione ivi prevista deve essere comminata in tutti casi in cui i comportamenti dei tesserati di una specifica società impediscano il regolare svolgimento o la regolare conclusione di una gara alterandone il risultato o addirittura impedendone la conclusione cosa appunto da escludersi data l’omologazione del risultato del campo, che, come detto, si è oramai cristallizzata. Diversamente è da trattare l’ipotesi in cui esistano fatti che hanno influito sul regolare svolgimento ma senza impedire la conclusione della gara o senza alterare il risultato. È questo il caso che ci occupa. Alcuni episodi occorsi nella partita Palermo/Frosinone potrebbero aver creato le condizioni per un comportamento sanzionabile dal punto di vista normativo. Ma tale comportamento non ha determinato un’alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dell’incontro e pertanto i comportamenti vanno sanzionati sotto diverso profilo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 72/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 54 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/VENEZIA DEL 24.10.2017

Massima: La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonc del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 dicembre 2005 n. 1- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 17.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Caravate avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C.A.

Massima: Può essere comminata al calciatore l’ulteriore squalifica per tre gare in aggiunta alla sanzione non ancora scontata.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso del Vice Presidente vicario avverso l’incongruità della sanzione della squalifica fino al 6.1.2003 inflitta al calciatore M.V., tesserato per la Pol. Avis S. Mauro Forte.

Massima: La C.A.F., nella quantificazione della sanzione al calciatore, si richiama ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 25 giugno 1999 n. 8/9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pistoiese avverso decisioni merito gara finale play-off Pistoiese/Lumezzane del 13.6.1999. Appello dell’A.C. Lumezzane avverso decisioni merito gara finale play-off Pistoiese/Lumezzane del 13.6.1999.

Massima: La penalizzazione sul punteggio non è applicabile alla classifica del campionato testé conclusosi, che si è ormai "consolidata" ed ha designato le squadre aventi diritto di effettuare i Play-off; né può essere inflitta con riferimento ai punti conseguiti sul campo, perché non esiste punteggio e classifica dei Play-off la cui formula è basata su scontri diretti ad eliminazione. Ne consegue che la sanzione dovrà essere disposta con riferimento alla stagione sportiva 1999/2000, così come previsto dall'art 8 lett. f) C.G.S., secondo cui la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C - Riunione del 2 aprile 1998 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 266 del 20.2.1998

Impugnazione - istanza: - Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso la sanzione dell’ammenda di L. 60.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Fidelis Andria/Perugia dell’1.2.1998

Massima: La discrezionalità riconosciuta dall'Ordinamento Sportivo agli Organi di giustizia sportiva quanto alla graduazione delle sanzioni appare del tutto coerente con le peculiari caratteristiche sia del diritto sportivo sostanziale e sia delle norme di organizzazione della Giustizia Sportiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 8 gennaio 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 167 del 28.11.1997

Impugnazione - istanza: - Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso la sanzione dell’ammenda di L. 60.000.000 inflittale in relazione alla gara Fidelis Andria/Torino del 26.10.1997

Massima: In presenza di pene alternative e/o concorrenti, quali sono quelle previste a carico della società dall'art. 8 C.G.S. il giudice è facoltizzato ad applicare quella ritenuta più efficace per il carattere di afflittività che la connota e che si appalesa adeguata rispetto alla fattispecie presa in esame, senza necessità di motivare le ragioni di esclusione delle altre.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 342 del 26.4.1996

Impugnazione - istanza: Appello della Reggina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 50.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Reggina/Salernitana del 14.4.1996

Massima: Il legislatore sportivo con le disposizioni dell'art. 8 C.G.S. ha tassativamente indicato le sanzioni da infliggere alle società che violino le norme federali mediante una progressione a seconda della natura e della gravità dal fatto commesso, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Esse iniziano dall'ammonizione fino all'esclusione da manifestazioni sportive ed alla perdita della gara. L'ammenda è considerata meno afflittiva della squalifica di campo. Tale principio, d'altra parte, non ha bisogno di una lunga indagine per riconoscere la sua fondatezza. Invero, la squalifica in esame comporta oneri a carico della società non indifferenti, tra cui, oltre al mancato incasso, vi è il danno economico delle spese per la disputa della gara su un campo lontano da quello proprio, la mancanza dell'apporto affettivo, morale e sostenitore della tifoseria e tanti altri disagi minori. La sanzione dell'ammenda sarebbe maggiormente afflittiva se fosse sproporzionata rispetto al danno della squalifica del campo.Ne consegue che la sanzione dell’ammenda per l'importo di cinquanta milioni a carico della società – in conseguenza del deprecabile lancio di oggetti in campo, dell’entrata sul terreno di giuoco di un sostenitore, del pugno alla spalla destra sferrato all’arbitro da un estraneo, appostato all'ingresso degli spogliatoi, della pietra di media dimensione scagliata contro l'auto dell'arbitro, che stava lasciando l'impianto sportivo - costituisce un effetto sanzionatorio minore dell'altra sanzione, squalifica del campo, in quanto non è credibile che una società militante nel Campionato di Serie B non sia in grado di sopportare tale onere, e sarebbe per lei, invece, più sopportabile il danno economico della squalifica del campo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 9 settembre 1995 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 61 dell'8.9.1995

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Internazionale Milano avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di L. 1.500.000 inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore D.M..

Massima: La Regola 12 delle Regole del Giuoco Calcio sanziona la condotta scorretta con l’ammonizione, mentre ricollega la sanzione dell'espulsione dai terreno di giuoco, tra l’altro all'ipotesi di condotta gravemente sleale” ovvero “di atteggiamento gravemente scorretto”. L'art. 9 C.G.S. - a sua volta - stabilisce che "all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde eguale prevedimento dell'Organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del Giudice di gara, ritenga di dovere infliggere una sanzione più grave”. La norma da ultimo citata contiene in sé due principi, fra di loro interconnessi: il primo è che non esiste un automatismo tra infrazione e sanzione, nel senso che quest' ultima non può essere predeterminata in rapporto ad una tipologia astratta di infrazioni; la seconda è che la non sintonia tra sanzioni irrogate dal Giudice di gara e quelle del Giudice Sportivo è possibile nella ricorrenza di una duplice condizione: la prima, sostanziale, è che il Giudice Sportiva si sia fatto la convinzione che il comportamento sia punibile con una sanzione più grave; la seconda, formale, è che questo suo convincimento trovi esclusivo presupposto - nel che è il discrimen tra convincimento ed arbitrio - nel rapporto del Giudice di gara. Sulla base di tali principi sarà la prassi, ivi compresa quella relativa alla redazione dei rapporti dei Giudici di gara, a fissare i parametri utilizzabili non tanto per l’irrogazione delle sanzioni più gravi quanto per la graduazione nei singoli casi delle sanzioni da irrogare, ivi compresa la squalifica. Pertanto, nel caso di simulazione di fallo in area di rigore avversaria, accertata nel rapporto arbitrale, il calciatore deve essere sanzionato solo con l’ammenda e non con la squalifica.

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