F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN del 31.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7826/570 pf19-20 GC/GT/ag del 18.12.2019 a carico del Sig. Capuano Ezio e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. 114/TFN-SD) Decisione n. 101/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7826/570 pf19-20 GC/GT/ag del 18.12.2019 Reg. Prot. 114/TFN-SD

Decisione n. 101/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7826/570 pf19-20 GC/GT/ag del 18.12.2019

Reg. Prot. 114/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 Gennaio 2020,

a seguito del  Deferimento del Procuratore Federale n. 7826/570 pf19-20 GC/GT/ag del 18.12.2019 a carico del Sig. Capuano Ezio e della società US Avellino 1912 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 18 dicembre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Capuano Ezio (iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società US Avellino 1912 Srl), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara Avellino — Ternana disputata in Avellino in data 27.11.2019 e valevole per la Coppa Italia Lega Pro, ripresa in un video condiviso sulla piattaforma web "youtube", riportata, altresì, sulle testate giornalistiche web "www.tuttoc.com" e "www.calciofere.it', espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel corso della conferenza stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "Il calcio non è questo e non dovrebbe essere e adesso   stento anche a capire la buona fede Ci sono degli episodi che è impossibile valutare la buona fede: rigore ed espulsione su Charpentier, ripeto rigore ed espulsione, gol annullato al 930 non so il motivo. Andiamo a sommare tutte le  nefandezze che abbiamo subito Perdere così non è giusto.  Ma perdere in questo modo non so dove finisce la buona fede e  lasciatemelo dire ed inizia qualche altra parola che mi vergogno a dire  Stasera Avellino calcistica ha subito una delle più grandi angherie. lo mi vergognerei, senza ombra di dubbio. Abbiamo subito un'angheria. . . Non è possibile non avere visto una serie di episodi. È da film horror ... Quello che ho visto stasera è scempio del calcio, non è calcio perché non è un episodio, allora su un episodio puoi sbagliare, ma tre in maniera consecutiva consentitemi mi restano grandi dubbi";

- la società US Avellino 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del CGS, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tecnico e tesserato, sig. Capuano Ezio.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani della dott.ssa Serenella Rossano e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Gianpaolo Calò, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Capuano Ezio e la seconda la società US Avellino 1912 Srl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Capuano Ezio, sanzione base squalifica di giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 4.000,00 (quattromila), diminuita di 1/3 – squalifica di giorni 7 (sette) oltre all’ammenda di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), sanzione finale squalifica di giorni 13 (tredici) oltre all’ammenda di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00); per la società US Avellino 1912 Srl, sanzione base ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotta di 1/3 - € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), sanzione finale ammenda di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Capuano Ezio e la società US Avellino 1912 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Capuano Ezio, la squalifica di giorni 13 (tredici) oltre all’ammenda di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00);

- per la società US Avellino 1912 Srl, l’ammenda di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00).

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

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