F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/TFN del 31.1.2020 – (Procuratore Federale n. 8116/472 pf 19-20 GC/mg del 27.12.2019 a carico della Sig.ra Scuderi Lucia Antonella e della Società ASD Olympia FC Zafferana – Reg. Prot. 126/TFN-SD) Decisione n. 104/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8116/472 pf 19-20 GC/mg del 27.12.2019 Reg. Prot. 126/TFN-SD

Decisione n. 104/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8116/472 pf 19-20 GC/mg del 27.12.2019

Reg. Prot. 126/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Cons. Domenico De Falco – Componente (Relatore);

Avv. Maurizio Lascioli – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente; Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8116/472 pf 19-20 GC/mg del 27.12.2019 a carico della Sig.ra Scuderi Lucia Antonella e della Società ASD Olympia FC Zafferana,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 8116/472pf19-20/GC/mg del 27.12.2019, notificata a mezzo PEC, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la sig.ra Scuderi Lucia Antonella, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Olympia F.C. Zafferana, per rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 8 del Com. Uff. n.1146 del 12.6.2019 Divisione Calcio a 5 serie A2 femminile, per non aver provveduto a depositare il nulla osta per il campo da gioco, entro il termine perentorio del 15.7.2019. È stata, parimenti, deferita la società ASD Olympia F.C. Zafferana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Scuderi Lucia Antonella, nei termini sopra illustrati.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 23.1.2020.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine da una segnalazione trasmessa da parte della Co.Vi.So.D., in data 21.10.2019, alla Procura Federale, nella quale veniva evidenziato che, in esito all’istruttoria condotta dalla predetta

Commissione sulla domanda di iscrizione della società ASD Olympia F.C. Zafferana al Campionato nazionale di Calcio a 5 serie A2 femminile per la stagione 2019/2020, era emerso che tale società non aveva depositato, entro il perentorio termine del 15.7.2019, il nulla osta per il campo da gioco (punto 8 del Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019).

Tali fatti, hanno determinato l’iscrizione della società ASD Olympia F.C. Zafferana nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.11.2019 (prot. n. 472pf19-20), a cui ha fatto seguito, in data 19.11.2019, la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini Prot. n. 6539 /472pf19-20/GP/GC/blp).

I soggetti avvisati non hanno presentato memoria; né, tantomeno, si sono costituiti nel presente procedimento. All’udienza del 23.1.2020, i rappresentanti della Procura Federale dopo aver illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per la sig.ra Scuderi Lucia Antonella, l’inibizione di 30 (trenta) giorni; per la società ASD Olympia F.C. Zafferana, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Nel comunicato ufficiale (Com. Uff.) n. 1146 del 12.6.2019, è espressamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio  2019 al 15 Luglio  2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo,

secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”.

Tra gli adempimenti richiesti nel suddetto comunicato, risulta, dunque, espressamente contemplato, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di produrre la “dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come predisposto on line, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa,

ovvero per le società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso allegare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente proprietario con scadenza non inferiore al 30 giugno 2020” (punto 8 – Com. Uff. 1146/2019).

E’, altresì, espressamente previsto che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5 femminile (A2), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata per le società di calcio a 5 femminile di serie A2, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 100,00,

per ciascun inadempimento”.

La dichiarazione di disponibilità del campo di gioco costituisce, all’evidenza, onere preordinato a dare certezza in ordine alla possibilità di ospitare le manifestazioni sportive a cui si riferisce l’iscrizione ed è per questo che esso è adempimento strumentale a quest’ultima e integra, quindi, un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive.

È, pertanto, conseguenziale che tale adempimento abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza dello stesso.

Ebbene, i fatti contestati ai deferiti sono stati dalla Procura federale allegati e comprovati, con puntuale documentazione.

Di contro, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo né si sono presentati all’udienza di discussione del

deferimento, nonostante rituale convocazione.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 8 del Com. Uff. n.1146 Divisione Calcio a 5 serie A2 femminile – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione  e  di  deposito  nei  termini  fissati  dalle  disposizioni  federali  in  materia  di  controllo  delle  società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni  previste  dalle  medesime  disposizioni  federali  ovvero,  in  mancanza,  con  quelle  dell’ammenda  o  della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

In ragione del principio di immedesimazione organica, risponde delle violazioni il legale rappresentante p.t. della società medesima, la sig.ra Scuderi Lucia Antonella, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Olympia F.C. Zafferana, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco di cui al punto 8) Comm. Uff. 1146/2019 entro il termine perentorio del 15.7.2019;

Del comportamento ascritto al suo presidente, risponde la società ASD Olympia F.C. Zafferana a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS.

Congrue le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Scuderi Lucia Antonella, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Olympia FC Zafferana, ammenda di € 100,00 (cento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it