F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 109/TFN del 4.2.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8191/481 pf19-20 GC/gb del 2.1.202 a carico del Sig. Onorato Fasciani e della società ASD Free Time L’Aquila – Reg. Prot. 132/TFN-SD) Decisione n. 109/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8191/481 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione n. 109/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8191/481 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020

Reg. Prot. 132/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 Gennaio 2020,

a seguito del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8191/481  pf19-20  GC/gb  del  2.1.202  a  carico  del Sig. Onorato Fasciani e della società ASD Free Time L’Aquila,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 2 Gennaio 2020 (nota n. 8191/481pf 19-20/GC/gb), ha deferito a questo Tribunale il sig. Fasciani Onorato, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Free Time L’Aquila, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15 Luglio  2019; ha altresì deferito la società ASD Free Time L’Aquila a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Fasciani Onorato all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Free Time L’Aquila.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio a 5 – Stagione Sportiva 2019/2020 da parte della società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 21 ottobre 2019.

La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Com. Uff. preveda espressamente che “l’inosservanza del termine del 15.07.2019, (…) per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 200,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 30 Gennaio 2020, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Fasciani Onorato la inibizione di giorni 30 (trenta);

- a carico della società ASD Free Time L’Aquila l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memoria difensiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2019/2020, prevedeva a pena di decadenza che le società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 1 Luglio  2019 al 15 Luglio  2019 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019.

L’inosservanza del termine ultimo del 15 Luglio  2019, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della società di € 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento da parte della società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine alla Divisione Calcio a 5 la fidejussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo (come previsto al punto A5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Onorato Fasciani, l’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Free Time L’Aquila, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).

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