F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN del 31.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 a carico dei Sig.ri Giorgio Lugaresi, Giampiero Ceccarelli, Claudio Manuzzi, Roberto Checchia, Luigi Piangerelli, Luca Campedelli, e della società Chievo Verona Srl – Reg. Prot. 130/TFN-SD) Decisione n. 102/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 Reg. Prot. 130/TFN-SD

Decisione n. 102/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020

Reg. Prot. 130/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8221/134  pf19-20  GC/gb  del  2.1.2020  a  carico  dei Sig.ri Giorgio Lugaresi, Giampiero Ceccarelli, Claudio Manuzzi, Roberto Checchia, Luigi Piangerelli, Luca Campedelli, e

della società Chievo Verona Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 2 Gennaio 2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giorgio Lugaresi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società AC Cesena Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della società AC Cesena Spa ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di bancarotta semplice, documentale  e  fraudolenta,  reati  tributari  (emissione  ed utilizzo di  fatture  per  operazioni  inesistenti)  finalizzati  a consentire alle società AC Cesena Spa e Chievo Verona Srl di evadere le imposte, atti di distrazione in danno della società, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori da A a H, da K a Q dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019, versata in atti;

- il Sig. Giampiero Ceccarelli all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena Spa ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di bancarotta semplice, reati tributari (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, F, G, O dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019 versata in atti;

- il Sig. Claudio Manuzzi, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena Spa ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019 versata in atti ;

- il Sig. Roberto Checchia, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena Spa ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019 versata in atti;

- il Sig. Luigi Piangerelli all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della società AC Cesena Spa, per  la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver contribuito a causare il dissesto della società AC Cesena Spa compiendo atti di bancarotta fraudolenta (organizzazione ed attuazione di compravendite di giovani calciatori a valori abnormi) idonei anche ad integrare il reato di false comunicazioni sociali come meglio descritto ai capi di incolpazione provvisori C, K dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019 versata in atti;

- il Sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società Chievo Verona Srl, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi

2 e 3 delle NOIF, per aver posto in essere atti di bancarotta fraudolenta, reati tributari mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alle società Chievo Verona Srl e AC Cesena di evadere le imposte come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori C, I, J dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio  2019 versata in atti;

- la società Chievo Verona Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 6, comma 1 del CGS ad oggi vigente, per i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società, come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani della dott.ssa Serenella Rossano, l’avv. Daniele Molinari per Giorgio Lugaresi e Giampiero Ceccarelli, l’avv. Raffaella Ricciardi per Roberto Checchia, nonché Claudio Manuzzi in proprio, hanno depositato quattro distinte

richieste di patteggiamento.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:

- per il Sig. Giorgio Lugaresi, sanzione base inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei), sanzione

finale inibizione di mesi 12 (dodici);

- per il Sig. Giampiero Ceccarelli, sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3 – mesi 4 (quattro), sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto);

- per il Sig. Claudio Manuzzi, sanzione base inibizione di mesi 8 (otto), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) e giorni 20 (venti),

sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e 10 giorni (dieci);

- il Sig. Roberto Checchia, sanzione base inibizione di mesi 8 (otto), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e 10 giorni (dieci);

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Giorgio Lugaresi, Giampiero Ceccarelli, Claudio Manuzzi,  Roberto  Checchia,  ai  sensi  dell’art.  127,  comma  1  CGS  -  FIGC  vigente,  hanno  depositato  istanza  di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la

qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine a ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giorgio Lugaresi, l’inibizione di mesi 12 (dodici);

- per il Sig. Giampiero Ceccarelli, l’inibizione di mesi 8 (otto);

- per il Sig. Claudio Manuzzi, l’inibizione di mesi 5 (mesi) e giorni 10 (dieci);

- per il Sig. Roberto Checchia, l’inibizione di mesi 5 (mesi) e giorni 10 (dieci). Dichiara chiuso il procedimento nei confronti degli anzidetti soggetti.

In adesione alla richiesta formulata dalla difesa del sig. Luigi Piangerelli, sulla opposizione del rappresentante della Procura Federale e sulla non opposizione dei difensori del sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl, riservato al merito ogni altro provvedimento, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 19.02.2020 ore 15.00, senza avvisi con termine per il deposito di memorie fino a 3 giorni prima dell’udienza indicata.

 

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